Richiesta di autorizzazione generica L.R. 21.03.2000, n.39 e successive modificazioni - Regolamento di attuazione D.P.G.R.08.08.2003, n.



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Data/Prot. di presentazione Amministrazione Provinciale di Siena Ufficio Vincolo Idrogeologico Via Massetana, 106 53100 Siena BOLLO Richiesta di autorizzazione generica L.R. 21.03.2000, n.39 e successive modificazioni - Regolamento di attuazione D.P.G.R.08.08.2003, n. 48/R IL SOTTOSCRITTO Riserva Naturale NON in Riserva Naturale Cognome Nome Data di nascita / / Luogo di nascita (Prov. ) Residenza: Comune di CAP (Prov. ) Tel. cell. Fax E-mail (*) @ Iscritto alla camera di commercio con n. P.IVA Non inscritto alla camera di commercio Codice fiscale In qualità di : Proprietario Possessore Usufruttuario Affittuario Altro Soggetto delegato (compilare anche la sezione a) Rappresentante di Ente/ Società (compilare anche la sezione b) Sezione a) Soggetto delegato da Cognome Nome Data di nascita / / Luogo di nascita (Prov. ) Residenza: Comune di CAP (Prov. ) Tel. cell. Fax E-mail (*) @ In qualità di : Proprietario Possessore Usufruttuario Affittuario Altro 1

Sezione b) Rappresentate legale dell Ente o Società sotto indicata con il ruolo di Denominazione con sede legale amministrativa nel Comune di Residenza: Comune di (Prov. ) Tel. cell. Fax E-mail (*) @ In qualità di : Proprietario Possessore Usufruttuario Affittuario Altro Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l uso di atti falsi comportano l applicazione delle sanzioni penali previste dall art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti VISTE le norme del Regolamento di attuazione della L.R. n. 21.03.2000, n.39 Legge forestale della Toscana - D.P.G.R. 08.08.2003, n.48/r pubblicato sul B.U.R.T. n. 37 del 18.08.2003; Tipo di autorizzazione (barrare solo una casella) Pascolo Sugherete (art. 53 Reg. For.) Autorizzazione per formazione sugherete Autorizzazione per taglio sughere Conversione boschi e sostituzione di specie (art. 17 Reg. For.) Autorizzazione per conversione del bosco Autorizzazione per prelievo e impiego locale del materiale di propagazione Autorizzazione per sostituzione di specie Trasformazioni Autorizzazione per trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione o per rimboschimenti (art. 82 Reg.For.) Opere e movimenti di terreno Autorizzazione per opere, lavori e movimento terreno (art 95 RegFor) Deroghe AIB Autorizzazione all'abbruciamento in bosco (art. 66 Reg. For.) Autorizzazione realizzazione area attrezzata accensione fuochi (art. 64 Reg. For.) Autorizzazione in deroga ai sensi art. 68 Reg. For Tagli di manutenzione Autorizzazione al taglio di manutenzione (art. 38-42 Reg. For.) Altre Autorizzazione per pascolo in aree percorse da fuoco (art. 86 comma 8 - dopo almeno 5 anni dall'incendio) Castagneti da frutto (art. 52 Reg.For.) Autorizzazione per formazione castagneto da frutto Autorizzazione per taglio di castagni da frutto improduttivi Autorizzazione per riconversione alla produzione legnosa Autorizzazione per resinazione (art. 18 c. 4 Reg. For.) Autorizzazione per taglio piante fuori foresta (piante singole, siepi, filari e formazioni forestali, art. 56 Reg. For.) Autorizzazione per raccolta del ciocco d'erica (art. 83 Reg. For.) Autorizzazione per prelievo materiale organico (terriccio, humus, etc., art. 85 Reg. For.) Autorizzazione per altre attività previste dal Regolamento Forestale 2

CHIEDE DI ESSERE AUTORIZZATO AD ESEGUIRE I SEGUENTI LAVORI: ( barrare l eventuale casella corrispondente) ESERCIZIO DEL PASCOLO IN AREA BOSCATA PERCORSA DA FUOCO: Il pascolo di qualsiasi specie di bestiame nei boschi percorsi da incendio è vietato per dieci anni. In caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo prima della scadenza di tale periodo e comunque non prima di cinque anni dall incendio, l ente competente può autorizzare il pascolo prescrivendone modalità e carico di bestiame ammissibile. Il pascolo verrà autorizzato seguendo le procedure di cui all articolo 86 comma 2 del Reg.For. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI: DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL ALLEVAMENTO: 1) Specie 2) 3) Numero di capi adulti Aree di ricovero 4) Localizzazione aree 5) Aree di alimentazione 6) Suddivisione in lotti e rotazione : 7) Altro COMUNE DI FOGLIO n. PART. LA n. SUP. (mq) SUP. INTERESSATA DAL PASCOLO (mq) CARATTERISTICHE PARTICELLA 3

