GLI UTILI E LE PERDITE SU CAMBI a cura di Giancarlo Modolo (Commercialista in Milano)



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GLI UTILI E LE PERDITE SU CAMBI a cura di Giancarlo Modolo (Commercialista in Milano) Premessa L'art. 2424 del codice civile, riguardante lo schema dello stato patrimoniale, non individua specifiche voci nelle quali annotare i valori patrimoniali collegati con le operazioni in moneta estera o generati dalle medesime. Di conseguenza, per quanto concerne: lo stato patrimoniale è necessario fare riferimento alla classificazione che risulta stabilita per le voci in moneta di conto, tenendo in considerazione che la misurazione all'origine in moneta diversa non determina, ai fini della classificazione tra le attività o le passività, evidenziazioni particolari e/o specifiche; i valori economici, sorti nel corso dell'esercizio, l art. 2425 del codice civile, che analizza lo schema di conto economico prevede che i ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri inerenti ad operazioni in valuta siano iscritti nella voce 17-bis Utili e perdite su cambi senza alcuna particolare distinzione in relazione al tipo di operazione che le ha generate. Per quanto attiene all iscrizione dei valori inerenti ad operazioni che risultano in corso alla fine dell esercizio, espresse in moneta non di conto, il n. 8-bis dell art. 2426, del codice citato, pone in evidenza che: le attività e le passività in valuta devono necessariamente risultare iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell esercizio, tenendo, in ogni caso, che sussiste un espressa esclusione per le immobilizzazioni: - materiali; - immateriali; - finanziarie; costituite da partecipazioni, che, per evidenti motivi, devono essere rilevate al costo; i crediti, compresi quelli espressi in moneta estera, devono essere stimati applicando il criterio generale del presumibile valore di realizzo di cui dall art. 2426, comma 1, n. 8, del codice civile, tenendo presente che se il delle valutazioni ai cambi correnti delle poste in valuta si compendia in un utile netto, il risultato in sede di ripartizione dell utile d esercizio - deve

necessariamente risultare accantonato in un apposita riserva non distribuibile fino al momento dell effettivo realizzo; le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie in valuta estera, costituite da partecipazioni, devono risultare contabilizzate al costo, e, di conseguenza, devono essere iscritte utilizzando il tasso di cambio vigente al momento della loro acquisizione o, se del caso, a quello inferiore alla data di chiusura dell esercizio, se la riduzione viene valutata come durevole. Classificazione in bilancio Le operazioni in valuta estera devono risultare inserite nel bilancio d esercizio secondo l impostazione di tipo ordinario operativa per le poste in moneta di conto e, quindi, la classificazione: delle attività devono avvenire in base alla loro destinazione economica (attivo immobilizzato o attivo circolante); delle passività deve risultare impostata in relazione alla natura delle fonti di finanziamento. Ne deriva, di conseguenza, che: i crediti di funzionamento in valuta, come, a titolo meramente indicativo, i crediti commerciali verso i clienti, devono essere inseriti nell attivo circolante; i crediti di finanziamento in valuta tra le immobilizzazioni finanziarie; le disponibilità liquide espresse in valuta devono essere comprese tra le poste dell attivo circolante; i debiti in valuta devono essere classificati in base alla loro natura o in relazione alla natura delle fonti di finanziamento nella voce D del passivo dello stato patrimoniale, come, ad esempio, i debiti verso le banche, i debiti commerciali verso fornitori, ecc.); le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie in valuta devono essere classificate nella macroclasse B dello stato patrimoniale. Al riguardo, è opportuno anche puntualizzare che il comma 2, dell art. 2425-bis del codice civile stabilisce che: - i ricavi e i proventi; - i costi e gli oneri;

relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta o, meglio, al cambio del giorno in cui l operazione è stata effettuata. A chiarimento dell assunto, valga i l seguente esempio. ESEMPIO Si ipotizzi un esportazione verso gli Stati Uniti d America effettuata da un impresa per $ 20.000,00 e che il cambio del giorno sia pari a 1,30, la cui riscossione avviene nel corso dell esercizio al cambio di 1,28. In contabilità generale d impresa, l esportazione deve essere rilevata per euro 15.384,62 derivante dal seguente conteggio: [$ 20.000,00 : 1,30 = euro 15.384,62]. Poiché l esportazione rientra, ai fini Iva, tra le operazioni non imponibili previste dall art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la rilevazione contabile risulterà così articolata: Cliente USA XY a Ricavi Extra UE 15.384,62 La successiva riscossione del credito nel corso dell esercizio può determinare il sorgere di una differenza conseguente alla variazione del tasso di cambio. Tale variazione deve essere annotata tra i proventi e oneri finanziari di cui alla voce C.17-bis-Utili e perdite su cambi. Alla data della riscossione del credito in valuta estera, viene rilevata una differenza di cambio positiva pari a euro 240,38, come da seguente conteggio: $ 20.000,00 : 1,28 = euro 15.625,00 euro 15.625,00 15.384,62 = euro 240,38 da rilevare con la seguente annotazione contabile: Banca XY a Diversi 15.625,00 a Cliente USA XY 15.384,62

