DITTA/ SOCIETÀ Circolare n. 6



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Spett.le DITTA/ SOCIETÀ Circolare n. 6 Oggetto: Circolare informativa del mese di febbraio 2010. Con la presente circolare mensile, lo Studio desidera informare e aggiornare i signori clienti in merito alle recenti novità in materia di lavoro e in campo previdenziale. Riportiamo di seguito per Vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte degli istituti, ricordandovi che lo studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti. Sommario Note sulle norme di attuazione dei tirocini formativi; Redditi di lavoro dipendente FRINGE BENEFIT scheda sinottica; Il trattamento fiscale delle trasferte e rimborsi spese; La gestione del tempo di viaggio nelle trasferte; NOTE SULLE NORME DI ATTUAZIONE DEI TIROCINI FORMATIVI Si elencano alcune note sull argomento in oggetto contenute nel DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1998, n. 142 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento(g.u. 12 maggio 1998, n. 108): Datori di lavoro interessati I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda nei seguenti limiti: - un tirocinante, per le aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;

- non più di due tirocinanti contemporaneamente, per le aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove; (nel tuo caso il numero massimo di tirocinanti è 2 compreso anche quello che ai richiesto tramite il consorzio ITER); Chiaramente, se l esito della domanda del tirocinio finanziato non fosse ancora certo, nulla vieta nel frattempo di attivare due Tirocini con il Centro per l Impiego. I tirocini formativi si possono interrompere in qualsiasi momento.) - in misura non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente, per le aziende con oltre venti dipendenti a tempo indeterminato (art. 1, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Nel computo dei lavoratori a tempo indeterminato non vanno inclusi gli apprendisti. Durata La durata massima dei tirocini formativi e di orientamento è la seguente: a) per gli studenti che frequentano la scuola secondaria: fino a quattro mesi; b) per i lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi quelli iscritti alle liste di mobilità: fino a sei mesi; c) per gli allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione: fino a sei mesi; d) per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonchè di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi: fino a dodici mesi; e) per le persone svantaggiate (art. 4, comma 1, L. n. 38/1991: invalidi fisici, psichici e sensoriali; ex degenti di istituti psichiatrici; soggetti in trattamento psichiatrico; tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione ex artt. 47-48 L. n. 354/1975 e L. n. 663/1986; altri soggetti indicati con D.P.C.M.), esclusi i soggetti portatori di handicap: fino a dodici mesi; f) per i portatori di handicap: fino a ventiquattro mesi. Secondo il Ministero del lavoro uno stesso soggetto può svolgere due stages, uno della durata di 12 o 24 mesi in qualità di studente universitario ed un ulteriore periodo in qualità di laureato, purché il progetto allegato alla convenzione sia diverso per ciascun percorso formativo. Inoltre, il periodo dei 18 mesi successivi al termine degli studi deve essere inteso quale termine entro il quale dare inizio al tirocinio e non quello entro il quale completarlo (ML interpello n. 30/2008). Sono ammesse proroghe della durata del tirocinio entro i limiti massimi indicati, fermi restando gli obblighi della garanzia assicurativa, del tutorato e del rispetto della convenzione (art. 7, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).

N.B. se il progetto relativo al Tirocinio Formativo è per esempio quello di commessa anche se la tirocinante rientrasse nella lettera d) laureanda ecc. al massimo sarebbe autorizzato uno stage di 6 mesi; Se invece il progetto formativo avesse un taglio medio alto e magari inerente il corso di studi che la laureanda o laureata avesse già svolto si può raggiungere anche i 12 mesi. REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE FRINGE BENEFIT SCHEDA SINOTTICA L articolo 51 del Tuir (DPR n.917/86), al co.1, afferma il principio di omnicomprensività della retribuzione da assoggettare a prelievo fiscale in qualità di reddito di lavoro dipendente. Tale principio inoltre si ricorda è applicabile anche a tutti i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ex art.50 Tuir: Stage, Co.Co.Pro, Co.Co.Co. etc.). Il comma 1 dell art.51 del Tuir afferma: Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si fa presente inoltre che l art.6 del D.Lgs. n.314/97, introducendo nel nostro ordinamento il principio di armonizzazione delle base imponibile fiscale e contributiva ha sostanzialmente, salvo un elenco tassativamente indicato nell art.12 al co.4 della L. n.153/69, reso applicabile l art.51 del Tuir anche alla gestione contributiva/previdenziale del lavoratore dipendente: la base imponibile contributiva è pari a quella fiscale al lordo dei contributi. L art.51 del Tuir, nei commi successivi al primo, elenca una serie di componenti reddituali che non concorrono, ovvero concorrono solo in parte, alla formazione del reddito fiscale (e contributivo). A tale scopo si allega breve scheda sinottica degli emolumenti/fringe benefit più comuni che hanno una particolare gestione fiscale/previdenziale in capo al dipendente. Le erogazioni liberali a tassazione ordinaria dal 29/05/2008 Il D.L. n.93/08, art.2, co.6, abrogando il co.2 l b) dell art.51 del Tuir, ha determinato che, a decorrere dal 29/05/2008, le erogazioni liberali (le somme concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, i sussidi occasionali corrisposti in occasione di rilevanti esigenze personali del dipendente e i sussidi pagati a dipendenti vittime dell'usura ex lege n.108/96) non sono più soggette alla franchigia di euro 258,23 e concorrano integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Per effetto dell armonizzazione delle basi imponibili, tali compensi rientrano anche nella base imponibile contributiva.

