SEZIONE III - Corsi di Aggiornamento, Perfezionamento e di Formazione professionale. SEZIONE I Disposizioni generali. Art.



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Regolamento per l istituzione e la gestione dei Master universitari di I e di II livello, dei Corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale SEZIONE I- Disposizioni generali SEZIONE II - Master universitari di I e di II livello SEZIONE III - Corsi di Aggiornamento, Perfezionamento e di Formazione professionale SEZIONE I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto Il presente Regolamento determina le modalità di istituzione e gestione dei seguenti corsi, come previsti dal D.M. 270/2004 e dal Regolamento didattico di Ateneo dell Università degli studi di Teramo (artt. 19 e 20): a. corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello (ex art. 3 c. 9 D.M. 270/2004 e art. 19 Regolamento didattico di Ateneo); b. corsi di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione professionale, al termine dei quali sono rilasciati i relativi attestati di master (D.P.R. 162/82 e art. 20 c. 1 Regolamento didattico di Ateneo). Art. 2 Istituzione e attivazione 1. Le proposte di istituzione e di attivazione di Master universitari di primo e secondo livello, di corsi di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione professionale sono avanzate dalle singole Facoltà, o da più Facoltà (anche in collaborazione con altri Atenei italiani o stranieri, previa convenzione), nell anno accademico antecedente a quello di svolgimento, di norma entro il mese di marzo. 2. Ciascuna proposta di istituzione è corredata di un Formulario, allegato e parte integrante della delibera del Consiglio della Facoltà proponente, che deve indicare: a. gli obiettivi formativi e le finalità del Master, anche in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono, nonché gli sbocchi professionali; 1

b. il progetto generale di articolazione delle singole attività formative, con l indicazione per ciascuna del numero di crediti che lo studente deve acquisire e il numero complessivo di ore di lavoro, tra lavoro frontale e studio individuale con la specificazione delle ore di attività assistita previste, nonché i rispettivi contenuti formativi, tenuto conto: che ogni credito equivale a 25 ore di lavoro/studio (art.5 c. 1 D.M. 270/2004); che per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale (art. 7 c. 4 D.M. 270/ 2004); che la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti (art. 5 c. 2 D.M. 270/2004); c. l indicazione del profilo delle competenze dei docenti del master; d. gli eventuali tirocini e le modalità di svolgimento degli stessi; e l indicazione delle tipologie dei soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del Master. e. i curricula previsti; f. le modalità di svolgimento delle eventuali verifiche periodiche e della prova o delle prove finali; g. la sede o le sedi di svolgimento delle attività e il periodo previsto; h. le modalità di svolgimento della didattica (in presenza, a distanza, multimediale, integrata); i. l indicazione della struttura universitaria alla quale gli Organi dell Ateneo abbiano preventivamente autorizzato la devoluzione dei fondi per le esigenze del Master; j. le modalità e i requisiti di ammissione degli iscrivendi; k. il numero massimo degli ammessi al Master, nonché il numero minimo di iscritti senza i quali il corso non può essere attivato; l. l indicazione del Coordinatore del Master, che viene nominato dal Consiglio della Facoltà proponente, nella delibera di approvazione del Formulario contenente il progetto del master; m. l indicazione del Consiglio scientifico del master, che viene nominato dal Consiglio della Facoltà proponente, nella delibera di approvazione del Formulario contenente il progetto del master. Il Consiglio è composto dai docenti della/e Facoltà proponente/i che partecipano alle attività didattiche del master, in misura non inferiore a tre, oltre che da eventuali docenti esterni. n. il piano finanziario che indichi il contributo richiesto ai frequentanti, sia gli eventuali costi per la docenza e le spese di funzionamento, nonché le eventuali richieste per strumentazioni ed attrezzature. 3. In caso di proposta di rinnovo sarà necessario allegare la relazione di cui all art. 11 comma 2. 4. Il Rettore, viste le proposte deliberate dai rispettivi Consigli della/e Facoltà proponenti, vista l approvazione, per le rispettive competenze, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, emana con proprio decreto, il bando di ammissione del master, coerente con la proposta contenuta nel Formulario deliberata dal o dai Consigli di Facoltà. 5. Ogni coordinatore può ricoprire tale carica per non più di un master contemporaneamente. 6. L attivazione del master è per anno accademico. Le attività didattiche devono iniziare entro la fine di gennaio e concludersi entro il mese di ottobre, fatte salve le deroghe concesse dal Rettore su motivata proposta del coordinatore. 2

