Relazione finale. 7 ottobre 2014. Alfa S.r.l. Contratto di Mutuo n 123456789/0. Banca Delta S.p.A.



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Relazione finale 7 ottobre 2014 Alfa S.r.l. Contratto di Mutuo n 123456789/0 Banca Delta S.p.A. Corso Moncalieri, 55 10131 Torino Tel 0110673142 Fax 0110673143 www.tuteladelrisparmio.it info@tuteladelrisparmio.it

2 SOMMARIO 1. DATI GENERALI DEL CONTRATTO DI MUTUO... 3 1.1 SINTESI CARATTERISTICHE MUTUO... 3 2. VERIFICA USURA SOPRAVVENUTA... 6 2.1 METODOLOGIA DI CALCOLO... 6 2.2 RISULTATI DEI CONTEGGI... 7 3. VERIFICA USURA PREVENTIVA/ORIGINARIA... 8 3.1 METODOLOGIA DI CALCOLO... 8 3.2 RISULTATI DEI CONTEGGI... 10 4. QUANTIFICAZIONE DEL DANNO... 12 5. BOX NORMATIVO... 13 CONTRATTO DI MUTUO... 13 L USURA... 14 6. APPENDICE... 16

3 1. DATI GENERALI DEL CONTRATTO DI MUTUO 1.1 SINTESI CARATTERISTICHE MUTUO Alla stipula del contratto abbiamo le seguenti condizioni: Società Banca Alfa S.r.l. Banca Delta S.p.A. n. 123456789/0 CONDIZIONI CONTRATTUALI Tipologia di Mutuo Analizzato Ipotecario Data Stipula 22/05/2007 Capitale 1.700.000,00 Durata Periodicità 15 anni Trimestrale (n. 59 rate + 1 di pre ammortamento) TAN 5,312% Tasso Applicato Variabile Euribor 6 Mesi Act/360 + 1,50% (dal 30/09/2012 pari al 4%) Tasso di Mora Tasso contrattuale + 2,273% Valuta di Riferimento Tipologia di Ammortamento Euro Francese Spese Istruttoria 3.400,00 Spese di Incasso Rata 2,50 CONDIZIONI CONTRATTO DERIVATO ANNESSO Tasso Parametro Cliente Tasso fisso 4,58% Tasso Parametro Banca Euribor 6 Mesi Nominale 1.700.000,00

4 Il contratto è stato sottoscritto in data 22 maggio 2007. Il capitale finanziato è pari a 1.700.000,00 euro. Il mutuo ha una durata pari a 15 anni e prevede il pagamento di n. 59 Rate trimestrali + 1 di pre ammortamento Il mutuo prevede un tasso variabile pari al tasso Euribor 6 Mesi Act/360, maggiorato di uno spread dell 1,50%. Il Tasso Nominale Annuo (TAN) indicato nel contratto è pari al 5,312%. Il tasso di mora viene stabilito nella misura del tasso contrattuale maggiorato di 2,273 punti. Si precisa che il Cliente ha aderito ad una moratoria per il periodo dal 31/12/2009 al 30/06/2010, corrispondendo per tali rate, la sola quota interessi. Successivamente, la Banca ha accordato al Cliente un secondo periodo di moratoria dal 30/09/2012 al 30/06/2013, applicando tuttavia uno spread del 4%; ciò ha determinato per il Cliente un notevole svantaggio ed esborso economico soprattutto se confrontato con l andamento dei tassi di tale periodo. Il contratto di mutuo in oggetto, presenta stipulato a latere un contratto IRS (Interest Rate Swap) In Amortizing 1 con le seguenti caratteristiche: Nominale in Ammortamento: 1.700.000 Tasso Parametro Banca: Euribor 6M Tasso Parametro Cliente: Tasso fisso 4,58% Rilevazione del tasso Euribor 6 mesi all'inizio di ogni periodo "In Advance" T 2 giorni lavorativi Banca paga Per tutta la durata del contratto Euribor 6M Cliente paga Per tutta la durata del contratto Tasso Fisso 4,58% 1 In Ammortamento

5 Nota: ( in Advance ) cioè la rilevazione del tasso Euribor 6M avviene all inizio di ogni semestre A fronte della sottoscrizione del contratto il Cliente non ha ricevuto alcun Up Front 2. Alla luce delle informazioni sopra esposte, si può affermare che il contratto di mutuo in oggetto si configura come un Prestito Sintetico in quanto risultante dalla combinazione delle due operazioni contraddistinte da un elemento negoziale (mutuo) e uno strumento finanziario (Swap), in cui quest ultimo rappresenta a tutti gli effetti una voce di costo e pertanto costituirà parte integrante della presente analisi. La presente analisi è volta alla: a. Verifica della presenza di usura cosiddetta sopravvenuta ; b. Verifica della presenza di usura cosiddetta preventiva/originaria. 2 L'Upfront è la somma che la banca riconosce alla controparte al momento della stipula di un contratto swap.