SHEDA SINOTTICA FRINGE BENEFIT COMPONENTI ESCLUSE DAL REDDITO Elemento Generico Contributi previdenziali Obbligatori Contributi a Casse Sanitarie di natura contrattuale Servizio di mensa, prestazioni e indennità sostitutive Elemento Specifico Vitto somministrato direttamente dal datore di lavoro Servizio di mensa aziendale Servizio di mensa fornito tramite card Buoni pasto Imponibilità Fisc./ Prev. Norma Note NO Art.51, co.2, lett.a) Tuir NO Fino al limite annuale di 3.615,20 Ai fini previdenziali i contributi c/az. Sono soggetti al contributo del 10% di solidarietà Art.51, co.2, lett.a) Tuir NO Art.51, co.2, lett.c) Tuir NO Art.51, co.2, lett.c) Tuir NO Art.51, co.2, lett.c) Tuir Esente nel milite giornaliero di 5,29 Art.51, lett.c) Tuir Se previste da accordo, contratto o regolamento aziendale. Verifica Fondi Doc e Non Doc. co.2, Indennità sostitutive SI Art.51, co.2, lett.c) Tuir Servizi di trasporto Organizzati per la generalità o per categorie di dipendenti gestite direttamente dall azienda o affidati a soggetti terzi Rimborso delle spese anche sotto forma di indennità chilometriche NO Art.51, co.2, lett.d) Tuir SI Art.51, co.2, lett.d) Tuir Non costituisce fringe benefit rientrante nei 258,23. Possono usufruire del regime di cui ai buoni pasto solo in determinate situazioni. Non costituisce fringe benefit rientrante nei 258,23.

Utilizzazione delle Impianti sportivi e NO Art.51, co.2, Non costituisce fringe opere di cui all art. 100 del Tuir circoli ricreativi: destinazione alla generalità o a lett.f) Tuir benefit rientrante nei 258,23. categorie di dipendenti Impianti sportivi e SI Art.51, co.2, Non costituisce fringe circoli ricreativi: lett.f) Tuir benefit rientrante nei destinazione a singoli 258,23 dipendenti Somme trattenute Contributi a Fondi di NO (nel limite annuale di Art.51, co.2, Non costituisce fringe al dipendente per oneri deducibili di cui all art.10 Tuir previdenza complementare (escluso TFR) 5.164,25 ) Ai fini previdenziali i contributi c/az. Sono soggetti al contributo del lett.h) Tuir benefit rientrante nei 258,23 10% di solidarietà Elemento Generico Elemento Specifico Beni e servizi Beni dell impresa ceduti al dipendente: imprese che operano solo al dettaglio Beni dell impresa ceduti al dipendente: imprese che operano all ingrosso o al dettaglio Cellulare: di proprietà dell impresa o locato ed attribuito Imponibilità Fisc./ Prev. Norma Note Costituisce benefit imponibile il valore normale del bene ceduto meno quanto corrisposto o trattenuto al dipendente. Limite di 258,23 nel periodo di imposta: al superamento del limite l intero importo è benefit. Costituisce benefit imponibile il valore normale del bene ceduto meno quanto corrisposto o trattenuto al dipendente. Limite di 258,23 nel periodo di imposta: al superamento del limite l intero importo è benefit. Costituisce benefit in base al valore normale. Qualora il dipendente corrisponda delle somme o Art.51, Tuir Art.51, Tuir Art.51, Tuir co.3 co.3 co.3 Costituisce fringe benefit rientrante nei 258,23