Art. 3 Finanziamento 1. La copertura finanziaria delle spese necessarie all attivazione e allo svolgimento del master è assicurata: dai contributi degli iscritti; da eventuali erogazioni finalizzate di Enti e soggetti esterni; 2. I corsi di durata pluriennale comportano l acquisizione dei fondi provenienti da Enti e soggetti esterni in una unica soluzione ovvero di adeguate garanzie di erogazione tempestiva. 3. Una quota delle entrate del master, stabilita annualmente con delibera del Consiglio di amministrazione, è trattenuta sul bilancio dell Ateneo, a copertura delle spese di gestione, nella misura massima del 15%. 4. In caso di riduzione delle entrate, il Consiglio del master può proporre al Rettore la rimodulazione del piano finanziario prima dell avvio dell attività didattica, salvaguardando la qualità dell offerta formativa approvata e la quota destinata all Ateneo. Art. 4 Convenzioni 1. I master possono essere organizzati anche in collaborazione con altri Enti, previa stipula delle relative convenzioni attuate in fase di programmazione e non oltre l inizio dei corsi. All atto della presentazione del Formulario, alla Facoltà proponente, sarà sufficiente una nota di intenti. 2. Per i master istituiti in collaborazione con altre Università ed Enti, oltre alle disposizioni di cui al presente regolamento, valgono quelle previste nelle singole convenzioni. 3. Il Senato accademico può prevedere deroghe alle disposizioni del presente regolamento in relazione a master che presentano particolari esigenze o specificità. Art. 5 Bando di ammissione Il bando di concorso per l ammissione al master è emanato dal Rettore dell Università di Teramo, con proprio decreto, e contiene: gli obiettivi formativi, le finalità e gli sbocchi professionali; Il monte ore totale e la suddivisione per singole attività e i relativi CFU; l indicazione dei titoli richiesti per l ammissione; il contributo richiesto agli iscritti, da dividersi in un massimo di due rate; i termini di scadenza della domanda di ammissione e della domanda di iscrizione il numero complessivo dei candidati da ammettere, specificando il numero dei posti eventualmente riservato agli uditori, come previsto dal successivo art. 8, nonché l eventuale numero minimo di iscritti senza i quali il corso non sarebbe attivato; l articolazione delle attività formative e di perfezionamento e dei tirocini e la suddivisione dei relativi crediti, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova o delle prove finali; i crediti eventualmente riconosciuti secondo quanto previsto dal successivo art. 16; la sede o le sedi di svolgimento delle attività; il periodo previsto per lo svolgimento del master; 3

le collaborazioni interne ed esterne di supporto alla didattica e all organizzazione del corso; la disciplina di svolgimento delle eventuali prove di ammissione; i criteri per la formulazione della graduatoria di merito; l indicazione del divieto di contemporanea iscrizione ad altro corso di studio, corsi di laurea, dottorati e scuole di specializzazione, della stessa o di altra Università, per i master universitari di I e II livello; l eventuale numero e l ammontare delle borse di studio di cui al successivo art. 7; il nome del Coordinatore del master ed altri referenti e numeri utili. 1. Il Rettore può prevedere, per ciascun bando, integrazioni o riduzioni dell elenco di cui al comma precedente. 2. E possibile riaprire i termini di scadenza contenuti nel bando, qualora non venga raggiunto il numero minimo degli iscritti, su richiesta motivata del Coordinatore, che sarà comunicata all utenza, con un avviso, come specificato preventivamente sul bando. 3. L'amministrazione può richiedere un contributo per spese di selezione iniziale, previa delibera del Consiglio di amministrazione. Art. 6 Esame di ammissione 1. Qualora le modalità di ammissione prevedano lo svolgimento di prove o di esame di titoli, il Consiglio scientifico del master delibera la nomina della Commissione incaricata della valutazione dei candidati, composta da non meno di tre membri scelti tra professori e ricercatori, almeno uno dei quali di ruolo nell Ateneo. Possono essere aggiunti non più di due esperti, scelti nell'ambito di ogni Ente o soggetto esterno di cui all art. 2 lettera d). 2. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito che verrà trasmessa al Rettore e al Servizio competente e divulgata a cura del Coordinatore, secondo il rispetto della normativa vigente, sul sito di Ateneo e nella bacheca della/e Facoltà di riferimento. Art. 7 Borse di studio 1. Oltre alle borse di studio eventualmente previste dall Ateneo, possono essere attribuite borse di studio provenienti da soggetti esterni. 2. L importo e le modalità di conferimento di queste ultime sono stabilite nelle relative convenzioni. Art. 8 Uditori 1. Nella proposta di istituzione dei master, compatibilmente con le capacità delle strutture disponibili, è possibile prevedere la frequenza in qualità di uditori in percentuale di un uditore ogni quattro iscritti. 2. Gli uditori saranno tenuti al pagamento di un contributo di iscrizione calcolato in misura proporzionale alla frequenza prevista e indicato nel bando di ammissione. 3. Agli uditori può essere rilasciato esclusivamente un attestato di frequenza. 4. Il Consiglio scientifico del master determina il titolo di studio previsto per l accesso degli uditori, che per i master universitari di I e di II livello non può essere inferiore al diploma di Scuola media superiore. 4

