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LEGALE E TRIBUTARIO Circolare del 5 dicembre 2008 a cura dello Studio De Vito e Associati : D.L. n. 185/ 08 Misure urgenti di sostegno in funzione anti-crisi 00198 Roma 20122 Milano P.IVA Cod. Fisc. 04011511005 Via S. Marino 12 Piazza del Duomo 20 g.devito@devitoeassociati.com Telefono 06 8549191 r.a. Telefono 02 7222211 www.devitoeassociati.com Fax 06 8549249 Fax 02 86455106

Il D.L. n. 185/ 08, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 29/ 11/ 2008, contiene, tra le altre, numerose disposizioni di natura fiscale interessanti il mondo delle imprese che in questa circolare si segnalano sinteticamente nelle seguenti categorie: - Deducibilità IRAP dall IRES - IVA di cassa - Studi di settore - Riallineamento valori contabili - Svalutazione attività finanziarie - Rivalutazione immobili - Adesione ai verbali di accertamento - Verifiche alle grandi imprese - Riduzione misure ravvedimento operoso - Monitoraggio agevolazioni Si avvisa comunque che il D.L., per essere convertito in Legge, deve passare l esame dell Aula del Senato e della Camera. Pertanto la segnalazione che il nostro studio ha predisposto non tiene conto dei possibili emendamenti proposti in sede di conversione in Legge. Deducibilità IRAP dall IRES (art. 6, co. 1-4) A decorrere dal periodo d imposta 2008, è ammesso in deduzione dalla base imponibile IRES ed IRPEF un importo pari al 10% dell IRAP, forfetariamente riferita all imposta regionale dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi (al netto degli interessi attivi) e delle spese per il personale (al netto delle deduzioni spettanti). Per i contribuenti che hanno già presentato istanza di rimborso per la quota di imposta sui redditi corrispondente all IRAP riferita ai componenti come sopra indicati, è previsto un rimborso fino ad un massimo del 10% dell IRAP di riferimento. 2

E possibile chiedere il rimborso della quota di imposte sui redditi come sopra indicati, mediante trasmissione telematica, entro il termine di 48 mesi dalla data del versamento. I rimborsi sono eseguiti secondo l ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti di spesa previsti. Le modalità di presentazione delle istanze saranno stabilite da un futuro provvedimento dell Agenzia delle Entrate. IVA di cassa (art. 7, co. 1-2) In via sperimentale per gli anni 2009, 2010 e 2011, l IVA diviene esigibile (e quindi liquidabile) al momento del pagamento della fattura e, comunque, dopo il decorso di un anno dall effettuazione dell operazione. Per l applicazione della regola suddetta è necessaria l indicazione in fattura che si tratti di operazione ad esigibilità differita; in caso contrario si applicano le regole ordinarie. L efficacia della disposizione è subordinata all autorizzazione comunitaria e con futuro DM è stabilito il volume d affari a cui si applica la disposizione. La disposizione non si applica alle operazioni effettuate con regimi speciali charge. o con reverse Studi di settore (art. 8, co. 1) Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica, gli studi di settore possono essere integrati con DM. Riallineamento valori contabili (art. 15, co. 1 12) Possibilità per i soggetti che adottano i principi contabili IAS di riallineare, ai fini IRES ed IRAP, il totale delle differenze positive e negative derivante dall applicazione dei criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale validi ai fini IAS e non riconosciuti ai fini fiscali fino al 2007. Se il saldo globale è positivo, occorre tassarlo separatamente con l aliquota ordinaria IRES ed IRAP; se invece è negativo diventa deducibile in quinti nei periodi dal 2009 al 2013. Possibilità per i soggetti che adottano i principi contabili IAS di riallineare anche singole fattispecie contabili da adozione IAS. Il costo del riallineamento è rappresentato da un imposta sostitutiva del 16% da pagare entro il 16.9.2009. 3

In caso di operazioni di conferimento, possibilità di riconoscere fiscalmente i maggiori valori attribuiti all avviamento, ai marchi e alle altre attività immateriali pagando un imposta sostitutiva del 16% con facoltà di ammortizzare fiscalmente tali voci in 9 anni. Possibilità di dedurre fiscalmente in 9 anni anche altre attività emergenti da operazioni di conferimento; in tal caso i maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria dell IRES e dell IRAP. Svalutazione attività finanziarie (art. 15, co. 13) Come conseguenza dell eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano gli IAS possono valutare i titoli detenuti per lo scambio secondo l ultimo valore di bilancio o di relazione semestrale, purché non si tratti di perdite durevoli. Un DM potrà estendere la regola anche all esercizio 2009. Rivalutazione immobili (art. 15, co. 16-23) E possibile rivalutate (per le società che non adottano gli IAS) nel bilancio 2008 gli immobili posseduti, diversi dalle aree fabbricabili e dai beni merce. Il maggior valore sarà imputato a capitale o accantonato in una riserva in sospensione d imposta. La rivalutazione ha effetto fiscale pagando un imposta sostitutiva del 10% (immobili ammortizzabili) o del 7% (non ammortizzabili). Possibilità di affrancare la riserva versando il 10%. Ai fini fiscali, per gli ammortamenti, l affrancamento ha effetto dal 2011; per le plusvalenze dal 2012. Adesione agli inviti a comparire (art. 27, co. 1-3) L invito al contraddittorio dovrà essere motivato e contenere l indicazione delle maggiori imposte nonché sanzioni ed interessi riferibili al contribuente. Se il contribuente presta adesione direttamente all invito, le penalità sono ridotte ad un ottavo del minimo. L adesione deve avvenire entro 15 giorni prima della data fissata per la comparizione e deve essere accompagnata dal pagamento della prima o unica rata. Si applica agli inviti emessi a decorrere dal 1.1.2009. Verifica alle grandi imprese (art. 27, co. 9-11) Entro l anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi ed IVA, sono previsti i controlli sostanziali per le grandi imprese. Sono considerate grandi imprese quelle con ricavi non inferiori a 300 milioni; tale limite sarà diminuito fino ad 100 milioni entro il 2011. Il controllo sarà realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio. 4

Riduzione sanziono da ravvedimento operoso (art. 16, co. 5) A partire dal 29.11.08, le misure delle sanzioni per il ravvedimento operoso sono ridotte a: un dodicesimo per i ravvedimenti che avvengono entro 30 giorni dall omesso versamento (la misura passa dal 3,75% al 2,5%); un decimo per i ravvedimenti che avvengono entro un anno (o entro la data di presentazione della dichiarazione) dall omesso versamento (la misura passa dal 6% al 3%). Monitoraggio agevolazioni (art. 29, co. 1) Per la fruizione di tutti i crediti di imposta vigenti al 29.11.08, si renderà necessaria una copertura fissata in anticipo e la prenotazione telematica del credito in modo da formare l ordine cronologico per la fruizione dello stesso. 5