gratuitamente al nei confronti dello stesso dipendente per uso vengano trattenute delle privato somme, il valore del benefit dovrà essere corrispondentemente ridotto. Cellulare: di proprietà NO Art.51, co.3 dell impresa o locato Tuir ed attribuito per uso aziendale Cellulare: di proprietà SI Art.51, co.3 dell impresa o locato Costituisce benefit il costo Tuir ed attribuito per uso sostenuto dal datore di promiscuo lavoro (determinato in base al valore normale) riferito all uso privato. Cellulare di proprietà SI Art.51, co.3 del lavoratore con Costituisce benefit la parte Tuir rimborso del costo riferibile all uso privato. sostenuto da parte del datore di lavoro Autoveicoli Uso privato del SI Art.51, co.4, dipendente La quantificazione avviene lett.a) Tuir sulla base del valore normale ex articolo 9 Tuir Uso aziendale NO Art.51, co.4, lett.a) Tuir Uso promiscuo SI Art.51, co.4, L imponibile è determinato lett.a) Tuir forfetariamente 30% del costo chilometrico desunto dalle tabelle Aci con riferimento a 15 mila km. Costituisce fringe benefit rientrante nei 258,23 Costituisce fringe benefit rientrante nei 258,23 Costituisce fringe benefit rientrante nei 258,23 Costituisce fringe benefit rientrante nei 258,23

Elemento Generico Prestiti aziendali concessi ai dipendenti Fabbricati concessi ai dipendenti Elemento Specifico Immobile di proprietà dell impresa e concessione al dipendente in uso, locazione o comodato senza obbligo di dimora Immobile di proprietà dell impresa e concessione al dipendente in uso, locazione o comodato con obbligo di dimora Imponibilità Fisc./ Prev. Norma Note SI Costituisce reddito il 50 per cento della differenza tra l importo degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. SI Costituisce reddito per un importo pari a: - rendita catastale più le spese inerenti al fabbricato (in sostanza le utenze i cui costi sono sostenuti dal datore di lavoro) meno; - quanto versato dal dipendente o quanto trattenuto in capo al dipendente. SI Costituisce reddito per un importo pari al dal 30% dell ammontare della differenza precedente. Art.51, co.4, lett.b) Tuir Art.51, co.4, lett.c) Tuir Art.51, co.4, lett.c) Tuir Costituisce fringe benefit rientrante nei 258,23 Costituisce fringe benefit rientrante nei 258,23 Costituisce fringe benefit rientrante nei 258,23 In Particolare Ticket restaurant Nell ambito delle modalità di gestione della pausa pranzo, il datore di lavoro può decidere di rilasciare ai lavoratori dipendenti dei buoni pasto (c.d. ticket restaurant) in sostituzione del servizio di mensa aziendale. L art.5 del DPCM 18 novembre 2005 ha individuato in maniera dettagliata le caratteristiche del buono pasto, precisando che su di esso dovrà essere riportato: il codice fiscale o la ragione sociale dell azienda somministratrice; il valore facciale espresso in valuta corrente; il termine di utilizzo; un apposito spazio riservato all indicazione della data, della firma del soggetto utilizzatore e del timbro dell esercizio convenzionato presso cui viene utilizzato il buono.

