Definizione di Rischio Biologico



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Transcript:

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Definizione di Rischio Biologico D.Lgs. 81/08 - Titolo X Art. 267 Definizioni: a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; L'Aquila, 24 ottobre 2009 2

Art. 268 Classificazione degli A.B. Gruppo Probabilità di causare malattia nell uomo Rischio per i lavoratori Probabilità di diffusione nelle comunità Disponibilità di misure di profilassi Disponibilità di misure terapeutiche 1 BASSA NO NO SI SI 2 SI SI NO SI SI 3 SI SERIO SI SI SI 4 SI SERIO SI NO NO La classificazione degli A.B.si basa sull'effetto esercitato su lavoratori sani e non su lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause (malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, ), fattori in conto nella sorveglianza sanitaria L'Aquila, 24 ottobre 2009 3

A titolo esemplificativo (Allegato XLVI): Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo due, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo. Gruppo Batteri Virus Parassiti Miceti 2 3 Neisseria Meningitidis Salmonella Typhi Orthomyxovirus (A,B e C) Virus Epatite B Plasmodium spp. Echinococcus granulosus Candida Albicans Histoplasma capsulatum 4 - Virus Ebola - - L'Aquila, 24 ottobre 2009 4

Art. 271 Valutazione del rischio classificazione TENUTO CONTO: malattie che possono essere contratte effetti allergici e tossici eventuale patologia di un lavoratore sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati APPLICANDO principi di buona prassi microbiologica ADOTTANDO misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattate alle situazioni lavorative. L'Aquila, 24 ottobre 2009 5

Art. 272 Misure T.O.P. Per evitare ogni esposizione dei lavoratori ad A.B.: Evitare l'utilizzo ove possibile; Limitare gli esposti; Adottare misure collettive/individuali di protezione, igieniche; ; Definire procedure di emergenza; Predisporre procedure per la gestione dei rifiuti e per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro. L'Aquila, 24 ottobre 2009 6

Ed ancora Articolo 273 Misure igieniche (DPI ) Articolo 274 Misure specifiche per strutture sanitarie (misure di contenimento ) L'Aquila, 24 ottobre 2009 7

Art. 275 Misure specifiche per i laboratori Misure di contenimento livello 2 per gli agenti biologici di gruppo 2 Misure di contenimento Livello 2 Livello 3 Livello 4 1. La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio No Raccomandato Si 2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile 3. L accesso deve essere limitato alle persone autorizzate Raccomandato Si NO SI, sull'aria estratta SI, sull'aria immessa e su quella estratta Si attraverso una camera di compensazione 4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione No Raccomandato Si 5. Specifiche procedure di disinfezione Si Si Si 6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica No Raccomandato Si 7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti Raccomandato Si Si 8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura Si, per il banco di lavoro Si, per il banco di lavoro e il pavimento Si, banco di lavoro, arredo, muri, pavimento,soffitto 9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti Raccomandato Si Si 10. Deposito sicuro per agenti biologici Si Si Si, deposito sicuro 11. Finestra d ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti Raccomandato Raccomandato Si 12. I laboratori devono contenere l attrezzatura a loro necessaria No Raccomandato Si L'Aquila, 24 ottobre 2009 8

Art. 278 Informazione e Formazione Se la valutazione ex art.271 evidenzia rischi per i lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni su: i rischi, le precauzioni, le misure igieniche, la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego, le procedure, la prevenzione degli infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze. L'Aquila, 24 ottobre 2009 9

Art. 279 - La Sorveglianza Sanitaria Viene attuata sulla base delle risultanze della valutazione, in presenza di un rischio. Misure protettive, eventualmente particolari: VACCINI MISURE ORGANIZZATIVE: allontanamento temporaneo L'Aquila, 24 ottobre 2009 10

DPI Titolo III Capo II D.Lgs. 81/08 Articolo 74 - Definizioni DPI: per proteggere il lavoratore contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro Articolo 75 - Obbligo di uso 1. quando i rischi non possono essere evitati o ridotti Articolo 76 - Requisiti dei DPI conformi alle norme... essere adeguati ai rischi da prevenire, NON rischio maggiore; essere adeguati alle condizioni esistenti, alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro analisi e valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei DPI necessarie e DPI disponibili con aggiornamento periodico istruzioni adeguate ed eventuale addestramento (indispensabile, tra l altro, per DPI terza categoria) Articolo 78 Obblighi dei Lavoratori

