Novità in tema di perdite su crediti



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Transcript:

Dott.ssa Cecilia Andreoli (Commissione Fiscalità Odcec Modena) Novità in tema di perdite su crediti Il decreto legge n. 83 del 22 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, intervenendo sul comma 5 dell art. 101 del TUIR, ha introdotto alcune novità alla disciplina della deducibilità delle perdite su crediti. L Agenzia delle Entrate, successivamente con la circolare n. 26/E del 1 agosto 2013 ha fornito interessanti chiarimenti sull interpretazione del novellato articolo, riprendendo anche precedenti circolari e risoluzioni da ritenersi ancora applicabili. Tale intervento, rivolto soprattutto a garantire maggiore certezza alla materia introduce: la possibilità di dedurre le perdite sui crediti di modesta entità, in quanto gli elementi certi e precisi sono fissati per legge, include gli accordi di ristrutturazione del debito tra le procedure per cui scatta in automatico la deducibilità e considera il caso della perdita qualora il diritto del credito sia prescritto. Presupposti per la deducibilità delle perdite su crediti Condizione necessaria affinché le perdite su crediti siano deducibili è che tale perdita risulti definitiva, che quindi nel futuro non vi sia nessuna possibilità che il credito possa essere realizzato. Il comma 5 dell'art 101 del TUIR sancisce che la definitività della perdita deve derivare da elementi certi e precisi. In particolare si possono distinguere due casi: quando tali elementi sono frutto di un processo valutativo interno e quando invece sono conseguenza di un atto apprezzativo. Elementi certi e precisi: processo valutativo interno Per prima cosa è necessario procedere ad una stima sulla definitività della perdita, appurare che non si tratta di una perdita potenziale dovuta ad uno stato di insolvenza temporanea del debitore, ma che le possibilità di incasso del credito sono nulle. Tale circostanza risulta essere sicuramente verificata nei seguenti casi: decreto accertante lo stato di fuga latitanza o irreperibilità del debitore denuncia di furto d'identità da parte del debitore ex art. 494 c.p. persistente assenza del debitore ex art. 49 c.c. Inoltre sono sufficienti come elementi di prova tutti i documenti che attestano l'esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore supportati da una valutazione complessiva della situazione economico patrimoniale del debitore assoluta e definitiva, le lettere di legali incaricati della riscossione del credito e le relazioni rilasciate dalle agenzie di recupero crediti di cui all'art. 115 del TULPS.

Per i crediti commerciali di modesto importo, l'agenzia delle Entrate, ha ribadito quanto già espresso in passato con precedenti risoluzioni (n. 189/70 e n. 124/76) che qualora si dimostri l'antieconomicità della prosecuzione dell'azione esecutiva per la riscossione del credito (spese di giustizia maggiori al valore del credito) e che il creditore si sia comunque attivato per il suo recupero, anche con una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno, si considerano comunque verificati gli elementi certi e precisi. Elementi certi e precisi: atto realizzativo Gli atti realizzativi che comportano una perdita su crediti deducibile, visto che comportano una fuoriuscita, a titolo definitivo, del credito dalla sfera giuridica del creditore possono essere: cessione del credito, transazione con il debitore e atto di rinuncia al credito. La cessione del credito pro soluto di norma avviene ad un prezzo inferiore al valore nominale, in linea con le possibili aspettative di incasso. L'Agenzia delle Entrate riconosce come verificati i requisti per la deducibilità quando il credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che siano indipendenti rispetto al soggetto cedente o ceduto. Inoltre si ritengono verificate le condizioni di legge quando la perdita non risulta essere di importo superiore alle spese che si sarebbero dovute sostenere per intraprendere un'azione di recupero del credito oggetto della cessione purché il creditore abbia comunque provato un tentativo in tal senso (es. raccomandata R.R.). Essendo la cessione del credito un'operazione in grado di determinare indebiti vantaggi tributari, l'amministrazione finanziaria ha il potere di sindacare la congruità della perdita sotto il profilo elusivo dell'operazione soprattutto nel caso in cui venga posta in essere tra soggetti non indipendenti tra loro. Per la transazione con il debitore le condizioni si ritengono dimostrate quando, i soggetti sono indipendenti tra loro e la difficoltà finanziaria del debitore risulta essere adeguatamente documentata, ovvero come nel caso della cessione quando è giustificata sotto il profilo dell'antieconomicità. Si noti che nel caso in cui la transazione è conseguenza di una lite su una fornitura o una modifica bilaterale del contratto non siamo in presenza di una perdita su crediti ma di una sopravvenienza passiva. Sulla rinuncia o remissione del credito è intervenuta prima la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10256/2013 per cui in tale atto non si riscontra un comportamento antieconomico dell'imprenditore qualora ciò comporti un consolidamento di un rapporto economico e costituisca il presupposto per l'ottenimento di nuove commesse e ordinativi. L'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 26/E ribadisce che la perdita scaturente da tale atto si debba considerare deducibile se risulta inerente all'attività di impresa e non appare come una mera liberalità dell'imprenditore. Si deve pertanto verificare l'inconsistenza patrimoniale del debitore o l'inopportunità di azioni esecutive.