6 2. VERIFICA USURA SOPRAVVENUTA 2.1 METODOLOGIA DI CALCOLO Per la verifica del superamento del Tasso Soglia Usura (TSU) è necessario innanzitutto calcolare il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)/Tasso Effettivo Globale (TEG) del finanziamento. Per il calcolo del TAEG/TEG viene utilizzata la seguente formula indicata dalla Banca d Italia (Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull usura, agosto 2009): Dove: i: è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell equazione sono noti nel contratto o altrimenti; K: è il numero d ordine di un prestito ; K : è il numero d ordine di una rata di rimborso ; Ak: è l importo del prestito numero K; A k : è l importo della rata di rimborso numero K ; m: è il numero d ordine dell ultimo prestito ; m : è il numero d ordine dell ultima rata di rimborso ; tk: è l intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del prestito n.1 e le date degli ulteriori prestiti da 2 a m; tk : è l intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del prestito n.1 e le date delle rate di rimborso da 1 a m ; per rata di rimborso si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi; per prestito si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto. Per verificare la presenza di Usura Sopravvenuta abbiamo verificato per ogni rata il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)/Tasso Effettivo Globale (TEG) applicato nel periodo di competenza della rata. Il tasso soglia utilizzato per il confronto ha riguardato quello per le operazioni della categoria Mutui a tasso variabile.

7 2.2 RISULTATI DEI CONTEGGI Come si evince dalla tabella seguente, il risultato dei conteggi non ha evidenziato particolari criticità durante il periodo di ammortamento. Tabella 1 Verifica Usura Sopravvenuta Data Debito Residuo Spese Incasso Rata Interessi di Mora TEG RATA (SOGLIA USURA) TEG MORA (SOGLIA USURA) USURA SOPRAVVENUTA 30/06/2007 1.700.000,00 2,50 6,08% (NO 7,97%) NO 30/09/2007 1.682.858,57 2,50 6,01% (NO 7,97%) NO 31/12/2007 1.666.052,79 2,50 18,90 6,15% (NO 8,37%) 7,38% (NO 8,57%) NO 31/03/2008 1.648.879,06 2,50 6,60% (NO 8,57%) NO 30/06/2008 1.631.422,40 2,50 267,32 6,66% (NO 8,63%) 5,97% (NO 9,00%) NO 30/09/2008 1.614.203,99 31/12/2008 1.596.993,55 31/03/2009 1.576.074,75 30/06/2009 1.552.865,99 30/09/2009 1.528.858,92 31/12/2009 1.528.858,92 31/03/2010 1.528.858,92 30/06/2010 1.528.858,92 30/09/2010 1.504.200,71 2,50 1,47% (NO 3,95%) NO 31/12/2010 1.479.498,47 2,50 1,52% (NO 3,84%) NO 31/03/2011 1.454.703,60 2,50 1,76% (NO 3,90%) NO 30/06/2011 1.430.171,41 2,50 1,92% (NO 4,02%) NO 30/09/2011 1.405.753,85 2,50 2,59% (NO 7,49%) NO 31/12/2011 1.381.032,21 2,50 2,57% (NO 7,99%) NO 31/03/2012 1.355.862,57 2,50 2,39% (NO 8,13%) NO 30/06/2012 1.329.668,71 2,50 2,17% (NO 8,29%) NO 30/09/2012 1.303.035,24 31/12/2012 1.275.486,32 2,50 4,93% (NO 9,43%) NO

