Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Definiti i criteri per la concessione



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Transcript:

circolare 16/2016 Mantova - luglio 2016 Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Definiti i criteri per la concessione E stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro n. 95442 del 15 aprile 2016, con il quale sono stati definiti i criteri per l approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni ordinaria. Ai fini della concessione della CIGO l azienda è tenuta a presentare una relazione tecnica dettagliata, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, contenente le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell attività lavorativa e che dimostri, sulla base di elementi oggettivi, la possibilità di ripresa dell attività. Come noto il D.Lgs n. 148/2015 ha riordinato la disciplina della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. In materia di integrazione salariale ordinaria, l art. 16, comma 2 ha demandato ad un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la definizione dei criteri di esame delle domande di concessione dell integrazione salariale ordinaria che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, sono definite dai direttori delle Sedi INPS e non più dall apposita Commissione Provinciale che era collocata presso ogni sede provinciale dell INPS. L INPS, nel Messaggio n. 2908 del 1 luglio 2016, illustra il nuovo procedimento amministrativo di concessione della CIGO, con riferimento alle modalità di presentazione delle domande e di avvio dell istruttoria. La nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016 (data di entrata in vigore del soprarichiamato DM). La sede INPS territorialmente competente concede i trattamenti di integrazione salariale per le seguenti causali: situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato. Il requisito fondamentale che viene valutato per la concessione della CIG ordinaria è la natura della causale di sospensione che per essere integrabile deve essere di natura temporanea: deve trattarsi di eventi transitori. Condizione fondamentale per la concessione della CIGO è la previsione di ripresa della normale attività lavorativa; tale previsione deve sussistere al momento della presentazione della domanda e alla luce della stessa sono valutate la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato. L INPS nel concedere il trattamento valuta: la particolare congiuntura negativa riguardante la singola impresa ed eventualmente il contesto economico-produttivo in cui l'impresa opera, con riferimento all'epoca in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, senza tenere conto delle circostanze sopravvenute durante il periodo di sospensione/riduzione dell attività lavorativa, per il quale è stato richiesto l intervento di integrazione ordinaria.

La crisi dell azienda non deve essere imputabile all impresa o ai lavoratori ma deve trattarsi di una situazione aziendale involontaria, non riconducibile a imperizia o negligenza delle parti. Situazioni di sospensione o riduzione dell attività che consentono il ricorso alla CIGO (articoli dal n. 3 al n. 9 del DM n. 95442/2016) Fattispecie Mancanza di lavoro o di commesse Caratteristiche Significativa riduzione di ordini e commesse. Crisi di mercato Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa Perizia di variante e suppletiva al progetto Mancanza di materie prime o componenti Eventi meteo Sciopero di un reparto o di altra impresa Mancanza di lavoro o di commesse derivante dall'andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l'impresa. Brevi periodi di sospensione dell'attività lavorativa tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, non superiori a 3 mesi. Sospensione dell'attività dei lavoratori specializzati addetti ad una particolare lavorazione che, al termine della fase lavorativa, rimangono inattivi in attesa di reimpiego. Situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente e non derivante da necessità di variare il progetto originario o di ampliarlo per esigenze del committente sopraggiunte in corso d'opera. Mancanza di materie prime o di componenti necessari alla produzione non imputabile all'impresa. Eventi meteorologici Sciopero e picchettaggio di maestranze non sospese dall'attività lavorativa all'interno della medesima impresa o di sciopero di altra impresa la cui attività è strettamente collegata all'impresa richiedente la CIGO. Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica Impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità; sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori Guasti ai macchinari Manutenzione straordinaria Evento non doloso e non imputabile alla responsabilità dell'impresa. Eventi improvvisi e di rilievo, quali alluvioni o terremoti; fatti sopravvenuti, non attribuibili ad inadempienza o responsabilità dell'impresa o dei lavoratori, dovuti ad eventi improvvisi e di rilievo o da ordini della pubblica autorità determinati da circostanze non imputabili all'impresa. Guasto ai macchinari causato da un evento improvviso e non prevedibile. Revisione e sostituzione di impianti con carattere di eccezionalità e urgenza che non rientra nella normale manutenzione.