MANUTENZIONE DI CASTAGNETI DA FRUTTO (art.52 Reg.For.) 1. Costituisce castagneto da frutto qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, che abbia una densità non inferiore a quaranta piante di castagno da frutto per ettaro. 2. Non sono soggette alle norme dei castagneti da frutto ma alla disciplina dei boschi, le formazioni pure o miste di castagno, pur derivanti dall abbandono colturale di castagneti da frutto, che siano state già oggetto di taglio boschivo per la produzione legnosa o dove la vegetazione arborea forestale abbia una densità superiore a cinquecento fusti o polloni ad ettaro. 3. La formazione di castagneti da frutto da boschi puri o misti di castagno attualmente destinati alla produzione legnosa e dalle formazioni di cui al comma 2 è soggetta ad autorizzazione. 4. Il taglio dei castagni da frutto non finalizzato alla sostituzione delle piante morte o non più produttive e la riconversione alla produzione legnosa dei castagneti da frutto sono soggetti ad autorizzazione. MANUTENZIONE DI SUGHERETE (art.53 Reg.For.) 1. Costituisce sughereta qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, che abbia una densità non inferiore a quaranta piante di sughera per ettaro. 2. Non sono soggette alle norme delle sugherete ma alla disciplina dei boschi, le formazioni pure o miste di sughera, pur derivanti dall abbandono colturale di sugherete, che siano state già oggetto di taglio boschivo per la produzione legnosa o dove la vegetazione arborea forestale abbia una densità superiore a cinquecento fusti o polloni ad ettaro. 3. La formazione di sugherete da boschi puri o misti di sughere attualmente destinati alla produzione legnosa e dalle formazioni di cui al comma 2 è soggetta ad autorizzazione. 4. L estrazione del sughero dalle piante di sughera ovunque radicate deve avvenire in conformità a quanto prescritto dall articolo 53 della legge forestale. 5. Il taglio delle sughere è soggetto ad autorizzazione. CONVERSIONE BOSCHI E SOSTITUZIONE DI SPECIE (art.17 Reg.For.) 1. E vietata la conversione in boschi cedui dei boschi d alto fusto, comprese le fustaie transitorie provenienti dalla conversione dei cedui, e dei boschi cedui composti in cedui semplici. Sono fatte salve le deroghe di cui al comma 3. 2. E vietata la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie. Sono fatte salve le deroghe di cui al comma 3. 3. L ente competente può autorizzare le conversioni di forma di governo di cui al comma 1 e le sostituzioni di specie di cui al comma 2 per le seguenti motivazioni: a) motivi di salvaguardia idrogeologica e di stabilità dei versanti; b) riconversione dei castagneti da frutto degradati e attaccati da fitopatie; c) motivi di difesa fitosanitaria previa acquisizione di parere tecnico dell ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana); d) motivi di ricerca e sperimentazione previa acquisizione di parere dell ARSIA. 4. Le sostituzioni di specie diverse da quelle di cui al comma 2 sono soggette ad autorizzazione. 5. L autorizzazione di cui al comma 4 è rilasciata in particolare per interventi volti a favorire l introduzione di latifoglie autoctone nei boschi puri o a prevalenza di conifere. In tali casi possono essere autorizzati anche tagli in deroga ai turni minimi di maturità. 6. E liberamente effettuabile la sottopiantagione di latifoglie autoctone nei boschi di conifere, purché il materiale di propagazione sia conforme a quanto previsto al titolo V, capo III della legge forestale. 7. Per tutti gli interventi di sostituzione di specie o di rinfoltimento può essere autorizzato dall ente competente l impiego di materiale di propagazione prelevato nei boschi della stessa zona, purché il prelievo non incida negativamente sulla conservazione dei boschi stessi. 