LA VOLUNTARY DISCLOSURE. IL RIENTRO DEI CAPITALI DALL ESTERO E LA REGOLARIZZAZIONE INTERNA



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NEWSLETTER n. 20 11 marzo 2015 LA VOLUNTARY DISCLOSURE. IL RIENTRO DEI CAPITALI DALL ESTERO E LA REGOLARIZZAZIONE INTERNA RIFERIMENTI: LEGGE 15.12.2014 N. 186 D.L. N. 192/2014, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 11/2015 (CD. DECRETO MILLEPROROGHE ) Nella presente Newsletter vengono illustrare a grandi linee le novità introdotte dalla Legge n. 186/2014 in materia di Voluntary Disclosure, ossia di Collaborazione Volontaria tra contribuente ed Amministrazione Finanziaria, finalizzata sia all emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all estero in violazione degli obblighi di monitoraggio (cd. VD Estera ), sia a sanare le violazioni dichiarative (cd. VD Interna ). In particolare vengono analizzati i benefici conseguenti all adesione alle forme di Collaborazione Volontaria, sia in termini di riduzione delle sanzioni, sia in termini di esclusione della punibilità dei reati fiscali. Tali benefici assumono particolare rilevanza alla luce fella estensione delle più varie forme di Scambio di Informazioni finanziaria tra i Paesi, le quali, tra l altro, hanno recentemente fatto cadere il Segreto Bancario in diversi Paesi (tra i quali la Svizzera) che nel passato hanno accolto i capitali di provenienza illecita, e che si prospetta potranno registrare nel prossimo futuro ulteriore ampliamento dell ambito territoriale. L appeal all adesione alla VD è ancor più rilevante, attesa l introduzione del reato di Autoriciclaggio, che potrebbe riguardare le attività originatesi in passato da reati connessi con l evasione fiscale. INDICE DEGLI ARGOMENTI 1. LA VOLUNTARY DISCLOSURE ESTERA 2. LA VOLUNTARY DISCLOSURE INTERNA 3. PROFILI PENALI. IL NUOVO REATO DI AUTORICICLAGGIO 4. LA CONSULENZA DELLO STUDIO 1. LA VOLUNTARY DISCLOSURE ESTERA VD ESTERA L art. 1 della Legge 15.12.2014 n. 186 ha introdotto la cd. Voluntary Disclosure, con la quale si intende la procedura di Collaborazione Volontaria tra contribuente e Amministrazione Finanziaria finalizzata alla emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all estero in violazione degli obblighi di monitoraggio. La si potrebbe qualificare come una autodenuncia del contribuente che Associazione Professionale Dottori Commercialisti - C.F./P.I. IT00757100326 W boscolonet.eu TRIESTE TREVISO PRATA DI PORDENONE Via Dante Alighieri 5 34122 Trieste T +39 040 0642411 F +39 040 369124 E trieste@boscolonet.eu Piazza San Vito 15 31100 Treviso T +39 0422 580340 F +39 0422 919966 E treviso@boscolonet.eu Via Cesare Battisti 30 33080 Prata di Pordenone T +39 0434 1834211 F +39 0434 611067 E prata@boscolonet.eu

presuppone la totale trasparenza nei confronti dell Amministrazione Finanziaria della propria posizione fiscale estera e che non prevede riduzioni sulle imposte dovute. In applicazione di questa procedura, il contribuente deve: indicare spontaneamente, mediante presentazione di un apposita istanza, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all estero, anche indirettamente o per interposta persona; fornire i documenti relativi a tali investimenti e attività, e le informazioni per la ricostruzione dei redditi serviti per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l accertamento. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA La procedura di Voluntary Disclosure per la regolarizzazione degli investimenti illecitamente detenuti all estero riguarda i soggetti residenti tenuti alla compilazione del modulo RW, ossia: le persone fisiche; le società semplici e i soggetti ad esse equiparati; gli enti non commerciali, compresi i trust residenti. VIOLAZIONI OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE La procedura di Collaborazione Volontaria si applica alle violazioni degli obblighi dichiarativi ed in materia di monitoraggio fiscale commessi fino al 30.9.2014. Si tratta, quindi, delle omissioni relative ai periodi d imposta 2013 e precedenti, per i quali non siano scaduti i termini di accertamento o di contestazione delle violazioni relative al modulo RW. Inoltre, in sede di Voluntary Disclosure, è consentito regolarizzare le violazioni ancora accertabili in materia di: Imposte sui Redditi e relative Addizionali; Imposte Sostitutive; IRAP; IVA; Ritenute Fiscali. In relazione a tali violazioni, sarà necessario versare la totalità delle imposte dovute, gli interessi e le sanzioni, le quali potranno beneficiare di specifiche riduzioni previste. PRESENTAZIONE DELL ISTANZA PER ADERIRE ALLA VD APPLICAZIONE DELLA TASSAZIONE La procedura di Collaborazione Volontaria può essere attivata fino al 30.9.2015. La presentazione dell istanza avviene in via telematica e, entro 30 giorni dalla presentazione, deve essere accompagnata da una relazione compilata dal professionista che assiste il contribuente, contenente tutta la documentazione rilevante al fine della ricostruzione della posizione. In un momento successivo, l Agenzia delle Entrate liquida le imposte dovute mediante apposito invito al contraddittorio, aprendo la successiva fase precontenziosa. Si segnala che è previsto che chiunque esibisca o trasmetta, nell ambito della procedura, atti o documenti falsi in tutto o in parte, ovvero fornisca dati e notizie non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In deroga al principio della determinazione analitica dei redditi oggetto di 2

