Nota informativa: REGOLAMENTO CLP novità per gli utilizzatori (CE) n. 1272/2008. ing. Andrea Raviolo

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Nota informativa: REGOLAMENTO CLP novità per gli utilizzatori (CE) n. 1272/2008 ing. Andrea Raviolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena Commissione H&S - 14/07/2015

Regolamento (CE) n. 1272/2008 Il regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) è entrato in vigore nel gennaio 2009 e il metodo di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche da esso introdotto è basato sul sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell'onu). Il regolamento ha sostituito nel tempo due precedenti atti legislativi, ossia la direttiva relativa alle sostanze pericolose (67/548/CEE) e la direttiva relativa ai preparati pericolosi (1999/45/CE), con un periodo di transizione che si è concluso il 1 giugno 2015. E in corso una ultima deroga, di ulteriori 2 anni, sull utilizzo di miscele già commercializzate al 1 giugno 2015 ed etichettate secondo precedente normativa: dal 1 giugno 2017 anche tutte le etichette dovranno essere in regola con il CLP.

Comunicazione dei pericoli per mezzo dell etichettatura (art. 17 CLP) Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio deve essere provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti: a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione del pubblico (se tale quantità non è indicata altrove nel collo) c) gli identificatori del prodotto (art. 18) d) se del caso, i pittogrammi di pericolo (art. 19) e) se del caso, le avvertenze (art. 20) f) se del caso, le indicazioni di pericolo H (art. 21) g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza P (art. 22) h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari (art. 25) L'etichetta deve essere scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione. I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.

Comunicazione dei pericoli per mezzo dell etichettatura (art. 17 CLP) Nuove definizioni vengono riportate nell art. 2 del regolamento: avvertenza una parola che indica il grado relativo di gravità del pericolo per segnalare al lettore un potenziale pericolo; si distinguono due gradi di pericolo: a) pericolo: avvertenza per le categorie di pericolo più gravi; b) attenzione: avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi indicazione di pericolo (H) frase attribuita a una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo consiglio di prudenza (P) frase che descrive la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento

Comunicazione dei pericoli per mezzo dell etichettatura (art. 17 CLP) Novità introdotte: Le dimensioni dell etichetta variano con la capacità dell imballaggio, mentre le dimensioni di ogni pittogramma dovrà coprire almeno 1/15 della superficie dell etichetta (comunque 1 cm 2 ). Le indicazioni di pericolo H da attribuire sono da rintracciare nell Allegato I: Pericoli chimico-fisici (H2 ) Pericoli per la salute (H3 ) Pericoli per l ambiente (H4 )

Comunicazione dei pericoli per mezzo dell etichettatura (art. 17 CLP)

Criteri di classificazione (All. I CLP) Esempio: liquidi infiammabili

Criteri di classificazione (All. I CLP) Esempio: liquidi infiammabili I criteri di classificazione sono da valutare con attenzione, considerato che si rintracciano numerose differenze rispetto ai precedenti (può essere utile, per le sostanze, utilizzare le corrispondenze tra le vecchie R e le nuove H contenute nell Allegato VII del CLP). R 10 «Infiammabile» (senza pittogramma) Sostanza o miscela con temperatura di infiammabilità 55 DIVENTA H 226 «Liquido e vapori infiammabili» (con pittogramma) Sostanza o miscela con temperatura di infiammabilità 60 UNA SOSTANZA CHE PRIMA NON VENIVA CONSIDERATA PERICOLOSA ORA POTREBBE ESSERE CLASSIFICATA COME PERICOLOSA.

Criteri di classificazione (All. I CLP) Esempio: miscele L utilizzo della tabella di conversione dell allegato VII del CLP deve essere invece effettuato con maggiore cautela essendo possibile che miscele, precedentemente classificate come non pericolose per la direttiva 1999/45/CE, con il CLP ricadano in limiti molto più restrittivi. Esempio: Miscela contenente una sostanza irritante per gli occhi (15%) R 36 «Irritante» in concentrazione 20% non pericolosa DIVENTA H 319 «Provoca grave irritazione oculare» in concentrazione 10% pericolosa ANCHE UNA MISCELA CHE PRIMA NON VENIVA CONSIDERATA PERICOLOSA ORA POTREBBE ESSERE CLASSIFICATA COME PERICOLOSA.