I principali aspetti legislativi del BA in allevamento Paolo Rossi, CRPA SpA di Reggio Emilia - SANA Salone Internazionale del Naturale EU Food-CT-2004-506508
BA, ambiente e strutture umidità velocità dell aria luce polveri temperatura spazio vitale pavimento stabulazione igiene alimentazione e abbeverata gas tossici relazioni sociali numerosità del gruppo
Normativa generale sul BA Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (D.lgs. n.146/2001) Fornisce indicazioni generali in merito a: controllo degli animali libertà di movimento fabbricati e locali di stabulazione controllo ambientale impianti automatici o meccanici alimentazione e acqua
Normativa generale sul BA Direttiva 98/58/CE Impianti automatici o meccanici Gli impianti indispensabili per la salute e il benessere degli animali devono essere regolarmente controllati. Se l impianto è per la ventilazione artificiale, deve essere previsto un sistema di soccorso nel caso di guasto dell impianto, tale da garantire un sufficiente ricambio d aria, e un sistema d allarme.
Normativa sul BA Quadro normativo specifico per i BOVINI Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (d.lgs. n. 533/92) Direttiva 97/2/CE recante modifica alla direttiva 91/629/ CEE (d.lgs. n. 331/98) Decisione 97/182/CE recante modifica all allegato della Dir. 91/629/CEE (d.lgs. n. 331/98)
Benessere dei VITELLI Allevamento individuale Ammesso solo per vitelli di età non superiore alle 8 settimane. Il box deve avere: pareti divisorie forate, che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli; una larghezza pari all altezza al garrese del vitello (circa 0,85 m per Frisona); una lunghezza pari alla lunghezza dell animale, misurata dalla punta del naso all estremità caudale della tuberosità ischiatica, moltiplicata per 1,1 (circa 1,35 m per Frisona).
Benessere dei VITELLI Allevamento in gruppo I vitelli allevati in box collettivo devono avere uno spazio libero disponibile di almeno: 1,5 m2/capo se di peso vivo < a 150 kg 1,7 m2/capo se di peso vivo da 150 a 220 kg 1,8 m2/capo se di peso vivo > a 220 kg
Benessere dei VITELLI Altre disposizioni (allegato) illuminazione di almeno 8 ore/giorno vietato legare i vitelli lettiera obbligatoria per i vitelli fino a 2 settimane alimentazione adeguata per rispettare le indicazioni relative a tenore in ferro e presenza di alimenti fibrosi alimentazione almeno 2 volte/giorno colostro entro le prime 6 ore di vita
Normativa sul BA Quadro normativo specifico per i SUINI Direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (attuata con D.lgs. n. 534/1992) Direttiva 2001/88/CE recante modifica della direttiva 91/630/CEE Direttiva 2001/93/CE recante modifica della direttiva 91/630/CEE (attuate con D.lgs. n. 53/2004)
Benessere dei SUINI Superfici libere per suinetti e suini all ingrasso allevati in gruppo Peso vivo (kg) Superficie (m2) fino a 10 0,15 da 10 a 20 0,20 da 20 a 30 0,30 da 30 a 50 0,40 da 50 a 85 0,55 da 85 a 110 0,65 oltre 110 1,00
Benessere dei SUINI Superfici libere per scrofe e scrofette allevate in gruppo Scrofette dopo la fecondazione: almeno 1,64 m2/capo di cui almeno 0,95 a pavimento pieno. Scrofe: almeno 2,25 m2/capo di cui almeno 1,3 a pavimento pieno. I valori totali devono essere aumentati del 10% se il gruppo ha meno di 6 capi e possono essere ridotti del 10% se il gruppo ha 40 o più capi.
Benessere dei SUINI Stabulazione collettiva delle scrofe/ scrofette Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del box devono avere una lunghezza di almeno 2,8 m (o di almeno 2,4 m per box con meno di 6 capi). Il sistema di alimentazione deve garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito.
Benessere dei SUINI Lattonzoli Svezzamento a 28 d (salvo problemi di salute della scrofa o dei lattonzoli). Lo svezzamento a 21 d è ammesso se i lattonzoli sono trasferiti in impianti specializzati che attuano il TPTV e che sono separati dagli impianti in cui sono allevate le scrofe
Benessere dei SUINI Pavimenti fessurati (di calcestruzzo) per suini allevati in gruppo Categoria suini Massima Minima ampiezza fessure larghezza travetti (mm) (mm) lattonzoli 11 50 suinetti(1) 14 50 suini all ingrasso 18 80 scrofette(2) e scrofe 20 80 (1) suini dallo svezzamento all età di 10 settimane (2) scrofette dopo la fecondazione
Benessere dei SUINI Acqua e alimento A partire dalla seconda settimana di età ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente. Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini allevati in gruppo sono alimentati a razione devono avere accesso all alimento contemporaneamente.
Benessere dei SUINI Fronte al truogolo per suini
Benessere dei SUINI Ambiente I box collettivi devono avere una zona di riposo confortevole, pulita e asciutta che permetta a tutti i suini di stare distesi contemporaneamente. I suini devono poter riposare e alzarsi con movimenti normali e devono poter vedere altri suini (con esclusione del periodo del parto).
Benessere dei SUINI Ambiente La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
Materiali manipolabili I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiale manipolabile (paglia, fieno, segatura, torba, ecc.), salvo che il suo uso possa compromettere la salute o il benessere. Nella settimana precedente il parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di allontanamento dei liquami utilizzato nella porcilaia. Benessere dei SUINI
Normativa sul BA Quadro normativo specifico per le GALLINE OVAIOLE Direttiva 1999/74/CE che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole Direttiva 2002/4/CE relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio RECEPITE DA Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267 - Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento
Benessere delle galline ovaiole Sistemi di allevamento Nella direttiva vengono codificati 3 sistemi d allevamento: 1) sistemi alternativi 2) gabbie non modificate (vietate dal 2012) 3) gabbie modificate
Benessere delle galline ovaiole Sistemi alternativi Sono i sistemi che non fanno uso di gabbie. Essi devono avere, fra l altro: - mangiatoie e abbeveratoi correttamente dimensionati - superficie a lettiera di almeno 250 cm2/capo e che occupa almeno 1/3 della superficie al suolo
Normativa sul BA Quadro normativo specifico per i POLLI DA CARNE Direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne che fissa una densità massima d allevamento e impone il rispetto di norme tecniche relative ad abbeveratoi, alimentazione, lettiere, ventilazione, rumore, luce, igiene, tenuta di registri, interventi chirurgici, ecc.
BA e ALLEVATORE IL RISCHIO: RISCHIO vedere tale tematica solo come ulteriore appesantimento di norme a carico delle aziende agricole L OPPORTUNITA : L OPPORTUNITA considerare il benessere dei propri animali, anche oltre i parametri minimi di legge, come condizione fondamentale per migliorare l efficienza dell allevamento
BA e ALLEVATORE Il benessere dell animale, considerato da un punto di vista zootecnico, zootecnico può diventare un grande alleato dell allevatore, garantendo un migliore stato di salute ed una implementazione delle prestazioni produttive, a fronte di un aumento dei costi di produzione accettabile rispetto a soluzioni di minore comfort.
I principali aspetti legislativi del BA in allevamento Grazie www.crpa.it p.rossi@crpa.it - SANA Salone Internazionale del Naturale EU Food-CT-2004-506508