8. Ai fini delle sostituzioni di specie di cui al presente articolo l ente competente può richiedere la costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell esecuzione dei lavori. TRASFORMAZIONI DI TERRENI SALDI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LAVORAZIONE (art.82 Reg.For.) 1. Sono terreni saldi i pascoli e i terreni non soggetti a coltura agraria o a lavorazione del terreno o ad altra forma d intervento colturale agrario da almeno otto anni. 2. Ai sensi dell articolo 42 della legge forestale, la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione è soggetta ad autorizzazione. REALIZZAZIONE OPERE, LAVORI E MOVIMENTO TERRENO PER OPERE CONNESSE AD ATTIVITA AGRICOLE E FORESTALI(art.95 Reg.For.) ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI(art.66 Reg.For.) 1. Nelle aree di cui all articolo 59, comma 1, lettere a) e b), l abbruciamento dei residui vegetali derivanti da utilizzazioni legnose o da altre operazioni colturali è soggetto ad autorizzazione della comunità montana per i territori di propria competenza e della provincia per i restanti territori. Ai fini dell autorizzazione sono valutate le condizioni di infiammabilità della vegetazione forestale e della lettiera, le condizioni morfologiche del terreno e la presenza di spazi aperti 4

idonei. L autorizzazione specifica comunque le norme di prevenzione e le precauzioni da osservare. L abbruciamento di cui al presente comma è vietato nei periodi definiti a rischio di cui all articolo 61. 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nei castagneti da frutto è consentito l abbruciamento dei materiali provenienti da potatura e ripulitura degli stessi nel rispetto delle norme di prevenzione di cui al comma 4 ed a condizione che nei periodi definiti a rischio di cui all articolo61, l abbruciamento sia effettuato immediatamente dopo l alba e terminato entro le ore nove del mattino. 3. Nelle aree di cui all articolo 59, comma 1, lettera c), con esclusione dei periodi definiti a rischio di cui all articolo 61, l abbruciamento dei residui vegetali è consentito purché eseguito in conformità alle norme di prevenzione di cui al comma 4. 4. L abbruciamento di cui ai commi 2 e 3 può essere attuato solo a condizione del rispetto delle seguenti norme e precauzioni : a) l abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti ed isolati da vegetazion e e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e da vegetazione altamente combustibile; b) il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli, evitando gli abbruciamenti diffusi, quali l abbruciamento delle stoppie e quelli di vegetazione radicata o sparsa sul suolo. I cumuli devono avere dimensione tale da determinare fiamme di modesta altezza e comunque sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi disponibili. c) le operazioni devono essere attuate con un sufficiente numero di persone, sorvegliando ostantemente il fuoco fino al suo completo spegnimento e, prima di abbandonare il luogo, verificando l avvenuto spegnimento di tizzoni o braci; d) l abbruciamento non deve essere effettuato in presenza di vento intenso. 5. Nelle zone poste al di fuori delle aree di cui all articolo 59, comma 1 le operazioni di abbruciamento sono consentite adottando le necessarie cautele per evitare il propagarsi incontrollato del fuoco e, in particolare: a) l abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accert ati del completo spegnimento, assicurandosi di non lasciare tizzoni o braci non completamente spenti; b) l abbruciamento non deve essere effettuato in presenza di vento intenso; c) nei periodi definiti a rischio di cui all articolo 61, l abbruciamento deve essere effettuato immediatamente dopo l alba e terminato entro le dieci del mattino; d) nel caso di abbruciamento di stoppie di cereali o di altri abbruciamenti effettuati su materiali non concentrati in cumuli, in assenza di barriere idonee che impediscano la propagazione del fuoco, deve essere creata una fascia d isolamento, della larghezza minima di 5 metri, costituita da terreno lavorato, o comunque privo di vegetazione ed in grado di isolare l area oggetto dell abbruciamento. 6. La comunità montana per i territori di propria competenza e la provincia per i restanti territori possono prevedere modalità di comunicazione preventiva dell esecuzione degli abbruciamenti nei periodi a rischio di cui all articolo 61. 