Tribunale di Lecce - Prima Sezione Civile - Sentenza n. 53 del 7 gennaio 2013



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Cerca Sentenze Responsabilità civile - Danno da vacanza rovinata - L'organizzatore e il venditore di pacchetto turistico assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obb Tribunale di Lecce - Prima Sezione Civile - Sentenza n. 53 del 7 gennaio 2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, Prima Sez. Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dr.ssa SENTENZA nella causa civile rubricata sub n. 1063/05 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 13.3.2012, verten TRA G.S.A. + 7, tutti col procuratore avv.to Luigi De Giorgi 1 / 9

ATTORI CONTRO I.T. col procuratore avv.to Francesco Marti CONVENUTO VILLAGGIO "CRDV" TERZO CHIAMATO OGGETTO: Risarcimento danni Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 13.3.2012, il cm verbale deve intendersi qui integralm FATTO E DIRITTO Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai s Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe - premesso che: 1. in data 25.5.2004 acquistavano presso l'agenzia di viaggi un pacchetto turistico offerto dalla T.T. 2. nell'immediatezza della partenza l a T.T. comunicava alla I. la disdetta del contratto, in quanto il v 3. la I. sostituiva allora il pacchetto acquistato con altro pacchetto turistico che prevedeva l'alloggio n 2 / 9

4. gli attori, pur di non rinunciare alla vacanza, loro malgrado accettavano ma, appena arrivati al villa 5. rivoltisi ai Carabinieri, anche a causa di problemi di salute di una delle attrici, e intervenuto il Com Instaurato il contraddittorio si costituiva la I.T. che contestava il fondamento della domanda in particolar Precisava che l'unico responsabile era l'organizzatore al quale spettava predisporre adeguate soluzioni Concludeva per l'estromissione dal giudizio in quanto nessuna responsabilità è imputabile alla stessa In Si costituiva altresì T.T.. che deduceva in primo luogo di non essere a conoscenza dei fatti in quanto il Eccepiva in via preliminare la decadenza dal diritto ex adverso azionato e contestava il fondamento dell Autorizzata la chiamata, nessuno si costituiva per il villaggio R.d.V che veniva dichiarato contumace. All'udienza del 12.12.2005 il procuratore degli attori avanzava ulteriore domanda nei confronti delle con Nelle more del giudizio, la T.T. veniva incorporata nella E.S.r.l., società che veniva dichiarata fallita, in q Il presente giudizio veniva pertanto interrotto e riassunto nei confronti del Fallimento della E. S.r.l. che n La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi ammessi e all'udienza del 1 Preliminarmente va dichiara l'inammissibilità della domanda con riferimento alla pretesa risarcitoria ava 3 / 9

Ed invero, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità e di merito, la vis attractiv In quest'ottica possono qualificarsi come azioni derivanti dalla procedura concorsuale quegli accertame Reputa, quindi, il Tribunale che l'azione promossa dagli odierni attori possa considerarsi derivante dal f Pertanto la pretesa creditoria azionata non può essere esaminata in questa sede, ma dovrà eventualme L'inammissibilità della domanda proposta nei confronti del Fallimento comporta l'impossibilità di valutare Ed invero, a differenza di quanto deve ritenersi con riferimento alla chiamata per comunanza di causa, n Va ora esaminata la domanda avanzata nei confronti di I.T. Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il creditore che agisce per il risarcimento d Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimen Tale principio, di carattere generalissimo, trova poi conferma, nella materia in esame, nelle disposizion L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il d E nell' art. 15 (Responsabilità per danni alla persona) secondo il quale: "Il danno derivante alla persona 4 / 9