I ticket possono essere utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato e parasubordinato, durante la giornata lavorativa, anche nell ipotesi in cui non sia prevista una pausa pranzo. Tale strumento consente all utilizzatore di usufruire di un servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all esercizio convenzionato, di attestare l adempimento della prestazione nei confronti dell azienda somministratrice. Il Ministero delle Finanze, con circolare n.326/97, ha chiarito che, per impedire un utilizzo distorto e fraudolento dei buoni pasto, è necessario che sia facilmente identificabile il collegamento tra i tagliandi e il tipo di prestazione e sia specificatamente indicato sul retro dei tagliandi la non cedibilità, la non cumulabilità, la non commerciabilità e la non convertibilità in denaro del buono stesso. L art.51, co.2, lett.c) del DPR n.917/86 introduce, una franchigia giornaliera di 5,29, per cui i buoni pasto di valore pari o inferiore alla soglia anzidetta non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, mentre la parte eccedente la franchigia sarà assoggettata a contribuzione fiscale e previdenziale. A decorrere dal 1 settembre 2008, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n.112/08 alla disciplina in esame, l Iva addebitata dall emittente al datore di lavoro per l acquisto dei buoni pasto (aliquota del 4%) è interamente detraibile. Sulla base delle modifiche intervenute, si ritiene, infatti, che vengano meno le restrizioni imposte dal previgente art.19-bis1 del DPR n.633/72. Esempio Si supponga che un impresa industriale (con più di 50 dipendenti) somministri annualmente 15.000 pasti a favore dei propri lavoratori e che il costo del singolo pasto sia pari ad 7,50. a) Determinazione dell ammontare soggetto a contribuzione a carico dell azienda: 7,50-5,29 ( soglia di esenzione) = 2,21 2,21 x 15.000 = 33.150,00 (valore annuale soggetto a contribuzione) 33.150,00 x 32,08 % = 10.634,52 (contributi previdenziali annui a carico dell azienda) b) Determinazione dell ammontare soggetto a contribuzione a carico del lavoratore: 7,50-5,29 (soglia di esenzione) = 2,21 (valore giornaliero soggetto a tassazione e contribuzione) 2,21 x 23 gg (effettiva presenza in servizio) = 50,83 (valore mensile soggetto a tassazione e contribuzione) Calcolo contribuzione mensile Inps e Irpef: 50,83 x 9,49% = 4,82 ( contributo Inps) 50,83-4,82 = 46,01 ( imponibile fiscale) 46,01 x 23% = 10,58 ( contributo Irpef) Totale contribuzione mensile: 4,82 + 10,58 = 15,40 Totale contribuzione annuale: 15,40 x 12 (mesi di lavoro) = 184,80

Buoni pasto esenti anche per i lavoratori part time. A tal proposito l Agenzia delle Entrate, con R.M. n.118/e/06, ha precisato che possono beneficiare dell agevolazione di cui all art.51, co.2, lett.c) del Tuir anche i dipendenti a tempo parziale che fruiscano dei ticket, pur in presenza di un orario di lavoro che non preveda il diritto alla pausa per la consumazione del pasto. Pertanto tali buoni pasto non concorreranno, quali compensi in natura, nei limiti dei 5,29 euro giornalieri, alla formazione della base imponibile contributiva e fiscale dei lavoratori sopraccitati. IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE TRASFERTE E RIMBORSI SPESE Il rimborso spese Per esigenze aziendali contingenti, a un lavoratore dipendente (ovvero a un collaboratore coordinato e continuativo, posto che il trattamenti fiscale risulta assimilato) può essere chiesto di prestare il proprio lavoro in una sede diversa rispetto alla sede di lavoro indicata nel contratto ovvero nella lettera di assunzione: il rimborso spese che viene erogato dall impresa al dipendente ha lo scopo di indennizzare il lavoratore dei costi patiti da questo per il fatto che il datore di lavoro ha richiesto il suo spostamento per svolgere la prestazione lavorativa. Detta trasferta deve necessariamente essere temporanea (e il concetto di temporaneità va valutato caso per caso) per non confondere la trasferta: con il trasferimento vero e proprio del dipendente (le cui indennità sono regolate ai sensi del co.7 dell art.51 del Tuir); con la disciplina del dipendente trasfertista (disciplinata dal co.6 dell art.51 del Tuir). Tale ultima fattispecie, seppure distinta, in determinate situazioni può anche coesistere con quella della trasferta: al trasfertista, infatti, può essere conferito uno specifico incarico che lo costringa ad un spostamento ulteriore e diverso rispetto a quello cui egli sia ordinariamente tenuto. In questo caso al rimborso che dovesse essere erogato si applicherebbe la disciplina prevista per le trasferte (co.5, dell art.51 del Tuir).