8 3. VERIFICA USURA PREVENTIVA/ORIGINARIA 3.1 METODOLOGIA DI CALCOLO Per la verifica del superamento del Tasso Soglia Usura (TSU) è necessario innanzitutto calcolare il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)/Tasso Effettivo Globale (TEG) del finanziamento. Per il calcolo del TAEG/TEG viene utilizzata la seguente formula indicata dalla Banca d Italia (Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull usura, agosto 2009): Dove: i: è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell equazione sono noti nel contratto o altrimenti; K: è il numero d ordine di un prestito ; K : è il numero d ordine di una rata di rimborso ; Ak: è l importo del prestito numero K; A k : è l importo della rata di rimborso numero K ; m: è il numero d ordine dell ultimo prestito ; m : è il numero d ordine dell ultima rata di rimborso ; tk: è l intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del prestito n.1 e le date degli ulteriori prestiti da 2 a m; tk : è l intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del prestito n.1 e le date delle rate di rimborso da 1 a m ; per rata di rimborso si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi; per prestito si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto. Dunque, ai fini del calcolo dell usura, un primo confronto viene effettuato tra il TAEG/TEG rispetto al TSU. Un secondo confronto viene operato ai sensi del combinato disposto della L. 24/2001, art. 1 e dell'art. 1815, II co, c.c.. L'art. 1 L. 24/2001 prevede infatti testualmente che: "Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art.1815, II co, c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalle legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del pagamento". L'art. 1815, II co, c.c. prevede che: "Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

9 Pertanto alla stipula, gli interessi di mora vengono confrontati con il Tasso Soglia usura (TSU), in base a quanto previsto dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29, Cassazione con sentenza n. 5286/2000, n. 5324/2003 e la recentissima n. 350/2013 del 9 gennaio 2013. Inoltre, questo confronto ai fini del calcolo dell usura preventiva, avviene anche con un TSU modificato secondo la procedura adottata dalla Banca d Italia nei confronti degli intermediari (Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura, luglio 2013), in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti percentuali per poi determinare il tasso soglia (TSU). Infine alla stipula, anche la sommatoria tra il TAN e gli interessi di mora viene confrontata con il Tasso Soglia usura (TSU), secondo un altra interpretazione in base a quanto previsto dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29, Cassazione con sentenza n. 5286/2000, n. 5324/2003 e la recentissima n. 350/2013 del 9 gennaio 2013. Anche quest ultimo confronto ai fini del calcolo dell usura preventiva, avviene con un TSU modificato secondo la procedura adottata dalla Banca d Italia nei confronti degli intermediari (Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura, luglio 2013). Dunque ai sensi dell articolo 1815 c.c., laddove si verifica l applicazione di usura preventiva, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi: si potrà, dunque, richiedere la nullità degli interessi debitori o la restituzione degli stessi laddove già pagati, con l effetto che gli interessi non sono dovuti nemmeno nella misura del saggio legale.

10 3.2 RISULTATI DEI CONTEGGI CONTRATTO DERIVATO (IRS) Nominale in Ammortamento: 1.700.000 CONTRATTO DI MUTUO Capitale Mutuato: 1.700.000 Tasso Parametro Banca: Euribor 6M Tasso Ammortamento : Euribor 6M Tasso Parametro Cliente: Tasso fisso 4,58% Usura Preventiva senza Mora Calcolo TAEG 10,029% TSU 7,965% Verifica TAEG alla stipula > TSU alla stipula SI Come emerge da quanto sopra riportato, il contratto derivato IRS stipulato congiuntamente al contratto di mutuo in oggetto, ha di fatto rappresentato un ulteriore voce di costo per il Cliente pari al 4,58% oltre il tasso e le spese già previste contrattualmente. Dalle analisi così effettuate, risulta che il TAEG/TEG effettivo alla stipula del contratto è pari al 10,029%. Tale valore risulta superiore al Tasso Soglia Usura (TSU) pari al 7,965% (rilevato alla data di sottoscrizione del 22/05/2007).

11 Usura Preventiva con Mora Tasso di Mora 7,585% TSU 7,965% Verifica Tasso di Mora > TSU NO TSU (Modificato in presenza di mora) 10,638% Verifica Tasso di Mora > TSU (modificato in presenza di mora) NO TAN + Tasso di Mora 12,897% Verifica TAN + Tasso di Mora > TSU SI Verifica TAN + Tasso di Mora > TSU (modificato in presenza di mora) SI Dai calcoli risulta che il tasso di mora previsto contrattualmente (pari al 7,585 %) risulta essere inferiore al Tasso Soglia Usura (pari al 7,965 %). Se nel Tasso Soglia Usura (TSU) inglobiamo il tasso di mora medio applicato dal sistema bancario (2,1%), il medesimo tasso di mora previsto contrattualmente (pari al 7,585 %) risulta inferiore al Tasso Soglia Usura (TSU) modificato in presenza di mora e pari al 10,638%. Considerando il cumulo degli interessi previsti dal contratto (il TAN pari al 5,312%) e gli interessi di mora (pari al 7,585%) abbiamo un tasso effettivo promesso del 12,897%. In questo caso, il tasso effettivo promesso (pari all 12,897%) supera il Tasso Soglia Usura (TSU pari al 7,965%). Infine, seguendo le indicazioni della Banca d Italia, se nel Tasso Soglia Usura (TSU) inglobiamo il tasso di mora medio applicato dal sistema bancario (2,1%), il medesimo tasso effettivo promesso (pari all 12,897%) risulta nuovamente superiore al Tasso Soglia Usura (TSU) modificato in presenza di mora e pari al 10,638%.

