Circolare n.1/2013 Milano e Roma, Gennaio 2013 LEGGE DI STABILITA 2013 A) Principali novità in materia I.V.A. - operazioni intracomunitarie e con l estero; B) Rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni agricoli ed edificabili A) Novità in ambito I.V.A. Con il decreto Salva Infrazioni - D.L. 216/2012, recepito dall art. 1 comma 324 e seguenti della Legge di Stabilità in vigore dal 1 Gennaio 2013 vengono introdotte alcune modifiche legislative ed alcune proroghe e nel contempo si assolve l obbligo di recepimento delle disposizioni contenute nella Direttiva Comunitaria n. 45/2010 in merito alle norme di fatturazione e del trattamento contabile delle operazioni intracomunitarie. 1. Nuove modalità di emissione della fattura Relativamente al contenuto della fattura, con la modifica dell art. 21 del D.D.R. 633/72, vengono introdotte le nuove regole della fatturazione, in vigore dal 1 gennaio 2013, che adeguano la legislazione italiana a quella UE, in particolare: 1.1 Numerazione progressiva: La principale novità riguarda l indicazione nel documento di un numero progressivo che la identifichi in modo univoco. L Agenzia delle Entrate si è espressa in merito (Risoluzione 1/E/2013), precisando che è compatibile con l identificazione univoca, qualsiasi tipologia di numerazione progressiva. Potrà quindi essere adottata una numerazione progressiva per l intera vita dell impresa che, partendo dal numero 1 del 2013, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari oppure la numerazione progressiva essere azzerata annualmente, come avvenuto sin ora
posto che l identificazione univoca della fattura è comunque garantita dalla contestuale presenza della data. 1.2 Ampliamento delle informazioni da indicare in fattura: Diventa obbligatorio indicare nel documento i) il numero di partita IVA - o numero di identificazione IVA se il soggetto è stabilito in un altro Stato Ue - dell acquirente/committente 1, ovvero ii) il codice fiscale del soggetto che agisce quale consumatore finale 2. 1.3 Altre annotazioni obbligatorie: In luogo della norma di esenzione, o di esclusione dovranno essere inserite in fattura le annotazioni obbligatorie previste dai nuovi commi 6 e 6-bis dell art. 21 operazione non soggetta o non imponibile, operazione esente, ecc.. Le fatture relative ad operazioni interne sottoposte al meccanismo del reverse charge (cessioni di rottami, subappaltatori edili) dovranno recare l annotazione inversione contabile ; 1.4 Equiparazione della fattura elettronica a quella cartacea Sarà più facile adottare la fattura elettronica, intendendosi tale la fattura emessa e ricevuta (all atto della sua trasmissione) in qualunque formato elettronico, con accettazione del destinatario. In particolare, la fattura elettronica, dovrà essere immodificabile, contenere un riferimento temporale certo, 3. Le fatture elettroniche dovranno essere conservate obbligatoriamente in formato elettronico, mentre quelle analogiche (cartacee) potranno essere conservate elettronicamente in via facoltativa. 1 per le cessioni o prestazioni nei confronti dei soggetti passivi 2 per le cessioni o prestazioni nei confronti dei privati. Quest ultimo adempimento risulta altresì necessario ai fini della compilazione dell elenco clienti e fornitori, nuova versione dello Spesometro. 3 Le parti possono raggiungere un accordo (scritto, verbale, via mail) in base al quale il fornitore propone al cliente l invio della fattura elettronica, quest ultimo dovrà manifestare il suo consenso anche in modo tacito o tramite comportamenti concludenti; ovviamente il destinatario dovrà esserne a conoscenza e le parti dovranno essere attrezzate per la ricezione e conservazione. Pagina 2 di 7