Quando il datore di lavoro, a seguito di una trasferta effettuata dal dipendente, riconosce a questo una somma di denaro, tale somma ha di regola scopo risarcitorio e quindi risulta non imponibile in capo al lavoratore stesso; questa previsione però esplica effetti solo nei limiti previsti dalla dall art.51 del Tuir: l eventuale eccedenza costituirà reddito di lavoro dipendente. La trasferta e il limite del Comune La nozione di trasferta è strettamente connessa alla destinazione del trasferimento temporaneo a cui è tenuto il dipendente: la regola di non imponibilità a cui in precedenza si accennava è infatti valida solo ed esclusivamente nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a recarsi in un luogo al di fuori del Comune nel quale egli ha la propria sede di lavoro. Nel caso contrario, ogni erogazione è imponibile in capo al dipendente ai sensi del comma 5 dell articolo 51 del TUIR. Al riguardo occorre ricordare che: è irrilevante la dimensione del Comune così come eventuali divisioni territoriali: se la sede di lavoro è nel comune di Milano e il contribuente si reca dall altra parte del Comune (impiegando magari diverse ore per lo spostamento) egli non potrà ricevere il rimborso del pranzo senza che questo sia tassato. Al contrario, se la trasferta è di poche centinaia di metri ma viene varcata la soglia del territorio comunale, egli potrà ricevere un indennità senza che questa risulti imponibile; è prevista una deroga: non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i rimborsi di spese di trasporto, a condizione che siano comprovate da documenti che provengono dal vettore (si pensi al caso di contribuente che si sposta utilizzando i mezzi pubblici ovvero un taxi). Per comprovare tali spese sostenute è sufficiente che il dipendente alleghi alla richiesta di rimborso il biglietto anonimo, ossia senza intestazione; come chiarito dall Agenzia delle Entrate nella R.M. n.232/e/02, non rientra nell ambito della deroga appena descritta il caso di contribuente che si sia spostato utilizzando la propria autovettura: il rimborso chilometrico erogato al dipendente per la trasferta nell ambito del territorio comunale risulta imponibile in capo al percettore. Al riguardo è bene ricordare che il rimborso per i viaggi compiuti con i mezzi propri del dipendente devono essere determinati sulla base di elementi concordanti: in particolare la C.M. n.326/e/97 afferma che in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia determinato avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo

di autovettura. Tale passaggio pare un evidente rinvio alla tariffe chilometriche stabilite dall ACI per la specifica vettura utilizzata dal dipendente (attenzione: non sono le tabelle nei limiti di 17HP e 20HP di cui oltre si dirà, in quanto queste ultime evidenziano il limite di deducibilità in capo all azienda). DISTINZIONE TRASFERTE Trasferte nel Comune Costituisce REDDITO per il lavoratore dipendente (art.51, co.5, Tuir) Eccezione: biglietti trasporto pubblico e ricevute taxi (no assimilazione uso auto propria R.M. 232/02) Irrilevante la dimensione del Comune Esempio: Si consideri un dipendente chiamato a recarsi in altro luogo per espletare la propria attività lavorativa, luogo che si trova nel medesimo Comune in cui si trova la sede di lavoro. In relazione a tale trasferta al dipendente viene rimborsata la somma di 45,00, come di seguito dettagliata: rimborso chilometrico per l utilizzo della propria vettura (si deve spostare dall altra parte del Comune) = 15,00; rimborso del Taxi (il luogo in cui doveva recarsi si trova in zona a traffico limitato) = 10,00; rimborso del pranzo = 20,00. Descrizione Esente Imponibile Rimborso chilometrico (Km 25 x 0,6) 15,00 Taxi 10,00 Vitto (ricevuta ristorante Il cantone ) 20,00 TOTALI 10,00 35,00

La trasferta Il comma 5 dell art.51 del Tuir individua quali trasferte vere e proprie solo ed esclusivamente quelle con destinazione al di fuori dell ambito del Comune nel quale il lavoratore ha la propria sede di lavoro; al riguardo vengono individuate dal legislatore 3 diverse modalità per determinare l indennità di trasferta spettante al dipendente. I contribuenti possono scegliere liberamente la modalità che preferiscono, ricordando comunque che: la scelta deve essere effettuata con riferimento a ciascuna specifica trasferta, senza che il metodo prescelto per una di queste possa in qualche modo vincolare le altre; quando la trasferta riguarda più giornate, una volta prescelto il metodo questo deve essere mantenuto sino alla fine della trasferta considerata. Le spese di viaggio e trasporto sono cumulabili nell ambito delle tre diverse tipologie di rimborso: in altre parole, i metodi che di seguito si andranno ad analizzare riguardano esclusivamente le indennità relative alle spese sostenute dal dipendente per il vitto, l alloggio e altre spese sostenute durante la trasferta, mentre i rimborsi per l utilizzo dell auto propria ovvero per l utilizzo dei mezzi pubblici, se dettagliatamente e analiticamente comprovate da idonea documentazione, non concorrono alla base imponibile del lavoratore. Le spese sostenute dal dipendente per il parcheggio dell autovettura, così come i pedaggi autostradali, dovrebbero essere assimilate alle spese di viaggio. FORFETARIO Rimborso ESENTE sino al limite giornaliero di: 46,48 per trasferte nazionali; 77,47 per trasferte all estero. La prima soluzione a disposizione è quella per cui il datore di lavoro provveda ad erogare al dipendente una somma forfetaria che lo indennizzi delle spese sostenute per il vitto e l alloggio; tale alternativa prevede che non sia necessario per il lavoratore documentare le spese sostenute. Il rimborso nei limiti sopra evidenziati non è imponibile in capo al lavoratore dipendente, mentre sarà imponibile ogni altra erogazione aggiuntiva (con esclusione delle spese di viaggio), anche se analiticamente documentata.

