IL DOCUMENTO INFORMATICO NEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO



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Transcript:

IL DOCUMENTO INFORMATICO NEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO Verona, 26 settembre 2015 Prof. Stefano Pigliapoco

Sanità digitale L Agenda Digitale è una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020, che fissa gli obiettivi di crescita dell uso delle ICT per l erogazione di servizi da raggiungere entro il 2020. l Italia ha elaborato la propria strategia nazionale, contenuta nell Agenda digitale italiana (ADI), individuando priorità e modalità di intervento La Sanità digitale rientra in questa strategia e prevede interventi di dematerializzazione e innovazione digitale condivisi da tutte le strutture sanitarie a livello centrale, regionale e locale

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) L art. 12 del D.L. 179/201 definisce Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) l insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l assistito. Il FSE permette la condivisione informatica, da parte di distinti organismi o professionisti, di dati e documenti sanitari che vengono formati, integrati e aggiornati nel tempo da più soggetti, al fine di documentare, in modo unitario e in termini il più possibile completi, un'intera gamma di eventi sanitari riguardanti un medesimo individuo

[ Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

Documento informatico Il documento informatico è la «rappresentazione informatica di un atto o di un fatto accaduto, fissata su un supporto in forma stabile e permanente» Un documento informatico deve essere riconducibile con certezza al suo autore, il quale deve avere la piena padronanza degli strumenti utilizzati per la redazione La riferibilità certa di un documento informatico al suo autore è di norma assicurata attraverso la firma elettronica.

Firma elettronica La firma elettronica è definita dal CAD come «l insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzati come metodo di identificazione informatica».

Firma elettronica Nel caso di una firma elettronica generata con le credenziali di identificazione (user-id e password), le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità dipendono: dalle modalità di rilascio e di gestione delle credenziali dal livello di sicurezza dei sistemi utilizzati per l immissione delle credenziali dal livello di riservatezza e affidabilità del sistema di connessione e trasmissione telematica dal livello di affidabilità e sicurezza del sistema che riceve e archivia i dati e i documenti trasmessi

Firma elettronica Ai sensi dell art. 21, c. 1, del CAD, Il documento informatico cui è apposta una firma elettronica sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità

Firma elettronica Oltre alle credenziali di identificazione «user-id e password» e ai sistemi OTP «One Time Password», sono disponibili altri strumenti per l identificazione informatica: la Carta d Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la Tessera Sanitaria Elettronica (TSE), il Documento Digitale Unificato (DDU)

Regolamento eidas Il Regolamento UE n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (eidas, electronic Identification, Authentication and Signature) si applica ai regimi di identificazione elettronica notificati da uno Stato membro dell Unione europea. Disegna un quadro giuridico omogeneo, unico e interoperabile a livello europeo, per le firme elettroniche e i sigilli elettronici È entrato in vigore il 17 settembre 2014 e si applicherà, almeno parzialmente, dal 1 luglio 2016

Sistema pubblico di gestione dell identità digitale (SPID) Il sistema SPID è un insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'agid, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni Il DPCM 24 ottobre 2014 definisce le caratteristiche dello SPID nonché i tempi e le modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni, che vi debbono aderire entro ventiquattro mesi successivi all'accreditamento del primo gestore dell'identità digitale. Il processo di accreditamento è iniziato il 15/9/2015

Firma elettronica avanzata [Art. 1, c. 1, CAD] Per firma elettronica avanzata s intende l insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che: consentono l'identificazione del firmatario del documento garantiscono la connessione univoca al firmatario sono creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo sono collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati

Firma elettronica qualificata e firma digitale La firma elettronica qualificata è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma La firma digitale è una firma elettronica qualificata generata con un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro

Firma digitale in PDF e remota Le regole tecniche in materia di firma elettroniche, contenute nel DPCM 22 febbraio 2013 consentono: di generare firme digitali in formato PDF di generare firme digitali remote, cioè con un dispositivo che può contenere più coppie di chiavi crittografiche (HSM) ed è custodito e gestito da un certificatore accreditato

Firma elettronica qualificata e firma digitale [Art 21, c. 2, CAD] - Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria

Condizioni di inefficacia di una firma digitale Il documento informatico sottoscritto con una firma elettronica qualificata o digitale non soddisfa il requisito di immodificabilità previsto dall art. 21, c. 2, del CAD, se contiene macroistruzioni, codici eseguibili o altri elementi, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati

Condizioni di inefficacia di una firma digitale Le firme elettroniche qualificati o digitali, ancorché sia scaduto, revocato, o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile a terzi che collochi la generazione della firma in un momento precedente alla sospensione, scadenza o revoca del suddetto certificato

Altre tipi di firma elettronica avanzata Le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate sono state emanate con il DPCM 22 febbraio 2013 La realizzazione di soluzioni di firma elettronica avanzata è libera e non è soggetta ad alcuna autorizzazione preventiva La firma elettronica avanzata è utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto che la rende disponibile

Firma grafometrica Per firma grafometrica s intende l'acquisizione, oltre che del tratto grafico, anche di una serie di parametri comportamentali legati alla firma, che permettono di identificare con certezza il firmatario Tra questi parametri comportamentali figurano: la velocità di scrittura, la pressione esercitata sul tablet, l angolo di inclinazione della penna, l accelerazione dei movimenti, il numero di volte che la penna viene sollevata dalla tavoletta Una firma grafometrica è una firma elettronica avanzata se soddisfa tutti i requisiti fissati nel CAD per questo tipo di firme

In conclusione L attuazione dei progetti di dematerializzazione in Sanità, che implicano la transizione dal documento cartaceo al documento digitale, richiede non soltanto l acquisizione di nuovi sistemi informatici e l emanazione di norme più o meno vincolanti, ma anche un intensa attività di change management, che assicuri la formazione di tutti gli «attori» coinvolti e crei un clima di fiducia verso i nuovi strumenti, dei quali gli operatori si devono conoscere le potenzialità, ma anche le criticità per un utilizzo corretto e consapevole.