IL MEDICO COMPETENTE E LA SORVEGLIANZA SANITARIA. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 1/59



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IL MEDICO COMPETENTE E LA SORVEGLIANZA SANITARIA 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 1/59

IL MEDICO COMPETENTE Il medico competente, disciplinato dagli ex art. 16-17 D. Lgs. 626/1994, è regolato attualmente dal D. Lgs. 81/2008 ed è quel medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali, previsti dall art. 38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 2/59

IL MEDICO COMPETENTE Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l imprenditore. b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 3/59

IL MEDICO COMPETENTE Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 4/59

IL EDICO COMPETENTE Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l autonomia; 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 5/59

per esempio,nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 6/59

IL MEDICO COMPETENTE il comma 5 dell art. 39 del D. Lgs. 81/2008 stabilisce che il medico competente può avvalersi, solo e soltanto per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 7/59

IL MEDIC COMPETENTE dell Interpello, 23 febbraio 2006 il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 8/59

Il dubbio era quello di capire se, alla luce di questa norma, un medico competente, che a seguito di circostanze personali, quali ad esempio malattie o altri impedimenti oggettivi, sia concretamente impossibilitato a svolgere personalmente alcune prestazioni inerenti al proprio servizio presso il cliente - quali, ad esempio, il portare a termine le visite mediche - possa farsi sostituire da altri colleghi, specializzati in medicina del lavoro, piuttosto che rinviare la visita a data da concordare. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 9/59

Nel quesito si chiede, inoltre, di sapere se anche nel caso in cui il medico competente debba eseguire una visita medica di idoneità ed accertamenti a distanza, possa avvalersi della collaborazione di un altro medico. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 10/59

In questi casi, si tratterebbe di pagare gli oneri ad un medico del lavoro collaboratore che sul posto provveda a svolgere la visita e gli accertamenti sanitari indicati dal Protocollo redatto dal Medico Competente originario. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 11/59

In questi casi, si tratterebbe di pagare gli oneri ad un medico del lavoro collaboratore che sul posto provveda a svolgere la visita e gli accertamenti sanitari indicati dal Protocollo redatto dal Medico Competente originario. Rimarrebbe invece a cura del Medico Competente originario l onere e la capacità di eseguire e completare l accertamento con l espressione del giudizio di idoneità. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 12/59

Il T.U. espressamente richiede a carico del medico competente, in ragione della conoscenza che ha dell azienda ed in particolare dei rischi verificati sia su documenti cartacei di valutazione dei rischi sia attraverso incontri e sopralluoghi. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 13/59

L incertezza interpretativa deriva anche dall ulteriore circostanza per cui su tali problematiche manca una posizione unanime da parte delle varie Aziende di Unità Sanitaria Locale, alcune delle quali consentono la sostituzione del medico del lavoro con un collega, laddove altre ritengono che il medico del lavoro debba svolgere tutte le sue funzioni personalmente negando a priori la possibilità di farsi sostituire. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 14/59

La soluzione data dall interpello, al contrario, non può che essere negativa. Si deve difatti chiarire che la norma citata non contempla affatto l ipotesi di sostituzione del medico competente, ma solo la facoltà di avvalersi della collaborazione di altri specialisti. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 15/59

L incarico di medico competente, difatti, ha natura strettamente fiduciaria, implicando obblighi e precise responsabilità personali e deve essere svolto personalmente dal medico competente incaricato. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 16/59

collaborazioni con medici specialisti si deve ritenere riferita a collaborazioni mirate a particolari condizioni di rischio lavorativo che necessitano di visite o indagini in particolari ambiti specialistici. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 17/59

Anche in questi casi, peraltro, la scelta del medico specialista è attribuita al datore di lavoro, a conferma della natura personale e fiduciaria degli incarichi inerenti alla sorveglianza sanitaria. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 18/59

L unica eccezione a questo orientamento può consistere nella assenza per malattia o in altri impedimenti oggettivi del medico competente, a seguito dei quali potrebbe verificarsi la necessità della sua sostituzione, sempre su incarico del datore di lavoro, con altro medico. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 19/59

È evidente tuttavia, che in questo caso il sostituto, per il periodo di nomina, risponderebbe personalmente del proprio operato e nell eventualità di controlli sanitari periodici già programmati, dovrà necessariamente provvedere non solo all effettuazione materiale della visita ma anche al rilascio del certificato di idoneità alla mansione, assumendosi la piena responsabilità della valutazione operata. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 20/59

Il medico competente, a norma dell art. 25 del D. Lgs. 81/2008: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 21/59

all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 22/59

Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale; 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 23/59

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 24/59

c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia; 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 25/59

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (Legge sulla Privacy), e con salvaguardia del segreto professionale; 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 26/59

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto; 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 27/59

f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 28/59

g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 29/59

h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 30/59

i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 31/59

l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 32/59

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 33/59

Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 34/59

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 35/59

c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; «Art. 55 (Esercizio dell attività di medico competente). - 1. I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 36/59

2. L esercizio della funzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, all assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, di apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell attività di medico del lavoro per almeno quattro anni. 3. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 37/59

La domanda è presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L assessorato alla sanità provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa.» 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 38/59

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. I medici in possesso di quest ultimo titolo sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute; 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 39/59

e) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 40/59

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 41/59

I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 42/59

Tali medici sono iscritti in un apposito elenco; infatti, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblica ha emanato il Decreto 4 marzo 2009, il quale prevede che l elenco dei medici competenti sono tenuto presso l'ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ne cura anche l'aggiornamento. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 43/59

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 44/59

2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 45/59

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 46/59

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 47/59

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 48/59

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l idoneità alla mansione. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 49/59

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell articolo 39, comma 3. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 50/59

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) lettera soppressa dall art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 51/59

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 52/59

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 53/59

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 54/59

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 55/59

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 56/59

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 57/59

9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 58/59

Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica 1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. 14.43.52 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 59/59