LA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA



Documenti analoghi
Titoli obbligazionari

INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE

mod. 9 SEG BANCA CARIGE

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale

LEZIONE 20 dicembre 2013

Le operazioni sul capitale nelle società di capitali. Gli aumenti

I titoli azionari. Giuseppe G. Santorsola EIF 1

INDICE DELLE OBBLIGAZIONI

Corso di Governance e Gestione del Rischio Modulo II. Le banche cooperative

Aumenti di capitale a pagamento

Forma giuridica dell impresa

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Procedure per le Operazioni sul capitale

Quale tipo di società scegliere per il proprio business

capitale sociale e per emettere obbligazioni, ai sensi degli artt e 2420-ter del codice civile, delega che non è stata esercitata dall organo

Il modello dell impresa del futuro I nuovi strumenti finanziari 1 2 N O V E M B R E

Diritti patrimoniali e diritti amministrativi negli strumenti finanziari partecipativi

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO 2) DELL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

Le azioni e le obbligazioni

Art. 2 - Condizioni per il deposito di prestito sociale presso la Cooperativa

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ITALCEMENTI S.p.A.

Il conferimento. Università degli Studi di Bergamo Corso di Ragioneria Applicata 21 Febbraio 2008

Le società di capitali. Società Per Azioni Società in accomandita per azioni Società a responsabilità limitata

26/10/2010. I processi di finanziamento. Processi di finanziamento. Processi di gestione monetaria. FABBISOGNO di mezzi finanziari

APPUNTI DI RAGIONERIA

Testo vigente. Testo proposto Articolo 5 Capitale sociale. Articolo 5

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali

S.R.L. Nel Codice Civile del 1942, si atteggiava come sorella minore della S.p.A.

I prestiti obbligazionari

L avvio di un attività

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

I soci finanziatori nelle cooperative sociali

FINANZIAMENTO MEDIANTE CAPITALE PROPRIO: LA COSTITUZIONE DI SOCIETA

E U R O T E C H S. P. A.

RENO DE MEDICI S.p.A.

La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi

LE OPERAZIONI SUL PATRIMONIO NETTO

Punto 1 all ordine del giorno dell Assemblea Straordinaria

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

MINI BOND: PROFILI LEGALI E REGOLAMENTARI

gli amministratori della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

LEZIONE 10 GENNAIO 2014

I Prestiti Obbligazionari

Relazioni Illustrative degli Amministratori

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

La destinazione e la distribuzione dell utile. Acconti su dividendi.

Revisione e Ragioneria Societaria

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A. Sede legale: Milano, Via Bernardo Quaranta n. 40. Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

L EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

Caratteri delle azioni come partecipazioni sociali

S.p.a. unipersonale. Altrimenti, responsabilità illimitata per il periodo in cui c è l unico socio

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

poter procedere al suo aumento 6.8 L obbligo di dimostrare in sede di aumento del capitale che il capitale originario è interamente versato e integro

GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI ELEMENTI COSTITUTIVI

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IFI S.p.A.

S.r.l. semplificata e a capitale ridotto Analisi dei nuovi istituti: opportunità e problemi aperti

Società a responsabilità limitata

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Impregilo S.p.A. sul quarto punto all ordine del giorno dell Assemblea straordinaria,

Relazione illustrativa

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

SPECIALE RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO SOCIETA COOPERATIVE

Le obbligazioni partecipative nel Decreto Sviluppo

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

EQUITY CROWDFUNDING Rischi ed opportunità per le Start Up Innovative Start Up Innovative ed Equity Crowdfunding

Indice NOZIONI E CARATTERI

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE (Libro I, Titolo II, Capo II)

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

1. PREMESSA MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE... 3

Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA

SRL SEMPLIFICATA. A cura del Dott. Davide Colarossi

CONTABILITA GENERALE

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/ Modena TEL FAX

Lezione 03/03/03 SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA S.R.L.

SOCIETÀ DI PERSONE. Società semplice (s.s.) Società in nome collettivo (s.n.c.) Società in accomandita semplice (s.a.s.) c.c c.c.