12 L'Aquila, 24 ottobre 2009

13 L'Aquila, 24 ottobre 2009

14 L'Aquila, 24 ottobre 2009

15 L'Aquila, 24 ottobre 2009

16 L'Aquila, 24 ottobre 2009

E per l ambiente sanitario? L'Aquila, 24 ottobre 2009 17

In ambiente ospedaliero E un ambiente di lavoro già avvezzo all uso delle protezioni respiratorie: IL CASO SARS TBC INFLUENZA AVIARIA MENINGITI L'Aquila, 24 ottobre 2009 18

L'Aquila, 24 ottobre 2009 19

Protezione respiratoria (Guida CDC OSHA - Interim Recommendations for Facemask and Respirator Use to Reduce Novel Influenza A (H1N1) Virus Transmission) FACE MASK (Dispositivo medico) RESPIRATOR (D.P.I.) L'Aquila, 24 ottobre 2009 20

Facemask = mascherina chirurgica Monouso, a ridotta aderenza sul volto, a copertura di naso e bocca, per contrastare la diffusione delle goccioline respiratorie prodotte da chi la indossa ed impedire che schizzi e/o spruzzi raggiungano le mucose delle prime vie aeree di chi la indossa Non ha funzione di FILTRO Le goccioline respiratorie (droplets) possono veicolare germi patogeni che contaminano le mucose che raggiungono In ambiente chirurgico servono a preservare il campo operatorio da contaminazioni. L'Aquila, 24 ottobre 2009 21

Respirator = Facciale filtrante Monouso. Non lo indossa il portatore della patologia trasmissibile, bensì l operatore sano a scopo preventivo e protettivo. Previene l inalazione di piccole particelle (droplet nuclei, prodotti per evaporazione delle goccioline respiratorie). Aderisce strettamente al volto di chi lo indossa per garantire la propria funzione di filtro dell aria inspirata. Nell uso, necessita di apposito addestramento. Controindicata per talune situazioni patologiche dell utilizzatore. N95 respirators = dicitura a cura dell ente NIOSH americano a indicare la capacità filtrante (95%). L'Aquila, 24 ottobre 2009 22

1 2 3 4 5 NOTA: Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non permettono il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore. L'Aquila, 24 ottobre 2009 23

Linee Guida CDC per i lavoratori della Sanità (www.cdc.gov/h1n1flu/) Facciale filtrante con capacità protettiva corrispondente almeno ad un filtro N95, adattato all utilizzatore. Secondo lo schema NIOSH, N95 è uno dei 9 facciali filtranti, distinti in base alla capacità del filtro e in base alla resistenza ai fluidi oleosi (che però per l ambito sanitario non ha rilievo, ne ha in ambito industriale). Corrispondenti, tra i DPI disponibili in Italia sono: Conformi alla norma EN 149 (per facciali filtranti antipolvere rischio biologico...) Definiti rispettivamente FFP1 (efficienza filtrante minima 80%), FFP2 (94%), FFP3 (99%). L'Aquila, 24 ottobre 2009 24

Autorespiratori? Provvisti di filtri HEPA (corrispondenti ad un filtro ad efficienza 100%) Perdite dai bordi praticamente nulle Buona alternativa insieme con le semimaschere, al facciale filtrante Serve idonea procedura di sanificazione delle parti riutilizzabili esterne Assegnazione personale L'Aquila, 24 ottobre 2009 25

Ulteriori notizie su: http://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/ respsars.html http://www.cdc.gov/niosh/99-143.html http://www.cdc.gov/niosh/topics/respirators L'Aquila, 24 ottobre 2009 26

Gestione dei DPI I Facciali Filtranti intrappolano le particelle dannose tra le fibre del filtro di cui sono costituiti, con conseguente impossibilità di disinfezione salvo danneggiamernto della struttura del filtro o di altre componenti del dispositivo. In caso di necessità, vanno comunque adottate le seguenti precauzioni: 1) indossare una copertura protettiva come una mascherina chirurgica sul facciale filtrante per preservarlo dalla contaminazione diretta 2) prevedere una adeguata conservazione tra un impiego e il successivo 3) l utilizzatore deve lavarsi le mani prima e dopo la manipolazione del dispositivo (che ovviamente deve essere di uso PERSONALE) L'Aquila, 24 ottobre 2009 27

Procedure a divulgazione ministeriale L'Aquila, 24 ottobre 2009 28

E, una volta in ambiente ospedaliero: L'Aquila, 24 ottobre 2009 29

L'Aquila, 24 ottobre 2009 30

Controllo del rischio infettivo negli ambienti sanitari (1) Prima valutazione: preferibilmente condotta in un ambiente a pressione negativa Sistemazione del paziente/trasporto: camera singola, porta mantenuta chiusa Procedure a rischio respiratorio: da condursi in locali di isolamento a pressione negativa (documentabile) con 6-12 ricambi l ora (ricircolo dopo filtro HEPA o ricambio completo) Trasporto: adeguata informazione agli addetti esposti. Il paziente deve fare uso di mascherina chirurgica, osservando idonee LA NUOVA norme EMERGENZA in caso NELLE EMERGENZE di tosse/starnuti - L'Aquila, 24 ottobre 2009 31

