Dr. Salvatore Rosania



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Dr. Salvatore Rosania Cfo&Internazionalization Manager Cubit Cfo Kiunsys Contatti: linkedin.com/in/salvatorerosania salvatore.rosania@cubitlab.com Tel: +39 339 826 0949 Salvatore Rosania Tel.+39 339 826 0949 1

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la mia Vision è una Italia sinonimo di Innovazioni tecnologiche in tutti i campi dell attività umana tale da farmi sentire orgoglioso di essere ITALIANO! 3

Noi siamo il cambiamento! Salvatore Rosania Tel.+39 339 826 0949 4

LA NUOVA DISCIPLINA DOPO IL DL 76/2013.Che la Rivoluzione abbia inizio!

Start-up innovative Incentivi ed agevolazioni: A) Fiscali B) Societari C) Finanziari D) Giuslavoristici 6

Start-up innovative nell ordinamento italiano La figura della start-up innovativa è stata introdotta nel nostro ordinamento dal DL 18/10/2012 N.179 (Convertito con Modifiche dalla Legge N.221 del 17 dicembre 2012) Disciplina novellata dal DL N.76 del 28/06/2013 (convertito con modificazioni dalla legge n.99 del 09/08/2013) 7

Condizione fondamentale Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, societarie, finanziarie ed in materia di lavoro occorre che la società sia iscritta nell apposita sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle Start-up innovative 8

I Requisiti 1) Soggettivi 2) Sostanziali: A) Obbligatori B) Alternativi 9

1) Requisiti soggettivi Costituite solo in forma di: A) società di capitali (SPA/SRL/SAPA) di diritto italiano; B) Società cooperativa C) Società europea 10

1) Requisiti soggettivi La Start-up innovativa deve essere residente in Italia ai sensi dell art.73 del TUIR ed avere la sede dei propri affari ed interessi in Italia Inoltre le azioni o quote rappresentative del capitale sociale NON DEVONO essere quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione 11

2) Requisiti sostanziali (con modifiche recenti del DL. N.76/2013) A) Requisiti obbligatori simultanei B) Requisiti alternativi 12

A) Requisiti sostanziali obbligatori Le Start-up innovative contemporaneamente DEVONO: A) essere costituite e operare da non piu di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda al Registro imprese della CCIAA; B) sede principale dei propri affari ed interessi in Italia; C) dal 2 anno di attività il totale del Valore della Produzione annua (da ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell esercizio) non deve superare i 5 milioni di Euro 13

A) Requisiti sostanziali obbligatori D) Non deve distribuire o aver distribuito utili E) Oggetto Sociale esclusivo o prevalente:lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; F) Non deve essere costituita per effetto di fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda 14

A) Requisiti sostanziali obbligatori Con il DL n.76/2013 soppressa la disposizione che imponeva che i soci fossero persone fisiche e che detenessero al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi - la maggioranza delle quote e delle azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell assemblea ordinaria dei soci quindi Start-up innovativa anche le società partecipate da soci diverse dalle persone fisiche! 15

B) Requisiti alternativi A) Spese sostenute in R&D pari o superiori al 15% (ridotto dal 20% da DL.76/2013) del maggior importo fra il costo ed il valore della produzione Note: -ai fini della verifica non si conteggiano tra i costi di R&Dquelli per l acquisto e locazione di beni immobili - In deroga ai principi contabili si considerano R&S anche i costi per: a) per sviluppo precompetitivo e competitivo (sperimentazione/prototipazione/ sviluppo del business plan) 16

B) Requisiti alternativi b) le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati c) i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività R&D (inclusi soci e amministratori) d) le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d uso 17

B) Requisiti alternativi I dati devono desumersi dal bilancio approvato e le spese di R&D devono essere descritte nella Nota Integrativa Per il primo esercizio di attività basta una specifica dichiarazione del rispetto della percentuale richiesta da parte del Rappresentante legale della start-up innovativa 18

B) Requisiti alternativi B) Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo: a) per almeno 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso una università italiana o straniera; oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati in Italia o all estero; 19

B) Requisiti alternativi b) per almeno 2/3 della forza lavoro totale, personale in possesso di laurea magistrale, ai sensi dell art.3 del regolamento di cui al dm 270/2004. 20

B) Requisiti alternativi C) Essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero essere titolare dei diritti relativi ad un software originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i software (ossia presso la Siae) purchè tali privative siano direttamente afferenti all oggetto sociale e all attività di impresa 21

Categorie specifiche di start-up innovative 1) Le Start-up innovative a vocazione sociale che esercitano in via esclusiva la propria attività nei seguenti settori di cui all art.2, co.1 del dlgs n.155/2006: - assistenza sociale - assistenza sanitaria e socio-sanitaria - educazione, istruzione e formazione -formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; Tutela dell ambiente e dell ecosistema; Valorizzazione del patrimonio culturale Turismo sociale; Formazione universitaria e postuniversitaria; 22

Categorie specifiche di start-up innovative - Ricerca ed erogazione di servizi culturali; -servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura > 70% da organizzazione che esercitano un impresa sociale; b) le Start-up che sviluppano e commercializzano solo prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. 23

