Infortuni sul lavoro: il modello 231 e la certificazione OHSAS 18001 quali presidi della business continuity



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Infortuni sul lavoro: il modello 231 e la certificazione OHSAS 18001 quali presidi della business continuity uu Luca Mazzanti *, Luca Romagnoli ** * Avvocato, Studio Legale Mazzanti, Bologna, Fondatore ** Avvocato, Studio Legale Mazzanti, Bologna, partner Il d.lgs. 231/2001 prevede misure cautelari e sanzionatorie idonee ad incidere in maniera drastica sulla business continuity. Nel caso di verificazione di infortuni sul lavoro, l adozione di un modello di organizzazione e gestione conforme allo standard BS OHSAS 18001:2007 costituisce un valido presidio per evitare compromissioni della continuità operativa dell impresa. In data 15 maggio 2012 è stato pubblicato lo standard ISO 22301 recante Business continuity management systems. Esso, in sintesi, si sostanzia in una norma finalizzata ad implementare le capacità di un ente di mantenere la fornitura di prodotti e l erogazione di servizi a livelli accettabili a fronte di un evento critico, nonché di individuare in via preventiva quali possano essere i rischi che incidano sulla continuità operativa e conseguentemente le azioni opportune per porvi rimedio ( 1 ). Quanto sopra attesta l estremo interesse che, all attualità, riveste il tema della c.d. continuità operativa. Nel presente articolo si porrà in evidenza come il verificarsi di infortuni sul lavoro per violazione di norme antinfortunistiche possa incidere in maniera drastica sulla capacità produttiva dell ente e come l adozione di un Modello Organizzativo, conforme allo standard BS OH- SAS 18001:2007, possa costituire un efficace strumento al fine di ridurre il rischio di compromissione della continuità operativa. Il d.lgs. 231/2001 e la business continuity Come noto, il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante Disciplina della responsabilità amministrativa degli enti [nel prosieguo: DECRETO], stabilisce l adozione di sanzioni amministrative a carico dell ente qualora le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione ovvero soggetti comunque sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei predetti commettano i reati tassativamente previsti nel DECRETO nell interesse o a vantaggio dell ente (cfr., art. 5 DECRETO). Tuttavia, le sanzioni non trovano applicazione qualora l ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione e Gestio- 6

ne [nel prosieguo: MODELLO] idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, abbia vigilato sull osservanza del MODELLO e ne abbia curato l aggiornamento (cfr., art. 6 DECRETO). Le sanzioni previste dal DECRETO possono incidere drasticamente sulla continuità operativa dell ente. Infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie ( 2 ), possono essere applicate, anche in via cautelare ai sensi dell art. 45 DECRETO, le sanzioni interdittive ivi previste all art. 9, comma 2. Esse possono consistere ne: a) l interdizione dall esercizio dell attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 7

Ancora, in via cautelare può essere disposto il sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, del prezzo o del profitto del reato (cfr., artt. 19 e 53 DECRETO). È del tutto evidente che l applicazione delle sanzioni e delle misure cautelari sopra menzionate sia idonea a pregiudicare, in tutto o in parte, la capacità produttiva dell ente, vulnerandone così la business continuity. Nei casi più gravi e qualora sia accertata la reiterata commissione di illeciti da parte dell ente, possono essere poi, a mente dell art. 16 DECRETO, applicate le sanzioni interdittive in via definitiva. Qualora l ente, nel cui interesse o a vantaggio del quale venga commesso uno dei reati previsti nel DECRETO, sia sprovvisto del MO- DELLO, potrà evitare l applicazione di sanzioni interdittive (ovvero potrà ottenerne la sospensione, qualora applicate in via cautelare) se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l adozione e l attuazione di idoneo MODELLO ( 3 ). Quanto sopra, a condizione, tuttavia, che l ente abbia provveduto a risarcire il danno, si sia adoperato efficacemente per eliminare le conseguenze dannose e pericolose del reato e ne abbia messo a disposizione dell autorità giudiziaria il profitto affinché esso venga confiscato (cfr., art. 17 DECRETO). Ancora, è da osservare come, oltre agli strumenti coercitivi e preventivi espressamente previsti dal DECRETO, siano idonei ad incidere sulla continuità operativa dell ente anche gli ordinari presidi cautelari disciplinati dal codice di procedura penale. Infatti, indipendentemente dalla sottoposizione dell ente a misure cautelari ai sensi del DECRETO, l autorità giudiziaria potrà sempre, sussistendone i presupposti, disporre il sequestro di beni dell ente nonché misure cautelari personali a carico dei soggetti che abbiano commesso il reato. È evidente come tali misure possano incidere sulla continuità operativa dell impresa. L esistenza di un valido MODELLO può essere utilizzata come elemento difensivo non solo in favore dell ente, ma anche a vantaggio del management dell impresa, con particolare riguardo ad accuse relative a reati colposi. Si pensi, per esemplificare, al caso dei membri del CdA di una società indagati per omicidio colposo commesso in relazione alla violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. L autorità giudiziaria potrebbe, astrattamente, assoggettare i consiglieri addirittura alla misura cautelare personale della custodia in carcere. Tuttavia, a carico degli amministratori che abbiano diligentemente adottato il MODELLO e, altrettanto diligentemente, ne abbiano curato la vigilanza e l aggiornamento, ben difficilmente potrà essere ravvisata una delle esigenze cautelari previste dall art. 274 c.p.p. ( 4 ) Infortuni sul lavoro e business continuity L art. 25-septies del DECRETO stabilisce le sanzioni che possono essere applicate all ente qualora, nel suo ambito, si verifichi un infortunio determinato dalla violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esiti nel decesso dell operatore ovvero nella produzione ai suoi danni di lesioni personali gravi o gravissime. La norma gradua le sanzioni applicabili a seconda della tipologia delle lavorazioni aziendali ovvero delle dimensioni occupazionali dell ente. In particolare, si applica la sanzione pecuniaria in una misura variabile da 258.000,00 a 1.549.000,00 nel caso in cui il decesso si sia verificato nelle aziende industriali che utilizzino nel ciclo produttivo sostanze pericolose; nelle centrali termoelettriche; nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito di esplosivi ed affini; nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori; in impianti nucleari o che impieghino materiali nucleari o in installazioni di deposito temporaneo o di gestione di rifiuti radioattivi. In tutti gli altri casi, la sanzione pecunia- 8