12 4. QUANTIFICAZIONE DEL DANNO Dalle analisi effettuate considerando tutte le condizioni economiche riportate nel contratto ed in ogni sua parte integrante, ivi compreso il contratto derivato IRS stipulato congiuntamente, emerge come già il solo TAEG alla stipula del contratto superi il Tasso Soglia Usura (TSU pari al 7,965%) ed, in ulteriore analisi come anche il TAN maggiorato degli interessi di mora risulti maggiore del Tasso Soglia Usura (TSU pari al 7,965% e TSU modificato pari al 10,638%) configurando la cosiddetta usura preventiva/originaria in base a quanto già esposto in precedenza. Di conseguenza, in base alle motivazioni e metodologia di calcolo sopra esposta, il cliente ha diritto: Alla restituzione di tutti gli interessi pagati sulle n. 23 rate pagate fino al 31/12/2012 per un controvalore pari a circa 260.168,35 Euro (vedi Tabella 3 in Appendice); oltre agli interessi legali per un controvalore totale di 279.890,04 Euro; Alla restituzione di tutti gli interessi di mora pagati per un controvalore pari a circa 286,22 Euro (vedi Tabella 4 in Appendice). All azzeramento degli interessi a partire dalla prossima rata e fino alla naturale scadenza del mutuo.

13 5. BOX NORMATIVO CONTRATTO DI MUTUO La nozione di contratto di mutuo è definita e regolamentata dall art. 1813 del c.c. nel quale si legge: Il mutuo è il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o altre cose fungibili e quest'ultima si obbliga a restituire, entro un determinato periodo di tempo che va generalmente dai 5 ai 30 anni, altrettante cose della stessa specie e qualità alla scadenza del mutuo stesso. Il mutuo è un contratto reale in quanto il perfezionamento necessita della consegna delle cose dal mutuante al mutuatario. Il mutuatario acquistando la proprietà delle cose che ne costituiscono l'oggetto fa sì che generalmente il mutuo venga definito prestito di consumo, rispetto al comodato che è un prestito di uso. Il mutuo, salvo diversi accordi, è a titolo oneroso e quindi il mutuatario deve corrispondere al mutuante gli interessi: in assenza di questa indicazione scritta si prendono come riferimento gli interessi legali. Con il mutuo generalmente il prestito dovrà essere restituito ad intervalli di tempo prestabiliti (rate). Con il mutuo, il denaro o le altre cose fungibili passano in proprietà del mutuatario (debitore), il quale, per poterne temporaneamente disporre, paga al mutuante (creditore) degli interessi. Per garantire il rimborso del prestito, la banca (o comunque il mutuante) iscrive un'ipoteca sull'immobile che viene acquistato dal mutuatario. Le caratteristiche del contratto soddisfano tutte le condizioni dell articolo 1813 del c.c., quindi può essere ritenuto a tutti gli effetti contratto di mutuo.

14 L USURA L Usura è la pratica consistente nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali. La fattispecie dell usura si caratterizza per la predeterminazione normativa di un tasso soglia, per ogni tipologia di finanziamento, al di sopra del quale l interesse diventa usurario; tale fattispecie viene definita dalla dottrina di merito, usura oggettiva/originaria. Ciò fa sì che la prima prova della presenza di usura si ha nel contratto. Il primo comma dell art. 1 della legge n.24/2001 specifica: ai fini dell applicazione dell art. 644 del c.p. e dell articolo 1815, 2 c., del c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti. La Legge n. 108 del 7 marzo 1996 stabilisce che il Tasso Soglia Usura (TSU), ossia limite oltre il quale gli interessi sono considerati usurari ai sensi dell art. 644 c.p., è pari al tasso effettivo globale medio (TEGM), risultante dall ultima rilevazione trimestrale effettuata dalla Banca d Italia e pubblicata nella G.U dal Ministero del Tesoro., relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. Dunque: TSU = Tasso Effevo Globale Medio (TEGM) x 1,5 La verifica dell usura viene effettuata tramite il confronto tra il cosiddetto Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) o Tasso Effettivo Globale (TEG) e il Tasso Soglia Usura. Per la determinazione del TAEG/TEG (e, di conseguenza del TEGM) si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate all erogazione del credito (4 comma, art. 644 c.p.). Difatti, l art. 2. della Legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura) così recita: Il ministro del tesoro, sentiti la Banca d'italia e l'ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. Dal 14 maggio 2011 il d.l. 70/2011 (modificando l'art. 2, comma 4 della legge 108/96), ha stabilito un nuovo limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari, definendo il TSU pari al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di un quarto maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali. TSU = (Tasso Effevo Globale Medio (TEGM) x 1,25) + 4% La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali (vedi Comunicato del Dipartimento del Tesoro del 18 maggio 2011). Inoltre, L'art. 1 L. 24/2001 prevede infatti testualmente che: "Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art.1815, II co, c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalle legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del pagamento".