Crediti di modesto importo Come già accennato in premessa di sicuro la novità più rilevante della modifica apportata alla disciplina delle perdite su crediti e la determinazione di una soglia sotto la quale non devono essere verificati gli elementi certi e precisi. Si considerano crediti di modesto importo quelli che ammontano ad un importo non superiore ad 5.000 per le imprese di più rilevanti dimensioni (volume d affari o ricavi non inferiori ad 100.000.000) e ad 2.500 per le altre imprese. Condizione necessaria per la loro integrale deducibilità è che tale credito risulti essere scaduto da almeno 6 mesi e che la perdita transiti per il conto economico. Nel caso in cui la perdita sia stata imputata a conto economico in un esercizio precedente a quello di maturazione dei sei mesi e non sia stata dedotta fiscalmente, sarà possibile dedurla l anno successivo con una variazione in diminuzione. Si considera comunque transitato da conto economico il costo che è stato imputato a titolo di svalutazione civilistica e non sia stata dedotta fiscalmente. Il valore di riferimento: È da considerarsi comprensivo di IVA non rilevano eventuali svalutazioni civilistiche se vi sono stati incassi parziali il valore di riferimento è al netto di tali importi non si considerano gli interessi di mora ovvero oneri accessori per inadempimento si deve considerare in riferimento ad ogni obbligazione posta in essere tra le controparti: se il credito si riferisce ad un unico rapporto contrattuale (es. contratto di somministrazione) l importo deve essere confrontato con il saldo complessivo del credito scaduto, se invece sono vantati più crediti scaduti relativi a singole obbligazioni, anche se la somma è superiore alla soglia sono deducibili singolarmente. Sono esclusi i crediti assistiti da garanzia assicurativa. Procedure Concorsuali In presenza di procedure concorsuali o negli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis, così come ribadito anche dall Agenzia dell Entrate, opera un automatismo di deducibilità che prescinde da ogni ulteriore verifica della definitività e degli elementi certi e precisi richiesti in tutti gli altri casi, in quanto è l autorità giudiziaria stessa che attesta lo stato di insolvenza del debitore. Ai fini della deducibilità della perdita rimane da considerare attentamente il momento in cui il debitore si considera assoggettato a tali procedure, in quanto il legislatore fissa all apertura della procedura stessa l esistenza dei requisiti. In particolare il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dal seguente momento: Data sentenza della dichiarazione di fallimento

