L Applicazione del Pacchetto Igiene



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L Applicazione del Pacchetto Igiene DECRETO LEGISLATIVO n. 193 del 6 Novembre 2007 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli i in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. Dr. Cosimo Nicola Pagliarone (Consulente Regione Puglia)

Il Decreto Legislativo n. 193/2007 Articolo 1 - Finalita' ed ambito di applicazione. Articolo 2 - Autorita' competenti (... il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.) Articolo 3 - Abrogazioni. Articolo 4 - Macellazioni d'urgenza al di fuori del macello. Articolo 5 - Modifiche alla normativa in materia di scambi ed importazioni. Articolo 6 - Sanzioni. Articolo 7 - Disposizioni relative al riconoscimento degli stabilimenti. Articolo 8 - Clausola di invarianza finanziaria. Articolo 9 - Clausola di cedevolezza. Articolo 10 - Disposizioni transitorie. Allegato I - (previsto all'art. 5)

Articolo 1 FINALITA ED APPLICAZIONE Direttiva CE 2004/41/CE abroga Direttive Europee in materia alimentare recepite con Articolo 1 del D.Lgs n. 193 del 06 novembre 2007 abroga Normative Nazionali

Articolo 1 (esempio) FINALITA ED APPLICAZIONE Articolo 2 comma 10 della Direttiva CE 2004/41/CE abroga Direttiva 91/493/CEE recepite con Articolo 1 del D.Lgs n. 193 del 06 novembre 2007 abroga D.Lgs n. 531 del 30 dicembre 1992 Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi.)

Articolo 2 AUTORITA COMPETENTI PACCHETTO IGIENE Definisce AUTORITA COMPETENTE Articolo 2 del D.Lgs n. 193 del 06 novembre 2007 AUTORITA COMPETENTE: Ministero della Salute, Regioni, Province Autonome di Trento e di Bolzano ASL (territorialmente) ciascuno per le proprie competenze.

Articolo 3 ABROGAZIONI Dispone ulteriori abrogazioni in toto o in parte di normative nazionali alimentari esempio: articolo 2 della legge n. 283 del 30 aprile 1962 ("Disciplina( igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"). Restano tuttavia ancora vigenti gli articoli 5,6 e 12. D.Lgs n. 155 del 26 maggio 1997 (Attuazione( delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE) ) in materia di igiene dei prodotti alimentari e sistema HACCP. Ciò non vuol dire che i principi dell autocontrollo contenuti nel sistema HACCP scompaiono,, ma semplicemente che vengono ulteriormente ribaditi nei nuovi Regolamenti del Pacchetto to Igiene (vedasi Regolamento CE n. 852/2004) in quanto alla base della nuova normativa alimentare. D.Lgs n. 123 del 3 marzo 1993 che regolamenta i controlli ufficiali dei prodotti alimentari (attuazione della direttiva 89/397/CEE) ad eccezione dell intero articolo 4 (Particolari tipologie di alimenti e relative modalità di analisi alimenti deteriorabili di cui al D.M. 16/12/93) e del comma 3 (enti delegati agli accertamenti analitici) dell articolo 2 (Ispezioni).

Articolo 4 MACELLAZIONI D URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO Articolo 4 comma 1 del D.Lgs n. 193 del 06 novembre 2007 Definizione di Bollo Sanitario da apporre su tutte le carni macellate d urgenza (allegato( III, sezione I, capitolo VI del regolamento (CE) n. 853/2004). Articolo 4 comma 2 del D.Lgs n. 193 del 06 novembre 2007 Definizione di Marchio di Identificazione da apporre su tutte le carni macellate d urgenza d (allegato( III, sezione I, capitolo VI del regolamento (CE) n. 853/2004).

Articolo 5 MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SCAMBI ED IMPORTAZIONI Contenuti della normativa nazionale abrogata dall articolo articolo 3 del D.Lgs n. 193 del 06 novembre 2007 Stabilisce la corrispondenza tra inoltre Articolo 5 comma 3 del D.Lgs n. 193 del 06 novembre 2007 Contenuti dei nuovi Regolamenti comunitari del Pacchetto Igiene. Stabilisce il nuovo allegato (allegato I del D.Lgs n. 193/07) destinato al D.Lgs n. 28 del 30 gennaio 1993 (attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE che disciplina i controlli veterinari negli scambi intracomunitari di prodotti di origine animale e di animali vivi)

