IL COLLEGIO DI NAPOLI. - Prof. Avv. Ferruccio Auletta.. membro designato dalla Banca d Italia



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IL COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: - Prof. Avv. Enrico Quadri Presidente - Prof. Avv. Ferruccio Auletta.. membro designato dalla Banca d Italia - Avv. Leonardo Patroni Griffi...membro designato dalla Banca d Italia - Prof.ssa Marilena Rispoli Farina. membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore) - Avv. Roberto Manzione membro designato dal C.N.C.U. Nella seduta del 5 aprile 2011, dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO Con nota di reclamo inviata a mezzo mail il 14/7/2010, non allegata agli atti, il ricorrente, già titolare di un conto corrente presso la banca resistente, ha contestato l illegittimo esercizio del diritto di recesso dal rapporto, avvenuto con comunicazione della banca datata 22/6/2010 in mancanza a suo dire - di un giustificato motivo. A seguito di una mail dal contenuto solo interlocutorio, la banca ha fornito riscontro con nota del 9 settembre 2010, nella quale ha precisato che il recesso è stato esercitato in forza dell art. 9 delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza, per il venire meno del rapporto di fiducia che costituisce la base del rapporto. Tale comunicazione integrava la già segnalata raccomandata del 22/6/2010 con la quale la banca aveva inteso esercitare il diritto di recesso, limitandosi a notificare l intendimento di procedere alla chiusura unilaterale del rapporto decorsi quindici giorni dalla ricezione della nota. In relazione a tanto, intimava la cliente di non utilizzare gli assegni o altri strumenti di pagamento a valere sul revocando rapporto, a precostituire i fondi necessari Pag. 2/6

al pagamento degli eventuali titoli in circolazione, e a restituire carte di pagamento e assegni in suo possesso. Insoddisfatto del riscontro ricevuto in fase di reclamo, il cliente ha presentato ricorso all Arbitro Bancario Finanziario, ribadendo l illegittimità del recesso dal rapporto di conto corrente esercitato dalla banca resistente. In particolare, ha osservato che la comunicazione di recesso del giugno 2010 non indicava alcuna motivazione a supporto dell iniziativa, né chiarimenti furono forniti nel corso dei successivi colloqui intervenuti con i responsabili della filiale interessata. Il ricorrente, pertanto, si vide costretto a provvedere alla restituzione degli assegni bancari ancora in suo possesso, nonché delle carte di credito e bancomat, come intimato dalla resistente. In merito a quanto dedotto dalla banca con la nota del 9 settembre 2010, lo scrivente ha osservato che il richiamato art. 9 delle norme contrattuali a suo tempo sottoscritte non prevedeva alcunché in tema di recesso unilaterale. Presumibilmente, come inferisce lo stesso ricorrente, la resistente intendeva riferirsi all art. 9 dello schema negoziale attualmente adottato, disposizione che, tuttavia, riconosce alla banca depositaria il diritto di recesso solo in presenza di un giustificato motivo. Tanto premesso, il ricorrente ha poi richiamato una circolare emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico il 21 febbraio 2007, recante alcuni chiarimenti sul concetto di giustificato motivo ai fini dell esercizio del ius variandi nei contratti bancari. Secondo il testo ministeriale, il giustificato motivo deve intendersi qualsiasi evento che abbia un comprovato effetto sul rapporto bancario; in ogni, si precisa, il cliente deve essere informato in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base. Ritenuto che il richiamo al rapporto di fiducia, tra l altro contenuto in una comunicazione successiva, è assolutamente generico e inidoneo a fondare una valutazione di congruità, la condotta della banca resistente configurerebbe secondo le conclusioni del ricorrente un abuso del diritto. Ne conseguirebbe l obbligo per la stessa resistente di risarcire il danno derivato al ricorrente e quantificabile in almeno 50.000 o in quella somma minore o maggiore che codesto Spett.le Arbitro Bancario Finanziario, riterrà di liquidare In allegato, è stata prodotta copia della corrispondenza intercorsa con la banca, nonché copia del contratto di conto corrente a suo tempo sottoscritto e dello schema negoziale attualmente adottato dalla resistente. Nella nota di controdeduzioni, pervenute con grave ritardo, la resistente ha affermato la piena correttezza del proprio operato, osservando innanzitutto che l estinzione del conto corrente sarebbe avvenuta non per effetto di manifestazione unilaterale di volontà della banca bensì consensualmente, considerato che alla comunicazione del 22/6/2010 ha fatto seguito una richiesta di chiusura del conto sottoscritta dal medesimo cliente e datata 2/7/2010. In ogni caso, nei successivi incontri con la parte, sarebbero state chiarite reciprocamente le motivazioni in virtù delle quali sono venuti meno i presupposti per il prosieguo di un rapporto basato sulla reciproca fiducia. Ciononostante, a fronte della richiesta di ulteriori chiarimenti avanzata dal cliente, la banca - pur non essendovi tenuta in relazione al carattere consensuale dell intervenuta estinzione del conto corrente ha formalmente comunicato alla controparte che il recesso conseguiva al venir meno del rapporto fiduciario. Tanto premesso, la resistente ha poi contestato la richiesta risarcitoria del cliente, osservando che lo stesso, si limita alla esternazione di un mero giudizio personale inerente all operato della Banca, senza una precisa elencazione e specifica descrizione di Pag. 3/6