Data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa Data del decreto di ammissione alla procedura del concordato preventivo Data del decreto di omologa dell accordo di ristrutturazione Data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. L Agenzia delle Entrate inoltre nella suddetta circolare di agosto si sofferma sull importo della perdita in particolare si afferma che, la perdita deducibile sarà pari a quello imputato al conto economico (anche inferiore al valore nominale), lasciando ampia libertà alle valutazioni di realizzo postulate dal redattore del Bilancio, in quanto vi potrebbero essere circostanze (vedasi concordati preventivi) nelle quali parte del credito sarà recuperabile. La valutazione però dovrà essere frutto di un percorso logico e ragionevole in ossequio dei principi contabili ed opportunamente documentato dagli elaborati degli Organi delle procedure concorsuali: Inventario redatto dal curatore ex art. 87L.F. Piano del concordato preventivo presentato ai creditori ex art. 160 L.F. Situazione patrimoniale redatta dal commissario deòlla liquidazione coatta amministrativa ex art. 205 L.F. Relazione del commissario giudiziale nell amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex art. 28 D. Lgs. N. 270/1999 Garanzie reali o personali ovvero assicurative. Nel caso in cui, in un esercizio successivo a quello in cui è stata rilevata parte della perdita, dovessero sorgere nuovi elementi per cui si può dimostrare inconfutabilmente l entità maggiore di tale perdita, l importo ulteriore potrà essere portato in tale anno in deduzione (es. Soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo per il quale successivamente si dichiara il fallimento). Si segnala che l orientamento espresso dall Agenzia delle Entrate nella circolare n. 26/E del 2013, diverge significativamente dalle ultime sentenze delle Corte di Cassazione (n. 16330/2005, 22135/2010, 9218/2011 e 8822/2012) che invece in un ottica più ristrettiva individuavano il periodo di competenza delle perdite solo nell esercizio di apertura della procedura concorsuale. Tale disciplina è valida anche per i crediti esteri, sarà pertanto necessario conservare una dichiarazione dell'autorità giurisdizionale estera che dichiari lo stato d'insolvenza del debitore. Per le perdite su crediti derivanti da transazioni con soggetti residenti ovvero localizzati in Paesi black list, trova applicazione l'art. 110 co. 10 del TUIR. Come precisato dalla circ. 39/2002

tale circostanza comporta che le perdite vantate verso un debitore con residenza fiscale in uno Stato a fiscalità privilegiata sono indeducibili, fatta salva la dimostrazione dell'effettiva attività commerciale di quest'ultimo. La disciplina dell'art. 110 co. 10 del TUIR, in altre parole, "prevale" su quella relativa alla deducibilità delle perdite su crediti. Prescrizione del Crediti Si riconosce che sussistano espressamente gli elementi certi e precisi anche quando il diritto alla riscossione del credito è definitivamente prescritto. Gli artt. 2934 e ss. del codice civile stabiliscono il momento a partire dal quale si deve conteggiare il termine entro cui si estingue il diritto, che differisce in funzione della tipologia del credito, e come considerare le eventuali interruzioni o sospensioni. La regola generale fissa il termine della prescrizione in 10 anni. Tuttavia esistono termini più brevi per alcune tipologie di crediti: Crediti derivanti da somministrazioni di beni e servizi da cui scaturiscono pagamenti periodici: 5 anni; Canoni e ogni pagamento periodico ad anno o in termini più brevi: 5 anni; Indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro: 5 anni Provvigione del mediatore: 1 anno Crediti derivanti da prestazioni di spedizione e trasporto (nel caso di trasporto che termina o inizia fuori Europa): 18 mesi Crediti derivanti da prestazioni di spedizione e trasporto (altri casi): 1 anno Premi assicurativi: 1 anno Con la legge di Stabilità del 2014 è stata ulteriormente ampliata la rosa delle possibilità per portare in deduzione le perdite su crediti, infatti, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 si stabilisce che gli elementi certi e precisi, necessari affinché la perdita venga considerata deducibile, nelle ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione di princıpi contabili. Pertanto i soggetti che applicano i princı`pi contabili nazionali non hanno la necessità di dimostrare l'esistenza degli elementi certi e precisi per le perdite derivanti da: cessione pro soluto del credito, transazione con il debitore e rinuncia al credito.