FORFETARIA regolarizzazione, nei casi in cui la media delle consistenze risultanti al termine di ciascun periodo d imposta non ecceda i 2.000.000,00 di euro, su istanza del contribuente, gli uffici potranno applicare un coefficiente di redditività nella misura del 5% al valore complessivo della consistenza di fine anno. Sul reddito forfetario così calcolato si dovrà applicare l aliquota del 27%. ATTESTAZIONE DA RILASCIARE AL PROFESSIONISTA Il contribuente che intende avvalersi della procedura deve rilasciare al professionista incaricato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l espletamento dell incarico sono completi, non sono falsi e che i dati e le notizie forniti sono rispondenti al vero. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA La procedura di Collaborazione Volontaria non è ammessa se la richiesta viene presentata dopo che l autore della violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale ha avuto formale conoscenza: di accessi, ispezioni o verifiche o dell inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo; o di procedimenti penali per violazioni di norme tributarie, relativi alle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all estero. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza dell inizio dell attività di controllo o dell avvio del procedimento penale sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. RIDUZIONE DELLE SANZIONI Per gli aderenti alla Voluntary Disclosure, sono previste diverse modalità di applicazione delle riduzioni delle sanzioni amministrative: per la mancata compilazione del modulo RW; per le violazioni connesse con gli imponibili non dichiarati. VERSAMENTI Le somme derivanti dall adesione alla procedura devono essere versate in un unica soluzione: nei 15 giorni antecedenti alla data di comparizione (indicata nell invito al contraddittorio); oppure entro i 20 giorni successivi alla eventuale stipula dell accertamento con adesione. Tuttavia, è possibile, senza prestare alcuna garanzia, il pagamento in tre rate mensili di pari importo, nel qual caso è la prima rata a dover essere versata entro i termini sopra indicati. La procedura si perfeziona soltanto se tutte e tre le rate vengono pagate. I pagamenti in esame non possono essere compensati nel modello F24. 2. LA VOLUNTARY DISCLOSURE INTERNA VD INTERNA L art. 1 della Legge 15.12.2014 n. 186 ha introdotto anche la possibilità, per tutti i contribuenti, di sanare eventuali violazioni tributarie connesse alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, tramite la cd. Voluntary Disclosure Interna. Detta procedura può essere attivata da ogni tipologia di contribuente, quindi sia da persone fisiche che da società di persone, di capitali o cooperative. Analogamente alla VD Estera, la definizione in esame è preclusa se nei confronti del contribuente (oppure di un coobbligato o di un concorrente nel reato) sono stati attivati controlli fiscali dei quali egli ne abbia avuto formale conoscenza, e lo 3