Articolo 6 SANZIONI E il cuore di questa atto normativo in quanto, al di làl delle sanzioni applicabili, è delineato il nuovo modus operandi della Autorità Competente (Servizi Ispettivi ASL). I Servizi Ispettivi delle ASL, nel loro operare, continuano ad utilizzare istituti già collaudati (vedi D.Lgs. n. 507/99 ) SOSPENSIONE REVOCA REITERAZIONE

Articolo 6 - Comma 1 (nei limiti di applicabilità del Regolamento (CE) n. 853/2004 - articolo 4) In luoghi diversi da stabilimenti o locali a tal fine riconosciuti idonei (mancanza di riconoscimento) Attività di Macellazione Produzioni Preparazioni carni Arresto (da 6 mesi ad 1 anno) o Ammenda fino a 150.000 In stato di Sospensione o Revoca del RICONOSCIMENTO

Articolo 6 - Comma 2 (nei limiti di applicabilità del Regolamento (CE) n. 853/2004 - articolo 4) Esercizio di altre attività In stabilimenti o locali non riconosciuti (mancanza di riconoscimento) In stato di Sospensione o Revoca del Riconoscimento Sanzione Amministrativa Pecuniaria da 5.000 a 30.000 Esercizio, in stabilimento o locale riconosciuto, di attività nuove non comunicate all Autorità Competente per aggiornamento dell atto con quelle nuove attività Mancato aggiornamento del Riconoscimento con le attività che si esercitano ex novo (Nell atto di Riconoscimento non figurano le nuove attività)

Articolo 6 - Comma 3 (nei limiti di applicabilità del Regolamento (CE) n. 852/2004 articolo 6) Mancata notifica DIA semplice/differita) alla Autorità Competente per cui vi è mancanza di Registrazione Esercizio di attività riguardanti ogni fase della Produzione, Trasformazione, Distribuzione Sanzione Amministrativa Pecuniaria da 1.500 a 9.000 In stato di Sospensione o Revoca della REGISTRAZIONE

Articolo 6 - Comma 3 (nei limiti di applicabilità del Regolamento (CE) n. 852/2004 - articolo 6) Esercizio, in stabilimento o locale registrato, di attività nuove non comunicate alla Autorità Competente per aggiornamento Registrazione Mancato aggiornamento della Registrazione con le attività che si esercitano ex novo (Nell atto di Registrazione non figurano le nuove attività) Sanzione Amministrativa Pecuniaria da 500 a 3.000

Articolo 6 - Comma 4 (nei limiti di applicabilità del Regolamento (CE) n. 852-853/2004 853/2004 ) PRODUZIONE PRIMARIA ED OPERAZIONI CONNESSE Rispetto dei Requisiti Generali in materia d igiene di cui alla parte A allegato I Reg. CE 852/04 Requisiti Specifici di cui agli allegati del Reg. CE 853/04 Sanzione Amministrativa Pecuniaria da 250 a 1.500 per i Requisiti ove necessario ove opportuno prescrizioni

Articolo 6 - Comma 5 (nei limiti di applicabilità del Regolamento (CE) n. 852-853/2004) 853/2004) LIVELLO DIVERSO DALLA PRODUZIONE PRIMARIA (ovvero Produzione Post-Primaria Primaria e/o Secondaria!) Rispetto dei Requisiti Generali in materia d igiene d di cui alla parte A allegato I Reg. CE 852/04 Requisiti Specifici di cui agli allegati del Reg. CE 853/04 Sanzione Amministrativa Pecuniaria da 500 a 3.000 per i Requisiti ove necessario ove opportuno prescrizioni

Articolo 6 - Comma 6 (nei limiti di applicabilità del Regolamento (CE) n. 852-853/2004) 853/2004) LIVELLO DIVERSO DALLA PRODUZIONE PRIMARIA (ovvero Produzione Secondaria!) Predisposizione delle seguenti PROCEDURE (Sistemi) AUTOCONTROLLO COL SISTEMA HACCP (Art. 5 Reg CE n. 852/04). VERIFICHE ANALITICHE MICROBIOLOGICHE basate sull Analisi del Rischio e fatte presso laboratori accreditati (Reg. CE n. 2073/05). INFORMAZIONI SULLA CATENA ALIMENTARE (Rintracciabilità- Reg. Ce n. 178/2002 - Accordo Stato Regioni del 28/07/05 - D.Lgs n. 190/05). Mancata Predisposizione delle PROCEDURE PROCEDURE (Sistemi) (Omissione della Predisposizione) Quadro sinottico Sanzione Amministrativa Pecuniaria da 1.000 a 6.000

Articolo 6 - Comma 7 Riscontro di INADEGUATEZZE nei Requisiti Generali e Specifici e/o nelle Procedure Si procede a PRESCRIZIONE fissando un congruo termine di tempo (Es. Legge Reg. Puglia n. 22/07 = < 90gg.) per eliminare le inadeguatezze. Il mancato adempimento nei termini fissati determina: Quadro sinottico Sanzione Amministrativa Pecuniaria da 1.000 a 6.000 INADEGUATEZZA: condizione che non costituisce pericolo immediato per la salute pubblica.