ria verrà applicata in misura non inferiore ad 64.500,00 e non superiore ad 774.500,00. Inoltre, potranno trovare applicazione sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Qualora, invece, si verifichi un infortunio determinato da violazione di norme sulla tutela dalla salute e della sicurezza sul lavoro che abbia comportato a carico dell operatore lesioni gravi ( 5 ) o gravissime ( 6 ) troverà applicazione la sanzione pecuniaria da un minimo di 25.800,00 ad un massimo di 387.250,00. Potranno, inoltre, essere applicate sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi. Da quanto sopra, è di tutta evidenza come l assoggettamento dell ente a procedimento in relazione ad infortuni mortali o che abbiano comportato lesioni personali gravi o gravissime a carico del lavoratore possa incidere in maniera drastica sulla sua continuità operativa. Come si è visto, infatti, le misure interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, e quindi già all indomani dell acquisizione, da parte del Pubblico Ministero, della notizia dell illecito amministrativo. D altro canto, la condanna dell ente e la conseguente irrogazione delle sanzioni pecuniarie (e interdittive) sopra indicate, potrebbe determinare, in realtà imprenditoriali non particolarmente strutturate ovvero che stiano affrontando una situazione di crisi, una più o meno grave stasi produttiva. L art. 30 del d.lgs. 81/2008 (Testo Unico in 9

materia di salute e sicurezza sul lavoro) stabilisce i criteri cui deve necessariamente rispondere il MODELLO affinché esso possa avere efficacia esimente della responsabilità dell ente, nonché i criteri che devono essere rispettati in relazione al controllo sull attuazione del MODELLO e sul mantenimento nel tempo della sua idoneità. Il comma 5 della norma in commento stabilisce che in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all articolo 6. Non può non rilevarsi l infelice formulazione della norma; a tale riguardo è stato osservato come l inciso in sede di prima applicazione sfugga a qualsivoglia plausibile interpretazione ( 7 ). Ad ogni buon conto, per ciò che interessa ai fini del presente lavoro, occorre segnalare come l adozione di modelli conformi alle Linee Guida UNI INAIL o allo standard OH- SAS 18001:2007, pur non potendo escludere a priori l applicazione a carico dell ente di misure cautelari ovvero l irrogazione di sanzioni pecuniarie o interdittive, riduca senz altro in maniera sensibile il rischio di interruzione della business continuity dovute all applicazione del DECRETO. Si può senz altro concludere, quindi, che l ottenimento della certificazione OHSAH 18001 ovvero il conseguimento di un attestazione da parte di un soggetto qualificato circa la conformità del MODELLO al predetto standard costituiscano fondamentali presidi nella prevenzione di soluzioni della continuità operativa dell impresa. Note 1) La norma ISO 22301 è stata pubblicata in conseguenza del forte interesse suscitato dalla norma BS 25999 pubblicata in prima versione nel 2006. 2) Ai sensi dell art. 10, comma 3, DECRETO può essere applicata una sanzione pecuniaria da un minimo di 25.800,00 ad un massimo di 1.549.000,00. 3) Per completezza, si osserva che ai sensi dell art. 12 DECRETO l adozione del modello che avvenga successivamente alla commissione del reato, ma che intervenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, comporta la riduzione da un terzo alla metà della sanzione pecuniaria che sarebbe stata irrogata. 4) Tali sono il pericolo di inquinamento probatorio, il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione del reato della stessa specie di quello per cui si procede. 5) Sono, ai sensi dell art. 583, comma 1, c.p., lesioni gravi quelle che comportano: 1) una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) l indebolimento permanente di un senso o di un organo. 6) Sono, ai sensi dell art. 583, comma 2, c.p., lesioni gravissime quelle che comportano: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l arto inservibile, ovvero la perdita dell uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 7) Cfr., Paolo Ielo, Incontro di studio 26-27 giugno 2008, La responsabilità degli enti estesa ai reati di omicidio e lesioni colpose per la violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro dalla legge 123/2007, Consiglio Superiore della Magistratura. 10