eventuali, non individuati pregiudizi subiti, quindi privi di quel requisito essenziale di attualità proprio di un danno patrimoniale per di più, nel caso specifico, solo presunto. Al riguardo, ha richiamato un orientamento dell Arbitro Bancario Finanziario che ha escluso la possibilità di liquidare il danno in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. in caso di mancato accertamento di una prova di responsabilità del debitore o di mancata individuazione del danno nella sua esistenza (Collegio di Roma, decisione n. 1278/10). Né, precisa il medesimo organo giudicante, sarebbe meritevole di tutela risarcitoria il cd. danno esistenziale, consistente in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro titolo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale (Collegio di Roma, decisione citata che sul punto richiama Cass. S.U., n. 269972 dell 11/11/2008). Per tali motivi, la resistente richiede che l Arbitro Bancario Finanziario rigetti il ricorso, in quanto infondato. In allegato, è stato prodotto copia della richiesta di chiusura del conto, presentata dal ricorrente al momento della restituzione delle carte di pagamento. Come richiesto, la Segreteria ha trasmesso al ricorrente le controdeduzioni dell intermediario, con mail del 4/3/2011. Il ricorrente ha ritenuto di replicare alle deduzioni della resistente con nota del 23/3/2011. In particolare, ha contestato, in quanto falsa e prova di ogni fondamento giuridico, l affermazione di controparte secondo la quale la chiusura del conto sarebbe avvenuta sulla base di una manifestazione consensuale di volontà. La richiesta di chiusura conto, prodotta in atti, è, infatti, priva di data e, comunque, successiva per ammissione della stessa resistente alla comunicazione del 22 giugno 2010 con la quale si esercitava unilateralmente facoltà di recesso dal contratto. Nega, inoltre, che nel corso dei successivi incontri, vi fu l asserita reciproca conferma circa le motivazioni in virtù delle quali sono venuti meno i presupposti per il prosieguo del rapporto ; tant è che tuttora la banca non ha fornito i dovuti chiarimenti in merito alle motivazioni che hanno indotto alla chiusura del rapporto. In merito alla richiesta risarcitoria, il ricorrente ha ribadito la pretesa al ristoro dei danni quantificati in 50.000, ovvero in quella somma minore o maggiore che l Arbitro Bancario Finanziario riterrà di liquidare. Sull eccezione formulata dalla controparte che ha opposto la mancata allegazione di elementi di prova del danno presuntamente subito, ha richiamato l art. 115 c.p.c. che autorizza il giudice a porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. DIRITTO La controversia in esame affronta il problema della legittimità del recesso operato dalla banca da un contratto di conto corrente intercorso con il ricorrente. Il cliente lamenta l assenza di un giustificato motivo a fondamento dello scioglimento unilaterale del rapporto e rivendica il risarcimento dei danni subiti. Ai fini della soluzione del ricorso questo Collegio ricorda che il contratto di conto corrente di corrispondenza, stipulato di norma a tempo indeterminato, prevede strutturalmente il diritto di entrambe le parti di recedere liberamente dal contratto. L art. 1855 c.c. - con norma chiaramente dispositiva - stabilisce che il preavviso venga dato nel termine fissato dagli usi o, in mancanza, in quindici giorni. Le norme bancarie uniformi sul conto corrente di corrispondenza e servizi connessi (art. 7, 6 co.), hanno portato ad un giorno il termine Pag. 4/6