1.5 Emissione delle fatture: Le fatture ordinarie e semplificate (vedi infra) possono essere emesse anche tramite gli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa). In questo caso, per l identificazione del soggetto cedente o prestatore le fatture possono recare i dati identificativi determinati con un decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze. Ulteriore novità in materia di fatturazione è la possibilità, anche per le prestazioni di servizi, della fatturazione differita 4. Viene consentito di emettere entro il giorno 15 del mese successivo all effettuazione dell operazione un unica fattura per tutti i servizi resi al medesimo soggetto nell arco di un mese, a condizione che le prestazioni realizzate siano individuabili attraverso idonea documentazione. 2. La fattura semplificata Con l inserimento del nuovo art. 21-bis è stata introdotta la figura della fattura semplificata, dotata di un contenuto ristretto 5, ma limitata alle operazioni di importo complessivo non superiore a 100 Euro e nel caso di emissione di fattura rettificativa (nota di variazione indipendentemente dal valore dell importo). Tuttavia, è facoltà del Ministro dell Economia e delle Finanze, tramite decreto, portare il tetto da 100 a 400 Euro, nonché non prevedere limite di importo per determinati settori o soggetti specifici per i quali le pratiche commerciali o amministrative rendono difficoltoso il rispetto del limite sopradetto. Non è consentito l utilizzo della fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie e le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo stabilito in altro stato comunitario in cui è dovuta l imposta. 4 di norma la fattura viene emessa all atto di effettuazione dell operazione, tuttavia per le cessioni di beni esiste già la possibilità di emettere fattura differita se è stato emesso DDT o altro documento idoneo a identificare i soggetti. 5 Deve contenere i seguenti elementi: data di emissione; numero progressivo; dati del cedente/prestatore (denominazione, sede, partita IVA); dati del cessionario/committente (denominazione, sede, partita IVA); descrizione beni e servizi; ammontare inteso come importo complessivo e aliquota dell imposta in esso incorporata. Pagina 3 di 7
3. Novità relative alle operazioni intracomunitarie/estere 3.1 Estensione dell obbligo di emissione della fattura: L articolo 21, comma 6-bis del D.P.R. 633/72, prevede per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, l obbligo di emettere fattura anche per le operazioni non soggette ad I.V.A. in quanto carenti del requisito della territorialità, sulla base degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/72. In questi casi, in luogo dell ammontare dell imposta, vanno riportate le seguenti diciture obbligatorie: inversione contabile se si tratta di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori in altro stato UE (per rilevare che l I.V.A. non è dovuta in Italia ma nello stato del committente/cessionario); operazione non soggetta se si tratta di operazioni effettuate fuori dall UE, indipendentemente dallo status del committente/cessionario (per rilevare che l operazione non è soggetta ad I.V.A. né in Italia né in un altro Paese UE). 3.2 Modifica del Volume d affari: L ampliamento dell obbligo di fatturazione produce effetti anche sul piano del Volume d affari, di cui all art. 20 del D.P.R. 633/72, che include ora tutte le operazioni non territoriali 6. L'obbligo di fatturazione - e quindi di registrazione - implica che l'importo di queste operazioni concorrerà alla quantificazione del volume d'affari del contribuente, che risulterà pertanto incrementato con conseguente limite per l accesso a regimi agevolati: periodicità mensile/trimestrale della liquidazione I.V.A., nuovo regime di cassa, determinazione del prorata, periodicità mensile/trimestrale delle Comunicazioni black list; 6. Gli effetti dell'innovazione sono sterilizzati almeno nei riflessi dell'istituto del Plafond, infatti ai fini della verifica di tale status, nel volume d'affari non si tiene conto, oltre che delle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (come in precedenza), delle operazioni indicate nel nuovo comma 6-bis dell'art. 21. Pagina 4 di 7