Autoimprenditorialità

RETTIFICA MODALITA OPERATIVE


Circolare N.91 del 17Giugno Riattribuzione delle ritenute degli associati e/o soci non utilizzate

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

Policy per la negoziazione e per il rimborso delle Azioni di propria emissione

REPLY S.p.A. Sede legale in Torino, Corso Francia n Capitale Sociale versato di ,64. Registro delle Imprese di Torino n.

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE: TRASFORMAZIONE

MODI DI FINANZIAMENTO DELL ECONOMIA

Primi passi per la costituzione di una Associazione

In caso di adesioni all OPSC per quantitativi di azioni superiori alle azioni oggetto dell Offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo

BANCA CARIGE Società per Azioni - Via Cassa di Risparmio, Genova 1

Introduzione alle società di capitali

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SESTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DI GEMINA

DOCUMENTO INFORMATIVO. PER L'OFFERTA DEL PRESTITO OBBLlGAZlONARlO BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A. 20/05/ /05/2021 TASSO FISSO 2.

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Il mercato mobiliare

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

IL FINANZIAMENTO ATTRAVERSO L EMISSIONE DI BOND

Transcript:

LA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA INTRODUZIONE 1) Generalità Limitazione della responsabilità dei soci; Cenni storici: codice del 1942 (piccola s.p.a., rinvio alle norme); riforma 2003 (soc. di persone, norme autonome es. conferimenti, distribuzione delle decisioni tra soci ed amministratori, amministrazione pluripersonale disgiuntiva, particolari diritti); a) Tutte le nuove norme pongono al centro del sistema della s.r.l. la persona del socio e le sue esigenze (es. mancanza diritto di recesso prima riforma 2003). b) Il sistema delle disposizioni per la s.r.l. è caratterizzato da una notevole derogabilità per consentire ai soci di piegare il modello sociale alle loro esigenze concrete. c) Ampia autonomia concessa ai soci i quali possano colmare le lacune facendo riferimento alle norme in materia di s.p.a.. d) Le partecipazioni sociali non possono essere rappresentate da azioni. e) Non possono costituire oggetto di sollecitazione all investimento. Il capitale sociale è diviso in base al numero dei soci: il numero iniziale delle quote è diviso in tante parti quanti sono i soci che partecipano alla costituzione della s.r.l. e ciascun socio diventa titolare di un unica quota di partecipazione corrispondente alla frazione di capitale dallo stesso sottoscritta LA COSTITUZIONE DELLA S.R.L. La forma: atto pubblico a pena di nullità (idem procura e preliminare). Il contenuto: art. 2463 comma 2 cod. civ. 1. generalità dei soci; 2. denominazione e sede; 3. attività che costituisce l oggetto sociale; 4. capitale sociale; 5. conferimenti; 6. quota di partecipazione di ciascun socio; 7. le norme relative al funzionamento della società; 8. le persone cui è affidata l amministrazione; 9. durata (non prevista); 10. le spese. LO STATUTO E LE CLAUSOLE STATUTARIE

Differenza tra: atto costitutivo (documento contenente la volontà dei soci di costituire la società) e statuto (documento che detta le regole di funzionamento della società). Art. 2328 comma 3 cod. civ. per le sp.a.: nella s.r.l. non compare il termine statuto. Clausole particolari: a) ammissibilità della clausola di intrasferibilità delle quote sociali; b) inammissibilità di una clausola che (contenga) imponga l eguaglianza delle quote sociali; c) ammissibilità di una clausola che escluda il diritto di opzione (art. 2481 bis); d) art. 2481 l atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale determinandone i limiti e le modalità. CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE - ART. 2463 COD. CIV.- Richiama: 1) art. 2329 è necessario che a) sia sottoscritto per intero il capitale sociale; b) siano rispettate le previsioni relative ai conferimenti (artt. 2342 e 2343 cod.civ. es. conferimenti di opere e servizi); c) sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto. 2) art. 2330 Deposito dell atto costitutivo (diminuzione del termine per il deposito dell atto nel Registro delle Imprese da 30 a 20 gg); Controllo del Notaio; Iscrizione della società (con l iscrizione, la società acquista la personalità giuridica. La mancata iscrizione entro 90 gg. comporta la risoluzione dell atto costitutivo con effetto retroattivo art. 2331). EFFETTI DELL ISCRIZIONE L art. 2331 cod. civ. non contiene più un divieto di alienazione, pena la nullità, delle azioni nel periodo che intercorre tra la costituzione e l iscrizione nel Registro delle Imprese. L art. 2331 cod. civ. si limita a stabilire che prima dell iscrizione nel R.I. è vietata l emissione delle azioni. Non è pertanto possibile individuare per le s.r.l. un divieto di alienazione delle quote nel periodo che intercorre tra la costituzione della società e la sua iscrizione nel Registro delle Imprese.

