LA FISCALITA NELLE OPERAZIONI DI M&A CON FOCUS INTERNAZIONALE; PROPOSTA DI UN SISTEMA DI INCENTIVI FISCALI PER DARE IMPULSO ALLE OPERAZINI DI M&A



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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO LE OPERAZIONI DI M&A PER LA CRESCITA: MERCATO E STRUMENTI PER IL PROFESSIONISTA LA FISCALITA NELLE OPERAZIONI DI M&A CON FOCUS INTERNAZIONALE; PROPOSTA DI UN SISTEMA DI INCENTIVI FISCALI PER DARE IMPULSO ALLE OPERAZINI DI M&A ALFREDO IMPARATO 17 FEBBRAIO 2014 MILANO

Agenda - Le attività di M&A per la crescita - Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie nel contesto domestico e comunitario - Case study: opportunità e criticità - Proposte di incentivi fiscali - Conclusioni 2

Le diverse strade per crescere: Crescite per linee interne: Internazionalizzazione Crescite per linee esterne: M&A Aumento della capacità produttiva diversificazione Ottenibili anche attraverso Acquisizioni, fusioni e scissioni Integrazione verticale alleanze 3

Sviluppo delle operazioni di M&A in Italia Sviluppo limitato dovuto a: - Modello del capitalismo italiano incentrato sui gruppi familiari che vogliono mantenere il controllo - Preferenza per crescita interna 4

Motivazioni strategiche di un operazione di M&A - Riduzione del numero di concorrenti e conseguente ridimensionamento del livello di concorrenza; - Aumento della quota di mercato e conseguente ridefinizione del potere contrattuale nei confronti di clienti e fornitori; - Innalzamento delle barriere all entrata per potenziali nuovi entranti o aumento degli ostacoli nei confronti della concorrenza; - Diversificazione del portafoglio di prodotti o servizi offerti - Rapida estensione dell ambito competitivo mediante l ingresso (o espansione) in uno o più mercati geografici; - Acquisizione di tecnologia; - Economie di scala; - Economie di integrazione verticale; - Economie di complementarietà; - Economie di integrazione manageriale. 5

Vantaggi delle operazioni di M&A - Maggiore rapidità di attuazione rispetto alla crescita interna ; - Miglioramento della redditività derivante dalla razionalizzazione delle strutture delle due imprese effettuate nel corso del processo di integrazione; Nell ambito di operazioni cross border creazione di valore dato da: - entrata e sviluppo dimensionale rapido in nuovi mercati geografici (maggiore penetrazione nei mercati esteri che può essere perseguita sia dall acquirente che dalla target) - allargamento del mercato potenziale mediante l acquisizione di nuovi clienti - diversificazione del portafoglio di prodotti o servizi offerti sfruttando le capacità distintive della target 6

Rischi legati alle operazioni di M&A - L analisi preliminare del disegno strategico va approfondita; la crescita esterna è perseguibile? Il prezzo è adeguato? Le sinergie derivante dalla integrazione sono state correttamente apprezzate? La struttura finanziaria ipotizzata è sufficiente a supportare l integrazione e lo sviluppo post closing? -Resistenze organizzative da parte del personale rispetto al cambiamento conseguente alla fusione e all adozione di nuovi strumenti operativi ed organizzativi 7

Fattori critici di successo delle operazioni di M&A L impatto della leadership: -Prevedere una leadership capability review; -Non rinviare le scelte delle persone; -Vivere la vision. Trovare il giusto equilibrio: -pensare a come allineare ed integrare le persone e le attività materiali e le attività immateriali delle aziende coinvolte nella fusione; -Effettuare una approfondita due diligence utilizzando un team dedicato ed esperto. 8

Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie legate ad M&A Il conferimento di azienda per apporto (M&A) o per scorporo (semplice riassetto propedeutico ad una operazione di M&A) La fusione (scissione) per aggregazione tra imprese indipendenti o per incorporazione tra aziende sotto comune controllo In ambito domestico e tra stati membri della UE 9