Articolo 6 - Comma 8 La MANCATA APPLICAZIONE delle procedure o la NON CORRETTA APPLICAZIONE delle procedure peraltro già predisposte Sanzione Amministrativa Pecuniaria da 1.000 a 6.000 MANCATA APPLICAZIONE o SCORRETTA APPLICAZIONE : condizioni che costituiscono pericolo immediato per la salute pubblica.

Articolo 6 - Comma 9 (nei limiti di applicabilità del Regolamento (CE) n. 853/2004) Omissione, in Etichetta di prodotto di origine animale, del numero di Riconoscimento dello stabilimento o locale di produzione di cui al Reg. (CE) n. 853/2004 Sanzione Amministrativa Pecuniaria da 500 a 3.000

Articolo 6 - Comma 10 (nei limiti di applicabilità del Regolamento (CE) n. 854/2004) Carni fresche,refrigerate,congelate senza: Bollatura Sanitaria di cui all art. 5 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 854/04 conformemente alla sez. I cap. III allegato I Marchio di Identificazione ai sensi dell allegato II sez. I del Reg. (CE) n. 854/04 Sanzione Amministrativa Pecuniaria da 3.000 a 18.000

Articolo 6 - Comma 11 (nei limiti di applicabilità del Regolamento (CE) n. 853/2004) Trasporto lotti di Molluschi Bivalvi Vivi senza il documento di accompagnamento di cui al Reg.(CE) n. 853/04 - Allegato III sez. VII cap. 1 (*) Sanzione Amministrativa Pecuniaria da 1.000 a 6.000 (*) = da applicarsi anche nel caso di Echinodermi Tunicati, Gasteropodi Marini Vivi per i quali non è prevista la depurazione.

Articolo 6 - Comma 12 (nei limiti di applicabilità del Regolamento (CE) n. 853/2004) Immissione sul mercato di Molluschi Bivalvi Vivi senza che passino per un Centro di Spedizione (nel quale viene apposto un marchio di identificazione secondo il cap.vii) fatte salve le disposizioni per i pettinidi di cui al Reg.(CE) n. 853/04 - Allegato III sez. VII cap. IX punto 3. Sanzione Amministrativa Pecuniaria da 1000 a 6.000 Immissione sul mercato di Molluschi Bivalvi Vivi provenienti da zone di produzione classe B e C senza che siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione Sanzione Amministrativa Pecuniaria da 1000 a 6.000

Articolo 6 - Comma 13 (nei limiti di applicabilità del Regolamento (CE) n. 853/2004) Immissione sul mercato di Molluschi Bivalvi Vivi (diversi dai pettinidi) provenienti da zona non classificata Sanzione Amministrativa Pecuniaria da 2.000 a 12.000

Articolo 6 - Comma 14 (nei limiti di applicabilità del Regolamento (CE) n. 853/2004) Immissione sul mercato di Molluschi Bivalvi Vivi provenienti da zona non idonee o precluse. Sanzione Amministrativa Pecuniaria da 5.000 a 30.000

Articolo 6 - Comma 15 Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla : Legge 24/XI/81 n 689. n D.Lgs. 30/XII/99 n 507. n D. M. San. 11/X/2000 (GU 302 del 29.12.00). Autorità competenti a ricevere il Rapporto

Articolo 6 - Comma 16 Per Operatore del Settore Alimentare o Mangimistico ( O S A e O S M ) si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell impresa posta sotto il suo controllo

Articolo 7 DISPOSIZIONI RELATIVE AL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI Sono ridefiniti i riconoscimenti degli stabilimenti ai sensi del nuova normativa (Regolamento CE n. 853/2004). Gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti, aggiornati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono pubblicati sul sito informatico del Ministero della Salute.