In negativo, la responsabilità é esclusa nei soli casi previsti dall'art. 17 (Esonero di responsabilità) secon In pratica, il D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14 (comma 1) ricalca la formulazione dell'art. 1218 c.c. adottand Ai sensi dell'art. 14 - analogamente all'art. 1218 c.c. - è a carico dell'organizzatore (e del venditore) l'on Infatti, la disposizione é chiara nello stabilire, in caso di mancato od inesatto adempimento delle obbliga L'art. 17, poi, nel richiamare soltanto le fattispecie disciplinate dagli artt. 15 e 16, ma non quella dell'art. Ne consegue che deve ritenersi che l'organizzatore e il venditore di pacchetto turistico assumono, nell'a La ratio della norma è quella di consentire al consumatore di ottenere con maggiore facilità il risarcimen La disposizione in oggetto, pertanto, introduce una ipotesi di responsabilità aggravata a carico dell'orga Sotto il primo profilo la disposizione in oggetto può essere avvicinata alla disciplina stabilita dall'art. 122 Sotto il secondo profilo, con riferimento alla responsabilità per l'inadempimento delle prestazioni affidat Tanto premesso, e passando all'esame del caso di specie, deve ritenersi provato, sia sulla base della d E' emerso invero nel corso del giudizio che l'appartamento in questione era in stato di abbandono, privo 5 / 9

Lo stesso, pertanto, sicuramente non corrispondeva all'appartamento descritto a pag 54 del catalogo de Sulla base dei predetti riscontri il venditore del pacchetto turistico, ovvero la I.T., doveva assolvere all'o Le argomentazioni addotte dalla convenuta tuttavia, ovvero il fatto di non aver potuto controllare person Ne consegue che la I.T. va condannata al risarcimento in favore degli attori del danno dagli stessi subito Il predetto danno va determinato, quale danno emergente, nella somma di euro 1.242,00, versata dagli Quanto al danno da cd. "vacanza rovinata" va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte alla st Come affermato dalla Cassazione, la legislazione di settore concernente i "pacchetti turistici", emanata La Corte di Giustizia, già nel 2002 (sentenza 12 marzo 2002, n. 168), pronunciandosi in via pregiudizial Alla luce di tale pronuncia, la dottrina e la giurisprudenza di merito, hanno letto le espressioni generiche Oggi, in una visione d'insieme, il Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, emanato in attuazio In particolare, si prevede che, qualora l'inadempimento "non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1 Questione collegata è se, nel caso di inesatta esecuzione del contratto, la lesione dell'interesse alla vac 6 / 9

Limiti non emergono nè dalla lettera normativa, nè dall'interpretazione fornitane dalla Cotte di Giustizia. Tuttavia, ritiene il Collegio, che limiti discendano, anche in questo caso, sìa pure con caratterizzazione In riferimento ai diritti inviolabili della persona, la necessità della gravità della lesione dell'interesse, che In riferimento al diritto alla vacanza contrattualmente pattuita, invece, la necessità della gravità della les La richiesta di risarcimento di danni non patrlmoniali per disagi e fastidi da qualificarsi minimi, avuto pre Va poi esaminato il profilo se, provato l'inadempimento del contratto di pacchetto turistico e allegato di a La risposta, a dire della Suprema Corte, è negativa. La stessa si ricava dalla interazione dei principi consolidati, in tema di onere della prova dell'inadempim Se, quando il danno non patrimoniale scaturisce da inadempimento contrattuale, il risarcimento è regola Se, in base al principio affermato in quest'ultima decisione richiamata, il creditore, sia che agisca per l'a Se, nell'ipotesi di inesatto adempimento grava sempre sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatt Se il danno-conseguenza deve essere allegato e provato e, per i pregiudizi non patrimoniali attinenti a u 7 / 9

Ne consegue che, in tema di danno non patrimoniale "da vacanza rovinata", inteso come disagio psicof Orbene, nel caso di specie, risulta provato che gli attori sono tornati a casa subito dopo essere arrivati, Ne consegue che gli stessi hanno diritto a vedersi risarcito il danno da vacanza rovinata che va determi La I.T. va dunque condannata alla corresponsione in favore di ciascuno degli attori della somma di euro Pare equo compensare tra le parti le spese di lite in considerazione del comportamento tenuto dalla I. c P.Q.M. Il Tribunale di Lecce in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: a) Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dagli attori nei confronti del Fallimento. b) Accoglie la domanda avanzata nei confronti di I.T. per quanto di ragione e per l'effetto condanna la c c) Compensa tra le parti costituite le spese di lite. 8 / 9

g Sentenza aggiunta il: 15.1.2013 Visite: 2 9 / 9