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a cura dello Studio Dott. Righetti & Associati www.studiorighetti.it PREMESSA Per Finanziamento soci si intende la concessione alla società da parte dei soci di somme con obbligo di restituzione (è necessario stabilire fin dall inizio il termine di restituzione, che può essere a scadenza fissa o con scadenza rinnovabile). Tali prestiti si definiscono fruttiferi o infruttiferi a seconda che via sia o meno la corresponsione di un interesse. I finanziamenti soci vanno allocati nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D.3 Debiti verso soci per finanziamenti (e alla voce B.III.2 dell attivo per la partecipante). Altra cosa sono i cosiddetti Versamenti soci in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale che sono conferimenti in società di somme a titolo definitivo, senza obbligo di restituzione (non ha senso parlare di fruttifero o infruttifero) e che vanno allocati in patrimonio netto alla voce VII "Altre riserve" e che non sono oggetto del presente articolo. LA DISCIPLINA DEI FINANZIAMENTI SOCI Per il finanziamento soci non è richiesta alcuna delibera assembleare e non è necessario che i prestiti siano proporzionali alle quote. L'art. 45.2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi l'art. 1815 del Codice Civile stabiliscono la presunzione di onerosità dei capitali dati a mutuo. Tale presunzione non è assoluta ma relativa ed è quindi ammessa la prova contraria. Per vincere la presunzione è necessaria l'indicazione scritta, scegliendo tra: - atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata; - corrispondenza commerciale con spedizione in plico senza busta. In ogni caso è necessaria l indicazione della infruttuosità nella Nota integrativa. Se i finanziamenti sono fruttiferi o anche solo presunti tali: - gli interessi, se non sono indicate per iscritto le scadenze, si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta; - la misura degli interessi, se non indicata per iscritto, si presume al tasso legale; 1

- sugli interessi la società dovrà operare la ritenuta, con modalità differenti in relazione al soggetto percipiente: - 12,5% a titolo d acconto se il socio è persona fisica che non detiene la partecipazione come impresa residente; dovrà inserire gli interessi nella propria dichiarazione dei redditi; - nessuna ritenuta se il socio è persona giuridica (finanziamenti tra società) o fisica che detiene la partecipazione come impresa, in quanto tassati come reddito di impresa; - 12,5% a titolo d imposta se il socio, indifferentemente persona fisica o giuridica, è un soggetto non residente, salvo specifiche disposizioni delle convenzioni bilaterali (se i soggetti non residenti hanno sede in stati compresi nella black list la ritenuta sarà del 27% a titolo definitivo). La Cassazione, confermando la necessità di vincere la presunzione, ritiene obbligatorio il versamento della ritenuta anche sugli interessi presunti (Sentenze 21540 del 7.11.2005; n. 6257 del 4.5.2001). Il Tribunale di Roma con sentenza del 11.2.95 ha ribadito che la delibera assembleare di versamenti o finanziamenti vincola solo i soci che hanno espresso la loro adesione all'operazione e non anche gli altri. Indeducibilità degli interessi passivi e finanziamenti soci La disciplina è contenuta nell art. 98 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - Contrasto all utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione (thin capitalization) C.M. 11/2005: gli interessi passivi relativi a finanziamenti direttamente o indirettamente erogati o garantiti dai soci qualificati o dalle parti correlate, sono indeducibili, in tutto o in parte, se il rapporto Finanziamenti effettuati o garantiti dai soci qualificati e dalle parti correlate Patrimonio netto dei soci qualificati e delle loro parti correlate è superiore a 4 a 1. La limitazione non opera: per i contribuenti i cui ricavi non superano quelli previsti per gli studi di settore con ragguaglio ad anno per le società neocostituite; quando l impresa può dimostrare che i finanziamenti le sono stati erogati per la propria esclusiva capacità di ottenere credito e che sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio aziendale (C.M. 11/2005: la dimostrazione si basa sulla condizione soggettiva del contribuente, ad esempio un congruo patrimonio netto, 2

