2. I DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE



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Roma, 19 marzo 2012 Prot. n. 228/2012 Circolare n. 36 Oggetto: Le successioni Come già annunciato nella Circolare n. 19 del 10 febbraio 2012 da quest'anno il CAF offre un pacchetto completo per la Dichiarazione di Successione. All interno della presente circolare ne vengono analizzati i principali aspetti, alla luce della normativa di riferimento, ossia il Testo Unico Successioni (Dlgs 346/1990), la legge 383/2001, il DL. 262/200 e la Circolare Ministeriale n. 3/2008. Dopo aver fatto una rapida panoramica sui vari tipi di successione, si analizzeranno i documenti necessari alla compilazione della dichiarazione di successione, le modalità di calcolo e di liquidazione delle imposte e i documenti da allegare alla dichiarazione stessa. INDICE 1. LA SUCCESSIONE 1.1 La successione legittima 1.2 La successione necessaria 1.3. La successione Testamentaria 2. I DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 3. LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 4. L IMPOSTA DI SUCCESSIONE 4.1 Le aliquote 4.2 La base imponibile 5. IL MODELLO F23 6. LE VOLTURE CATASTALI

7. I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALAL DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 1. LA SUCCESSIONE La successione si apre al momento della morte. L erede subentra in tutte le situazioni giuridiche del defunto sia per le attività che per le passività. L eredità si devolve per legge o per testamento; in assenza di testamento, l eredità è distribuita secondo il principio delle successione legittima. 1.1 La successione legittima Se il defunto non ha provveduto a lasciare un testamento o ha disposto di una sola parte dei suoi beni si ha la successione legittima. La legge stabilisce che l eredità si devolve: al coniuge; ai discendenti legittimi o naturali; agli ascendenti legittimi; ai collaterali; agli altri parenti entro il sesto grado; ed infine allo Stato. Ai figli, in assenza di coniuge spetta l intero patrimonio. I figli naturali, purché riconosciuti volontariamente dai genitori, sono equiparati ai figli legittimi, nati nel matrimonio. Lo status di figlio legittimo è acquistato direttamente anche dal figlio adottato. Il coniuge concorre a pieno diritto nell eredità. Al coniuge è devoluta l'intera eredità solo in mancanza di figli, ascendenti, fratelli e sorelle; in caso contrario, concorre con gli altri eredi legittimi secondo quote stabilite dalla legge. Al coniuge del defunto viene attribuito il diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la arredano. Il coniuge separato senza addebito gode dei medesimi diritti del coniuge non separato. Concorso tra figli e coniuge: nel caso di un solo figlio, allo stesso spetta la metà del patrimonio e al coniuge spetta la restante metà. Nel caso di più figli al coniuge spetta un terzo del patrimonio, ai figli spettano i restanti due terzi in parti uguali tra loro. I fratelli del defunto possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli. Nel caso in cui non vi sia nemmeno il coniuge, i fratelli e le sorelle

succedono nell intero patrimonio del defunto, in parti uguali tra loro (i fratelli unilaterali, peraltro conseguono la metà della quota che conseguono i germani). I genitori del defunto possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli. Nel caso in cui non vi siano né coniuge né fratelli, ai genitori, o all unico genitore sopravvissuto, spetterà l intero patrimonio. Concorso tra genitori e fratelli e sorelle: tutti sono ammessi alla successione per capi (per cui l eredità viene suddivisa in tante parti quanti sono i soggetti chiamati all eredità), purché in nessun caso la quota in cui succedono i genitori o uno di essi sia inferiore a metà. Concorso tra coniuge, genitori e fratelli e sorelle: al coniuge sono devoluti i due terzi del patrimonio se concorre con ascendenti legittimi e con fratelli e sorelle ovvero con gli uni e con gli altri. In quest ultimo caso la parte residua (un terzo del patrimonio) è devoluta agli ascendenti e ai fratelli e sorelle per capi (per cui l eredità viene suddivisa in tante parti quanti sono i soggetti chiamati all eredità) salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto del patrimonio. 1.2 La successione necessaria Il defunto può disporre del suo patrimonio nel modo che ritiene più opportuno redigendo un testamento ma non deve ledere i diritti che la legge assicura ai parenti più stretti i cosiddetti legittimari. Al tempo stesso non deve fare donazioni che potrebbero intaccare la quota legittima cioè la quota che per legge è riservata ai legittimari. Se all apertura della successione vi sono dei legittimari, il patrimonio ereditario si distingue in due parti: Disponibile: parte patrimonio della quale il testatore era libero di disporre attribuendola a chiunque avesse voluto; Legittima: parte del patrimonio della quale non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari. Legittimari Secondo l art. 536 del Codice Civile sono legittimari: Il coniuge: se non sono presenti figli, legittimi o naturali, al coniuge è riservata la metà del patrimonio; inoltre al coniuge sono comunque riservati i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. I figli legittimi o naturali: se il defunto lascia un solo figlio, a questo è riservata la metà del patrimonio; se i figli sono più d'uno ad essi è complessivamente riservata la quota di 2/3 del patrimonio.