15 La recente sentenza della Cassazione n. 350/2013 del 9 gennaio 2013, riprendendo tale principio ( vedasi anche Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29 e la Cassazione con sentenza n. 5286/2000, n. 5324/2003), ha stabilito che per il calcolo della cosiddetta usura preventiva, ai fini del calcolo del tasso effettivo da confrontare con il TSU, gli interessi di mora devono essere considerati. Infine, quest ultimo confronto ai fini del calcolo dell usura preventiva, avviene anche con un TSU modificato secondo la procedura adottata dalla Banca d Italia nei confronti degli intermediari (Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura, luglio 2013), in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti percentuali per poi determinare il tasso soglia (TSU). Ai sensi dell articolo 1815 c.c., laddove si verifica l applicazione di usura, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi: si potrà, dunque, richiedere la nullità degli interessi debitori o la restituzione degli stessi laddove già pagati, con l effetto che gli interessi non sono dovuti nemmeno nella misura del saggio legale. Ove invece si riscontri usura sopravvenuta ossia se il tasso pattuito inizialmente sia inferiore al tasso soglia e successivamente lo superi, viene ridotto il tasso eccessivo sopravvenuto alla soglia prevista per legge ai sensi dell art. 1339 c.c.. Torino, li 07/10/2014 Tutela del Risparmio

16 6. APPENDICE Tabella 3 Interessi pagati sulle n. 23 rate dal 30/06/2007 al 31/12/2012 n. Rata Data Capitale Residuo Rata Interessi di Mora Quota Interessi 1 30/06/2007 1.700.000,00 4.244,21 4.244,21 2 30/09/2007 1.682.858,57 42.880,14 28.368,75 3 31/12/2007 1.666.052,79 42.893,09 18,90 29.954,88 4 31/03/2008 1.648.879,06 44.579,03 29.447,48 5 30/06/2008 1.631.422,40 44.821,04 267,32 29.205,77 6 30/09/2008 7 31/12/2008 8 31/03/2009 9 30/06/2009 10 30/09/2009 11 31/12/2009 12 31/03/2010 13 30/06/2010 1.528.858,92 13.711,49 13.711,49 14 30/09/2010 1.504.200,71 30.320,19 13.014,41 15 31/12/2010 1.479.498,47 30.481,95 13.199,36 16 31/03/2011 1.454.703,60 31.216,89 13.278,50 17 30/06/2011 1.430.171,41 31.485,11 14.219,73 18 30/09/2011 1.405.753,85 33.766,82 14.838,03 19 31/12/2011 1.381.032,21 33.826,97 14.461,69 20 31/03/2012 1.355.862,57 33.391,96 13.741,27 21 30/06/2012 1.329.668,71 33.534,96 11.660,42 22 30/09/2012 23 31/12/2012 1.329.668,71 16.822,36 16.822,36 Totale 260.168,35 Le somme sopra riportate sono al netto della rivalutazione secondo gli indici ISTAT.

17 Tabella 4 Interessi di Mora n. Contabile Data Pagamento Interessi di Mora 3 31/12/2007 18,90 5 30/06/2008 267,32 Totale 286,22

18 AVVERTENZE RACCOMANDAZIONI GENERALI Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell arte delle conoscenze e delle tecnologie. Le informazioni ed ogni altro parere resi nel presente documento sono riferiti alla data di redazione del medesimo e possono essere soggetti a modifiche. Tutela del Risparmio non devono essere ritenuti responsabili per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all utente e/o a terzi dall uso dei dati contenuti nel presente documento.

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