a Utili su cambi 240,38 Nell ipotesi in cui le operazioni in valuta non sono regolate alla fine dell esercizio, come a titolo meramente indicativo: - i crediti non risultano incassati; e/o: - i debiti non sono ancora pagati; il valore di tali operazioni deve necessariamente risultare adeguato al tasso di cambio alla chiusura dell esercizio. L adeguamento deve essere effettuato in relazione ai criteri valutativi dettati dall art. 2426, n. 8-bis del codice civile, il quale, tra l altro, stabilisce che: le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; gli inerenti utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico; l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al momento dell effettivo realizzo. A fine esercizio, conseguentemente, sussiste la necessità di procedere alla valutazione delle attività e passività in valuta per tutti gli accadimenti amministrativi che non hanno trovato la loro regolazione finanziaria nel corso dell'esercizio, ma il cui incasso o pagamento risulta rinviato oltre all esercizio corrente.agli esercizi successivi. Il confronto tra il cambio della data in cui l'operazione risulta effettivamente effettuata e quello del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo d imposta, può originare la necessità di procedere alla rilevazione di una differenza di cambio che deve essere imputata a conto economico, alla voce C.l7-bis-Utili e perdite su cambi. Ai fini procedurali, infatti, la valutazione a fine anno pone obiettivamente in risalto la presenza di una variazione del valore dell'attività o della passività cui si riferisce, che, in concreto, potrà essere considerata definitiva solamente al momento del realizzo dell'operazione.

Il criterio valutativo previsto dall art. 2426, n. 8-bis, del codice civile che impone l adeguamento o la valutazione al tasso di cambio di chiusura per le attività e passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni, consente: dal punto di vista patrimoniale, di rilevare, nel bilancio d esercizio, le attività e le passività al loro presumibile valore di realizzo, tenendo presente, tra l altro, che, in merito, il documento Oic 1 specifica che con riferimento alla valutazione dei crediti, anche per quelli espressi in moneta estera si rende applicabile il criterio del presumibile valore di realizzo disposto dall art. 2426, n. 8. In tali situazioni sarà necessario, innanzitutto, adeguare il credito al presumibile valore di realizzo in valuta. L importo così ottenuto è convertito al cambio corrente ed è rilevata l eventuale differenza che è comprensiva del combinato effetto sia valutativo che di conversione ; dal punto di vista reddituale, di rilevare utili o perdite nel periodo in cui i medesimi maturano rispettando il postulato della competenza economica. L adeguamento al tasso di cambio a pronti alla chiusura dell esercizio per le attività e passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni deve essere applicato anche per: i titoli e le partecipazioni espressi in valuta iscritti nell attivo circolante (voce C. III), tenendo, in ogni caso, che prima di effettuare l adeguamento al tasso di cambio di chiusura è necessario procedere ad allineare il loro valore a quello del mercato, se inferiore. In pratica, il costo storico deve essere confrontato con il valore di mercato e se inferiore è necessario rilevare una minusvalenza; i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (voce B.III.2), tenendo in considerazione che nella categoria delle immobilizzazioni in valuta rientrano solo quelle di tipo non monetario (l art. 2426, n. 8-bis, del codice civile fa riferimento espresso alle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, costituite da partecipazioni rilevate al costo), per cui i crediti iscritti alla voce B.III.2, essendo poste di tipo monetario, devono, conseguentemente, risultare

