& PARTNERS commercialisti revisori contabili Dott. ALDO BOIDI DOTT. PROF. MARIO BOIDI DOTT. PROF. MASSIMO BOIDI DOTT. FABIO PASQUINI Dott. VALTER RUFFA Dott. ALESSANDRO MARTINI Dott. CAROLA ALBERTI Dott. GIULIANA BARONIO Dott. STEFANO BO Dott. LUCA GAUDINO Dott. FLAVIO MAZZIERI Dott. MARZIA NICELLI Dott. RENATO STRADELLA Dott. ALESSANDRA VASCONI Dott. WALTER VILARDI 10123 TORINO Via Andrea Doria, 15 Tel. 011 8126767 r.a. Fax 011 8122300 C.F. e P.IVA: 04762040014 sito: www.studioboidi.it e-mail: info@studioboidi.it Torino, lì 2 febbraio 2011 CIRCOLARE N. 05/2011 OGGETTO: IVA - Novità in materia di rimborsi e dichiarazioni - Comunicazione dati relativa al 2010 da presentare entro il 28.02.2011 INDICE 1 Premessa... 2 Nuove modalità di presentazione delle richieste di rimborso IVA... 2.1 Regime in vigore nel 2010... 2.2 Regime in vigore dal 2011... 3 Modalità di presentazione delle dichiarazioni IVA... 3.1 Utilizzo del modello IVA Base 2011... 3.2 Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione in forma autonoma... 3.3 Soggetti che hanno la facoltà di presentare la dichiarazione in forma autonoma... 4 Termini di presentazione delle dichiarazioni IVA... 5 Estensione dei casi di esonero dall obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA S Y N E R G I A C O N S U L T I N G G R O U P A L L E A N Z A P R O F E S S I O N A L E www.synergiaconsulting.it 20121 Milano Via Monte di Pietà 21 e-mail info@synergiaconsulting.it STUDIO BOIDI & PARTNERS Torino STUDIO BORTOLOMIOL Treviso STUDIO CAPRA & ASSOCIATI Verona STUDIO CASTELLENGO Alba STUDIO ASSOCIATO DE VECCHI Milano STUDIO FAZZINI & PARTNERS Firenze STUDIO FIORENTINO Napoli STUDIO FRASNEDI MONTANARI CECCHETTI & ASSOCIATI Bologna STUDIO GAROZZO Catania STUDIO GERLA ASSOCIATI Milano STUDIO HOLZMILLER & PARTNERS Milano STUDIO MANCINELLI Ancona STUDIO COMMERCIALISTI MODENA ROSSINI ORIENTI BARALDI & PARTNERS Modena STUDIO MTEA Roma STUDIO PALEA Torino Milano STUDIO PIANA ILLUZZI QUEIROLO TRABATTONI Genova STUDIO PREVERIN LOVECCHIO E ASSOCIATI Bari
6 Casistica... 7 Comunicazione dati IVA relativa al 2010 da presentare entro il 28.2.2011... 7.1 Soggetti obbligati... 7.2 Soggetti esclusi... 7.3 Modello da utilizzare... 7.4 Modalità e termine di presentazione...