Principio della neutralità fiscale L art. 172, 173 e 176 del TUIR sanciscono che tutte le operazioni di fusione, scissione e conferimenti d azienda sono caratterizzate da un regime di «neutralità fiscale»: Le plusvalenze latenti che emergono non sono tassate Esiste un doppio binario tra valori di bilancio e valori fiscali (cosiddetto disallineamento che può essere affrancato su opzione anche in ambito UE; vedremo un esempio) 10

Principio di neutralità fiscale La fusione è neutrale, ossia non suscettibile di generare componenti positivi o negativi di reddito né in capo alla società incorporante o risultante dall operazione, né in capo ai soci della o delle società fuse. (Art. 172 del D.P.R. n. 917/86): 1. il comma 1: la fusione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della fusa, comprese quelle relative a rimanenze ed avviamento; 2. il comma 2: nella determinazione del reddito della società incorporante o risultante dalla fusione non si tiene conto dell avanzo o del disavanzo conseguenti al cambio delle azioni o quote, né di quelle conseguenti all annullamento di azioni. Ancora, che delle plusvalenze iscritte in bilancio a seguito dell imputazione del disavanzo non si tiene conto ai fini fiscali, fermo restando l obbligo di presentare un prospetto di riconciliazione nella dichiarazione dei redditi; 3. Il comma 3: la neutralità del concambio per i soci delle società fuse. 11

Principio di neutralità fiscale esteso in ambito UE Direttiva CEE n. 434 /90 (recepita dal Tuir art da 178 a 181) successivamente modificato dalla Direttiva del Consiglio 2005/19/CE, dispone: Principio della neutralità per la società e i soci a condizione che, per effetto della operazione straordinaria, resti la stabile organizzazione nel Paese ove il soggetto si estingue per effetto, ad esempio, di una fusione cross border Le plusvalenze latenti nelle aziende trasferite, non confluite in una stabile organizzazione nel Paese ove era situata la società estinta, sono tassate a valore normale (art 9 Tuir); sospensione possibile a determinate condizioni Attenzione :deve rimanere una stabile organizzazione in cui si configuri l esistenza di un complesso aziendale (R.M. 21 /2009 ha negato il beneficio di neutralità perché il complesso aziendale non era più individuabile) 12

Requisiti soggettivi per ottenere la neutralità fiscale in ambito UE Forma giuridica di cui alla tabella A del decreto attuativo 544/92 (società commerciali con responsabilità limitata dei soci) Residenza in uno stato UE delle società coinvolte nel processo anche alla luce delle Convenzioni contro le doppie imposizioni Assoggettamento ad una income tax analoga all Ires 13

Principio di neutralità fiscale per i conferimenti UE Con le recenti modifiche apportate dalla legge 244/2007 (Finanziaria 2008) all articolo 176 del TUIR, il regime di neutralità fiscale ivi previsto per i conferimenti di azienda è applicabile anche nel caso in cui il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato (articolo 176, comma 2, del TUIR). Il legislatore ha ritenuto di estendere il regime di neutralità fiscale anche ai conferimenti tra soggetti non residenti di aziende collocate in Italia, in quanto, la circostanza che l azienda conferita sia presente in Italia garantisce il protrarsi della sua vicenda fiscale anche dopo l operazione di riorganizzazione aziendale. 14