adeguate - alla data di bilancio - al tasso di cambio a pronti di fine esercizio (cioè in relazione al medesimo criterio di adeguamento delle attività e passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni). In concreto, l eventuale incremento e/o decremento che costituiscono oggetto di rilevazione dalla data di chiusura dell'esercizio a quella dell estinzione dell'obbligazione devono costituire oggetto di registrazione per competenza nell'esercizio della loro effettiva maturazione. Nel rispetto del principio della prudenza si pone in evidenza che l art. 2426 del codice civile stabilisce che l'eventuale annotazione di un risultato positivo (utile) deve necessariamente risultare accantonato in una specifica riserva non distribuibile fino al momento dell'effettivo realizzo. Ai fini contabili, per facilitare l individuazione dell ammontare che deve costituire oggetto di accantonamento a riserva, si suggerisce di articolare in modo dettagliato i conti inerenti alla voce C.17-bis, come, ad esempio, nel modo seguente: - Utili su cambi realizzati (C.17-bis.l.a); - Perdite su cambi realizzate (C.17- bis.l.b); - Utili su cambi non realizzati (C.17- bis.2.a); - Perdite su cambi non realizzate (C.17- bis.2.b); in modo da distinguere i dati che si riferiscono alla differenza di cambio su attività e passività in valuta che nel corso dell'esercizio hanno avuto manifestazione numeraria conseguente alla regolazione finanziaria (utili o perdite realizzati), da quelle che fanno riferimento ad attività e passività che hanno avuto origine nel corso dell'esercizio, ma che troveranno la loro realizzazione in periodi successivi, determinando l onere di procedere ad effettuare la valutazione al cambio vigente nell'ultimo giorno dell'esercizio (31 dicembre, se coincidente con l'anno solare). A chiarimento dell assunto, valga il seguente esempio.

ESEMPIO Si ipotizzi un esportazione verso gli Stati Uniti d America effettuata da un impresa per $ 20.000,00 e che il cambio del giorno sia pari a 1,30. La riscossione avviene nel corso dell esercizio successivo al cambio di 1,28, mentre quello al 31 dicembre è pari a 1,29. In contabilità generale d impresa, come già accennato, l esportazione deve essere rilevata per euro 15.384,62 derivante dal seguente conteggio:[$ 20.000,00 : 1,30 = euro 15.384,62]. Poiché l esportazione rientra, ai fini Iva, tra le operazioni non imponibili previste dall art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la rilevazione contabile risulterà così articolata: Cliente USA XY a Ricavi Extra UE 15.384,62 Alla chiusura dell esercizio, poiché il credito non risulta incassato, è necessario a procedere alla sua valutazione, che consente di rilevare una differenza di cambio positiva pari a euro 119,26, come da seguente conteggio: $ 20.000,00 : 1,29 = euro 15.503,88 euro 15.503,88 15.384,62 = euro 119,26 da rilevare con la seguente annotazione contabile: Cliente USA XY a Utili su cambi non realizzati 119,26

Riserva per utili su cambi L art. 2426 punto 8-bis del codice civile pone in evidenza, come accennato, che, se dal processo di adeguamento al tasso di cambio a pronti di fine esercizio delle attività e passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni, si perviene alla rilevazione di un utile netto su cambi o, meglio, di una differenza positiva tra utili su cambi non realizzati e perdite su cambi non realizzate, questo deve essere necessariamente essere accantonato in una apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. La costituzione di tale riserva ha la funzione di non permettere la distribuzione ai soci di componenti positivi di reddito non ancora realizzati, la quale, tuttavia, può essere utilizzata fin dall esercizio della sua iscrizione, a copertura di perdite di esercizi precedenti. L entità dell utile netto su cambi, compreso nella voce C. 17-bis del conto economico, è destinata a concorrere alla formazione del risultato dell esercizio. In sede di approvazione del bilancio e dell eventuale conseguente destinazione del risultato (previo accantonamento a riserva legale della prevista quota dell eventuale risultato netto d esercizio), l utile su cambi deve essere iscritto, per la parte che non risulta assorbita dall eventuale perdita d esercizio, in una riserva non distribuibile sino al momento del realizzo del medesimo. Al riguardo, il documento Oic 1 precisa inoltre che se il risultato netto dell esercizio sia una perdita o un utile inferiore all utile netto non realizzato su cambi, l importo che deve essere accantonato a riserva non distribuibile è pari alla quota dell utile netto non realizzato non assorbita dalla perdita conseguita dalla società. Tali considerazioni possono essere meglio comprese analizzando gli esempi che seguono in cui viene calcolato l accantonamento dell utile netto su cambi alla riserva non distribuibile in presenza di: un utile d esercizio superiore all utile netto non realizzato su cambi;