7. Nei periodi a rischio di cui all articolo 61 le province, con specifico atto, possono vietare ogni forma di abbruciamento di residui vegetali, comprese quelle di cui ai commi 2 e 5, qualora si verifichino situazioni di predisposizione particolarmente elevata allo sviluppo e alla diffusione degli incendi boschivi, in relazione all andamento meteo-climatico. REALIZZAZIONE AREA PER L ACCENSIONE DEI FUOCHI(art.64 Reg.For.) 1. Si definiscono aree attrezzate per l accensione di fuochi le aree, accessibili al pubblico, appositamente allestite in zone di afflusso turistico, sportivo o ricreativo e dotate di strutture destinate all accensione e contenimento del fuoco. 2. La realizzazione e l uso delle suddette aree attrezzate nelle aree di cui all articolo 59, comma 1, è soggetta ad autorizzazione della comunità montana per i territori di propria competenza e della provincia per i restanti territori. 3. L autorizzazione di cui al comma 1 specifica le prescrizioni costruttive e le precauzioni da adottare per l accensione dei fuochi al fine di evitare rischi di incendio boschivo. L autorizzazione specifica altresì eventuali limitazioni nei periodi e negli orari giornalieri in cui è consentito l uso dell area attrezzata. 4. Nelle aree attrezzate deve essere sempre esposta in appositi cartelli la normativa d uso finalizzata alla prevenzione degli incendi disposta in sede di autorizzazione. 5. Per le aree attrezzate già esistenti nelle aree di cui all articolo 59, comma 1, la provincia o la comunità montana, con le modalità previste dal piano pluriennale regionale relativo all attività antincendi boschivi (AIB) di cui all articolo 74 della legge forestale, prescrive l eventuale adeguamento delle opere, le precauzioni da adottare per l accensione del fuoco e la normativa d uso da esporre in appositi cartelli. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA NEI PERIODI A RISCHIO DI INCENDIO(art.68 R eg.for.) 1. Deroghe ai divieti di cui al presente capo possono essere autorizzate, anche nei periodi a rischio di cui all articolo 61, dalla comunità montana nei territori di propria competenza e dalla provincia nei restanti territori, per esigenze motivate ed in particolare nei seguenti casi, prevedendo comunque nell autorizzazione le necessarie prescrizioni e precauzioni al fine di evitare rischi di incendio: a) esecuzione di lavori pubblici o privati; b) manifestazioni che prevedano l uso di fuochi anche pirotecnici; c) attività in campeggi anche temporanei. 2. Deroghe ai divieti di cui al presente capo possono essere altresì disposte od autorizzate dagli enti di cui al comma 1 per l uso della tecnica del fuoco controllato o prescritto ove ciò sia ritenuto utile, anche in via sperimentale, alla prevenzione degli incendi boschivi in aree a particolare rischio. Tali interventi sono attuati sotto costante controllo dell ente competente che può prescrivere appositi presidi antincendio durante i lavori. REALIZZAZIONE TAGLIO DI MANUTENZIONE CON PARTICOLARI TECNICHE (art.38 comma4) REALIZZAZIONE PER RESINAZIONE(art.18 Reg.For.) 5

REALIZZAZIONE TAGLIO PIANTE FUORI FORESTA(art.56 Reg.For.) 1. Il taglio delle piante di cui all articolo 55, comma 1, lettere a) e b), è vietato, ad eccezione dei seguenti tagli, che sono soggetti ad autorizzazione: a) taglio delle piante deperenti o che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità o lastabilità di costruzioni o manufatti; b) taglio per motivi fitosanitari; c) taglio per interventi di miglioramento fondiario; d) taglio per motivi d interesse generale; e) taglio per importanti motivi di conduzione aziendale. 2. Le siepi, i filari e le altre formazioni forestali eventualmente individuate dalla provincia e dalla comunità montana, ai sensi dell articolo 55, comma 1, lettera c), possono essere oggetto di taglio della vegetazione, purché il taglio stesso non comporti riduzione dell estensione della siepe, del filare o della formazione forestale. 3. Il taglio della vegetazione che comporta la riduzione dell estensione della siepe, del filare o della formazione forestale è soggetto ad autorizzazione. 4. Il taglio delle piante di cui all articolo 55, comma 1, lettere a) e b), radicate all interno di siepi, filari e altre formazioni forestali, è soggetto alle disposizioni del comma 1. 