Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 18 Prot. 2279 DATA 15.03.2007 Settore: IMPOSTE SUI REDDITI Oggetto: Indicazione dell ICI dovuta per il 2006 nel Mod. 730/2007 Riferimenti: Istruzioni Modello 730/2007 Nella presente informativa ci soffermeremo sulle modalità di compilazione del quadro B Redditi dei fabbricati del modello 730/2007 per la parte che riguarda la nuova colonna dedicata all ICI dovuta per il 2006 (colonna 9). Questa colonna, introdotta per rispettare le disposizioni del comma 104, Finanziaria 2007, fa la sua prima apparizione nella dichiarazione dei redditi di quest anno e deve essere utilizzata per indicare l importo dell ICI dovuta per l anno d imposta 2006. La compilazione di questo nuovo campo è obbligatoria e non dovrebbe creare particolari difficoltà ai soggetti che prestano assistenza fiscale, soprattutto in relazione ai clienti per i quali, lo scorso anno, sono stati gestiti anche gli adempimenti ICI. Diversamente, con riferimento ai nuovi clienti, il CAF/professionista abilitato dovrà richiedere al proprio assistito tutte le informazioni necessarie alla ricostruzione della situazione ai fini ICI. Nel caso di ricezione di un modello 730/2007 precompilato, si ritiene che il soggetto che presta assistenza fiscale non sia tenuto a verificare gli importi indicati dal contribuente in colonna 9 (del resto in molti casi non si è neanche in possesso degli elementi utili a detta valutazione); quindi la responsabilità di una eventuale errata compilazione ricade esclusivamente sul contribuente. ATTENZIONE Nella colonna 9 deve essere indicato l importo complessivo, arrotondato all unità di euro, dell ICI dovuta per il 2006 riferita all unità immobiliare indicata in ciascun rigo. L Amministrazione finanziaria nella circolare tecnica CAF precisa che: Il dato da indicare in questa nuova colonna non è obbligatorio e può essere presente solo se il rigo risulta compilato. La non obbligatorietà del dato è, però, connessa all esigenza di tenere conto di alcuni casi nei quali non è dovuta ICI. Pertanto, quando risulta dovuta l ICI, il contribuente deve sempre compilare la colonna 9 esponendo l importo dovuto per il 2006. Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605
Informativa n. 18 - pagina 2 di 5 Inoltre, la stessa Circolare e le istruzioni ministeriali affermano che, nel caso in cui per esporre i dati del fabbricato siano utilizzati più righi (casella 7 continuazione barrata), è necessario che l importo dell ICI dovuta per il 2006 sia riportato solo sul primo dei righi relativi al fabbricato. Le modalità di compilazione del campo in commento potrebbero presentare, quindi, delle particolarità nei seguenti casi: variazione dell immobile in corso d anno; detrazione ICI eccedente l imposta dovuta per l abitazione principale e pertinenza; ICI dovuta minore dell importo minimo di versamento; immobile oggetto di ristrutturazione. VARIAZIONE IN CORSO D ANNO (2006) Nel caso in cui l immobile abbia variato la propria situazione in corso d anno, per esempio perché è cambiato l utilizzo o la percentuale di possesso, i dati dello stesso dovranno essere riportati su più righi, barrando inoltre l apposita colonna 7 continuazione per far capire che i dati inseriti si riferiscono al medesimo immobile. In questi casi, come precisato nelle istruzioni e nella circolare tecnica CAF, l importo dovuto nel 2006 ai fini ICI dovrà essere riportato solo sul primo rigo. NOTA BENE In caso contrario la trasmissione telematica della dichiarazione non è consentita. Il Sig. Verdi Gianni ha dato in locazione, a partire dal 1 giugno 2006, un immobile, con rendita di 582,23, sito nel comune di Quadrelle (AV) prima tenuto a disposizione. Ai fini ICI ha applicato, per il 2006, l aliquota ordinaria del 5,5 per mille per entrambi i periodi. L ICI dovuta era pari a: ( 582,23 x 1,05 x 100 x 5,5/1.000 x 100/100 x 12/12) = 336,24 Il quadro B, Mod. 730/2007 del sig. Verdi sarà compilato come segue: 582 2 151 100 H097 336 582 3 214 100 2.975 X ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA Come abbiamo detto in precedenza, in alcuni casi l ICI dovuta dal contribuente potrebbe risultare pari a zero. Il caso può manifestarsi, ad esempio, qualora il contribuente possieda un immobile utilizzato come abitazione principale.