un utile d esercizio inferiore all utile netto non realizzato su cambi; una perdita d esercizio. ESEMPI Prima ipotesi: - Utile netto non realizzato su cambi.. 1.400,00 - Risultato d esercizio 2.000,00 - Risultato effettivo conseguito dalla società (determinato nella differenza tra il risultato d esercizio (voce 23 del conto economico) e l utile netto non effettivamente realizzato su cambi). 600,00 In sede di destinazione del risultato d esercizio si avrà la seguente scrittura contabile: Utile d esercizio A Diversi 2.000,00 a Riserva Legale 100,00 a Riserva per utili su cambi 1.400,00 a Riserva Straordinaria 500,00 da cui si deduce che l entità di utile distribuibile sarà pari a 500,00, mentre l utile netto non realizzato su cambi da accantonare a riserva non distribuibile (previa destinazione a riserva legale dell utile d esercizio di 100,00) sarà di 1.400,00. Seconda ipotesi: - Utile netto non realizzato su cambi.. 1.200,00 - Risultato d esercizio 700,00 - Risultato effettivo conseguito dalla società (determinato nella differenza tra il risultato d esercizio (voce 23 del conto economico) e l utile netto non effettivamente realizzato su cambi) (500,00)

In sede di destinazione del risultato d esercizio si avrà la seguente scrittura contabile: Utile d esercizio A Diversi 700,00 a Riserva Legale 35,00 a Riserva per utili su cambi 665,00 da cui si deduce che l entità di utile distribuibile sarà pari a 0, mentre l utile netto non realizzato su cambi da accantonare a riserva non distribuibile (previa destinazione a riserva legale dell utile d esercizio) sarà pari a 665,00, mentre l accantonamento a riserva non distribuibile sarà di entità pari alla quota dell utile netto non realizzato non assorbita dalla perdita effettiva conseguita dalla società (700,00 o, meglio, 1.200,00-500,00) al netto dell accantonamento dell utile d esercizio a riserva legale per 35,00. Terza ipotesi: - Utile netto non realizzato su cambi.. 1.400,00 - Risultato d esercizio (perdita). (600,00) - Risultato effettivo conseguito dalla società (determinato nella differenza tra il risultato d esercizio (voce 23 del conto economico) e l utile netto non effettivamente realizzato su cambi) (2.000,00) da cui si deduce che l entità dell utile netto non realizzato su cambi viene interamente assorbito dalla perdita effettiva conseguita dalla società, per cui la quota di utile netto da accantonare a riserva risulta pari a 0. A completamento dell analisi, si prendono in considerazione, nelle ipotesi esemplificative che seguono, le movimentazioni della riserva per utili su cambi, conseguenti alla rideterminazione dell importo complessivo degli utili e/o

delle perdite su cambi non realizzati alla chiusura di ciascun esercizio, tenendo presente che se emerge un utile netto su cambi superiore all importo della riserva su cambi accantonata negli esercizi precedenti, quest ultima deve necessariamente risultare integrata. ESEMPI Primo caso Operazioni in valuta rilevate nel corso del 2012 Rilevazione iniziale in contabilità Valutazione alla fine dell esercizio Utili o perdite su cambi non effettivamente realizzati Crediti in valuta 10.000,00 11.000,00 + 1.000,00 [Utile] Debiti in valuta 6.600,00 7.000,00-400,00 [Perdita] da cui considerando la seguente ipotesi procedurale: - Utile netto su cambi non realizzato.. 600,00; - Utile dell esercizio. 2.000,00; - Riserva per utili su cambi non realizzati (per accantonamenti eseguiti in precedenti esercizi). 120,00; si perviene ad affermare che l utile netto non realizzato su cambi risulta pari a 600,00, individuabile nella differenza positiva tra l'utile e la perdita su cambi non realizzati (1.000,00 400,00). L entità del medesimo risulta superiore alla riserva già accantonata (120,00) per cui in sede di destinazione dell'utile d'esercizio deve essere effettuato un ulteriore accantonamento, previa destinazione a riserva legale dell'utile d'esercizio, per un importo di 480,00. Secondo caso Si prende in considerazione la presenza di un utile netto non realizzato su cambi di entità inferiore all importo della riserva su cambi accantonata negli esercizi precedenti, per cui