I limiti sopra individuati solo relativi al singolo giorno in cui si articola la trasferta e non devono essere ragguagliati qualora la trasferta sia inferiore alla 24 ore (che la trasferte duri un ora oppure l intera giornata, il limite di non imponibilità giornaliero in capo al lavoratore dipendente per la trasferta nazionale è comunque pari ad 46,48). Esempio: Il dipendente si reca da Mantova a Firenze nell ambito della stessa giornata. In relazione a tale trasferta gli viene rimborsata la somma di 380, come di seguito dettagliata: rimborso chilometrico per l utilizzo della propria vettura = 300,00 rimborso forfetario = 80,00. Descrizione Esente Imponibile Rimborso chilometrico (km 50 x 0,6) 300,00 Rimborso forfetario 46,48 33,52 TOTALI 346,48 33,52 ANALITICO Rimborso ESENTE SENZA LIMITI spese documentate di vitto e alloggio deduzione forfetaria aggiuntiva (spese analitiche non documentate): 15,49 giornaliere per trasferte nazionali; 25,82 giornaliere per trasferte all estero. La seconda soluzione è quella del c.d. rimborso analitico delle spese di vitto ed alloggio (a cui aggiungere, se sostenute, le spese di viaggio e di trasporto): tali rimborsi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente purché ne sia data dettagliata e comprovata dimostrazione. Tale documentazione può essere costituita da documenti fiscali rilasciati dagli alberghi/ristoranti relativi al periodo nel quale la trasferta si è svolta e che siano riepilogati da apposita nota spese sottoscritta dal lavoratore e consegnata al datore di lavoro.

Inoltre, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente il rimborso di ulteriori spese non documentabili rispetto a quelle evidenziate (ad esempio la lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance, ecc.), purché analiticamente attestate dal dipendente e per un importo massimo di: 15,49 per le trasferte in Italia 25,82 per le trasferte all estero. Attraverso la C.M. n.6/e del 3 marzo 2009 l'agenzia delle Entrate ha chiarito come debba essere la corretta intestazione della fattura: il documento deve essere intestato al soggetto che ha diritto a detrarre l imposta (quindi il datore di lavoro) e, nel caso in cui la prestazione sia beneficiata da un soggetto diverso (come nel caso di dipendente in trasferta), questo soggetto deve esse indicato nel corpo della fattura ovvero in una nota a parte che deve essere allegata al documento (e quindi non nell intestazione della fattura). In questo modo l Agenzia sorpassa la precedente interpretazione contenuta nella C.M. n.53/e/08 che richiedeva la cointestazione tra ditta e dipendete (o dipendenti) in trasferta; tale posizione era stata peraltro già informalmente sorpassata dalle risposte pubblicate sulla stampa specializzata il 7 ottobre 2008, ma sulla quale si attendeva una necessaria conferma ufficiale, pervenuta appunto con la C.M. n.6/e. Esempio: Il dipendente si reca da Mantova a Firenze per due giornate. In relazione a tale trasferta gli viene rimborsata la somma di 465,00, come di seguito dettagliata: rimborso chilometrico per l utilizzo della propria vettura = 300,00; rimborso vitto documentato = 75,00; rimborso alloggio documentato = 90,00. Descrizione Esente Imponibile Rimborso chilometrico (km 50 x 0,6) 300,00 0,00 Vitto (ricevuta ristorante Divina Commedia ) 35,00 0,00 Alloggio (ricevuta albergo Beatrice ) 90,00 0,00 Vitto (ricevuta ristorante Decamerone ) 40,00 0,00 TOTALI 465,00 0,00