Informativa n. 18 - pagina 3 di 5 I Comuni, infatti, per tale tipologia di immobili, oltre a prevedere un aliquota agevolata, riconoscono una detrazione d imposta che in taluni casi può azzerare l ICI dovuta. In tal caso la colonna 9 del rigo dedicato all abitazione principale (codice 1 nella colonna utilizzo ) sarà lasciata vuota. n. 1 Il Sig. Rossi Mario possiede un abitazione nel comune di Foggia in cui dimora abitualmente e la cui rendita catastale ammonta a 267,50. Ai fini ICI ha usufruito, per il 2006, dell aliquota agevolata del 5,5 per mille e della detrazione per l abitazione principale di 154,94; quindi l ICI dovuta era pari a: ( 267,50 x 1,05 x 100 x 5,5/1.000 x 100/100 x 12/12) ( 154,94 x 100/100 x 12 /12) = -0,46 Il contribuente non ha, quindi, versato ICI per il 2006. Il quadro B, Mod. 730/2007 del sig. Rossi sarà compilato come segue: 268 1 365 100 D643 0 Tale fattispecie può verificarsi anche con riferimento alla pertinenza dell abitazione principale. In materia di Imposta Comunale sugli Immobili, le agevolazioni concesse alle pertinenze si articolano nella possibilità di: estendere alle stesse l aliquota ridotta deliberata per l abitazione principale; utilizzare la detrazione residua non goduta con riferimento all abitazione principale (per incapienza d imposta). Conseguentemente, anche in riferimento alla pertinenza (codice 5 nella colonna utilizzo ), può verificarsi il caso in cui la colonna 9 non debba essere compilata. n. 2 Il Sig. Verdi Paolo possiede un abitazione nel comune di Trento in cui dimora abitualmente e la cui rendita catastale ammonta a 548,56. Egli possiede inoltre un garage con rendita pari a 53,20. Ai fini ICI ha usufruito, per il 2006, dell aliquota agevolata del 4 per mille sia per l abitazione principale sia per la relativa pertinenza e della detrazione per l abitazione principale di 258,00. L ICI dovuta per l abitazione principale era pari a: ( 548,56 x 1,05 x 100 x 4/1.000 x 100/100 x 12/12) ( 258,00 x 100/100 x 12/12) = -27,60 Dal calcolo residua, quindi, una detrazione ICI non utilizzata sull abitazione principale pari a 27,60 da attribuire alla pertinenza. L ICI dovuta per la pertinenza era pari a: ( 53,20 x 1,05 x 100 x 4/1.000 x 100/100 x 100/100 x 12/12) 27,60 = -5,26 Il contribuente non ha, quindi, versato ICI per il 2006 né per l abitazione principale né per la pertinenza in quanto la detrazione ha azzerato l imposta di entrambi gli immobili. Il quadro B, Mod. 730/2007 del sig. Verdi sarà compilato come segue:
Informativa n. 18 - pagina 4 di 5 549 1 365 100 L378 0 53 5 365 100 L378 0 ICI DOVUTA MINORE DELL IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO Un ulteriore e particolare caso di compilazione della colonna 9 del quadro B si presenta quando l importo dell ICI complessivamente dovuta per il 2006 non supera i limiti minimi di versamento stabiliti. Infatti, come regola generale valida per tutti i comuni d Italia, l ICI non è dovuta se l ammontare dell imposta non supera 2,07, quindi, in questo caso, non dovrà essere riportato alcun valore nella nuova colonna 9. I comuni hanno, però, la facoltà di aumentare l importo minimo di versamento con proprio regolamento (es. comune di Trento per il 2006, 10,00). Il Sig. Rossi Gennaro possiede un abitazione nel comune di Ragusa in