Sicurezza sul lavoro speciale : obblighi e sanzioni del nuovo Testo Unico D. Lgs.81/2008

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Cenni del D.Lgs.81/08

Sicurezza sul lavoro speciale : Associazioni sportive Dilettantistiche obblighi e sanzioni del nuovo Testo Unico D. Lgs.81/2008

È in vigore dal 15 maggio 2008, il nuovo Testo Unico della sicurezza (D. Lgs. 81 del 09 aprile 2008) che sostituisce completamente il precedente e ormai famoso D. Lgs. 626/94 e gli altri provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di tutela della sicurezza e salute durante il lavoro. La scadenza per l'adempimento alle disposizioni previste dal d. Lgs. 81/08 era fissata al giorno 01/01/2009. Il D. Lgs. 81/08 (testo unico sulla sicurezza) prevede la messa in regola per l attività svolta non solo delle aziende (come era previsto dal D.Lgs. 626/1994), ma anche delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Tale obbligo è stato prorogato fino al 31/05/2013 solo per le associazioni con meno di 10 addetti.. Le altre avrebbero dovuto ottemperare entro il 01/01/2010

PREMESSE GENERALI Campi di applicazione Il Testo Unico ha esteso, rispetto al precedente D. Lgs. 626/94, gli obblighi e i campi di applicazione. Si rivolge infatti a: tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

La novità più importante contenuta nel decreto è la definizione di dipendenti, riconosciuti come tutte le persone che, a qualsiasi titolo, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa, anche a titolo gratuito, nell'ambito dell'organizzazione associativa, quindi non solo il lavoratore con contratto occasionale o qualsiasi altra forma di contratto, ma anche il volontario, l atleta, l allenatore, il dirigente responsabile e così via.

Nel caso delle associazioni sportive concessionarie o utilizzatrici di impianti di proprietà pubblica, gli obblighi in tema di sicurezza devono comunque essere adempiuti, avendo cura di procurarsi di documenti utili alla valutazione della sicurezza della struttura presso l Amministrazione competente.

Principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nelle A.S.D.

Il Testo Unico Sicurezza individua e indica con chiarezza le principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o A.S.D.

In base ai locali utilizzati e al numero in organico dell associazione sportiva (allenatori, staff tecnico, operatori, accompagnatori attivi, volontari e non), le figure da individuare sono:

Datore di lavoro, ovvero il Legale Rappresentante dell associazione

responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) - può essere interno o esterno alla azienda ad esclusione di alcuni settori in cui è obbligatorio interno. Nelle imprese fino a 30 dipendenti può coincidere con il datore di lavoro che abbia fatto apposito corso di formazione;

rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) - per le aziende con meno di 15 addetti viene riconfermata la possibilità che venga eletto il Rappresentante Territoriale (RLST);

medico competente;

addetti alle emergenze (prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso).

PRINCIPALI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DECRETO LGS. 81/2008 Per tutte le attività con dipendenti e/o soci prestatori d opera all interno dell associazione:

Frequenza del corso di formazione sulla sicurezza del lavoro per titolari di aziende che si autonominano R.S.P.P. (responsabile servizio prevenzione e protezione) di 16 ore minimo. Dovranno frequentare il corso anche coloro che si erano autonominati entro il 31/12/1996.

Valutazione dei rischi secondo quanto prescritto dall articolo 17 comma 1 Lettera «a» del D.Lgs. 81/2008 E deve recare data certa non successiva al 31/05/2013

Nomina di uno o più lavoratori come addetti al servizio antincendio i quali dovranno frequentare il corso Antincendio.

Nomina di un lavoratore come addetto al pronto soccorso, il quale dovrà frequentare il corso di Primo soccorso.

IL NUOVO QUADRO SANZIONATORIO Le principali sanzioni per il datore di lavoro sono:

DATORE DI LAVORO soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell ubicazione e dell ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l organo di vertice medesimo;

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa;

P r e p o s t o : persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Lavoratore: Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso; l associato in partecipazione di cui all articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

Lavoratore: l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi;

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; Requisiti formativi e professionali del medico competente (art. 38)

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa;

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un assenza di malattia o Di infermità;

Sistema di salute promozione della e sicurezza: Complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno;

Agente: Agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o All erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loroc ombinazione; Il rischio (R) è funzione della gravità (G) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del verificarsi del danno;

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all articolo 51 del D.Lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di TUTTI i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Sanzioni per il datore di lavoro Art. 17, co. 1, lett. a): - ammenda da 2.000 a 4.000 euro se adotta il documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all articolo 29, commi 2 e 3 [Art. 55, co. 3] - ammenda da 1.000 a 2.000 euro se adotta il documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f) [Art. 55, co. 4] Art. 17, co. 1, lett. b): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 [Art. 55, co. 1 lett. b)]

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