Durata del Regime Agevolativo 1) START-UP INNOVATIVE COSTITUITE DOPO IL 20/10/2012*: massimo 48 MESI dalla data di costituzione 2) START-UP INNOVATIVE esistenti al 19 dicembre 2012**: dipende dal periodo di costituzione *Data di entrata in vigore del dl n.179/2012 **Data di entrata in vigore della legge n.221/2012 di conversione del dl n.179/2012 24

Durata del Regime Agevolativo 2) START-UP ESISTENTI AL 19 DICEMBRE 2012 PERIODO DI COSTITUZIONE 20/10/2010-19/10/2012 PERIODO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI FAVORE 20/10/2012-20/10/2016 20/10/2009-19/10/2010 20/10/2012-20/10/2015 20/10/2008-19/10/2009 20/10/2012-20/10/2014 25

Durata del regime agevolativo La disciplina di favore cessa nel caso di perdita di uno dei requisiti qualificanti prima del termine dei 4 anni dalla data di costituzione o del diverso termine stabilito per le start-up già costituite al 19 dicembre 2012 secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento dell apposita sezione del Registro delle Imprese 26

REGIME AGEVOLATIVO 27

Esenzione dal diritto annuale A partire dalla loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, le start-up innovative sono escluse dal pagamento dell imposta di bollo e dei diritti di segreteria Sono inoltre esentate nel limite massimo di 4 anni dall iscrizione al pagamento del dirittto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio 28

Iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese 29

ISCRIZIONE Iscrizione nell apposita sezione speciale del Registro delle Imprese attraverso la presentazione di un apposita istanza in formato elettronico e fornendo una autocertificazione (a firma del legale rappresentante) del possesso dei requisiti Modello informatico S5 da compilare per l iscrizione alla Sezione Speciale che si aggiunge alla consueta ed obbligatoria iscrizione alla sezione ordinaria 30

Iscrizione Segnalazione: per le società già costituite al 19.12.2012 con la legge n.99/2013 di conversione del dl n.76/2013, è stato eliminato il termine di gg.60 inizialmente previsto per il deposito presso il Registro delle Imprese della dichiarazione di possesso dei requisiti. Quindi tali società possono ottenere ancora il riconoscimento dei requisiti di start-up innovative 31

Adempimenti pubblicistici A) Aggiornamento semestrale delle informazioni soggette ad iscrizione nella sezione speciale del registro imprese B) Entro gg.30 dall approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di mantenimento del possesso dei requisiti (da parte del rappresentante legale) 32

Adempimenti pubblicistici C) Entro gg.60 dalla perdita dei requisiti la start-up innovativa è cancellata d ufficio dalla Sezione Speciale del Registro delle Imprese Importante:alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione relativa al mantenimento del possesso dei requisiti Art.3 DPR 247/2004 Nota Bene: l aggiornamento deve essere costante confermando le informazioni già depositate attraverso il modello S2 33

Le deroghe in materia societaria, fallimentare e giuslavoristica 1) DEROGHE AL DIRITTO SOCIETARIO: A) Facoltà di estendere di 12 mesi il periodo di c.d. rinvio a nuovo delle perdite che superino 1/3 del capitale (dalla chiusura dell esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) 34

Le deroghe in materia societaria, fallimentare e giuslavoristica B) Facoltà di utilizzare anche per le start-up innovative costituite in forma di Srl istituti ammessi solo nelle SpA: - la libera determinazione dei diritti di voto da attribuire ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l emissione di strumenti finanziari partecipativi; -facoltà di offerta al pubblico di prodotti finanziari ovvero quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di srl; -facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni 35

Le deroghe in materia societaria, fallimentare e giuslavoristica 3) DEROGHE ALLA NORMATIVA FALLIMENTARE Deroga alle norme sulle procedure concorsuali, con l eccezione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dalla legge 3/2012 Quindi:è esclusa l applicazione delle procedure quali il fallimento, il concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa equiparando le start-up innovative a soggetti non fallibili!!! 36

Le deroghe in materia societaria, fallimentare e giuslavoristica L esclusione dall assoggettamento alle procedure concorsuali non opera in caso di perdita dei requisiti da parte della start-up innovativa avvenuta prima della scadenza dei 4 anni dalla data di costituzione o del diverso termine previsto per le start-up già costituite al 19 dicembre 2012 37

Deroghe alla disciplina delle società in perdita sistematica Le start-up innovative sono esonerate dalla disciplina in materia di: A) società di comodo di cui all art.30 della L.23/12/1994 N.724 B) società in perdita sistematica di cui all art.2, commi da 36-decies a 36- duodecies del dl 13 agosto 2011 n.138 38

Le deroghe in materia giuslavoristica 2) DEROGHE IN MATERIA DI LAVORO Possibilità di assumere/prolungare la durata dei contratti a termine fino a 4 anni (dopo questo periodo il rapporto di lavoro potrà proseguire solo con l assunzione con a tempo indeterminato), prevedendo retribuzioni con componenti fisse (in linea con i minimi tabellari previsti per i contratti del lavoro) e variabili 39

