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Prot. 1110 B/3 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca DIREZIONE DIDATTICA STATALE Giuseppe Marchese 87040 LUZZI (Cosenza) Via Chiusa, 1 Telefax 0984-542016 Luzzi, 09.05.2016 Ai docenti neoassunti Ai docenti tutor E, p.c.: Al Comitato di valutazione All Albo on line LORO SEDI OGGETTO: ANNO DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI - RUOLO DEL TUTOR E REALIZZAZIONE VIDEO. Facendo seguito all incontro del 16 febbraio 2016, ribadisco l obbligatorietà di realizzare un VIDEO, secondo le Linee Guida, predisposte dall INDIRE, che ad ogni buon fine si allegano in copia. Tale documento dovrà essere portato in seno al Comitato di valutazione finale, per un eventuale proiezione e per rendere completa l attività di formazione. In esso: È possibile articolare l attività di osservazione basata sui video nelle seguenti fasi: 1) I docenti neoassunti individuano un attività didattica su cui intendono riflettere con il tutor. 2) I docenti neoassunti portano in classe tale progettazione e predispongono il setting per i video da registrare durante la loro pratica professionale. 3) I docenti neoassunti, insieme al tutor, selezionano alcune sezioni delle video-registrazioni in base: migliorati; 4) I docenti neoassunti compilano il questionario confrontandosi con il tutor. 5) Le progettazioni vengono riadattate sulla base del confronto con il tutor, modificando le parti dell attività didattica su cui è necessario apportare miglioramenti. Ricordo che: l attività del tutor è determinante e potrà essere retribuita e attestata solo se si dimostra concretamente il ruolo svolto, documentando le attività, anche attraverso il video in parola; Le attività in piattaforma non possono essere inserite durante le attività didattiche, abbandonando gli alunni! Allego, infine, alcune importanti riflessioni di esperti di Orizzonte Scuola e un Vademecum predisposto dall USR Sardegna, come già aveva fatto l Ufficio dell Emilia Romagna. 1

Anno prova docenti. Quale funzione ha il tutor? L attività tutoriale svolta potrà essere oggetto di assegnazione del bonus stipendiale di Katjuscia Pitino Le novità introdotte. La Legge 107, al comma 118 dell art.1, aveva già prospettato l emanazione di un decreto che avrebbe ridefinito le modalità di svolgimento del periodo di formazione e di prova dei docenti neo-immessi in ruolo, già regolamentati nel D.Lgs. 297 del 1994. Dal D.M n.850 del 2015 concernente gli obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107 arrivano infatti le nuove regole sulla formazione iniziale dei docenti di nuova nomina e sulle figure istituzionali che supporteranno tali docenti nei percorsi formativi. Fermo restando che in ambito scolastico, la valutazione finale dei docenti e l emanazione del provvedimento di conferma in ruolo spetta al dirigente scolastico, sulla base di un istruttoria compiuta dal docente tutor e del parere espresso dal Comitato per la valutazione dei docenti, ex art.11 del D.lgs.297 del 1994 (novellato dalla Legge 107), i docenti neo immessi saranno seguiti, durante l anno di formazione e di prova, dai tutor assegnati, dai dirigenti scolastici. Il tutor del docente neo-immesso delinea un nuovo status professionale Secondo le linee tracciate dal D.M. n.850, nell alveo della formazione iniziale, i docenti con funzioni di tutor acquisiscono un nuovo status professionale che potrà essere riconosciuto all interno dell istituzione scolastica. Premesso che prima della Legge 107, la materia sulle funzioni tutoriali è stata regolata nel D.M. n.249 del 2010 sulla definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», elementi di novità si aggiungono per il tramite del nuovo decreto. Il D.M. n.850 fornisce appunto indicazioni precise sui compiti tutoriali all interno dell istituzione scolastica, per i docenti che espleteranno il periodo di formazione e di prova, giacché, secondo l articolo 8 dello stesso decreto, l azione dei suddetti tutor sarà complementare a quella svolta, in ambito territoriale, dai docenti coordinatori dei cosiddetti laboratori formativi. L assegnazione dei tutor A regolamentare l assegnazione dei tutor è l art.12 del decreto 850, precedentemente la C.M. 267 del 1991 ne aveva disciplinato le modalità. Allo stato attuale la scelta dei tutor avviene su parere del collegio dei docenti, al contrario, prima del decreto succitato, il dirigente scolastico nominava su designazione del collegio. Per mancanza di risorse professionali ad un docente possono essere assegnati al massimo tre docenti neo-assunti. Prima non si potevano assegnare più di due docenti in formazione. Il docente tutor, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dovrà appartenere alla stessa classe di concorso dei docenti neo-assunti ovvero dovrà essere in possesso della relativa abilitazione. Qualora ci fosse una motivata impossibilità, la designazione avviene per classe di concorso affine ovvero per area disciplinare. 2