mentre non possono essere utilizzate a tale fine perizie di professionisti o certificazioni rilasciate dalle banche); per le garanzie prestate dai soci non qualificati (quindi se i finanziamenti sono erogati o garantiti da tutti i soci, la limitazione non opera per la parte erogata o garantita dai soci non qualificati); ai soggetti finanziari di cui all art. 1 D.Lgs. 87/92, ma opera per le altre attività finanziarie, inclusa la assunzione di partecipazioni, qualora tali attività vengano rese nei confronti delle società del gruppo. Gli interessi passivi indeducibili per la società sono tassati in capo ai soci come dividendi. Raccolta del risparmio Per la Banca d Italia (Cicr 19.7.2005) le condizioni affinché i finanziamenti soci non siano considerati raccolta del risparmio tra il pubblico (e quindi vietati alle imprese finanziarie) possono essere così sintetizzate: - non sono sottoposti ad alcun vincolo i finanziamenti effettuati infragruppo, cioè tra controllanti, controllate, collegate (ex art. 2359) e presso controllate da una stessa controllante, e comunque quelli effettuati all interno di un medesimo gruppo; - la richiesta di finanziamenti solo ad alcuni soci, caratterizzata da occasionalità, non integra i presupposti della raccolta di risparmio tra il pubblico; - la richiesta di finanziamento rivolta a tutti i soci, anche attraverso una serie di operazioni che realizzino un rapporto finanziario stabile tra soci e società, non costituisce raccolta di risparmio a condizione che: a) la possibilità di finanziamento soci sia prevista nello statuto sociale; b) i soci che effettuano il finanziamento risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi; c) i soci che effettuano il finanziamento detengano una partecipazione di almeno il 2%. I requisiti a), b) e c) sono una presunzione assoluta di raccolta non tra il pubblico, ma non sono requisiti essenziali (delibera Cicr del 19.7.05). Qualora infatti ne mancasse uno o più, non è automatica la configurazione dell attività con il pubblico. Se la società è a ristretta compagine sociale, oppure se il finanziamento è ottenuto sulla base di trattative personalizzate con i soci e di tipo occasionale (cioè non ripetitive e standardizzate) non si rientra nella raccolta presso il pubblico. Per le società di persone vi è massima libertà di finanziamento da parte dei soci, non si applicano le condizioni di cui sopra (a, b, c). I finanziamenti soci effettuati al di fuori di tali regole sono sanzionati penalmente (art. 3

130/Tulb). Imposta di registro e forma scritta I finanziamenti soci fruttiferi e infruttiferi, sono soggetti a imposta di registro al 3%: - entro il termine fisso di 20 giorni - se stipulati per iscritto (verbale assemblea o contratto). Per evitare la tassazione (salvo il caso d uso) il contratto può essere stipulato mediante scambio di corrispondenza: alla proposta della società segue l accettazione del socio in modo che sul medesimo foglio non compaiano mai congiuntamente le firme di entrambi; - in caso d'uso - se l'atto è formato mediante corrispondenza. La dottrina ritiene che l utilizzo del plico raccomandato sia mezzo idoneo per attribuire data certa all operazione. Pertanto, nella prassi, si usa documentare i finanziamenti soci nel modo seguente (come da fac-simili in calce al presente articolo): a) la società invia una richiesta di erogazione somme ai vari soci allegando alla stessa un fac-simile di modello di adesione alla proposta di finanziamento; b) il socio (che intende sottoscrivere il finanziamento) restituisce (con data certa mediante plico raccomandato, posta prioritaria, ecc..) il modello di adesione firmato alla società (atto che va conservato nei documenti contabili della società). La redazione dell atto scritto è necessaria per vincere la presunzione di fruttuosità. In ogni caso si consiglia di evidenziare nella causale del bonifico che trattasi di finanziamento soci e di specificare se è infruttifero o meno. In sede di trasferimento delle quote sociali occorre porre attenzione al destino dei finanziamenti del socio uscente. Spesso, infatti, alla cessione delle partecipazioni non segue la cessione del finanziamento soci per cui rimane un finanziamento effettuato da un terzo. Se la cessione del credito avviene per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l atto è soggetto a registrazione in termine fisso e sconta l imposta in misura proporzionale dello 0,5%. Se avviene mediante scrittura privata non autenticata, l atto è soggetto a registrazione in caso d uso e sconta l imposta dello 0,5%. In presenza di finanziamento soci, alla cessione delle partecipazioni occorre scegliere tra: - rimborsare preventivamente il finanziamento di competenza del socio che cede l intera partecipazione; - cedere il finanziamento al nuovo socio; - fare la rinuncia al finanziamento prima della cessione, con aumento del costo fiscale della partecipazione. Se il finanziamento rimane al vecchio socio, occorre predisporre la documentazione che attesti l improduttività di interessi del prestito. 4

I finanziamenti soci non influenzano il costo delle partecipazioni. Restituzione dei finanziamenti soci nelle srl L art. 2467 del Codice Civile prevede che il rimborso dei finanziamenti soci (effettuati sotto qualsiasi forma) qualora: - il finanziamento sia stato effettuato in condizioni di eccessivo indebitamento rispetto al capitale proprio, - sarebbe stato opportuno incrementare il patrimonio netto anziché indebitare la società, sia pure verso i soci, è postergato rispetto agli altri creditori e, se il rimborso è avvenuto nell anno precedente il fallimento, deve essere restituito. Rinuncia dei soci a finanziamenti o crediti verso la società Ex art. 88.4 T.u.i.r. non si considera sopravvenienza attiva la rinuncia da parte dei soci a crediti di qualsiasi natura (derivanti da finanziamenti, cessioni di beni o prestazioni di servizi). La rinuncia è riconducibile ad apporto di capitale e andrà ad incrementare il patrimonio netto della società nella voce AVII Altre riserve; infatti con tale atto, il finanziamento viene riqualificato in versamento in conto capitale. Per il socio partecipante la rinuncia fa aumentare il costo fiscalmente riconosciuto (artt. 94.6, 101.7, 68.6 T.u.i.r.). Se la rinuncia comprende anche interessi relativi a prestiti fruttiferi la società dovrà operare una ritenuta a titolo di acconto del 12,50% sulla parte di rinuncia che si riferisce agli stessi (Min. Fin. C.M. 27.5.94 n. 73/E la rinuncia a crediti correlati a redditi che vanno a tassazione per cassa, presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito). La rinuncia ha natura patrimoniale e potrà essere utilizzata, in presenza di perdite, per evitare che le stesse intacchino il capitale sociale. Elusione - Il Comitato Consultivo con parere n. 7/2001 ha ritenuto elusiva la rinuncia fatta da un nuovo socio, ritenendo che acquisto della partecipazione e rinuncia fossero preordinate all intassabilità della plusvalenza in capo alla società partecipata (conferma quanto indicato nella R.M. n. 41/E del 5.4.01). La rinuncia o remissione deve derivare da una inequivocabile manifestazione di volontà. Contabilizzazione della rinuncia di un finanziamento soci: Finanziamento soci infruttifero / fruttifero a Versam. soci in c/capitale (Altre riserve di PN) 5