5. Alle piante e alle formazioni di cui alla presente sezione si applicano le norme relative alla prevenzione e lotta ai parassiti delle piante forestali. RACCOLTA DEL CIOCCO D ERICA(art.83 Reg.For.) PRELIEVO MATERIALE ORGANICO (HUMUS, TERRENO, COTICO ERBOSO E RACCOLTA FOGLIE) (art.85 Reg.For.) 1. Nei boschi è vietata l asportazione di qualunque materiale organico che costituisca la copertura del terreno, quali foglie, humus, terriccio organico, cotico erboso, fatti salvi modesti prelievi che sono autorizzati in stazio ni fertili, l asportazione connessa agli interventi colturali nei castagneti da frutto nonché il prelievo connesso alla manutenzione della viabilità o di altri manufatti. 2. E altresì vietata l asportazione di terreno o roccia, fatti salvi i casi di trasformazioni, opere o movimenti di terra autorizzati o consentiti ai sensi della legge forestale e del presente regolamento, nonché modesti prelievi in superficie per la realizzazione in loco o nelle immediate vicinanze di piccole opere. 3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai terreni saldi. 4. In aree limitate, ove vi siano accumuli di lettiera, l a raccolta può essere autorizzata, previa prescrizione delle modalità, al fine di favorire l insediamento della rinnovazione. 5. E consentita l asportazione di terriccio di castagno all interno delle ceppaie o tronchi morti di castagno da parte del proprietario o degli aventi diritto. 6. La raccolta del muschio può essere attuata nei limiti e con le modalità di cui all articolo 63 della legge forestale e delle successive disposizioni attuative della Giunta regionale. REALIZZAZIONE ALTRE ATTIVITA PREVISTE DAL REGOLAMENTO FORESTALE 6

A tale scopo INDICA: CHE I SUDDETTI LAVORI SARANNO REALIZZATI in località nel Comune di (Prov. ) e in località nel Comune di (Prov. ) Nei terreni indicati di seguito e censiti con i seguenti identificativi catastali: TERRENI BOSCATI COMUNE FOGLIO PART. SUP.CAT. (mq) SUP.INTERVENTO (mq) FORMA DI GOVERNO ETA' RIS. NATURALE OPERE CONNESSE ALTRI TERRENI COMUNE FOGLIO PART. SUP.CAT.(mq) SUP.INTERVENTO (mq) QUALITA' DI COLTURA ETA' RIS. NATURALE OPERE CONNESSE 7

DICHIARA che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità e possono essere verificati dall ufficio istruttore; che il richiedente, o la persona fisica o giuridica per conto della quale lo stesso agisce, ha titolo ad eseguire gli interventi oggetto della richiesta di autorizzazione nei terreni sopra elencati; che i lavori non inizieranno prima dell eventuale rilascio dell autorizzazione richiesta; che la realizzazione dei lavori, ove autorizzati, avverrà in conformità ai dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata alla stessa, rispettando comunque le norme contenute nel Regolamento di attuazione della L.R. 21.03.2000, n.39, fatto salvo quanto espressamente prescritto nell autorizzazione. che il richiedente, o la persona fisica o giuridica per conto della quale lo stesso agisce, procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle particelle catastali in cui è autorizzato il taglio boschivo. Ove tali confini non siano chiaramente individuabili, la confinazione sarà effettuata con idonea strumentazione e/o in contraddittorio con i proprietari confinanti; che il richiedente, o la persona fisica o giuridica per conto della quale lo stesso agisce, adotterà comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell area oggetto dei lavori nonché danni a persone od a cose, dei quali i suddetti soggetti resteranno comunque unici responsabili, impegnandosi a tenere sollevati da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi la Provincia di Siena, le Comunità Montane e gli uffici istruttori. che consente e garantisce accesso alle persone incaricate all'istruttoria e al controllo dell'attività oggetto di domanda; che adotterà comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell area oggetto dei lavori nonché danni a persone od a cose, dei quali resterà comunque unico responsabile, impegnandosi a tenere sollevata la amministrazione da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi. Si allega la seguente documentazione, in 2 copie, datata e firmata, in conformità a quanto previsto dal Regolamento e dalle vigenti disposizioni: (barrare la casella corrispondente) una copia del presente stampato debitamente