cui dimora abitualmente e la cui rendita catastale ammonta a 250,16. Ai fini ICI ha usufruito, per il 2006, dell aliquota agevolata del 4 per mille e della detrazione per l abitazione principale di 103,29, quindi l ICI dovuta era pari a: ( 250,16 x 1,05 x 100 x 4/1.000 x 100/100 x 12/12) ( 103,29 x 100/100 x 12/12) = 1,78 Essendo l importo ICI minore dell importo minimo di versamento, il contribuente non ha, quindi, versato alcuna somma per il 2006. Il quadro B, Mod. 730/2007 del sig. Rossi sarà compilato come segue: 250 1 365 100 H163 0 IMMOBILE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE Gli immobili per i quali sono in corso interventi di ricostruzione oppure di recupero edilizio, ai sensi dell art. 31, comma 1, lett. c) e d), L. n. 457/1978, subiscono un trattamento fiscale particolare sia ai fini ICI che IRPEF. Infatti, fino alla data di ultimazione dei lavori questi immobili non producono reddito ai fini IRPEF e vengono tassati ai fini ICI in base al valore dell area edificabile. NOTA BENE Se i lavori di recupero edilizio si sono protratti per tutto il periodo d imposta non verrà compilato alcun rigo del quadro B.
Informativa n. 18 - pagina 5 di 5 Se i lavori di recupero edilizio si sono protratti per tutto il periodo d imposta non verrà compilato alcun rigo del quadro B. Diversamente, se i lavori sono iniziati nel corso del 2006, il contribuente dovrà compilare il quadro B solo con riferimento ai giorni precedenti ai lavori di ristrutturazione. ATTENZIONE In questo caso l ICI dovuta dal contribuente al comune sarà calcolata per il periodo precedente ai lavori, sul valore del fabbricato (rendita catastale) e per la durata della ristrutturazione sul valore dell area fabbricabile (valore venale in comune commercio). Nella colonna 9, tuttavia, il contribuente non dovrà indicare l intero importo dell ICI dovuta sull immobile (fabbricato + area edificabile) ma solo l importo riferito al periodo precedente gli interventi di ristrutturazione edilizia (fabbricato). Analogamente, nel caso in cui i lavori sull immobile siano terminati in corso d anno, l importo ICI da indicare nel nuovo campo sarà riferito esclusivamente al periodo successivo alla conclusione delle opere di ristrutturazione. Il Sig. Bianchi Luigi possiede un immobile nel comune di Rovereto (TN) sul quale sono stati effettuati degli interventi di ristrutturazione edilizia fino al 20 luglio 2006. Il contribuente da quella data ha adibito il fabbricato a propria dimora abituale. Ai fini ICI versa al comune, per il periodo fino al 20/07/2006 (7 mesi), l imposta calcolata sul valore venale dell area su cui il fabbricato insiste (pari a 312.980,00) moltiplicata per l aliquota dell 1 per mille e rapportata al periodo e al possesso: ( 312.980,00 x 1/1.000 x 100/100 x 7/12) = 182,57 per il periodo dal 20/07/2006 (5 mesi), l imposta calcolata sulla nuova rendita catastale ( 621,90): ( 621,90 x 1,05 x 100 x 5/1.000 x 100/100 x 5/12) ( 258,00 x 100/100 x 5/12) = 28,54 Nonostante il sig. Bianchi abbia versato nel 2006 complessivamente ai fini ICI 211,11 ( 182,57 + 28,54), egli indicherà nella colonna 9 solo la parte di importo relativo al periodo successivo alla ristrutturazione. Il quadro B, Mod. 730/2007 del sig. Bianchi sarà compilato come segue: 622 1 164 100 H612 29