Gli ascendenti legittimi: la riserva a favore degli ascendenti legittimi è condizionata all'assenza di figli legittimi o naturali ed è di 1/3 del patrimonio. Concorso tra coniuge e figli: in caso di concorso tra il coniuge e un solo figlio, al coniuge spetta 1/3 del patrimonio e al figlio 1/3; in caso di concorso tra il coniuge e più figli, a questi complessivamente spetta la metà e al coniuge 1/4. Concorso tra coniuge e ascendente legittimo: se il coniuge concorre con un ascendente legittimo, la metà del patrimonio spetta al primo e all ascendente 1/4. 1.3 La successione Testamentaria Se vi è un testamento si apre la successione testamentaria. Il testamento è un atto con il quale colui che lo redige esprime la propria volontà su come attribuire il proprio patrimonio. Nel caso che vi siano più testamenti, si prenderà il testamento più recente. Affinché un testamento sia valido è necessario che il testatore sia capace di testare quindi sia maggiorenne, non interdetto e sia comunque capace di intendere e di volere. Nel nostro ordinamento sono previsti 3 tipi di testamento: - Il testamento pubblico, redatto alla presenza di due testimoni direttamente dal notaio che provvede a scrivere le volontà del testatore; - Il testamento olografo, redatto per mano dello stesso testatore; - Il testamento segreto, che è in parte un atto del testatore e in parte del notaio infatti consiste nella consegna al notaio una scheda contenente le disposizioni testamentarie. Pubblicazione del testamento Dopo la morte del testatore il testamento deve essere conosciuto il testamento olografo e il testamento segreto devono essere pubblicati mentre per quello pubblico viene semplicemente comunicato dal notaio agli eredi. Capacità di succedere Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell apertura della successione. Possono succedere nel testamento anche le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti. Rinuncia all eredità Secondo l art. 520 del Codice Civile la rinuncia all eredità deve essere totale, non può essere condizionata, né parziale, né a termine. La rinuncia deve essere fatta con Atto formale con una dichiarazione ricevuta dal notaio o effettuata davanti il Cancelliere del Tribunale. Chi rinuncia è come non fosse mai stato chiamato all eredità.

Con la rinuncia di un erede, la parte a lui spettante viene attribuita in accrescimento agli altri coeredi a meno che non vi sia il subentro di un discendente legittimo. La rinuncia all eredità è un atto revocabile. 2. DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE Certificato di morte; Certificato di residenza del defunto alla data della morte; Stato di famiglia del defunto; Stato di famiglia degli eredi; Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la situazione di famiglia originaria del defunto (in carta semplice); Fotocopia della Carta d identità del defunto e degli eredi; Codici fiscali del defunto e degli eredi; Atto di rinuncia dell eredità; Atti di acquisto terreni e fabbricati; Atti di donazione stipulati in vita dal defunto e atti di vendita stipulati negli ultimi sei mesi di vita; Successioni precedenti; Certificati o visure catastali; Documentazione riguardante eventuali variazioni dei fabbricati (condono ampliamento planimetrie frazionamenti - mod. 44 mod. D mod. 3/SPC); Per i terreni: certificato di destinazione urbanistica da richiedere all ufficio tecnico del comune di appartenenza; Per conti correnti bancari o postali: dichiarazione della banca o della posta del saldo e interessi alla data del decesso; Per azioni o titoli: certificazione della banca; Dichiarazione di altre somme maturate e non riscosse; Fattura spese funebri; Spese mediche sostenute negli ultimi sei mesi di vita; Mutui ipotecari: certificato bancario relativo al debito alla data del decesso e contratto stipula mutuo. 3. DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data del decesso presso l Agenzia dell Entrate competente in base al luogo dell ultima residenza del defunto. Nel caso in cui fosse sconosciuta è competente a ricevere la dichiarazione l Ufficio di Roma 6. La dichiarazione di successione va presentata sul modello 4 reperibile presso ogni ufficio locale dell'agenzia e può essere sottoscritta anche soltanto da uno degli eredi. È essenziale, comunque, che la firma sia apposta in originale su tutte le copie presentate. In caso di utilizzo di modello differente la dichiarazione risulta nulla. Le copie da presentare all Agenzia delle Entrate sono: una copia per archivio dell' Agenzia delle Entrate; una copia che dovrà essere trasmessa ad ogni comune che compare in dichiarazione; una copia per ogni Ufficio Catastale. Ad ogni provincia corrisponde un ufficio catastale; eventuali copie richieste dagli istituti finanziari per poter ritirare il denaro caduto in successione. E obbligatorio fare la dichiarazione di successione a meno che non ricorrano le seguenti condizioni: l eredità sia devoluta al coniuge o parenti in linea retta; l attivo ereditario abbia un valore non superiore ad euro 25.822,84 e non siano presenti beni immobili. 4. L IMPOSTA DI SUCCESSIONE Questa imposta colpisce le attribuzioni ai singoli eredi e si applica limitatamente al valore della quota o dei beni, eccedente la franchigia eventualmente spettante in base al rapporto di parentela che intercorre tra beneficiario e defunto. Il decreto legge n. 262/2006 ha reintrodotto l imposta sulle successioni a partire dal 3 ottobre 2006. L imposta di successione viene liquidata dall Ufficio; il contribuente, dopo la presentazione della dichiarazione di successione, deve pertanto attendere eventuali comunicazioni da parte dell Ufficio. Tra i coeredi c è solidarietà quindi tutti sono coobbligati al pagamento ma il versamento effettuato da uno solo vale per tutti. Il pagamento deve essere eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell avviso di liquidazione. 4.1 Le Aliquote L imposta non è più progressiva ma diventa proporzionale e colpisce le singole quote. L importo dovuto a titolo di imposta di successione si ottiene applicando alla base imponibile, decurtata dell eventuale franchigia, le seguenti aliquote, che variano a seconda del rapporto di parentela tra il defunto e l erede:

4% sulla base imponibile decurtata della franchigia di 1.000.000,00 euro per ogni erede, se eredi sono il coniuge e i parenti in linea retta; 6% sulla base imponibile decurtata della franchigia di 100.000,00 euro per ogni erede, se eredi sono i fratelli o le sorelle; 6% se eredi sono i parenti entro il quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale entro il terzo grado; 8% se eredi sono soggetti diversi da quelli di cui ai punti precedenti. Nel caso che l erede sia un disabile ai sensi della legge 104/92 la franchigia sale a 1.500.000,00 indipendentemente dal rapporto di coniugio o di parentela. 4.2 La base imponibile La base imponibile si determina dal valore globale netto dell asse ereditario, che è dato dall attivo ereditario al netto delle passività e degli oneri deducibili. L attivo ereditario è costituito da tutti i beni e diritti facenti capo al defunto ad esclusione di alcuni espressamente indicati dalla legge. A titolo di esempio si ricorda che sono esclusi dalla base imponibile: Le assicurazioni sulla vita in relazione alle somme pagate, a seguito della morte dell assicurato, a terzi; I veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico; I crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione; le indennità di fine rapporto in caso di morte del prestatore di lavoro e le indennità spettanti per diritto agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto; i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per il rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimenti dell amministrazione debitrice; I crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione; I titoli del debito pubblico, tra i quali si intendono compresi i BOT e i CCT; Gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall imposta da norme di legge; Sono invece compresi nell attivo ereditario: I beni immobili il cui valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (non rivalutata) per i seguenti coefficienti:

Tipologia Moltiplicator Calcolo del valore catastale e Prima casa e relative pertinenze 110 x 115,5 Rendita + 5% x 110, oppure Rendita Fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1) Fabbricati appartenenti al gruppo catastale B 120 140 Rendita + 5% x 120, oppure Rendita x 126 Rendita + 5% x 140, oppure Rendita x 147 Fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D 60 x 63 Rendita + 5% x 60, oppure Rendita Fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E 40,8 Rendita + 5% x 40,8, oppure Rendita x 42,84 Terreni non edificabili 90 Reddito dominicale + 25% x 90, oppure Reddito dominicale x 112,5 denaro, gioielli e mobili per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell asse ereditario, salvo che da inventario analitico non ne risulti l esistenza per un importo diverso; I titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto; I beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome. Per i beni e i titoli depositati a nome del defunto e di altre persone, compresi quelli contenuti in cassette di sicurezza, per i depositi bancari e i conti correnti bancari e postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano diversamente determinate; le partecipazioni in società di ogni tipo. Le passività deducibili sono costituite: dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, purché risultino da atto scritto di data certa anteriore all apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo;