l eccedenza deve essere riclassificata in una riserva liberamente distribuibile in sede di redazione del bilancio d esercizio. Operazioni in valuta rilevate nel corso del 2012 Rilevazione iniziale in contabilità Valutazione alla fine dell esercizio Utili o perdite su cambi non effettivamente realizzati Crediti in valuta 10.000,00 11.000,00 + 1.000,00 [Utile] Debiti in valuta 6.600,00 7.000,00-400,00 [Perdita] da cui considerando la seguente ipotesi procedurale: - Utile netto su cambi non realizzato.. 600,00; - Utile dell esercizio 2.000,00; - Riserva per utili su cambi non realizzati (per accantonamenti eseguiti in precedenti esercizi). 900,00; si perviene ad affermare che l utile netto non realizzato su cambi risulta pari a 600,00, individuabile nella differenza positiva tra l'utile e la perdita su cambi non realizzati (1.000,00 400,00). L entità del medesimo risulta inferiore alla riserva già accantonata (900,00). Ne deriva, di conseguenza, che una parte della riserva deve essere liberata per un importo pari alla differenza tra l'utile netto su cambi (600,00) e l'importo della riserva precedentemente accantonato (900,00), ossia per 300,00. Terzo caso Si prende in considerazione l ipotesi in cui viene rilevata una perdita su cambi che consente di valutare l intera riserva accantonata negli esercizi precedenti come una riserva liberamente distribuibile.

Operazioni in valuta rilevate nel corso del 2012 Rilevazione iniziale in contabilità Valutazione alla fine dell esercizio Utili o perdite su cambi non effettivamente realizzati Debiti in valuta 10.000,00 11.000,00 + 1.000,00 [Perdita] Crediti in valuta 6.600,00 7.000,00-400,00 [Utile] da cui considerando la seguente ipotesi procedurale: - Perdita su cambi... 600,00; - Utile dell esercizio... 2.000,00; - Riserva per utili su cambi non realizzati (per accantonamenti eseguiti in precedenti esercizi). 900,00; si perviene ad affermare che la rideterminazione dell'importo complessivo degli utili o perdite su cambi non realizzati alla chiusura dell'esercizio ha determinato una perdita su cambi di 600,00, per cui la riserva su cambi accantonata negli esercizi precedenti deve essere interamente liberata. In altri termini, se dalla valutazione delle operazioni in valuta al cambio della chiusura dell'esercizio risultano emergere utili netti, il punto 8-bis), comma 1, art. 2426, del codice civile impone, come accennato, di procedere all'accantonamento di tale valore in un'apposita riserva indistribuibile fino al momento dell effettivo realizzo. Tale accantonamento ha l obiettivo di non consentire la distribuzione ai soci di un provento non ancora realizzato, in quanto l individuazione definitiva dell'utile, infatti, non può essere rilevata prima dell'incasso o del pagamento del credito o del debito in valuta. Il documento Oic n. 1, al riguardo, puntualizza che tale riserva può essere, ovviamente, utilizzata per la copertura di perdite di esercizi precedenti, già con decorrenza dall'esercizio della sua iscrizione. A chiarimento dell assunto valga il seguente semplice esempio.

La società Rossi Srl consegue un utile netto complessivo, su cambi non realizzati, di 2.400,00 e l utile d'esercizio è pari a 1.600,00. La società, in assenza dell'utile su cambi, avrebbe evidenziato nel bilancio d esercizio una perdita per 800,00 ( 2.400,00-1.600,00), da cui si perviene ad affermare che: l'utile netto derivante dalla valutazione delle operazioni in valuta è stato effettivamente assorbito per 800,00 dalla perdita d'esercizio; l entità residua di 1.600,00 deve necessariamente essere accantonata in un apposita riserva indistribuibile fino al momento dell effettiva realizzazione. Aspetti di natura fiscale Nell art. 110 del Tuir, dopo le variazioni apportate dal D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, che ha recepito i principi contabili internazionali, sono state unificate le tipologie delle poste in valuta e, in merito, viene precisato che: per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in valuta estera, si rendono applicabili, quando non viene diversamente disposto, le disposizioni dell'art. 9 del Tuir, tenendo presente che, tuttavia, i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si devono valutare con riferimento a tale data; la conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero deve risultare effettuata secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito; per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti;

la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza (si deve tenere conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell'esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio risulta coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio). Sotto il profilo fiscale, rispetto a quanto stabilito dall'art. 2426 del codice civile, le attività e le passività in valuta devono risultare mantenuti al cambio in cui sono originariamente iscritti, salvo l ipotesi in cui tali poste sono coperte dal rischio cambi. Ne deriva, di conseguenza, che indipendentemente dalla loro specifica collocazione nel bilancio d esercizio: le attività e le passività in valuta devono risultare valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio; gli inerenti utili o le relative perdite su cambi non possono assumere rilevanza fiscale fino al momento del loro effettivo realizzo.