LA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA UNIPERSONALE Art. 2463 comma 1: La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. L unico socio può essere: - persona fisica; - soggetto diverso dalla persona fisica. Requisiti: versamento dell intero ammontare dei conferimenti a pena di nullità. LE PRESCRIZIONI IN TEMA DI PUBBLICITA Art. 2470 comma 4 Gli amministratori, entro 30 gg., devono depositare presso il Registro delle Imprese una dichiarazione contenente le generalità dell unico socio. LE CONDIZIONI PER LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA a) che la società sia insolvente; b) che il capitale sociale sia stato interamente versato; c) che sia stata attuata la pubblicità. Tali condizioni sono fissate a tutela dei terzi. La responsabilità del socio unico: - è diretta verso i terzi; - è autonoma e non surrogatoria, non vi è diritto della società verso il socio unico; - è sussidiaria in quanto opera in caso d insolvenza. L EMISSIONE DEI TITOLI DI DEBITO Art. 2483 cod. civ. Anche le s.r.l. possono utilizzare strumenti di finanziamento ulteriori rispetto a quelli costituiti dall apporto personale dei soci (conferimenti) o dall apporto bancario purché in presenza di una puntuale previsione dell atto costitutivo. Competenza all emissione: soci o amministratori. Regolamentazione: eventuali limiti, modalità e maggioranze sono rimesse alla volontà dei soci (a differenza delle obbligazioni).

Caratteristiche: unico limite di carattere strutturale (devono incorporare un diritto del sottoscrittore o del possessore alla restituzione della somma capitale prestata alla società). Tipologia: sia strumenti tipizzati dall ordinamento (obbligazioni, cambiali finanziarie) che strumenti atipici. Si possono emettere: Titoli di debito postergati; Titoli di debito indicizzati; Titoli di debito variabili nella remunerazione in relazione all andamento della società. Soggetti legittimati alla sottoscrizione: i titoli di debito non possono essere collocati direttamente presso il pubblico dei risparmiatori, possono essere sottoscritti solo da investitori professionali (intermediari bancari, finanziari o assicurativi). Circolazione dei titoli di debito: qualora il titolo sottoscritto dall investitore professionale venga messo in circolazione, e venga acquistato da soggetti diversi dagli investitori professionali, il primo sottoscrittore deve rispondere verso l acquirente del titolo se la società emittente i titoli di debito, alla scadenza del prestito, si renda inadempiente rispetto all obbligo di restituzione del prestito. Differenze dalle obbligazioni della S.p.a.: 1) l emissione dei titoli di debito è subordinata alla previsione statutaria mentre nelle s.p.a. l emissione di obbligazioni è prevista dalla legge; 2) i titoli di debito possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, mentre le obbligazioni possono essere collocate direttamente sul mercato; 3) non vi sono limiti legali di carattere quantitativo all emissione, a differenza di quanto previsto per le obbligazioni nella s.p.a., essendo la tutela dei risparmiatori, che successivamente dovessero acquistare i titoli, garantita dalla responsabilità sussidiaria degli investitori. LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE Nozione - Mentre nelle s.p.a. il capitale sociale è diviso in azioni che prescindono dalle persone dei soci e dal loro numero (c.d. criterio astratto matematico);