Neutralità del conferimento (sintesi) SOCIETA CONFERENTE RESIDENTE SOCIETA CONFERENTE NON RESIDENTE SOCIETA CONFERITARIA RESIDENTE NEUTRALITA OVUNQUE SIA SITUATA L AZIENDA CONFERITA (Art. 176 c.1) Se la conferente è residente nella UE e soddisfa tutti gli altri requisiti previsti dalla direttiva 90/434/CEE, NEUTRALITA OVUNQUE SIA SITUATA L AZIENDA (Art. 178 c.1 lett. c) In assenza di tali condizioni, NEUTRALITA SOLO SE L AZIENDA è SITUATA IN ITALIA (Art. 176 c.2) SOCIETA CONFERITARIA NON RESIDENTE Se la conferente è residente nella UE e soddisfa tutti gli altri requisiti previsti dalla direttiva 90/434/CEE, NEUTRALITA (grazie al notional tax credit ) OVUNQUE SIA SITUATA L AZIENDA (Art. 178 c.1 lett. c) In assenza di tali condizioni, NEUTRALITA SOLO SE L AZIENDA è SITUATA IN ITALIA (Art. 176 c.2) Se conferente e conferitaria sono residenti in Stati diversi della UE e soddisfano entrambe tutti i requisiti della Direttiva, 90/434/CEE, NEUTRALITA APPLICATA ALLE SOLE STABILI ORGANIZZAZIONI IN ITALIA (Art. 178, comma 1 lett. d) In mancanza di tali condizioni, NEUTRALITA SOLO SE L AZIENDA è SITUATA IN ITALIA (Art. 176 c.2) 15

Valutazione della convenienza dell affrancamento in ipotesi di fusione per incorporazione: 16

Case study - trasferimento di azienda Una società vuole acquistare un ramo di un altra società CESSIONE DIRETTA CESSIONE INDIRETTA E necessario evidenziare i carichi tributari connessi ad entrambe le tipologie di trasferimenti. 17

Cessione diretta o indiretta CESSIONE DIRETTA - Le plusvalenze e le minusvalenze fiscali sono rilevanti ai fini delle imposte. (art. 86, DPR 917/86) - L atto di cessione di azienda è soggetto ad imposta proporzionale di registro - La cessione di azienda o di ramo di azienda non rientra nel campo di applicazione dell IVA OPERAZIONE DI CONFERIMENTO DI AZIENDA O DI RAMO D AZIENDA E OPERAZIONE DI CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE - Operazione neutrale ai fini delle imposte dirette (eventuale disallineamento si può affrancare) - Il conferimento di azienda o di ramo di azienda non rientra nel campo di applicazione dell IVA - L atto di conferimento d azienda e soggetto all imposta di Registro in misura fissa. -La successiva cessione delle quote -rinvenienti dal conferimento è esente da registro (in teoria) 18

Cessione indiretta (partecipazione quale bene di secondo grado) La successiva cessione delle partecipazioni comporta, ai fini delle Imposte Dirette, la tassazione dell eventuale plusvalenza secondo la seguente metodologia: -Se le partecipazioni, all atto della loro cessione, sono state possedute dal cedente da almeno 12 mesi, la plusvalenza rileva solo per una percentuale pari al 5% del suo valore. A riguardo, stante il combinato disposto degli artt. 87 e 176 4 comma del TUIR, nel computo di tale periodo di possesso si tiene conto anche del periodo in cui i beni dell azienda conferita risultavano iscritti, come immobilizzazioni, nei bilanci del soggetto conferente. 19

Conferimenti d azienda in neutralità fiscale e cessione quote conferitaria Il conferimento di aziende effettuate secondo il criterio di continuità dei valori e la successiva cessione della partecipazione non rileva ai fini dell applicazione delle disposizioni antielusive di cui all art. 37-bis del DPR 600/73. L art. 176 co. 4 del TUIR prevede che le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente (...), si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell azienda conferita. 20

Conferimenti d azienda in neutralità fiscale La circ. Agenzia delle Entrate 25.9.2008 n. 57 ( 3.4) ha chiarito che secondo la norma citata: - l azienda oggetto di conferimento si considera posseduta dal conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente; - le partecipazioni ricevute dal conferente si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell azienda conferita. Secondo l Amministrazione, quindi, la norma prevede il principio di continuità del periodo di possesso dei beni ricevuti fra i soggetti partecipanti al conferimento. Peraltro, il principio di continuità risulta estensibile anche ai c.d. requisiti oggettivi (residenza e commercialità della partecipata). 21