I requisiti dei tutor Il comma 3 dell art.12, pur lasciando un margine di azione alle istituzioni scolastiche, definisce i requisiti dei nuovi tutor; diventano infatti criteri prioritari per l incarico tutoriale il possesso di uno o più tra i titoli previsti nell allegato A tabella 1 del decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca 8 novembre 2011, (non dell 11 novembre come erroneamente indicato nel D.M. 850) nonché il possesso di adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione professionale. Riguardo ai titoli indicati nella tabella A del D.M. 8/11/ 2011 sarà determinante possedere: - una formazione specifica alla funzione di tutor dei tirocinanti con certificazione delle competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute, rilasciata dalle università, dalle istituzioni AFAM e da enti accreditati per la formazione del personale della scuola (punti 2 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti 10). - una formazione alla funzione tutoriale con certificazione delle competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute, rilasciata dalle università, dalle istituzioni AFAM e da enti accreditati per la formazione del personale della scuola (punti 1 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti 5). - una formazione specifica all'uso delle lavagne interattive multimediali (punti 2). - un titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 7). - Altro titolo di dottore di ricerca (punti 3). Aver svolto: - l esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 5). - l esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 1 per ogni anno fino a un massimo di punti 3). - la funzione di tutor nei percorsi finalizzati alla formazione dei docenti all'uso delle Lavagne interattive multimediali (punti 5) - la direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (punti 5). - un attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (punti 5). Il punteggio previsto per i titoli e per le competenze sarà di punti 50 su 100. Sui titoli diventa determinante l ingerenza delle competenze possedute dall aspirante tutor, che potranno essere valutate, in ambito scolastico. Nella fattispecie, l autonomia delle istituzioni scolastiche sarà libera di definire quali comprovate competenze possano essere speculari all assegnazione del ruolo di tutor. Sulla definizione dei criteri da tenere in considerazione, è utile ricordare che il D.M. 8/11/2011 prospettava già nella selezione dei tutor anche la valutazione da parte del Comitato, con l assegnazione del relativo punteggio, sulla base di un colloquio sostenuto dall aspirante tutor. 3

Competenze valutate nella scelta dei tutor Benché ogni istituzione scolastica sia libera di stabilire la tipologia di competenze da tenere in considerazione per l assegnazione della funzione tutoriale per i docenti neo-assunti, utili indicazioni in proposito, direttamente collegate a quelle stabilite nell art.12 del decreto 850 (esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione professionale) possono essere desunti anche dalla C.M. n.267 che si sofferma sulle competenze di carattere metodologico-didattico, organizzativo e soprattutto relazionale, nonché di specifica motivazione a condurre esperienze di formazione tra pari. Alla scuola l onere di stabilire, per una corretta procedura e gestione della formazione iniziale, detti criteri che serviranno alla valutazione dei tutor, in vista della loro designazione. Funzioni tutoriali e compiti richiesti Come previsto dal comma 4 dell art.12 al tutor nominato spetterà: - accogliere il neo-assunto nella comunità professionale; - favorire la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola; - esercitare ogni forma utile di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l efficacia dell insegnamento; - elaborare, sperimentare, validare risorse didattiche e unità di apprendimento in collaborazione con il docente neo-assunto; - promuovere momenti di osservazione in classe, secondo le indicazioni dell art.9 dello stesso decreto, finalizzate al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell azione di insegnamento. L art.9 (rubricato Peer to peer formazione tra pari), specifica che l osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti. Il tutor quindi oltre a perseguire gli obiettivi specifici di cui sopra dovrà curare, con particolare attenzione, la parte cosiddetta osservativa del neo docente che confluirà successivamente nella sua relazione finale; per tali attività di osservazione sono previste almeno 12 ore (comma 3 art.9). Il neo-docente