- Nella S.r.l. il capitale sociale è diviso in base al numero di soci. Si avranno tante quote quanti sono i soci della società, di valore diverso se i soci hanno sottoscritto una quota di capitale sociale diversa. Mentre nelle S.p.a. un socio ha più azioni, nella S.r.l. il numero delle quote e il numero dei soci coincidono; - La quota di S.r.l. ha un valore corrispondente alla quota di capitale sottoscritto; - Si possono avere quote con valore nominale espresso in cifre, anche in decimali, oppure senza valore nominale, con indicazione frazionaria (es. ½ o 1/3) oppure con indicazione percentuale (50% o 40 % ). Natura giuridica 1. Diritto di credito verso la società (tesi non ammissibile: la quota contiene anche diritti diversi). 2. Cessione del contratto (tesi non ammissibile: il contratto di società non è un contratto a prestazioni corrispettive e non occorre il consenso della società). 3. La quota è assimilabile ad un bene immateriale (privo di consistenza fisica) equiparato ai beni mobili il cui trasferimento è attuato attraverso il consenso, a mezzo del quale sono parte il socio alienante e il terzo, mentre la società è terza rispetto al contratto di cessione di quota. Differenze tra azioni e quote 1. Mentre le azioni sono di uguale valore nominale le quote possono essere di diverso ammontare; 2. Le quote non possono essere oggetto di sollecitazione all investimento; 3. La quota non è suscettibile di essere rappresentata da un titolo soggetto alla legge di circolazione dei titoli di credito; 4. Caratteristica della quota è la sua unitarietà (sono inammissibili ipotesi di voto parziale, di voto divergente, di recesso parziale); 5. In caso di decesso del socio, la quota si devolve pro indiviso ai suoi eredi; 6. E divisibile in più parti; 7. E liberamente trasferibile salvo diversa previsione dell atto costitutivo. IL CONTENUTO E LA TITOLARITA DELLE QUOTE SOCIALI Generalità: la titolarità della quota sociale comporta l attribuzione di diritti sia di natura patrimoniale che di natura amministrativa. I diritti di natura patrimoniale consistono: a. nel diritto agli utili;

b. nel diritto alla quota di liquidazione; I diritti di natura amministrativa consistono: a. nel diritto di voto b. nel diritto d intervento in assemblea c. nel diritto d impugnativa delle deliberazioni assembleari. Diritti di natura mista: a. nel diritto alla sottoscrizione del capitale sociale in caso di aumento a pagamento, perché contiene sia profili di carattere patrimoniale che di natura amministrativa; b. diritto di recesso, anche questo diritto contiene sia profili di carattere patrimoniale che di natura amministrativa. Art. 2468 comma 2 cod. civ. La regola della proporzionalità delle quote e dei diritti spettanti al socio rispetto ai conferimenti effettuati Sono derogabili dall autonomia statutaria, essendo possibile prevedere nell atto costitutivo: 1) attribuzione di diritti sociali non proporzionali alle quote; 2) attribuzione di quote in misura non proporzionale ai conferimenti. L attribuzione di quote in misura non proporzionale ai conferimenti L autonomia dei soci può rompere la proporzionalità che esiste tra conferimenti e quote sociali assegnate (ad es. per compensare la maggiore abilità e conoscenza che ha un socio rispetto ad un altro). La deroga può essere prevista nell atto costitutivo o con successiva modifica. La non proporzionalità tra quote e diritti sociali. L attribuzione di particolari diritti ad personam - Art. 2468 comma 3 cod. civ. Nel novero dei particolari diritti amministrativi rientrano: - il diritto di nomina dell organo amministrativo o di una parte di esso; - il diritto di porre il veto su determinate nomine o su determinate materie di gestione dell attività sociale (es. su operazioni sociali che abbiano ad oggetto immobili o operazioni sociali superiori ad un determinato valore); - il diritto di avere particolari informazioni o di svolgere particolari forme di controllo;

- il diritto di convocare organi societari. Non si possono creare quote a voto plurimo o limitato. Nel novero dei diritti inerenti alla distribuzione degli utili rientrano: - il diritto a riscuotere utili in misura diversa ovvero più elevata rispetto all entità della propria partecipazione; - diritto di partecipare al ripianamento delle perdite in via postergata; - diritto a particolari privilegi nella distribuzione a seguito di riduzione del capitale sociale; - diritto alla sottoscrizione di futuri aumenti di capitale in misura eccedente; - diritto a ricevere una quota maggiore rispetto alla propria partecipazione nella ripartizione dell attivo residuo di liquidazione. La circolazione e la modificazione dei particolari diritti Se vengono trasferiti unitamente al trasferimento della quota oppure si estinguono con la cessazione della qualità di socio. 1. teoria negatrice 2. teoria positiva E preferibile che sia lo statuto a prevedere se determinati diritti si trasmettano oppure cessino al mutare della persona del socio.