di preavviso, sovrapponendo così alla disciplina legale una previsione convenzionale che ha suscitato non poche perplessità. La clausola in esame è stata considerata eccessivamente favorevole per le banche e, sotto il profilo più strettamente tecnico, carente in assenza di un riferimento ad una giusta causa di recesso. In coerenza con queste premesse interpretative, si è affermato che l'art. 1855 dovesse essere applicato in modo tale da assicurare comunque il rispetto del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto enunciato dall'art. 1375 c.c.. Nel caso in esame la norma contrattuale vigente al momento della sottoscrizione, rappresentata dall art. 7, in cui si riserva alle parti il diritto di recedere con un solo giorno di preavviso, appare di dubbia validità. La disciplina negoziale deve essere, quindi, integrata sulla base delle regole civilistiche generali, in particolare dell art. 1855 c.c., secondo il quale il recesso può essere esercitato previo preavviso nel termine stabilito dagli usi, o in mancanza, entro quindici giorni. Va evidenziato che la banca, sebbene il contratto richiamato prevedesse, come accennato, la possibilità del recesso, per entrambe le parti, in qualsiasi momento, con il preavviso di un giorno, ha correttamente previsto un termine di preavviso di quindici giorni per procedere unilateralmente alla chiusura del conto. Essa, infatti, ha inviato una comunicazione con la quale annunziava che, decorsi appunto 15 giorni, avrebbe provveduto a chiudere il rapporto. Successivamente, inoltre, ha comunque specificato che l esercizio del diritto di recesso era avvenuto per il venir meno dell elemento fiduciario a suo dire fondamentale per il mantenimento del vincolo contrattuale. Ha quindi convocato il cliente per i chiarimenti e le richieste di rito (consegna dei carnet,delle carte di pagamento e così via), in tale sede risultando effettuata da quest ultimo una dichiarazione attestante gli adempimenti preliminari alla chiusura del conto. Vale ricordare che In un caso di recesso ad nutum da un conto corrente, l Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Milano, decisione n. 210/11) ha osservato: E noto invece come l esercizio del diritto di recesso sia sindacabile in sede giurisdizionale (cfr. Cass, Sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106), ove possono essere valutate le circostanze accompagnanti l esercizio di recesso alla luce di un giudizio di illiceità e abusività di tali modalità di esercizio. Tuttavia è stato opportunamente precisato che non è compito del giudice valutare le scelte imprenditoriali delle parti ma solo di avvalersi dello strumento della clausola di buona fede a garanzia di contemperamento di opposti interessi secondo i principi di solidarietà che trovano riconoscimento a livello costituzionale e che debbono concretizzarsi nelle regole civilistiche. Tra le scelte imprenditoriali che competono ad un intermediario bancario vi è anche quella di decidere attorno alla convenienza del mantenimento dei rapporti in essere. Si tratta di un ovvio corollario del principio della autonomia contrattuale. Solo in presenza di dati certi e precisi che possano indurre a ritenere abusiva la condotta del recedente si può incidere sugli atti di esercizio della autonomia contrattuale e conseguentemente vincolare un soggetto imprenditoriale a proseguire un rapporto contrattuale da cui intende sciogliersi; così come si richiedono presupposti molto peculiari al fine di imporre un obbligo a contrarre. Dal ricorso non emergono elementi sufficienti a sostenere la prospettiva di un esercizio abusivo del recesso esercitato dalla banca. Tali valutazioni appaiono condivisibili e forniscono ulteriori elementi a fondamento della legittimità dell esercizio del recesso da parte del resistente. La riscontrata sostanziale legittimità dell esercizio del diritto di recesso esclude, ovviamente, di poter prendere in considerazione la richiesta risarcitoria (comunque del tutto indefinita quanto a natura ed entità, nonché indimostrata sotto il profilo del nesso di causalità). Pag. 5/6

P. Q. M. Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6