potrà svolgere la sua osservazione, sulla base di quanto sarà inserito nel patto per lo sviluppo professionale di cui all art.5 del decreto n.850, anche in classe con altri docenti. Tutto ciò attribuisce alla formazione iniziale un carattere trasversale, non strettamente circoscritto all ambito disciplinare del docente, ma si incentiva la sua formazione in una dimensione collegiale. Il patto per lo sviluppo professionale L attività dei tutor è comunque svolta sulla base del cosiddetto patto per lo sviluppo professionale che ha l obiettivo di personalizzare il percorso di formazione iniziale ed è stabilito dal dirigente scolastico e il neo-assunto, sentito il parere del tutor, secondo una specifica procedura che comprende inizialmente: FASE DELLA DIAGNOSI attraverso la redazione di un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor; questo adempimento, secondo quanto prescritto nel decreto n.850, dovrà realizzarsi entro il secondo mese dalla presa di servizio, servirà a compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta (comma 2 art.5). 4

FASE DELLA PROGETTUALITA attraverso la stesura vera e propria del patto di cui sopra, che dovrà indicare: gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché l utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all articolo 1, comma 121, della Legge (comma3 art.5). A questa fase corrisponde anche il momento in cui il docente neo-assunto, con il supporto del tutor, redige la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per alunni con bisogni educativi speciali e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell azione didattica (comma 2 art.4). FASE FINALE o del BILANCIO con la redazione, assieme al tutor, di un resoconto delle competenze per registrare i progressi di professionalità, l impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare. (comma 4 art.5). In sintesi il tutor dovrà supportare la formazione iniziale su due versanti complementari: uno prettamente operativo e di supporto al docente neo-assunto in tutti gli ambiti della vita scolastica: dalle pratiche di insegnamento alla riflessione condivisa di quanto agito, dalle esperienze didattiche alla collegialità praticata; un secondo versante centrato sulla valutazione del docente; alla fine il tutor presenterà al dirigente una relazione a carattere istruttorio in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto (comma 3 art.13). Le risultanze dell istruttoria saranno presentate dal docente tutor dinnanzi al comitato e al dirigente, in sede di colloquio finale del docente neo-immesso. E appena il caso di ricordare che il Comitato esprime solo un parere obbligatorio ma, non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato. Riconoscimenti professionali ed economici al tutor A fissare le nuove regole è il comma 5 dell art.12 del D.M. 850; al tutor è riconosciuto, per le attività svolte, un compenso economico nell ambito delle risorse assegnate all istituzione scolastica per il Miglioramento dell Offerta formativa; ( ) altresì, specifica attestazione dell attività svolta, inserita nel curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale. Lo svolgimento della funzione tutoriale si arricchisce di un elemento di novità e cioè il positivo svolgimento dell attività del tutor può essere valorizzato nell ambito dei criteri di cui all articolo 1, comma 127, della Legge; quindi se ne ricava che il Comitato, in modo propedeutico, in fase di definizione dei criteri, potrà tenere conto anche di questo aspetto legato alla formazione, senza dimenticare che uno dei criteri forniti dal comma 129 della Legge 107, che ha novellato l organo collegiale, stabilisce che sia presa in considerazione, proprio nella fase di individuazione dei criteri (lett.c del comma 129) appunto la formazione del personale. Al tutor, il compito di far valere sia l incentivazione sia il riconoscimento professionale, vista l onerosa prestazione sia in termini temporali che di supporto effettivo al docente tutor. In ultimo è opportuno precisare che la questione della valorizzazione dei docenti tutor potrà essere oggetto di discussione in sede collegiale ed anche negoziale perché, sebbene il legislatore abbia confinato nelle mani del dirigente scolastico la decisione sull assegnazione del merito, la trasparenza e il rispetto della parità di trattamento del personale, esigono di essere pubblicizzati nei modi e nei luoghi opportuni onde evitare ogni pericolo di discrezionalità. Allora quale migliore occasione per collegializzare anche questo aspetto della vita scolastica, costruttivo ed evolutivo delle risorse professionali, qualificante del sistema di istruzione. Timbro della scuola IL DIRIGENTE SCOLASTICO (prof. Umile Montalto) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 5