FAC- SIMILE LETTERA DI RICHIESTA DI FINANZIAMENTO SOCI INFRUTTIFERO (SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA RICHIEDENTE) Ai Sig.ri soci della società, / / OGGETTO: Finanziamento soci infruttifero Vi informiamo che, allo scopo di far fronte alle necessità finanziarie della Vostra società, l Organo amministrativo, in forza dei poteri conferiti dallo statuto sociale, dopo aver attentamente valutato possibilità e necessità sociali, è giunto nella determinazione di chiedere ai soci un finanziamento soci infruttifero di complessivi..,00 (./00). In caso di adesione, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul c/c della società n.. presso, seguendo le seguenti scadenze: socio:. euro.. entro il giorno... Si ribadisce l esclusione della maturazione di qualsiasi interesse. Con l occasione si porgono cordiali saluti. Il Presidente del C.d.A. ( ) 6

FAC- SIMILE LETTERA DI RISPOSTA PER FINANZIAMENTO SOCI INFRUTTIFERO RACCOMANDATA A PLICO (o posta prioritaria) DA PARTE DEL SOCIO ALLA SOCIETA (se si vuole attribuire data certa all adesione) Ai Sig.ri soci della società, / / OGGETTO: Adesione alla proposta di erogazione di finanziamento soci infruttifero di interessi. In relazione alla necessità della Società di ricevere dai soci l'erogazione di somme a titolo di finanziamento, Vi manifesto la mia disponibilità a concedere alla Società un finanziamento infruttifero di interessi dell'ammontare di.. (..), alle seguenti condizioni e termini: 1. L'erogazione avverrà in una o più soluzioni, alla ricezione di Vostra accettazione della presente, secondo le modalità che provvederete a comunicarmi. 2. Il finanziamento verrà restituito, nel rispetto delle norme di legge, non appena la liquidità aziendale lo permetterà e comunque entro e non oltre il.. : E' fatta salva la Vostra facoltà di procedere a rimborsi anticipati, anche parziali, della somma mutuata anche senza preavviso ed in qualsiasi momento. 3. Il finanziamento viene erogato a titolo gratuito e non dovrete corrispondere alcuna somma a titolo di interessi, né a scadenze intermedie, né al rimborso parziale o integrale delle somme, né in caso di rinnovo per l'intera durata del finanziamento. 7

4. Tutte le spese e gli eventuali oneri fiscali concernenti il presente versamento saranno a carico della Società. 5. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione o esecuzione del presente contratto e di ogni sua clausola, si farà ricorso ad un Collegio Arbitrale di tre membri, uno nominato da ciascuna parte e il terzo di comune accordo tra i due o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'ordine Dottori Commercialisti di Verona. Quanto deciso dal Collegio sarà senz'altro vincolante per tutte le parti ai sensi dell'art. 823 u.c. c.p.c.. 6. Prendo atto che, come precisato dalla Banca d'italia nell'aggiornamento n. 120 del 28.6.95 e successivamente dalla delibera del Cicr del 19.7.05, i finanziamenti soci, fruttiferi e infruttiferi, non costituiscono raccolta del risparmio, vietata alle imprese non autorizzate. Distinti saluti., / / Il socio ( ) Note: i presenti fac-simili costituiscono unicamente delle basi e pertanto vanno modificati in funzione del tipo di prestito che si intende richiedere ai soci; ad esempio le basi variano a seconda che: - il prestito sia fruttifero o meno (se fruttifero vanno indicati il tasso di interesse e le modalità di corresponsione degli interessi); - i versamenti vadano erogati e/o restituiti entro una medesima data e/o con uno o più versamenti; - si voglia o meno specificare se il finanziamento è richiesto proporzionalmente a ciascun socio. Inoltre, in caso di finanziamento soci di s.r.l., qualora si voglia evitare la postergazione, occorre valutare che tipo di documentazione conservare a supporto della non applicabilità dell art. 2467 del Codice Civile. Dott. Marco Righetti 4 Settembre 2007 8