stesso dicasi per l inizio di eventuali procedimenti penali. VIOLAZIONI SANABILI In base a tale procedura Interna, i contribuenti, presentando la domanda entro il 30.9.2015, possono sanare le violazioni dichiarative, commesse fino al 30.9.2014, inerenti: le Imposte sui Redditi e relative Addizionali; le Imposte Sostitutive; l IVA; l IRAP; e le Ritenute Fiscali. Sul versante operativo, il contribuente deve mettere a disposizione dell Agenzia delle Entrate, mediante una vera e propria autodenuncia, tutti i documenti e le informazioni utili per la ricostruzione degli imponibili relativi ai tributi richiamati nonché ai contributi previdenziali, in merito a tutti i periodi d imposta accertabili alla data di presentazione della domanda. RIDUZIONE DELLE SANZIONI E VERSAMENTI Analogamente alla VD Estera sono previste riduzioni delle sanzioni amministrative. Modalità e termini di versamento delle somme dovute per l adesione alla procedura Interna sono i medesimi di quella Estera. 3. I PROFILI PENALI. IL NUOVO REATO DI AUTORICICLAGGIO ESCLUSIONE DALLA PUNIBILITÀ DEI REATI L adesione alla Voluntary Disclosure cd. Estera, oltre alla riduzione delle sanzioni amministrative, determina l esclusione dalla punibilità per i seguenti reati tributari di cui al Decreto Legislativo n. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti (art. 2); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); dichiarazione infedele (art. 4); dichiarazione omessa (art. 5); omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis); omesso versamento dell IVA (art. 10-ter). Se commesse in relazione ai delitti tributari coperti, inoltre, è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli: 648-bis c.p. (riciclaggio); 648-ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Le disposizioni in tema di non punibilità si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte ed alle ritenute oggetto di Collaborazione Volontaria. IL NUOVO REATO DI AUTORICICLAGGIO La citata Legge n. 186/2014 ha inoltre introdotto nell ordinamento giuridico a decorrere dall 1.1.2015 il reato di Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). La norma distingue due ipotesi: la prima, più grave, punisce con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000,00 a 25.000,00 euro chiunque avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo punito con la reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni impiega, sostituisce, 4

AUTORICICLAGGIO E RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI NON PUNIBILITÀ DELLA FATTISPECIE DI AUTORICICLAGGIO trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l identificazione della loro provenienza delittuosa; la seconda, attenuata, punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.500,00 a 12.500,00 euro, le medesime attività ove poste in essere in relazione ad utilità provenienti da delitti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Non sono punibili invece le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena per l Autoriciclaggio: è aumentata quando i fatti sono commessi nell esercizio di un attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale; è diminuita, fino alla metà, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. La commissione del reato di Autoriciclaggio nell interesse o a vantaggio di un Ente rileva ai fini della responsabilità di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001. Si applica all Ente la sanzione pecuniaria: da 400 a 1.000 quote (il cui importo va da un minimo di 258,00 ad un massimo di 1.549,00 euro), nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni; da 200 a 800 quote, nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Per una durata non superiore a due anni, inoltre, si applicano all Ente anche gravose sanzioni interdittive (ad esempio, l interdizione dall esercizio dell attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell illecito). A tali fini è comunque necessaria la sussistenza di specifiche condizioni (l Ente deve aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato deve essere stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; oppure in caso di reiterazione degli illeciti). In conseguenza di tale rilevante novità, peraltro, è anche previsto che, limitatamente alle attività oggetto di Collaborazione Volontaria Estera e Interna, le condotte contemplate dall art. 648-ter.1 c.p. non sono punibili se commesse, in relazione ai delitti tributari coperti, sino al 30.9.2015 (data entro la quale può essere attivata la procedura di Collaborazione Volontaria). COMUNICAZIONE ALL AUTORITÀ GIUDIZIARIA Entro 30 giorni dalla data di esecuzione dei versamenti necessari, l Agenzia delle Entrate comunica all Autorità Giudiziaria competente la conclusione della procedura di Collaborazione Volontaria, per l utilizzo dell informazione ai fini dell applicazione delle cause di non punibilità. 4. LA CONSULENZA DELLO STUDIO CONSULENZA DELLO STUDIO Si deve rilevare che i benefici della Voluntary Disclosure Estera assumono particolare rilevanza alla luce della estensione delle più varie forme di Scambio di Informazioni finanziaria tra i Paesi, le quali, tra l altro, hanno recentemente fatto 5

cadere il Segreto Bancario in diversi Paesi (tra i quali la Svizzera) che nel passato hanno accolto i capitali di provenienza illecita, e che si prospetta potranno registrare nel prossimo futuro ulteriore ampliamento dell ambito territoriale. Da più parti si sostiene che la VD rappresenta l ultima occasione per sanare le irregolarità commesse nel passato. L appeal all adesione alla VD, inoltre, è ancor più rilevante, attesa l introduzione del reato di Autoriciclaggio, che potrebbe riguardare le attività originatesi in passato da reati connessi con l evasione fiscale. I professionisti dello Studio Boscolo & Partners sono pertanto a completa disposizione per fornire tutti i chiarimenti in merito alla Voluntary Disclosure, per analizzare la posizione giuridica dei contribuenti interessati e per predisporre quanto necessario per avviare e portare a termine la procedura in contraddittorio con gli Uffici dell Amministrazione Finanziaria. 6