MISTO Rimborso ESENTE sino al limite giornaliero di: Rimborso vitto O alloggio +: 30,99 forfetario per trasferta nazionale; 51,65 forfetario per trasferta all estero. Rimborso vitto E alloggio +: 15,49 forfetario per trasferta nazionale; 25,82 forfetario per trasferta all estero. La terza soluzione, definita metodo misto, è una soluzione intermedia ai due metodi precedentemente evidenziati; al suo interno sono infatti previste due possibilità alternative: 1) il datore di lavoro può rimborsare analiticamente le spese di vitto ovvero quelle di alloggio e riconoscere in aggiunta una indennità forfetaria pari ai 2/3 di quella prevista per il metodo forfetario puro; 2) in alternativa il datore di lavoro può rimborsare analiticamente le spese di vitto e quelle di alloggio e riconoscere una indennità forfetaria pari ad 1/3 di quella prevista per il metodo forfetario puro. Le spese di viaggio e trasporto, come detto in precedenza, possono essere analiticamente rimborsate. Esempio: Il dipendente si reca da Mantova a Firenze per due giornate. In relazione a tale trasferta gli viene rimborsata la somma di 490,00 come di seguito dettagliata: rimborso chilometrico per l utilizzo della propria vettura = 300,00; rimborso vitto forfetario = 100,00; rimborso alloggio documentato = 90,00.

Descrizione Esente Imponibile Rimborso chilometrico (km 50 x 0,6) 300,00 0,00 Vitto 61,98 ( 30,99 * 2) 38,02 Alloggio (ricevuta albergo Beatrice ) 90,00 0,00 TOTALI 451,98 38,02 Il trattamento fiscale in capo all azienda I rimborsi spese erogati dall azienda tanto al dipendente quanto al collaboratore coordinato e continuativo che abbiano effettuato una trasferta, sono componenti negativi di reddito fiscalmente deducibili in quanto costi inerenti l attività aziendale; nell art.95 del Tuir il co.3 è dedicato a stabilirne alcune limitazioni. Spese di vitto e alloggio La prima di queste limitazioni riguarda la deducibilità delle spese di vitto e alloggio, ammessa nel limite giornaliero di 180,76 per le trasferte nazionali, e 258,23 per le trasferte all estero. Detto limite, però, non riguarda tutte le tipologie di dazioni al dipendente, ma solo quelle determinate sulla base del metodo analitico, per evitare che queste assumano livelli eccessivamente elevati e possano sfuggire da logiche di ragionevolezza, problema che invece non si pone quando viene utilizzato il metodo forfetario (in quanto oltre ai limiti fissati dall art.51 del Tuir il rimborso risulta imponibile in capo al lavoratore). Si deve ricordare che dette spese non sono soggette alla previsione introdotta dal D.L. n.112/08, che ha limitato al 75% la deducibilità delle spese di vitto e alloggio (tale previsione è stata introdotta a seguito della possibilità di detrarre l Iva sulle fatture di ristoranti e alberghi, ma presenta appunto una deroga per le spese di cui al co.3 dell art.95 del Tuir). Il co.3 dell art.95 del Tuir esclude esplicitamente da tale previsione limitativa ( 180,76 per le trasferte nazionali, e 258,23 per le trasferte all estero) i rimborsi spese relativi a trasferte nell ambito del territorio comunale: la ragione risiede nel fatto che tali dazioni risultano imponibili in capo al lavoratore. Tali spese sostenute nel territorio comunale, come chiarito dall Agenzia delle Entrate con la circolare n.6 del 3 marzo 2009, sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, nella misura del 75% del loro ammontare.

Rimborsi chilometrici In merito alle spese di viaggio e trasporto nessuna limitazione è stata posta con riferimento alle erogazioni finalizzate a risarcire il costo di biglietti e ricevute di trasporto pubblico; esplicita limitazione è invece prevista con riferimento all assegnazione del rimborso per l utilizzo da parte del dipendente dell auto propria, per la quale comunque non è necessaria un autorizzazione preventiva da parte del datore di lavoro16: il rimborso chilometrico erogato è deducibile nel limite di quello previsto per le vetture con potenza pari a 17 cavalli fiscali, se alimentate a benzina, ovvero 20 cavalli fiscali, se l alimentazione è diesel. La parte eccedente deve considerarsi non deducibile, seppure alcuni sostengono che la parte che eccede il limite di esenzione in capo al lavoratore dipendente potrebbe comunque essere dedotta in capo all azienda, in quanto trattasi di reddito da lavoro. A parere di chi scrive la norma in commento, essendo simmetrica a quelle dell art.164 del Tuir che limita la deducibilità dei costi auto in capo all azienda, dovrebbe intendersi assoluta17: se così è, il rimborso che eccede il limite dei 17/20CVF è comunque indeducibile in capo al datore di lavoro. Esempio: Un dipendente si reca da Milano a Roma con la propria vettura, percorrenza complessiva km 1.000. La vettura è alimentata a benzina, la percorrenza annua del lavoratore con la propria vettura è di circa 40.000 chilometri. Limite 17 CF > 0,38631 al KM rimborso >> 386,31