Articolo 8 CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA Viene stabilito che l applicazione l della nuova normativa alimentare non deve determinare variazioni di bilancio nazionale e/o locale. Viene inoltre precisato che le spese per le registrazioni e riconoscimenti degli stabilimenti previsti dai nuovi Regolamenti sono a carico delle imprese secondo tariffe regionali.

Articolo 9 CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA in questo articolo viene stabilito che le disposizioni del presente decreto si applicano, nell'esercizio del potere sostituivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora adottata la normativa di attuazione regionale/provinciale del presente decreto.

Articolo 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE ovvero una serie di prescrizioni transitorie da attuarsi in attesa delle disposizioni attuative dei regolamenti del Pacchetto Igiene.

ALLEGATO I Nuovo allegato A del D.Lgs n. 28 del 30 gennaio 1993 (attuazione( delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE) ) che disciplina i controlli veterinari negli scambi intracomunitari di prodotti di origine animale e di animali vivi così indicato all articolo articolo 5. come

Il Decreto Legislativo n. 193/2007 Il D.Lgs. n. 193/07 è solo l ultima l tappa di un cammino ancora lungi dal concludersi ed avvincente per le sfide che pone. Perché il cibo è sempre più, veicolo di salute si, ma anche potenziale pericolo stante un concetto di globalizzazione spesso ancora privo di regole ed etica. In questo scenario si colloca il fare Sicurezza Alimentare che altro non è che risolvere il paradosso di avere cibi potenzialmente contraffatti o pericolosi pur vivendo nell epoca epoca della conoscenza diffusa di internet, dello slow-food e della ricerca della qualità.

Il Decreto Legislativo n. 193/2007 GRAZIE PER LA VOSTRA CORTESE ATTENZIONE!

Quadro Sinottico Articolo 6 comma 6 ARGOMENTO PRIMA DELLA NUOVA NORMATIVA SANZIONI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMATIVA(01.01.2006) SANZIONI Predisposizione del Manuale aziendale di autocontrollo col sistema HACCP Mancanza del manuale Prescrizione (120 giorni) Inottemperanza = sanzione Obbligo di immediata predisposizione del manuale D.Lgs. 193/07 art. 6 c. 6 6 1000-6000 Predisposizione delle procedure di verifica analitica del processo produttivo ai sensi del Reg.CE2073/05: Piano di campionamento ed analisi basato sull analisi del rischio dell azienda,inserito nel contesto del manuale Mancanza rapporti di prova di analisi alimentari ambientali-attrezzature attrezzature Prescrizione (120 giorni) Inottemperanza = sanzione Obbligo di predisposizione delle procedure di verifica analitica sugli alimenti sia durante il processo produttivo, sia sul prodotto finito e nel suo tempo di conservabilità sia sugli ambienti/attrezzature,tramite piano di campionamento basato su analisi del rischio D.Lgs 193/07 art. 6 c.6c.6 1000-6000 + (sanzioni di cui agli artt. 53 e 54 Reg. CE 882/04 ) Predisposizione del materiale documentale da fornire all Autorit Autorità Competente in sede di ispezione(accordo Stato- Regioni 28.07.05) (TRACCIABILITA ) Etichettatura Identificazione docum. (fatture Documento di trasp.. ecc.). Codice a barre. D.Lgs. 109/92 D.Lgs 68/2000 D.Lgs 181/2003 con relative sanzioni Normativa e sanzioni in vigore Obbligo di Predisposizione di RINTRACCIABILITA Reg. CE 178/2002(art 17-20) Accordo Stato-Regioni 28.07.2005 all.i notifica non conformità all.ii modulistica per organo di controllo D.Lgs. 193/07 art. 6 c. 6 6 1000-6000 Concorso di norme D.Lgs. 190/2006 con relative sanzioni

Quadro Sinottico Articolo 6 comma 7 7 ARGOMENTO PRIMA DELLA NUOVA NORMATIVA SANZIONI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMATIVA(01.01. 2006) SANZIONI Libretto di Idoneità Sanitaria (oggi abolito!) L. 283/62 art. 14 DPR 327/80 artt. 37-42 relative sanzioni e pena accessoria Obbligo di Formazione del personale alimentarista in capo all OSA OSM (Reg. CE 852/04 cap. XII) Documento di Formazione (Reg. R.P...)..) Prescrizione entro congruo termine (per la Reg. Puglia 90 giorni L R.P. 22/07) In caso di inottemperanza D.Lgs.193.193/07 art 6 c.7c.7 1000-6000

Quadro Riepilogativo Articolo 6 comma 7