Art. 9 Verifiche periodiche e Prova finale 1. Le eventuali verifiche periodiche ed i relativi crediti verranno effettuate nei modi e nei tempi, preventivamente stabiliti dal Consiglio scientifico del master e indicati nel bando di ammissione. 2. I crediti si acquisiscono attraverso il superamento di un esame o altra forma di verifica di profitto, con valutazione espressa in centesimi, con eventuale lode, che deve essere riportata nel verbale della prova finale. 3. Il conseguimento del titolo può essere subordinato al superamento di una o più prove finali. 4. La commissione giudicatrice per l esame finale è proposta e nominata dal Consiglio scientifico del master ed è composta da tre componenti, scelti tra i professori e i ricercatori appartenenti al Consiglio didattico, di cui almeno uno docente di ruolo nell Ateneo. Potranno inoltre essere aggiunti non più di due membri esperti scelti nell ambito degli enti convenzionati di cui all art. 4 del presente regolamento. Art. 10 Titolo finale 1. Allo studente che concluda i corsi di cui al presente regolamento è riconosciuto il titolo di Master universitario di I o di II livello e su richiesta dell interessato viene rilasciato, solo per i master di I e II livello, il relativo Diploma di master universitario di I o II livello, che comprende, oltre all indicazione del titolo acquisito e secondo la normativa vigente: Il totale dei crediti conseguiti Il totale delle ore complessive del master Sarà a cura del Consiglio del master depositare presso il Servizio competente, assieme al verbale dell esame finale del master, i dati relativi alla didattica di ogni singolo studente, richiesti dal modello di diploma supplement. Nei master internazionali il diploma viene rilasciato in lingua italiana e in lingua inglese, con l indicazione del titolo internazionale eventualmente previsto nel bando di ammissione. Art. 11 Organi 1. Gli organi del master di cui all art. 1 del presente regolamento sono: Il Coordinatore; Il Consiglio scientifico del master; Il Consiglio didattico del master 2. Il Coordinatore è nominato dal Consiglio della Facoltà proponente, nella delibera di approvazione del Formulario contenente il progetto del master; egli presiede il Consiglio scientifico ed assume la responsabilità del master. Per i master di I e di II livello di cui all art. 1 c. a), il Coordinatore deve essere un Professore di ruolo incardinato nell Ateneo; per i corsi di cui all art. 1 c. b) il Coordinatore deve essere un Professore di ruolo incardinato nell Ateneo; o un docente esterno, previa delibera del Consiglio della Facoltà proponente, che nel nominarlo, indichi la mancanza nel settore scientifico di riferimento- di un docente di ruolo nell Ateneo. Alla conclusione del corso, il Coordinatore redige una relazione sulle attività svolte, da trasmettere al Rettore e ai Presidi delle Facoltà proponenti di riferimento. Nel caso in cui venga richiesta l attivazione del medesimo corso in un anno successivo, la relazione integra il formulario di cui all art. 2. 5