ESAME DELLE DOMANDE La concessione della CIGO è subordinata all esame degli elementi oggettivi sulla base dei quali vengono formulate le domande di integrazione salariale. Tali elementi oggettivi devono essere documentati dall impresa in una relazione tecnica dettaglia resa ai sensi dell art. 47 del DPR n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). La relazione deve contenere le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell attività lavorativa e dimostrare, sulla base appunto di elementi oggettivi, che l impresa continua ad operare sul mercato. Al riguardo l articolo 2 del DM n. 95442/2016 chiarisce che gli elementi oggettivi possono essere supportati da: documentazione sulla solidità finanziaria dell'impresa o da documentazione tecnica concernente: la situazione temporanea di crisi del settore; le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto; l'analisi delle ciclicità delle crisi; la CIGO già concessa. Fattispecie Mancanza di lavoro o di commesse (*) Crisi di mercato (*) Contenuti della relazione tecnica dettagliata (articoli dal n. 3 al n. 9 del DM n. 95442/2016) Contenuti Andamento degli ordini di lavoro e delle commesse. Può essere inclusa la documentazione relativa al bilancio e al fatturato. Andamento degli indicatori economico-finanziari di bilancio solo se richiesto. Come sopra. Si possono includere descrizioni sul contesto economico produttivo del settore o della congiuntura negativa del mercato di riferimento. Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa Documentazione relativa alla durata prevista di fine cantiere, fine dei lavori e fine della fase lavorativa. Se necessario può essere allegata copia del contratto con il committente o del verbale del direttore lavori attestante le predette durate. Perizia di variante e suppletiva al progetto Documentazione sull'imprevedibilità della perizia di variante e suppletiva al progetto, comprovata, se necessario, da idonea documentazione o dichiarazione della pubblica autorità circa l'imprevedibilità della stessa.

Mancanza di materie prime o componenti Eventi meteo Sciopero di un reparto o di altra impresa (**) Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica Impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità; sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori Guasti ai macchinari Modalità di stoccaggio e data dell'ordine delle materie prime o dei componenti, descrizione delle iniziative per il reperimento delle stesse, comprese le attività di ricerca sul mercato senza risultato. Descrizione dell'evento meteorologico, dell'attività e della fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento e delle relative conseguenze. Devono essere allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. Descrizione degli effetti dello sciopero sui reparti per i quali è stata chiesta la CIGO e sull'impresa e, in caso di sciopero di altra impresa, il collegamento dell'attività con quest'ultima. Documentazione della non imputabilità della sospensione/riduzione dell'attività all'impresa o ai lavoratori. Devono essere allegati i verbali e le attestazioni delle autorità competenti (es. vigili del fuoco). Come sopra. Devono essere allegate le dichiarazioni della pubblica autorità che attestano l'impraticabilità dei locali ed indicate le cause che hanno determinato la decisione di sospendere l'attività lavorativa. Documentare la puntuale effettuazione della manutenzione, secondo la normativa vigente, e l'imprevedibilità del guasto. Deve essere allegata l'attestazione dell'impresa che è intervenuta per riparare il guasto, il tipo di intervento effettuato e la non prevedibilità del guasto. Manutenzione straordinaria Come sopra. Deve essere allegata l'attestazione dell'impresa intervenuta da cui risulti l'eccezionalità dell'intervento, non riferibile ad attività di manutenzione ordinaria e programmabile. (*) Tali fattispecie non sono integrabili nei casi in cui le imprese richiedenti abbiano avviato l attività produttiva da meno di un trimestre alla data di presentazione della domanda (ad esclusione degli eventi oggettivamente non evitabili, compresi gli eventi metereologici in edilizia). (**) Lo sciopero non deve riguardare il reparto per il quale è stata richiesta la CIGO. La domanda può essere accolta se dalla documentazione emerge che vi sono ordini non evasi per effetto dello sciopero e, in caso di sciopero di altra impresa, il collegamento con l'attività di quest'ultima.

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLA CIGO L esclusiva competenza della definizione delle istanze di CIGO spetta ai direttori di sede che possono delegare i dirigenti di sede (nuovo organo monocratico). Il relativo provvedimento può essere di: concessione totale, concessione parziale, rigetto, della cassa integrazione ordinaria. In ogni caso il provvedimento deve contenere una motivazione adeguata frutto dell analisi degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche con riferimento alla prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa. L INPS può: disporre un supplemento di istruttoria; in tal caso l azienda è tenuta a fornire, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, gli elementi necessari al completamento dell istruttoria; sentire le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alla consultazione sindacale. Questo documento è disponibile sul sito www.studioscl.it. Come di consueto, SCL è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia. Chiedete di Claudio Baldassari, Ilaria Mazzocchi.