Roma, 22 novembre 2011 Le soluzioni assicurative di Diritto Estero Intervento di Lorenzo Stipulante Country Manager Italia VITIS LIFE S.A.
Agenda VITIS LIFE S.A. Libera Prestazione di Servizi e Libero Stabilimento Monitoraggio Fiscale e Perchè una Polizza Vita di Diritto Estero? Concetto di Fondo Dedicato 2
1. VITIS LIFE S.A.
1.1. Chi siamo? Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi Compagnia d assicurazioni-vita di diritto lussemburghese Costituita nel 1995 a Lussemburgo Attiva in diversi Paesi dell Unione Europea Opera in regime di Libera Prestazione di Servizi Sostituto d Imposta 45 collaboratori multilingue ed esperti nel settore-vita 4
1.2. Struttura del Gruppo - KBL European Private Bankers S.A. VITIS LIFE fa parte della Business Unit guidata da KBL European Private Bankers Asset under management: 48,7 miliardi di EUR (di cui 39 miliardi di EUR in clientela Private Banking)* Utili netti 2010: 67,7 milioni di EUR* 2.522 collaboratori* Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi Presente in Germania (Merck Finck & Co, Privatbankiers), Belgio (Puilaetco Dewaay Private Bankers), Spagna (KBL Espana European Private Bankers), Francia (KBL Richelieu Banque Privée), Gran Bretagna (Brown Shipley), Lussemburgo (KBL European Private Bankers, VITIS LIFE, Banque Puilaetco Dewaay Luxembourg), Monte Carlo (KBL Monaco Private Bankers), Olanda (Theodoor Gilissen Private Bankers), Svizzera (KBL Swiss Private Banking) (*) fonte: cifre al 31.12.2010 5
1.3. Dati chiave Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi Raccolta premi 2010: +/- 745 milioni di EUR Asset Under Management: +/- 2,3 miliardi di EUR Capitale sociale e riserve: +/- 74,2 milioni di EUR Solvibilità a 31/12/2010: 253% Utile netto 2010: 9,7 milioni EUR (IFRS) 6
2. Libera Prestazione di Servizi e Libero Stabilimento
Come possono, le Companie Assicurative Estere, operare sul Territorio Italiano? Regolamentato dal Diritto Comunitario. Terza Direttiva CEE entrata in vigore 1 luglio 1994. Home Country Control. Libera Prestazione di Servizi Vantaggi - Inconvenienti Opzione Sostituto d Imposta Libero Stabilimento Vantaggi - Inconvenienti 8
3. Monitoraggio Fiscale Quadro RW e RM
3.1. Polizza Vita Estera e Quadro RW del Modello Unico Premi pagati alle polizze vita sono soggetti a MF Quadro RW e RM. Soggetti tenuti all obbligo dichiarativo: Persone fisiche, imprenditori individuali, società di persone, enti non commerciali. Decreto Legge del 28/06/1990 n. 167 e Precisazioni nella Circolare Agenzia delle Entrate 45/E del 13 settembre 2010: Adempimenti dei Contribuenti e degli Intermediari. Dichiarazione obbligatoria in caso di: Trasferta di denaro dall Italia estero di importi > a 10.000 EUR Detenzione di attività finanziaria all estero 10
3.1. Polizza Vita Estera e Quadro RW del Modello Unico Condizioni dell esonero: Conclusione del contratto di assicurazione attraverso l intervento di un intermediario residente in Italia (banche, SIM, Post, società fiduciaria ) Percezione delle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione attraverso l intervento del medesimo intermediario residente Conclusione: Se ambedue le condizioni sopra menzionate sono rispettate, il cliente che sottoscrive la polizza estera è esonerato dall obbligo di compilazione del Quadro RW del Modello Unico. 11
3.2. Polizza Estera con o senza Sostituto d Imposta Quadro RM Premi pagati dagli assicuratori esteri con plus-valenze = Redditi di Capitale soggetti a dichiarazione nel quadro RM se non corrisposti da Sostituto d Imposta. Servizi offerti da Compagnie «Sostituto d Imposta»: In caso di riscatto con plusvalenza, la Compagnia preleva direttamente l imposta italiana (il 20% a partire da gennaio 2012) provvedendone l erogazione all autorità fiscale italiana. Vantaggi per il cliente : Esonero da obblighi dichiarativi del Quadro RM del Modello Unico in caso di riscatto parziale o totale. 12