3. Il Consiglio scientifico è composto dal Coordinatore e dai soggetti indicati nel formulario di all art. 2, c. 2 lettera m). Al Consiglio spettano le funzioni di coordinamento e di organizzazione dell attività didattica del master, ivi comprese quelle di cui all art. 16 e di ogni altra attività ritenuta congruente con le finalità del master. 4. Il Consiglio didattico, composto da tutti i docenti che svolgono attività didattica nel master stesso, è organo consultivo del Consiglio Scientifico sulle problematiche relative alla didattica. SEZIONE II Master universitari di I e di II livello Art. 13 Istituzione e attivazione Secondo quanto stabilito dall art. 19 del Regolamento didattico di Ateneo, per l istituzione di Master universitari di I e di II livello, sulla base della delibera del Consiglio della Facoltà proponente, contente quale allegato, parte integrante della stessa, il Formulario di cui all art. 2 del presente regolamento, il Senato accademico, sentito il parere del Nuva, ne delibera l istituzione e/o l attivazione; con il parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione. I master universitari di I e di II livello sono istituiti, attivati e gestiti dall Ateneo. Art. 14 Titoli per l accesso 1. I Master universitari di primo livello sono aperti ai possessori di: laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/99; e D.M. 270/2004; titolo di studio universitario di durata almeno triennale (secondo gli ordinamenti precedenti il D.M. 509/99); titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente. 2. I Master universitari di secondo livello sono aperti ai possessori di: laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99 e laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/99 titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente. Art. 15 Caratteristiche 1. I corsi per master sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva, di livello adeguato al grado di formazione che si intende perseguire, per un numero di ore complessivamente non inferiore a 1500, distribuite di norma sull arco di almeno sei mesi e comunque in modo da garantire un efficace apprendimento, accompagnate da un periodo di tirocinio, funzionale, per durata e per modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi. 2. E previsto il divieto di contemporanea iscrizione con altri corsi di laurea, dottorati e scuole di specializzazione, della stessa o di altra Università; è tuttavia consentita una deroga per gli studenti iscritti ad altri corsi di studio in difetto del solo esame finale e pertanto laureandi nella sessione straordinaria dell a.a. di riferimento, purché espressamente previsto dal bando del master. L ammissione al master è relativa all anno accademico di attivazione, per cui non può essere congelata l iscrizione in attesa che l ammesso concluda altri corsi. 6

3. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza dei corsi è obbligatoria, con una tolleranza del 30% di assenze, secondo modalità coerenti con la tipologia dell insegnamento e specificate preventivamente dal Consiglio scientifico del master. Art. 16 Riconoscimento crediti 1. Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso per master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività eventualmente svolte in corsi di perfezionamento di cui all art. 1 della sezione 3, e sempre che i relativi crediti non siano già compresi tra quelli acquisiti per il conseguimento del titolo che dà accesso al Master. 2. Il Consiglio scientifico e/o didattico del master verifica la congruità e determina la misura dei crediti riconoscibili, anche in seguito a specifiche convenzioni con Enti o Istituzioni. Il riconoscimento non può superare il 50% dei CFU del corso. SEZIONE III Corsi di Aggiornamento, Perfezionamento e di Formazione professionale Art. 17 Titoli per l accesso 1. I corsi di perfezionamento sono aperti ai possessori di titolo di studio universitario: diploma universitario, laurea, laurea specialistica. 2. I corsi di aggiornamento e di formazione professionale sono aperti ai possessori di diploma di scuola media superiore. Art. 18 Attività e crediti 1. I corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva, di livello adeguato al grado di aggiornamento, perfezionamento e di formazione che si intende perseguire. 2. Le attività possono essere accompagnate da un periodo di tirocinio. 3. All insieme delle attività suddette, integrate con l impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, può corrispondere l acquisizione da parte degli iscritti del numero di eventuali crediti stabiliti nel relativo progetto di istituzione, secondo i parametri già citati nell art. 2 c. b) del presente regolamento. 4. L acquisizione dei crediti avviene previo superamento delle prove previste, stabilite dal Consiglio del master e indicate sul bando. 5. I crediti ottenuti per il conseguimento del titolo di aggiornamento e formazione professionale potranno essere riconosciuti e convalidati ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi di laurea attivati nell Ateneo, secondo quanto stabilito dai singoli Consigli di corso. 6. I crediti ottenuti per il conseguimento del titolo di perfezionamento potranno essere riconosciuti e convalidati ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi di laurea, laurea specialistica e nei Master di primo e secondo livello attivati presso l Ateneo, secondo quanto stabilito dai singoli Consigli di corso. 7. Non è previsto il divieto di contemporanea iscrizione in altri corsi di studio, qualora il corso di aggiornamento, perfezionamento e formazione 7

professionale preveda l acquisizione di un numero di CFU non superiore a 10 o un massimo di 100 di ore complessive di didattica frontale. La struttura didattica competente può comunque proporre tale divieto qualora lo ritenga opportuno. 8. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza dei corsi è obbligatoria, secondo modalità coerenti con la tipologia dell insegnamento. Il rispetto dell obbligo di frequenza è accertato dal Coordinatore del master, con la collaborazione dei docenti del Consiglio didattico e dei tutor. 8