dalle spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sempre che risultino da regolari quietanze; dalle spese funerarie risultanti da regolari quietanze per un importo non superiore a 1.032,91 euro. I debiti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi i saldi passivi dei conti correnti bancari cointestati, sono deducibili nei limiti della quota del defunto; le quote dei condebitori si considerano uguali se non risultano diversamente determinate. Prima di presentare la dichiarazione di successione, si devono autoliquidare e pagare con il modello F23: l'imposta ipotecaria, nella misura del 2% con importo minimo di 168,00 ; l'imposta catastale, nella misura del 1% con importo minimo di 168,00 ; l'imposta di bollo, pari a 58,48 per ogni Conservatoria; la tassa ipotecaria, pari a 35,00 per ogni Conservatoria; i tributi speciali che variano a seconda dell Ufficio dell Entrate a cui si presenta la Dichiarazione. Agevolazione prima casa Tale agevolazione può essere applicata se almeno un beneficiario ha i requisiti per acquistare a titolo oneroso la prima abitazione con le agevolazioni prima casa. In questo caso l imposta ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 168,00 (invece del 2% e 1%). 5. IL MODELLO F23 Il modello F23 viene compilato in 3 copie. Nella prima parte ci sono i dati relativi all Ufficio dove verrà effettuato il versamento subito dopo vi sono i dati riferiti al dichiarante e al defunto. Nel campo Ufficio o Ente va inserito il codice dell Ufficio dell Agenzia delle Entrate competente. Nel secondo campo, quello della causale, il codice per le successione è sempre SA. Infine vi sono gli spazi per inserire i codici, le descrizioni e gli importi delle imposte: Imposta ipotecaria = 649T Imposta catastale = 737T Tassa ipotecaria = 778T Imposta di bollo = 456T

Tributi speciali = 964T 6. LE VOLTURE CATASTALI Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili presso l Agenzia del Territorio nella cui circoscrizione è compreso il Comune di ubicazione degli immobili. La domanda di voltura va compilata in un unico esemplare utilizzando il mod. 13 per il Nuovo Catasto dei Terreni e il mod. 98 per il Nuovo Catasto dei Fabbricati. In presenza di beni immobiliari ubicati in diverse aree geografiche e rientranti nella competenza di diversi uffici locali dell Agenzia del territorio occorre fare tante domande quanti sono gli Uffici provinciali. Ad ogni domanda di voltura va allagato la copia della dichiarazione di successione vidimata dall Agenzia delle Entrate competente. Attualmente è possibile presentare la voltura su supporto informatico attraverso il software ministeriale VOLTURA 1.0. Ricordiamo che il programma predispone le domande di voltura che poi con dei semplici passaggi possono essere importate nel programma VOLTURE 1.0. Modifica della Dichiarazione di successione Entro i 12 mesi dall apertura della successione è possibile modificare la dichiarazione di successione presentando: una dichiarazione integrativa, nel caso che occorra inserire altri beni non dichiarati nella dichiarazione principale. Non è possibile modificare o inserire altri eredi o annullare beni presentati in dichiarazioni precedenti. Occorre versare in autoliquidazione le imposte relative al valore dei beni che si inseriscono nella integrativa, col minimo di 168 euro per ipotecaria e catastale, nonché l'imposta di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali. Una dichiarazione modificativa, nel caso che occorra modificare mappe catastali, quote eredi, senza che aumenti il valore dell eredità. Vanno sempre pagate le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro), nonché l'imposta di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali. Con la modificativa possiamo anche integrare eventuali beni non inseriti nelle precedenti dichiarazione. Una dichiarazione sostitutiva che viene presentata in caso di errore e che sostituisce completamente la precedente. Se la presentazione della dichiarazione di successione e il pagamento delle imposte da versare in autoliquidazione avviene dopo il termine di 12 mesi dalla data di apertura della successione, le imposte da autoliquidare (imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo e tassa ipotecaria) possono essere versate, avvalendosi dello strumento del ravvedimento operoso, con una maggiorazione degli interessi nella misura del tasso legale (attualmente il 2,50%) rapportati ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza.

In tal caso, devono essere versate contestualmente le sanzioni ridotte nella seguente misura: se il ravvedimento avviene entro 30 giorni si applica la sanzione di 1/8 della sanzione minima (di 258,00) più il 3,75% del totale delle imposte (ipotecaria+catastale+tassa ipotecaria) ed il 3,75% dell imposta di bollo. se il ravvedimento supera i 30 giorni ma non l anno, si applica la sanzione di 1/5 della sanzione minima (di 258,00) e il 6% del totale delle imposte (ipotecaria+catastale+tassa ipotecaria) e il 6% dell imposta di bollo. Decorso un anno dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione di successione (24 mesi dall apertura della successione), non è più possibile accedere al ravvedimento operoso. In tal caso la dichiarazione di successione deve essere presentata con il pagamento dei soli tributi dovuti in autoliquidazione, senza le sanzioni e gli interessi, che saranno invece applicate direttamente dall ufficio. 7. I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: Certificato di morte o autocertificazione. Certificato di Stato di famiglia. Visure Catastali. Eventuale Dichiarazione sostitutiva per la richiesta di agevolazione prima casa. Certificato di destinazione urbanistica (per i terreni). Nel caso di rinuncia all eredità copia autentica del verbale. Prospetto di liquidazione delle imposte. Copia del modello di versamento (Mod. F23) delle imposte ipotecaria e catastale. Nel caso di successione testamentaria copia o originale del testamento. L Ufficio di Assistenza Fiscale