compilato - titolo di conduzione dei terreni (contratto di affitto o di vendita bosco in piedi) - 3 fotografie da diverse angolazioni dell intervento (per taglio di piante fuori foresta) - fotocopia del documento di identità del richiedente - individuazione dell area di intervento su estratto di planimetria catastale in scala 1:2.000 - estratto cartografico in scala 1:10.000; o in alternativa, qualora il Comune interessato ne sia sprovvisto, in scala 1:25.000, con indicazione di massima dell intervento. - Relazione tecnico-descrittiva contenente il quadro complessivo degli interventi, in particolare (nei casi previsti): a) le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento; b) la compatibilità idrogeologica ed ambientale dell intervento; c) eventuali prescrizioni integrative, rispetto a quelle previste dal presente regolamento. (art.20 comma 4 del R.F.) - Valutazione preliminare di incidenza (nel caso di interventi ricadenti in SIC o riserva naturale) - Relazione geologica relativa alle modifiche indotte al regime idrogeologico o della natura dei terreni interessati, redatta da geologo abilitato e specificamente riferita alla stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo e riporto. La relazione deve comunque dimostrare e dichiarare la fattibilità degli interventi proposti. (in caso di interventi per opere e lavori di movimento terra). - sezioni del profilo con indicazione dei volumi di sterro e riporto (laddove previsti). - progettazione delle opere di drenaggio o di allontanamento delle acque calcolata in relazione alla portata di massima piena generata dall evento piovoso con tempo di ritorno di 100 anni, in caso di intervento finalizzato alla realizzazione di impianto arboreo (laddove previste) li (luogo e data) Il/La dichiarante [ ] e-mail con firma digitale Si chiede che ogni comunicazione inerente la seguente pratica sia inviata al seguente indirizzo:( se si tratta di persona o indirizzo diversi da quelli del richiedente) Cognome Nome Residenza: Comune di CAP (Prov. ) Tel. cell. Fax L ufficio si riserva la possibilità di rifiutare la domanda in assenza di dati obbligatori. 8

COMUNICAZIONE ASSUNZIONE ESECUZIONE LAVORI (da comunicare prima dell inizio dei lavori) Il sottoscritto Cognome Nome Data di nascita / / Luogo di nascita (Prov. ) Residenza: Comune di CAP (Prov. ) Tel. cell. Fax E-mail (*) @ Iscritto alla camera di commercio con n. P.IVA Non inscritto alla camera di commercio Codice fiscale In qualità di : Proprietario dell Ente/Società sotto indicata Rappresentante legale dell Ente/Società sotto indicata Denominazione con sede legale amministrativa nel Comune di Residenza: Comune di (Prov. ) Tel. cell. Fax E-mail (*) @ P.IVA. consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 496 c.p. e 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni, DICHIARA di essere il legale rappresentante pro tempore dell impresa Con sede in Via n Che i lavori relativi alle opere di cui alla presente D.I.L. inoltrata a norma del regolamento di attuazione della L.R.T. 39/2000, saranno eseguiti in ECONOMIA. COMUNICA di accettare, l incarico di esecutore dei lavori relativi alle opere di cui alla presente D.I.L. inoltrata a norma del regolamento di attuazione della L.R.T. 39/2000. Data, timbro Il/La dichiarante 9

COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI (NON OBBLIGATORIO) Il sottoscritto Cognome Nome Data di nascita / / Luogo di nascita (Prov. ) Residenza: Comune di CAP (Prov. ) Tel. cell. Fax E-mail (*) @ Codice Fiscale consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 496 c.p. e 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni, DICHIARA di essere regolarmente iscritto all Albo/Ordine degli /dei Prov. n iscr di prendere atto del disciplinare allegato alla presente D.I.L. garantendone il rispetto durante l esecuzione dei lavori COMUNICA di accettare l incarico di direttore dei lavori relativi alle opere di cui alla presente D.I.L. inoltrata a norma del regolamento di attuazione della L.R.T. 39/2000. Data, Timbro Professionale _ Firma TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui alla legge 675/1996 e succ. modificazioni ed integrazioni. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/1999 e succ. modif.. 10