Le deroghe in materia giuslavoristica Qualora la società perde uno dei requisiti prima dei 48 mesi dalla data di costituzione (o prima del diverso termine previsto per le start-up esistenti al 19 dicembre 2012) è comunque fatta salva fino alla naturale scadenza l efficacia dei contratti a tempo determinato In particolare:le start-up innovative possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi 40

Raccolta di capitali con portali on line Art.30 del dl n.179/2012:introduzione di una apposita disciplina per la raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative attraverso portali on line avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale di rischio(crowdfunding) La prima piattaforma in ITALIA accreditata CONSOB: STARSUP! 41

AGEVOLAZIONI FISCALI ALL INVESTIMENTO IN START-UP INNOVATIVE Con il DL. N.76/2013 tali incentivi sono stati estesi anche al 2016 oltre che al 2013, 2014 e 2015 1) INVESTIMENTO DEI SOGGETTI IRPEF Detrazione pari al 19% della somma investita La detrazione aumenta al 25% nel caso in cui la start-up innovativa operi nel settore energetico o sia qualificabile come start-up sociale Investimento massimo detraibile per ciascun periodo di imposta pari a 500.000 euro 42

Agevolazioni fiscali all investimento in startup innovative 2) INVESTIMENTI DEI SOGGETTI IRES Deduzione pari al 20% della somma investita La deduzione aumenta al 27% nel caso in cui la start-up innovativa operi nel settore energetico o sia qualificabile come start-up sociale Investimento massimo deducibile per ciascun periodo di imposta, pari a 1,8 milioni di euro 43

Remunerazione con strumenti finanziari AGEVOLAZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA Esenzione piena sia ai fini fiscali e contributivi per i redditi di lavoro derivanti dall assegnazione (post 19 dicembre 2012) di strumenti finanziari o diritti similari agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori continuativi delle start-up innovative 44

Remunerazione con strumenti finanziari CONDIZIONI: A) gli strumenti finanziari non devono essere riacquistati dalle start-up innovative emittenti o da loro controllate o controllanti o dal soggetto che controlla l emittente In caso contrario il reddito di lavoro va a tassazione nel periodo di imposta di cessione 45

Remunerazione con strumenti finanziari B) Solo per i seguenti strumenti finanziari: -azioni -quote -strumenti finanziari partecipativi emessi o diritti assegnati dalle start-up innovative inclusi i piani di incentivazione che prevedano:a) la diretta assegnazione di strumenti finanziari b) l attribuzione di opzioni di sottoscrizione o acquisto di strumenti finanziari c) la promessa di assegnare strumenti finanziari nel futuro 46

Agevolazioni finanziarie IL FONDO DI GARANZIA PMI Le start-up innovative possono accedere GRATUITAMENTE all intervento del Fondo Centrale di Garanzia PMI di cui all art.2, co.100, lett.a) della legge 662/1996, secondo i criteri e le modalità semplificati individuati con il Decreto del MISE del 29 aprile 2013 pubblicato in GU n.147 del 25/06/2013 47

Agevolazioni finanziarie NOTA BENE:L entrata in vigore di nuovi criteri è stata comunicata da Mediocredito Centrale (soggetto gestore del Fondo di Garanzia PMI) con circolare n.652 del 26 luglio 2013 Caratteristiche della garanzia A) gratuita e B) No valutazione dei dati contabili di bilancio a condizione che il soggetto finanziatore in relazione all importo dell operazione finanziaria non acquisisca alcuna garanzia reale, assicurativa o bancaria 48

Agevolazioni finanziarie C) Il Fondo può assicurare fino all 80% dell ammontare per capitale, interessi contrattuali e di mora del soggetto richiedente nei confronti della start-up innovativa (GARANZIA DIRETTA) Oppure Fino all 80% dell importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia a condizione però che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale dell 80% (GARANZIA INDIRETTA O CONTROGARANZIA) 49

Agevolazioni finanziarie D) Importo massimo garantibile:2,5 milioni di EURO CONCLUSIONE Nel caso in cui manca la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l avvenuta iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese o il Soggette finanziatore ha acquisito garanzie reali, assicurative o bancarie la GARANZIA PUO essere concessa sulla base delle ordinarie modalità e procedure previste dalle vigenti disposizioni operative per il FONDO DI GARANZIA PER LE PMI 50

Credito di imposta Per assunzione di personale altamente qualificato di cui all art.24 del dl. N.83/2012 Pari al 35%, con un limite massimo di 200.000 euro per anno e per impresa, del costo sostenuto dall azienda per l assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso dei seguenti titoli accademici: 51

Credito di imposta a) dottorato di ricerca universitario conseguito presso un università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia; b) laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo 52

Credito di imposta NOTA BENE: Alle start-up innovative il credito di imposta è concesso anche nel caso di contratti di apprendistato e con modalità semplificate da stabilire con apposito decreto del MISE Inoltre tale credito di imposta viene concesso alle start-up innovative rispetto alle altre imprese fatta salva le quote delle imprese con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 53

..ed ora iniziamo la RIVOLUZIONE! Coraggio Passione. Tenacia Vision THE END 54