Zona destinata a insediamenti produttivi artigianali e di attrezzature commerciali e ricettive alberghiere nonché attività produzione servizi.



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VARIANTE ALL ART.13 (zona omogenea D1-Insediamenti Produttivi), ART.14(zona omogenea D2-Insediamenti Produttivi), ART.16(zona omogenea F - Attrezzature Pubbliche di interesse Comprensoriale), ART.17(zona omogenea H- Attrezzature Pubbliche di interesse Comunale) delle Norme di Attuazione allegate al PRG del Comune di Nola approvato con DPGP n 125 del 7.6.1995 che vengono così modificate : ART. 13 Zona omogenea D1 Insediamenti Produttivi Zona destinata a insediamenti produttivi artigianali e di attrezzature commerciali e ricettive alberghiere nonché attività produzione servizi. Destinazione d uso : La zona è destinata alla costruzione di manufatti per attività artigianali e vendita prodotti delle stesse; attività commerciali e ricettive alberghiere. PUA (PIP) di iniziativa pubblica o privata ai sensi dell art.27 della Legge Regionale della Campania n 16/2004 e dall'art. 10 del Regolamento di attuazione estesi all'intero comparto. Sono lotti residui quelli di superfici inferiore a mq. 10.000, dove sono consentiti interventi diretti dal proprietario imprenditore. Area d intervento: Coincide con le zone omogenee D1 indicate nelle tavole del PRG in scala 1/2000 e 1/5000. I Piani PARTICOLAREGGIATI PUA (PIP) delle singole zone omogenee D1 dovranno rispettare i seguenti parametri urbanistici : - superficie minima dei lotti coincidenti con la delimitazione delle zone omogenee D1 del PRG riconfermate nella variante. I lotti da prevedere nel PUA(PIP) non possono essere inferiori a mq. 1000,00 e possono essere accorpabili. - indice massimo di copertura pari a 0,50 (1/2) del lotto effettivo previsto dal PPE nel rispetto del secondo comma del punto 1.6 impianti produttivi Titolo 2 della Legge Regionale della Campania 20 marzo 1982 n 14 e Legge Regionale n 7 del 27.4.1998;

- altezza degli edifici in rapporto alle caratteristiche ed esigenze dell insediamento produttivo da realizzare; - distanza dei fabbricati dai confini dei lotti previsti dal PPE ml. 6,00; - distanze dei fabbricati e opere accessorie dal confine della viabilità pubblica prevista all interno del PPE o esistente ml.8,00; - distanza tra i fabbricati realizzati all interno dei singoli lotti previsti dal PPE ml.12,00; - parcheggi a deposito adeguati alla Legge 122/89; - spazi pubblici destinati ad attività collettive (verde e parcheggi) escluso le sedi viarie previste dal PPE non inferiori al 10% della superficie territoriale di ogni singola zona omogenea D1. Tutti gli interventi dovranno rispettare le distanze a tutela di cui alla Legge Regionale 14/82 e D.M 44/68 che si intendono qui riportati. Le attività produttive consentite nella zona omogenea D1 sono quelle di cui all art.3 del D.M n 1444/68 con assoluta esclusione degli impianti che comportano la produzione e l uso di sostanze chimiche nocive all uomo e all ambiente. E possibile realizzare Uffici a servizio delle attività produttive entro il limite massimo di superficie lorda di calpestio del 15% di quella dell intero intervento nonché residenza per il personale addetto alla guardiania entro il limite massimo di 120 mq. di superficie netta per ogni insediamento produttivo relativo ai singoli lotti previsti dal PPE per ogni zona omogenea D1.Il suddetto intervento di carattere residenziale per personale addetto alla guardiania può essere realizzato anche in maniera distaccata dal manufatto destinato ad attività produttiva purchè rientri sempre nel calcolo del rapporto di copertura pari a 0,50 (1/2) del lotto e nel rispetto delle distanze dai confini previste dalla presente normativa urbanistica. Dal calcolo del rapporto di copertura pari a 0,50 sono escluse,e quindi non computabili, i manufatti destinati alla realizzazione di Magazzini Automatici relativi agli spazi di accesso strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici che,per esigenze di funzionalità degli impianti stessi,non trovano luogo entro il corpo di

fabbrica dell edificio destinato ad attività produttive. L altezza massima di tali magazzini non può superare ml.20,00.i suddetti Magazzini Automatici devono essere progettati in modo architettonicamente e morfologicamente armonizzato al resto dell edificio o degli edifici destinati ad attività produttive. ART. 14 Zona omogenea D2 Insediamenti Produttivi Zona destinata ad Insediamenti Produttivi Commerciali a servizio dell Agricoltura- Mercati Generali (Ortofrutticolo, Macello,ecc.). Riferimento a tutta la normativa prevista per la zona omogenea D1. Parametri edilizi previsti: Riferimento a tutte le norme urbanistiche previste ed indicate nel precedente art.13 per le zone omogenee D1. Per la realizzazione di Magazzini Automatici vale quanto prescritto e definito dalla normativa delle zone omogenee D1. ART. 15 Zona omogenea F Attrezzature pubbliche d interesse comprensoriale. Zona per la realizzazione di attrezzature pubbliche a livello sovra comunale. Destinazione d uso : Complessi insediativi per l edilizia scolastica, ospedaliera, sportiva,ecc. ai sensi del D.M 2/4/1968 n 1444; Piano urbanistico particolareggiato (PUA) ad iniziativa pubblica o privata ai sensi dell art.27 della Legge Regionale della Campania n 16/2004 e dell'art.10 del Regolamento di attuazione;

Aree d intervento : Coincidono con le aree delimitate dal PRG e destinate a zone omogenee F nelle tavole in scala 1/2000 e 1/5000; Parametri edilizi previsti : - Indice di fabbricabilità territoriale 3,00 mc/mq; - Rapporto tra superficie coperta e scoperta pari a 0,40; - Altezza massima dei fabbricati ml.20,00. - Numero massimo dei piani oltre l eventuale seminterrato da non conteggiare nel calcolo dei volumi fino a quota (+ 0,50) dalla quota (0,00) del piano di posa del terreno n 5 oltre il Piano Terra; - Distanza minima tra fabbricati pari a quella del fabbricato più alto e minimo ml.20,00; - Distanza dai confini pari alla metà dell altezza dei fabbricati da realizzare; - Distanza dei fabbricati o loro pertinenze dal confine di strade pubbliche ml. 8,00. ART. 16 Zona omogenea H Attrezzature pubbliche di interesse comunale. Zona per la realizzazione di attrezzature pubbliche a livello comunale di cui al D.M 2/4/1968 n 1444. Destinazione d uso : La zona è destinata alla realizzazione delle attrezzature pubbliche (standards urbanistici) previste dal D.M 2/4/1968 n 1444 (scuole, verde pubblico attrezzato,parcheggi,ecc.). Area d intervento : Coincide con le aree definite dal PRG nelle tavole in scala 1/2000 e 1/5000.

Piano Particolareggiato ad iniziativa pubblica o privata suddiviso per zone : 1) NOLA Centro. 2) PIAZZOLLA. 3) POLVICA. Parametri edilizi previsti : Valgono le norme e gli indici urbanistici previsti dall art. 16 per le zone omogenee F. Prof.Arch. Vincenzo Manocchio Ing. Gaetano Oliva