Quale conviene di più? Risulta dunque evidente il beneficio fiscale che si crea, in capo al soggetto che vuole alienare l azienda, nell ipotesi di cessione indiretta rispetto a quella di cessione diretta. L operazione di cessione indiretta presenta aspetti di natura elusiva ai fini dell imposta di registro? 22

Tesi dell Amministrazione Finanziaria L Amministrazione Finanziaria ritiene tale operazione elusiva e a sostegno della sua tesi richiama il dettato normativo dell art. 20 del TUIR, il quale dispone che: l imposta e applicata secondo l intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati per la registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente con l intenzione di riqualificare le operazioni di cessione indiretta di azienda (che scontano una più favorevole tassazione in misura fissa) in operazioni di cessione diretta (che scontano una più gravosa tassazione proporzionale) 23

Orientamenti giurisprudenziali Molti e contraddittori, ultimo orientamento della Corte di Cassazione propende per una operazione elusiva ai fini del registro; La tesi del negozio unico (conferimento e cessione) che, nella sostanza, è simile ad una cessione di azienda (che ha comunque riflessi tributari diversi come già evidenziato) potrebbe anche essere condivisa. Ed allora, perché non prevedere con una norma chiara il regime di tale operazione ormai di frequente utilizzata in operazioni di M&A? L incertezza della norma e il rischio di accertamenti con pesanti sanzioni allontana l investitore, soprattutto straniero 24

Case study trasferimento di funzioni SOCIETA A ITALIA SOCIETA B OLANDA ATTIVITA produzione distribuzione DAL PUNTO DI VISTA FISCALE COSA SUCCEDE SE AVVIENE UN TRASFERIMENTO DI FUNZIONI MANTENENDO LA PRESENZA FISCALE IN ITALIA? 25

Case study trasferimento di funzioni La funzione di produzione e distribuzione del modello «A» cessa di esistere in Italia e viene trasferita in Olanda La società A subirà una riduzione dei profitti derivanti dalla cessazione della funzione stessa Lo Stato italiano ritiene che sia opportuno prendere i dovuti provvedimenti La. tassazione in uscita viene applicata in base al valore del pacchetto oggetto di trasferimento 26

Esempio di valorizzazione di funzioni trasferite La produzione e la distribuzione del modello A conduce ad un profitto annuale di 1m. Cessa la produzione in Italia ed in futuro la subsidiary CEE Produrrà il nuovo modello. Nel processo di produzione di tale utensile la subsidiary necessita del know-how della Parent co e si aspetta che il profitto annuale salga a 2m. Come detto in precedenza, la tassazione in uscita viene applicata in base al valore del pacchetto oggetto di trasferimento 27

Esempio di trasferimento di funzioni Per calcolare il valore del pacchetto oggetto di trasferimento assumiamo di avere: Discount rate: 7% Discount period: 5 years Capitalization factor: 4.1 valore del pacchetto oggetto di trasferimento per la Parent co : 1m * Capitalization factor 4.1 = 4.1m valore del pacchetto oggetto di trasferimento per la subsidiary : 2m * capitalization factor 4.1 = 8.2m Il range di valori va da 4.1m a 8.2m. A meno che la Parent co non dimostri in maniera credibile che all interno del range ci sia un punto considerato ideale secondo una prospettiva arm s length, la media aritmetica del range, i.e. 6.15m dovrebbe essere scelta come valore di trasferimento del pacchetto trasferito. 28

Merger leveraged buy out - Erosione della base imponibile della target per interessi passivi connessi al finanziamento necessario per l acquisizione - Finanziamento soci da estero: arms lenght principle, low tax jurisdiction, beneficial owner (rischio riqualif. mezzi propri ) - Finanziamento bancario - L acquisto di partecipazioni rientra nell attività di impresa Principio di inerenza rispettato Economicità dell operazione (piano finanziario ragionevole) 29