3.3 Nuova tempistica della fatturazione delle operazioni intracomunitarie: Sia per le cessioni che per gli acquisti intracomunitari cambia il momento di effettuazione, in quanto viene previsto che l effettuazione dell operazione coincida con l inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto. Per la cessione intracomunitaria di beni, se prima del verificarsi del trasferimento del bene al cessionario l operazione viene fatturata, la stessa si considera effettuata nei limiti della fattura. Per queste operazioni gli acconti incassati o pagati sono irrilevanti ai fini dell effettuazione dell operazione e, pertanto, dal pagamento di tali acconti non scatta più l obbligo di fatturazione. Inoltre, sia per le cessioni intracomunitarie che per i servizi generici 7-ter intracomunitari ed Extra/UE effettuati da soggetti residenti, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, mentre, per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi, l integrazione deve essere annotata entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura. Nello stesso termine, inoltre, si dovrà inoltre emettere l'autofattura per le prestazioni generiche ricevute da soggetti passivi Extra/Ue. In caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese dall effettuazione dell operazione si dovrà emettere autofattura entro il 15 del terzo mese; 3.4 Cambio della valuta estera La conversione in Euro degli importi espressi in valuta estera prevede che i corrispettivi, gli oneri delle operazioni interne ed acquisti intracomunitari siano computati secondo il cambio del giorno in cui viene effettuata l operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, si farà riferimento alla data della fattura. Ai fini della conversione si potrà prendere a riferimento il tasso di cambio pubblicato dalla BCE (Banca Centrale Europea). Pagina 5 di 7
B) Rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni agricoli ed edificabili Riapertura dei termini Il comma 473 dell'art. 1 della Legge di Stabilità per il 2013 ha aperto ancora una volta i termini per rideterminare il valore di acquisto: a) dei terreni edificabili e con destinazione agricola, b) delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. Il principale beneficio consiste nel fatto che il valore rideterminato assume rilevanza nel calcolo della plusvalenza tassabile ai fini IRPEF. Il contribuente 7, infatti, può assumere quale base imponibile, in luogo del costo o valore iniziale del bene, quello indicato nella perizia di stima, riducendo sensibilmente la tassazione. La rivalutazione può riguardare anche beni già affrancati per effetto di precedenti norme agevolative 8. In questo caso, si può scomputare dall'importo dovuto quanto versato nella prima rivalutazione. È consentito, inoltre, rideterminare al ribasso il valore di un bene già rivalutato per adeguarlo al minore valore di mercato. La proroga dei termini previsti dall art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002, viene fissata al prossimo 30 giugno 2013, data ultima per assolvere agli adempimenti necessari - redazione e il giuramento della perizia di stima, redatta da professionisti abilitati, e versamento d imposta sostitutiva (o prima rata) - per la rideterminazione del valore d acquisto delle partecipazioni sociali non negoziate in 7 I beneficiari dell agevolazione sono. - le persone fisiche che detengono i beni oggetto di rivalutazione al di fuori del regime d impresa; - le società semplici e i soggetti assimilati; - gli enti non commerciali, con riferimento ai beni che non rientrano nell esercizio di attività commerciali; - i soggetti non residenti le cui plusvalenze potrebbero essere assoggettate a tassazione in Italia al momento del loro realizzo. 8 Infatti, la possibilità introdotta dal Dl 70/2011 (articolo 7, comma 2, lettera ee), di scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni quanto già versato in precedenti affrancamenti, rappresenta una disposizione a regime. Pagina 6 di 7
mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1 gennaio 2013. Non cambiano le regole di base quali, ad esempio, la misura dell imposta sostitutiva dovuta, sempre nella percentuale del 2% in relazione alle partecipazioni non qualificate e del 4% in relazione alle partecipazioni qualificate ed ai terreni, da applicare sul valore dei beni da rivalutare, stabilito attraverso la perizia giurata. Il versamento dell imposta sostitutiva deve essere effettuato, come detto, entro il 30 giugno 2013 in un unica soluzione oppure rateizzato - con la maggiorazione di interessi del 3% annuo - fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto a decorrere dall esercizio in cui è effettuato il versamento dell intera imposta sostitutiva, ovvero della prima rata in caso di versamento rateale. * * * A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali saluti. Studio Piccinelli Del Pico Pardi & Partners Pagina 7 di 7