Controllo del rischio infettivo negli ambienti sanitari (2) Controllo degli accessi: accede solo il personale strettamente addetto all assistenza Precauzioni per l isolamento: il personale deve osservare precauzioni standard ( universali ) e per contatto, adottare protezioni oculari, osservare procedure per l igiene delle mani e indossare i DPI richiesti Protezione respiratoria: N95 o equivalenti WARNING!!! Nella comune influenza stagionale gli operatori sanitari devono indossare comuni MASCHERINE CHIRURGICHE. Quale il razionale della differenza? APPROCCIO PIU CONSERVATIVO, IN ATTESA DI MAGGIORI ACQUISIZIONI. L'Aquila, 24 ottobre 2009 32

Controllo del rischio infettivo negli ambienti sanitari (3) Gestione dell accesso dei visitatori: Le visite vanno ridotte al minimo indispensabile per garantire la serenità del malato. I visitatori devono essere provvisti di DPI e istruiti sulle procedure minime Durata delle precauzioni: per 7 gg dall inizio dei sintomi o fino a loro risoluzione. La contagiosità inizia comunque dal giorno che precede l inizio dei sintomi. Nei bambini il periodo può essere più lungo. L'Aquila, 24 ottobre 2009 33

Controllo del rischio infettivo negli ambienti sanitari (4) Sorveglianza del personale sanitario: negli ambienti di lavoro in cui sono registrati casi di infezione, il personale va monitorato giornalmente e istruito ad allontanarsi dal lavoro e restare a domicilio fino a guarigione, dandone notizia al supervisore. Terapia ANTIVIRALE? Controllo dei rischi ambientali: adeguata igiene delle superfici, degli indumenti da lavoro, dotazione adeguata di DPI VACCINAZIONE L'Aquila, 24 ottobre 2009 34

A domicilio: Evitare contatti stretti (6 feet 1 feet = 30,48 cm) se possibile. Se necessaria una vicinanza assidua, fare in modo che questa sia della durata più breve possibile e avere a disposizione una mascherina chirurgica o un respiratore con filtro FFP2. Indossare un respiratore con filtro FFP2 anche mentre il malato si sottopone ad una eventuale aerosolterapia, che andrebbe eseguita in un ambiente isolato dal resto della abitazione, per quanto possibile. Mascherine chirurgiche e respiratori andrebbero smaltiti immediatamente dopo l uso nella spazzatura e in modo che non possano contaminare alcuna superficie. Dopo l uso della protezione respiratoria, lavare le mani con acqua e sapone o con un detergente a base alcoolica. L'Aquila, 24 ottobre 2009 35

Altri ambienti: In aree con casi confermati, il rischio di infezione può essere ridotto con una combinazione di azioni: Lavaggio delle mani Buone maniere in caso di tosse o starnuti Isolamento volontario per almeno 24 ore dopo la scomparsa della febbre (regredita senza l uso di antipiretici) Mantenere le distanze (6 feet). A casa e in comunità non è raccomandato l uso di mascherine, così come negli ambienti di lavoro non si consiglia l uso di facciali filtranti. L'Aquila, 24 ottobre 2009 36

L'Aquila, 24 ottobre 2009 37

Integrazione alle Precauzioni Standard Corretta igiene dei sintomi respiratori/tosse L'Aquila, 24 ottobre 2009 38

Nessun caso Ambiente Soggetti non ad alto rischio Soggetti ad alto rischio in caso di influenza Nuovi casi: non condizioni di affollamento Nuovi casi: condizioni di affollamento Assistenti domiciliari di soggetti affetti Comunità Protezione respiratoria non raccomandata Come sopra Come sopra Domicilio Protezione respiratoria non raccomandata Protezione respiratoria non raccomandata Come sopra Evitare la permanenza. Se inevitabile, prot. respiratoria Evitare di prestare assistenza. Se inevitabile, prot.respiratoria Altri conviventi Come sopra Prot. Resp.non raccomandata Ambiente di lavoro non sanitario Nessun caso Come sopra Come sopra Nuovi casi Valutare Valutare Personale addetto all assistenza di pz affetti Sanità Facciale filtrante Facciale filtrante Eventuale allontanamento L'Aquila, 24 ottobre 2009 39

DOMANDE? GRAZIE PER L ATTENZIONE! L'Aquila, 24 ottobre 2009 40