Merger leveraged buy out Principi comunitari Consiglio UE di raccomandazioni non vincolanti (8/06/2010-2010 c. 156/01) Trasferimento fittizio di utili Indicatori: 1.livello eccessivo di indebitamento in relazione al capitale netto 2.Interessi netti erogati superano le soglie eccessive dell EBIT È importante avere un piano ragionevole e una capitalizzazione appropriata; stesso discorso vale per una operazione di releverage (ad es. nuovo debito per distribuire dividendi ) 30

Riorganizzazione assetto societario funzionale ad una operazione di M&A Art. 177 comma 2: per favorire in primis aggregazioni aziendali tra imprese indipendenti Scambio di partecipazioni = operazione non realizzativa Vale anche per ristrutturazioni/riassetti societari all interno del gruppo (per modificare assetti di governance propedeutici ad una futura cessione) cosiddetta Neutralità indotta Nei limiti dell aumento del patrimonio netto della conferitaria 31

Case study ASSETTO SOCIETARIO PRIMA DOPO Società immobiliare proprietaria degli immobili strumentali utilizzati dalla società operativa, capitale sociale di proprietà delle persone fisiche appartenenti allo stesso nucleo familiare Società operativa operante nel settore della distribuzione di prodotti, capitale sociale di proprietà delle persone fisiche stesso nucleo familiare Società immobiliare holding di partecipazioni, posseduta dai soci persone fisiche, diventa proprietaria al 100 % della società operativa, beneficia PEX etc NUCLEO FAMILIARE 100% NUCLEO FAMILIARE NUCLEO FAMILIARE SOCIETA IMMOBILIARE E HOLDING DI PARTECIPAZIONE 100% 100% 100% SOCIETA OPERATIVA SOCIETA IMMOBILIARE SOCIETA OPERATIVA 32

Aspetti fiscali dell operazione Ai fini fiscali la norma di riferimento è l articolo 177 TUIR comma 2 relativo allo scambio di partecipazioni A condizione che la società conferitaria, la immobiliare, acquisisca il controllo ai sensi dell articolo 2359 comma 1 n. 1 cc (come nel caso di specie) si applica un regime fiscale speciale Le caratteristiche del regime speciale per lo scambio di partecipazioni ex articolo 177 TUIR sono: Neutralità indotta (l imponibilità in capo al conferente persona fisica è connesso al comportamento contabile della società conferitaria) In sostanza la plusvalenza è calcolata sulla differenza tra incremento del patrimonio netto al servizio del conferimento e il valore fiscale riconosciuto della partecipazione in capo al conferente L operazione rientra nel novero delle operazioni elusive ex articolo 37 bis Dpr 600 è quindi opportuno interpello antielusivo preventivo per giustificare le ragioni economiche dell operazione di ristrutturazione 33

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Proposte

Proposta: incentivi fiscali per M&A La legge finanziaria 2007 consentiva ai contribuenti il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti, attribuiti all avviamento o ai beni strumentali materiali e immateriali, fino ad un importo massimo di 5 milioni di euro. I beni affrancati devono essere mantenuti almeno per quattro periodi di imposta. Obiettivo della norma e di incentivare le aggregazioni aziendali tra soggetti indipendenti, non legati dunque da vincoli partecipativi. Non era prevista nessuna limitazione dimensionale. Si propone di approvare una norma simile elevando i valori che possono essere affrancati senza dover pagare l imposta sostitutiva 35

Altre Proposte Introdurre incentivi addizionali come la SuperAce per le società che decidano di raccogliere capitali sul mercato azionario o da investitori istituzionali Riproporre gli incentivi fiscali per i contratti di rete Bonus fiscali (anche sotto forma di crediti di imposta) ai soggetti che investono in operazioni di distressed M&A a condizione che l azienda acquisita abbia un certo numero di occupati 36

Conclusioni Attività di M&A strategica per la crescita delle aziende e la creazione di valore anche a livello internazionale Promuovere l M&A con ausilio di advisor competenti che garantiscano la riservatezza È necessario promuovere incentivi e norme fiscali eque, eliminando incertezze per avere più appeal non solo dall estero 37