4. Perchè una Polizza Vita di Diritto Estero?
4.1. Caratteristiche Civile e Tributarie delle Polizze di Diritto Estero 4.2. Sottostanti alle Polizze Estere 4.3. Protezione in Caso di Default della Compagnia Estera 4.4. Privacy 4.5. Rischio Italia? 14
4.1. Caratteristiche dei Contratti di Assicurazioni di Diritto Estero I contratti di assicurazioni sulla vita di diritto estero conservano le stesse caratteristiche delle polizze vita di diritto italiano (Civile e Tributarie). I contratti di assicurazione sulla vita di diritto estero devono applicare e rispettare la normativa locale tributaria, civile nonchè sulla commercializazzione dei prodotti. 15
4.2. Sottostanti Alle Polizze Estere 4.2.1. Accesso agli Investimenti «Non Armonizzati» Irlanda e Liechtenstein: Offrono la massima flessibilità in termini di sottostanti ammissibili. Lussemburgo: Circolare 08/1 del Commissariat aux Assurances detta le regole. Massima flessibilità a partire da importo sotto polizza euro 2,5 mln 4.2.2. Vantaggio Fiscale Quando gli attivi sottostanti al contratto di assicurazione sono attivi di diritto non comunitario o di diritto comunitario ma «non armonizzati» Tassazione del 20% (a partire da gennaio 2012) sulle plus-valenze del contratto di assicurazione (e non al tasso progressivo Irpef) in caso di riscatto 16
4.2. Sottostanti Alle Polizze Estere 4.2.3. Fiscalità Compagnia - Sottostanti Il trattamento fiscale delle cedole, dividendi, plus-valenze viene trattato secondo il paese di residenza della compagnia e l investimento. Valutare la presenza o assenza di convenzione per evitare la doppia imposizione tra la giurisidizione di appartenenza della compagnia e le orientazioni della gestione finanziaria. Esempio: Trattamento del dividendo italiano (part. non qualificata) pagato a persona fisica residente fiscalmente in Italia a partire dal 1 gennaio 2012 tassato al 20% Se la Compagnia di diritto Irlandese o Lussemburghese percepisce il dividendo, verrà tassato all 1,375% (finanziaria 2008). Se la compagnia di diritto del Liechtenstein percepisce il dividendo, verrà tassato al 27% (paese non white list). 17
4.3. Protezione in Caso di Default della Compagnia Estera 4.3.1. Lussemburgo Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi Garanzie offerte dalla Legge lussemburghese sul settore delle assicurazioni (legge modificata del 6 dicembre 1991) Netta separazione degli «attivi propri» della compagnia dagli «attivi rappresentativi» (attivi destinati esclusivamente all adempimento delle obbligazioni assunte dalla compagnia nei confronti dei contraenti) Modalità di deposito degli attivi rappresentativi (art. 37 e Regolamento del Granducato del 14 dicembre 1994) Privilegio dei clienti sugli attivi rappresentativi (diritto che prevale su qualunque altro creditore: art. 39) Privilegio dei clienti sugli attivi della compagnia (diritto in coda esclusivamente ai crediti salariali e agli obblighi fiscali e previdenziali della compagnia: art. 40) Potere contrattuale dell Autorità di Controllo sui Conti della Compagnia 18
4.3. Protezione in Caso di Default della Compagnia Estera 4.3.2. Liechtenstein e Irlanda Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi Irlanda: gli asset appartenenti ai contratti assicurativi siano separate dagli altri asset di proprietà della Compagnia assicurativa. La Compagnia deve tenere un registro contenete l'elenco degli asset rappresentanti le riserve tecniche. Liechtenstein: Legge sulla Vigilanza delle Assicurazioni del Liechtenstein (VAG), articolo 59b. i valori patrimoniali atti alla copertura delle riserve tecniche (altrimenti detti capitale di copertura), formano, ai sensi dell'articolo 45 dell'ordinamento Fallimentare, un fondo speciale di garanzia per il soddisfacimento degli obblighi derivanti dai contratti assicurativi. Simile alle disposizioni italiane 19
4.4. Privacy Lussemburgo: massima privacy. Articolo 111 della legge del 6 dicembre 1991 sancisce penalmente il segreto professionale del settore assicurativo Liechtenstein: elevato grado di privacy dato dalla legge sulla sorveglianza delle assicurazioni del 1996 e dal regolamento sulla sorveglianza delle assicurazioni del 1997 Irlanda : assenza di garanzia massima della privacy Caso delle Compagnie in Libero Stabilimento in Italia 20
4.5. Il Rischio Italia? Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi Rilevante per grandi patrimoni Banca Depositaria Contesto Politico Economico Scelta dell Assicuratore in una Giurisdizione più Stabile e/o con Maggiori Garanzie 21
5. Fondo Dedicato Lussemburghese
Concetto: Un contratto di assicurazione sulla vita = un Fondo Dedicato gestito da un gestore esterno (asset manager) Fondo Collettivo dove più contratti di assicurazione sulla vita erogano i premi in un unico conto (collettivo) gestito da terzo (gestione collettiva da un asset manager) Contratto Contratto Contratto Contratto Contratto Contratto Fondo dedicat o Fondo dedicat o Fondo Collettivo 23
Non c è amalgama tra i fondi dedicati Circolare CAA 08/1 prevede la possibilità di inserire nello stesso contratto più fondi dedicati (articolo 5.3.1. in fine) possibile punto d interesse? 24
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