La distribuzione degli autoveicoli nella disciplina antitrust europea di Enrico Adriano Raffaelli
LA DISTRIBUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI - 1 Particolare attenzione del Legislatore europeo verso gli accordi di distribuzione potenziale OSTACOLO al processo di integrazione per la creazione del MERCATO INTERNO potenziale strumento di COMPARTIMENTAZIONE dei mercati NAZIONALI Ricorso al DIRITTO ANTITRUST come STRUMENTO per vietare ogni forma di accordo che potesse frapporre ostacoli alle libertà di circolazione.
DISCIPLINA ANTITRUST GENERALE PER GLI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE - 2 Da un punto di vista antitrust, gli accordi di distribuzione devono avere significativi effetti sul COMMERCIO TRA STATI MEMBRI (art. 101.1 TFUE) Eventuale applicazione della Comunicazione de minimis ; Eventuale applicazione dei categorie di accordi verticali; Regolamenti di esenzione per Valutazione individuale ai sensi dell art. 101.3 TFUE se sussistono le 4 condizioni => accordi LEGITTIMI
DISCIPLINA ANTITRUST GENERALE PER GLI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE - 3 PROFILI DI RESTRIZIONE CONCORRENZIALE 1. accordi di distribuzione esclusiva 2. accordi di distribuzione selettiva CONDIZIONI DI ESENZIONE Regolamento (CE) n. 2790/1999 : - MS% del fornitore non superiore al 30%; - assenza di hard-core restrictions (in caso contrario presunzione assoluta di illiceità). Regolamento (UE) n. 330/2010 : - MS% del fornitore e del distributore non superiore al 30%; - assenza di hard-core restrictions (in caso contrario presunzione relativa di illiceità).
ACCORDI DI DISTRIBUZIONE NEL SETTORE AUTO - 4 SPECIALE INTERESSE PER IL SETTORE AUTO 1. Perché l Unione Europea è il maggior produttore mondiale di auto; 2. Perché l industria automobilistica europea: - realizza fatturato di oltre 750 miliardi di euro, - impiega più del 5% dei lavoratori di tutti gli Stati Membri e - rappresenta circa il 30% della ricerca industriale in tutta la UE 3. Perché l uso dell auto impatta sulla sicurezza e sull ambiente. ORIGINARIA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE caso BMW (1974): : ampio favor verso le case automobilistiche (combinazione dei sistemi di distribuzione selettiva ed esclusiva) Regolamento (CEE) n.123/1985: codifica della posizione assunta nel caso BMW Regolamento (CE) n. 1475/1995: prime aperture verso i distributori (vendita multimarca; obbligo di specifiche clausole contrattuali).
ACCORDI DI DISTRIBUZIONE NEL SETTORE AUTO - 5
ACCORDI DI DISTRIBUZIONE NEL SETTORE AUTO - 6 LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE NEL 2010 Diversità di condizioni concorrenziali tra sale market e after sale market Valutazione negativa del Regolamento CE n. 1400/2002 SOLUZIONE ORIGINALE Normativa Speciale per after sale market Regolamento (UE) n. 461/2010 e relativi Orientamenti Speciali Normativa Generale per sale market Regolamento (UE) n. 330/2010 e relativi Orientamenti Generali DISTINZIONE APPROPRIATA? Il Regolamento Speciale richiama l applicazione anche del Regolamento Generale Il Regolamento Generale si interpreta anche alla luce degli Orientamenti Speciali
ACCORDI DI DISTRIBUZIONE NEL SETTORE AUTO - 7 RIFORMA 2010 COACERVO DI NORME CERTEZZA DEL DIRITTO? AGGRAVANTE REGIME TRANSITORIO SUI GENERIS Perché previsto solo per gli accordi di distribuzione auto e non per quelli dell after sale market Perché il Regolamento Speciale (CE) n. 1400/2002 è stato prorogato sino al 2013.
IL REGOLAMENTO GENERALE - 8 REGOLAMENTO GENERALE RICONQUISTATA LIBERTÀ COMMERCIALE PER LE CASE AUTOMOBILISTICHE ENTRO IL LIMITE delle soglie s di POTERE DI MERCATO (max. 30% anche del distribuitore) Necessità di MODULARE i sistemi distributivi in funzione delle quote di mercato dei distributori DIFFERENZIAZIONE PREGIUDIZIO ALL EFFICIENZA DELLA RETE DISTRIBUTIVA?
IL REGOLAMENTO GENERALE - 9 DAL 2013: COSA POTRANNO FARE LE CASE AUTOMOBILISTICHE 1. COMBINARE SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA ED ESCLUSIVA; 2. PREVEDERE IL MONOMARCHISMO (max 5 anni / no rinnovo tacito); 3. PREVEDERE LA CLAUSOLA DI UBICAZIONE; 4. LIBERTA NEGOZIALE abolizione delle clausole contrattuali obbligatorie, ma valorizzazione dei contrattuali obbligatorie, ma valorizzazione dei CODICI DI CONDOTTA
IL REGOLAMENTO GENERALE - 10 DAL 2013: COSA NON DOVRANNO FARE LE CASE AUTOMOBILISTICHE 1. VIETARE AI CONCESSIONARI DI RIVENDERE MARCHE DI PARTICOLARI CONCORRENTI ; 2. FISSARE I PREZZI DI RIVENDITA; 3. IMPEDIRE LE RIVENDITE IN DETERMINATI TERRITORI / A DETERMINATI CLIENTI; 4. IMPEDIRE AI DISTRIBUTORI SELEZIONATI DI RIVENDERE AGLI INTERMEDIARI CHE ABBIANO UN VALIDO MANDATO DEL CONSUMATORE.
IL COMMERCIO PARALLELO - 11 Protezione del commercio parallelo Negli ORIENTAMENTI SPECIALI,, la Commissione: - riafferma il suo interesse verso l integrazione l del mercato interno; - conferma l utilizzo l del diritto antitrust come strumento per la tutela del commercio parallelo; - (pare) qualificare il divieto alle esportazioni come una vera e propria hardcore restriction; IL TUTTO in un ATTO NORMATIVO NON VINCOLANTE
Grazie per l attenzione!