1 PREMESSA Dal 2011 cambiano in modo significativo le modalità di presentazione delle dichiarazioni IVA. Le principali novità sono rappresentate: dall accorpamento del modello VR alla dichiarazione annuale, con la conseguente necessità di presentare la dichiarazione stessa ai fini del rimborso dell imposta; dalla possibilità generalizzata di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il 28.2.2011, evitando in questo modo l obbligo di presentare anche la comunicazione dati IVA. 2 NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RIMBORSO IVA Dal 2011 cambiano in modo significativo le modalità per richiedere a rimborso l IVA derivante dalla dichiarazione annuale. 2.1 REGIME IN VIGORE NEL 2010 Sino al 2010, la procedura di rimborso prevedeva la presentazione all agente della riscossione del modello VR, contenente i soli dati relativi all imposta da richiedere a rimborso all Erario, a decorrere dal 1 febbraio dell anno successivo a quello in cui il credito si era formato. Il contribuente poteva, poi, presentare la dichiarazione nei termini ordinari (30 settembre dell anno successivo), dando conto nei quadri della dichiarazione stessa dei criteri di determinazione dell imposta a credito indicata nel modello VR. 2.2 REGIME IN VIGORE DAL 2011 Nell ambito dei nuovi modelli di dichiarazione IVA 2011, il modello VR viene accorpato alla dichiarazione annuale, diventandone un semplice quadro. Conseguentemente, come evidenziato dalle stesse istruzioni ai modelli di dichiarazione, i contribuenti che intendono richiedere a rimborso l IVA annuale: non possono più presentare il modello VR all agente della riscossione; devono, invece, presentare la dichiarazione IVA completa di tutte le sue parti, compreso il quadro VR.
La dichiarazione completa del quadro VR vale come domanda di rimborso e, come nel previgente regime, il termine iniziale per la presentazione è fissato all 1.2.2011. I contribuenti che intendono chiedere un rimborso inferiore a 516.456,90, compilando un apposito campo del quadro VR, possono chiedere l'erogazione del rimborso in conto fiscale con la procedura semplificata ; in questo caso: l'agenzia delle Entrate trasmette all'agente della riscossione competente i dati relativi alle richieste di rimborso; l agente, entro dieci giorni dalla comunicazione chiede al richiedente, se dovuta, la prestazione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 38-bis del Dpr n. 633/72 o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i contribuenti virtuosi ; successivamente, tra il quarantesimo ed il sessantesimo giorno dalla presentazione, l agente deve erogare il rimborso tramite accreditamento sul conto corrente bancario o postale comunicato dall'intestatario del conto fiscale. Presupposti per il rimborso dell imposta Non cambiano, invece, i presupposti per il rimborso dell IVA, rappresentati: dalla cessazione dell attività; dall effettuazione di acquisti con aliquota media superiore a quella delle operazioni attive, maggiorata del 10% (situazione frequente, ad esempio, per le imprese edili); dall effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate (situazione tipica delle imprese che operano con l estero); dall acquisto di beni ammortizzabili e dal sostenimento di spese per studi e ricerche; dall effettuazione in modo prevalente di operazioni non soggette all imposta (situazione, anch essa, tipica delle imprese che operano con l estero); dalla nomina in Italia di un rappresentante fiscale o dall identificazione diretta in Italia; dalla cessione, da parte dei produttori agricoli, di determinati prodotti; dalla sussistenza di una posizione creditoria per gli ultimi tre anni (nel qual caso, il rimborso compete per il minore dei crediti del triennio). 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IVA I nuovi modelli IVA 2011 prevedono, inoltre, un ampliamento dei casi nei quali è possibile utilizzare il modello semplificato IVA Base 2011, in luogo del modello ordinario IVA 2011.