Si segnala che l Amministrazione Finanziaria, in sede di verifica, ha avuto modo di contestare l utilizzo del costo chilometrico che tiene conto dei costi fissi relativi alla vettura, rilevando che l importo da utilizzare sia quello che prende in considerazione i soli costi variabili. Nell esempio proposto l importo del rimborso deducibile sarebbe pertanto pari ad 307,18 (1.000 km * 0,30718). Una limitazione analoga a quella descritta è prevista anche nel caso di lavoratore che abbia noleggiato una vettura per effettuare le trasferta. Esempio: Si pensi al caso di lavoratore che ha come sede di lavoro Milano e si reca una settimana a Palermo per motivi di lavoro, utilizzando l aereo e noleggiando una vettura in loco, il costo sostenuto per la vettura verrà poi richiesto a rimborso al datore di lavoro. Se la vettura ha una potenza superiore ai 17/20CVF, il rimborso erogato al dipendente sarà deducibile entro tale limite. Situazione diversa è invece quella per cui è l azienda a noleggiare direttamente la vettura: in questo caso si devono applicare le disposizioni previste all art.164 del Tuir, secondo cui il canone di noleggio di una vettura è rilevante nel limite di 3.615,20, da ragguagliare al numero dei giorni di utilizzo. Esempio: Si consideri il caso precedente, ma in questo caso la vettura viene noleggiata direttamente dall azienda per un periodo di 5 giorni. Limite massimo di deducibilità = 3.615,20 * 5 / 365 * 40% = 18,78 Al riguardo si deve comunque osservare come la gestione delle vetture aziendali attraverso i rimborsi chilometrici, che un tempo risultava vantaggiosa, attualmente risulta soppiantata dalla fattispecie dell uso promiscuo al dipendente: se infatti l azienda provvede a riaddebitare al lavoratore un importo relativo all utilizzo privato della vettura, pari al 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, l azienda ha diritto a dedurre il 90% dei costi sostenuti e a detrarre integralmente l Iva tanto in sede di acquisto della vetture quanto sulle spese di gestione.

Sul punto si è avuto modo di osservare che quest ultima soluzione è, ad oggi, quella di gran lunga più conveniente. CCNL Edilizia Industria Art. 56 (Trasferta Impiegati) All'impiegato occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per esigenze di servizio vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese che lo stesso ha incontrate per trasporto, vitto e alloggio. Inoltre, all'impiegato deve essere corrisposto: - nel caso di pernottamento fuori sede, una indennità giornaliera del quindici per cento sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto ed alloggio); - nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede e la missione si protragga per l'intera giornata, una indennità del quindici per cento sull'ammontare delle spese di vitto. In sostituzione di quanto previsto nel 1º e 2º comma, l'impresa potrà preventivamente concordare con l'impiegato una indennità di trasferta forfettaria. Nel caso in cui l'impresa provveda all'alloggio e/o al vitto, potrà corrispondere all'impiegato in missione, in luogo dell'indennità del quindici per cento di cui sopra, un compenso forfettario preventivamente convenuto con l'impiegato stesso. Art. 21 (Trasferta Operai) A) Norme generali All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 38 ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente. Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia, quando l'operaio sia comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto situato in comune diverso da quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 chilometri dai confini territoriali del comune di assunzione, spetta all'operaio stesso una diaria del 10%

da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 per ogni ora di effettivo lavoro. La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio. L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro. In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al 2º comma.

CCNL Edilizia Industria CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO per i dipendenti da imprese edili ed affini della provincia di Perugia 3 FEBBRAIO 2003 INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 29 GENNAIO 2000 (Decorrenza: 1º febbraio 2003) Art. 7 (Trasferta)..Nel caso di lavoratori adibiti al trasporto, con mezzi dell'azienda, di loro colleghi di lavoro sul cantiere, le ore di viaggio così impegnate saranno compensate con una "indennità viaggio" pari all'intera retribuzione. ***** Per il CCNL in questione si ritiene che per i dipendenti trasportati, si debba retribuire, sia nel viaggio di andata al luogo di trasferta che in quello di ritorno, la normale retribuzione per le ore di viaggio coincidenti con il normale orario di lavoro, mentre per il dipendente adibito al trasporto dei colleghi, il tempo di viaggio si deve sommare alle altre ore lavorate sul cantiere ottenendo il totale delle ore da retribuire nella giornata. ***** A Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, inviamo cordiali saluti. Santa Maria degli Angeli, 25/02/2010 Studio Consulenza del Lavoro Alessandretti Stefano