In particolare, il modello semplificato può essere utilizzato anche se la presentazione della dichiarazione IVA avviene in forma autonoma, in luogo della sua inclusione nel modello UNICO. 3.1 UTILIZZO DEL MODELLO IVA BASE 2011 Il modello IVA Base può essere utilizzato dai soggetti che nel corso dell anno: non hanno applicato alcuno dei regimi speciali; hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse; non hanno effettuato operazioni con l estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all esportazione ed importazioni, ecc.); non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell imposta avvalendosi del plafond; non hanno partecipato ad operazioni straordinarie. Il modello semplificato non può, invece, essere utilizzato: dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell IVA di gruppo; dai soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 versamenti con elementi identificativi ; dai soggetti non residenti con stabile organizzazione, rappresentante fiscale o identificati direttamente; dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto di soggetti sottoposti a procedure concorsuali; dalle SGR che gestiscono fondi immobiliari chiusi. 3.2 SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IN FORMA AUTONOMA Di regola, i soggetti solari presentano la dichiarazione IVA nell ambito del modello UNICO. Le seguenti categorie di soggetti devono invece presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma: società ed enti con periodo d imposta non coincidente con l anno solare, nonché società con periodo d imposta chiuso in data anteriore al 31.12.2010; società che si sono avvalse della procedura di liquidazione dell IVA di gruppo;
soggetti risultanti da operazioni straordinarie, se tenuti a comprendere nella propria dichiarazione il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati o trasformati, che abbiano partecipato alla liquidazione IVA di gruppo; soggetti risultanti da operazioni straordinarie, tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito dell operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc.); curatori fallimentari e commissari liquidatori; rappresentanti fiscali; soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia; particolari soggetti, tra cui i venditori porta a porta, nel caso in cui non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell IRAP. 3.3 SOGGETTI CHE HANNO LA FACOLTÀ DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IN FORMA AUTONOMA Dal 2010, i soggetti che intendono compensare o chiedere a rimborso il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale possono presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma dal 1 febbraio, in luogo della presentazione dei moduli della dichiarazione IVA nell ambito del modello UNICO, anche se non rientranti nelle casistiche sopra esaminate. Dal 2011, questa facoltà è stata estesa a tutti i contribuenti, indipendentemente dalla sussistenza di una posizione IVA a credito. La presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma dall 1.2.2011: consente di evitare la presentazione della comunicazione dati IVA, se avviene entro il 28.2.2011; per i contribuenti che non intendono richiedere a rimborso l imposta a credito, consente la compensazione dei crediti di importo superiore a 10.000,00 euro, che può essere effettuata solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione; per i contribuenti a debito, comporta però l obbligo di versare l imposta in unica soluzione, entro il 16.3.2011, ovvero mediante rateizzazione mensile, a partire dal 16.3.2011, maggiorando le rate successive alla prima dello 0,33% mensile a titolo di interessi, senza la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del Modello Unico.
4 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IVA La dichiarazione IVA relativa all anno 2010 deve quindi essere presentata: tra l 1.2.2011 e il 30.9.2011, per le dichiarazioni presentate in forma autonoma (per obbligo o per scelta); entro il 30.9.2011, per le dichiarazioni presentate in forma unificata. 5 ESTENSIONE DEI CASI DI ESONERO DALL OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA Non vi è l obbligo di presentare la comunicazione dati IVA (in scadenza al 28.2.2011) se entro il medesimo termine viene presentata la dichiarazione IVA. Questa possibilità, che nel 2010 riguardava solo i contribuenti la cui dichiarazione IVA evidenziava una posizione a credito, è stata estesa dal 2011 a tutti i contribuenti, anche con dichiarazioni IVA che chiudono con un saldo a debito. 6 CASISTICA Sulla base di quanto sopra illustrato, è possibile delineare la seguente casistica: contribuenti con saldo IVA a credito che intendono richiedere l IVA a rimborso: presentazione della dichiarazione in forma autonoma a partire dall 1.2.2011, utilizzando il modello IVA 2011 o il modello IVA Base 2011 (quest ultimo sempre che non ricorrano situazioni ostative, quali ad esempio l effettuazione di operazioni con l estero, o di operazioni che ricadono nei regimi speciali); è possibile non presentare la comunicazione dati IVA, se la dichiarazione IVA viene presentata entro il 28.2.2011; contribuenti con saldo IVA a credito che intendono compensare nel modello F24 il credito IVA, se di importo superiore a 10.000,00 euro: facoltà di presentazione della dichiarazione in forma autonoma a partire dall 1.2.2011, utilizzando il modello IVA 2011 o il modello IVA Base 2011 (quest ultimo ricorrendone le condizioni), al fine di compensare il credito a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione; è possibile non presentare la comunicazione dati IVA, se la dichiarazione IVA viene presentata entro il 28.2.2011; l utilizzo in compensazione di crediti IVA per importi superiori a 15.000,00 euro annui comporta altresì l obbligo che la dichiarazione annuale IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l apposizione del visto di conformità c.d. leggero da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista), oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei
conti di cui all art. 2409-bis c.c. (es. Collegio Sindacale), attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione; contribuenti con saldo IVA a credito di importo non superiore a 10.000,00 euro da utilizzare in compensazione nel modello F24, o con un credito di qualunque importo da riportare nelle liquidazioni periodiche IVA: la regola ordinaria è quella di presentare la dichiarazione entro il 30.9.2011, con facoltà però di presentazione della dichiarazione in forma autonoma entro il 28.2.2011, utilizzando il modello IVA 2011 o il modello IVA Base 2011 (quest ultimo ricorrendone le condizioni), evitando così di presentare la comunicazione dati IVA; contribuenti con saldo IVA a debito: analogamente al caso precedente, la regola ordinaria è quella di presentare la dichiarazione entro il 30.9.2011, con facoltà però di presentazione della dichiarazione in forma autonoma entro il 28.2.2011, utilizzando il modello IVA 2011 o il modello IVA Base 2011 (quest ultimo ricorrendone le condizioni), evitando così di presentare la comunicazione dati IVA. 7 COMUNICAZIONE DATI IVA RELATIVA AL 2010 DA PRESENTARE ENTRO IL 28.02.2011 7.1 SOGGETTI OBBLIGATI Sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA per l anno 2010 i soggetti: titolari di partita IVA; obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale, anche se nel 2010: non hanno effettuato operazioni imponibili; ovvero non dovevano effettuare le liquidazioni IVA periodiche. 7.2 SOGGETTI ESCLUSI Sono invece esclusi dall obbligo in oggetto: i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA relativa all anno 2010, ossia: i contribuenti che, per l anno 2010, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, nonché coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli adempimenti, hanno effettuato soltanto operazioni esenti;
i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA (produttori agricoli che, nell anno solare precedente, hanno realizzato un volume d affari non superiore a 7.000,00 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli); gli esercenti attività di giochi e intrattenimento, esonerati dagli adempimenti, salvo che abbiano optato per l applicazione dell IVA nei modi ordinari; le imprese individuali che hanno dato in affitto l unica azienda e non hanno esercitato altra attività rilevante agli effetti dell IVA nel 2010; i soggetti passivi d imposta, residenti in altri Stati membri dell Unione europea, identificati in Italia mediante il rappresentante c.d. leggero, qualora abbiano effettuato, nel 2010, solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell imposta; le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro loco, che si avvalgono del regime di esonero dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, ai sensi della L. 398/91; i soggetti domiciliati o residenti fuori dall Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d imposta domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro; i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA per il 2010 entro il mese di febbraio 2011, indipendentemente dalla posizione (creditoria o debitoria) emergente dalla dichiarazione stessa; le persone fisiche che hanno realizzato, nel 2010, un volume d affari uguale o inferiore a 25.000,00 euro, ancorché tenute a presentare la dichiarazione IVA annuale; le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi; i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; gli organi e le amministrazioni dello Stato, i Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le Province e le Regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le Aziende sanitarie locali. 7.3 MODELLO DA UTILIZZARE Il modello da utilizzare per la comunicazione dati IVA relativa al 2010 è quello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 17.1.2011.
Tale modello è disponibile sui siti Internet: dell Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it); del Ministero dell Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it). 7.4 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE La comunicazione dati IVA relativa al 2010 deve essere presentata entro il 28.2.2011, esclusivamente per via telematica: direttamente dal contribuente; oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti). Lo Studio è a disposizione per ulteriori informazioni e per predisporre e trasmettere in via telematica la comunicazione dati IVA relativa al 2010. Vi porgiamo con l occasione i migliori saluti. STUDIO BOIDI Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo