Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 14 19.02.2015 Sgravio provvisorio: il giudizio prosegue La provvisoria ottemperanza alla sentenza della CTP non giustifica la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario Se lo sgravio della cartella è stato operato solo in via provvisoria, in esecuzione della sentenza di primo grado, favorevole al contribuente, la Commissione Tributaria Regionale non può dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il comportamento dell Ufficio finanziario, consistente nello sgravio del ruolo attraverso l eliminazione delle somme ritenute indebite dal provvedimento giurisdizionale ancora provvisorio, non determina il venir meno dell interesse al contenzioso, in quanto non significa prestare acquiescenza alla pronuncia eseguita, ma solo uniformarsi alle statuizione contenuta nella pronuncia della Commissione di primo grado. È quanto emerge dalla sentenza n. 918/15, pubblicata il 20 gennaio dalla Corte di Cassazione (Sesta Sezione Civile T). Il principio Se lo sgravio della cartella è stato operato solo in via provvisoria, in esecuzione della sentenza di primo grado, favorevole al contribuente, la Commissione Tributaria Regionale non può dichiarare la cessazione della materia del contendere. È quanto emerge dalla sentenza n. 918/15, pubblicata il 20 gennaio dalla Corte di Cassazione (Sesta Sezione Civile T). 1
Il caso Nel caso che ci occupa, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con riguardo a una cartella di pagamento per IVA e IRPEF 2004, stante l intervenuto sgravio operato da Equitalia. La cartella di pagamento in questione ha fatto seguito a un avviso di accertamento - che a sua volta aveva annullato e sostituito un precedente atto impositivo - per l anno 2004, divenuto definitivo per mancata opposizione. Con il ricorso introduttivo il contribuente: denunciava vizi di notifica sia del prodromico avviso di accertamento sia della conseguente cartella; lamentava la nullità del secondo avviso di accertamento, in quanto non emesso sulla scorta della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. La CTP accoglieva quest ultima doglianza. Nel successivo atto di appello, l Agenzia delle Entrate evidenziava che l atto impugnato era una cartella di pagamento; per questo motivo la Provinciale avrebbe dovuto giudicare solo su vizi propri della stessa, senza entrare nel merito dei requisiti dell atto prodromico, come invece accaduto. L agente della riscossione aderiva all appello dell Agenzia delle Entrate e chiedeva che venisse dichiarata la carenza di interesse ad agire del contribuente, in quanto nel frattempo la cartella di pagamento impugnata era stata sgravata. La CTR del Lazio dichiarava l estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, atteso che la cartella di pagamento risulta essere stata sgravata totalmente nelle more del giudizio. A questo punto la controversia si è spostata nelle aule del Palazzaccio, dove la difesa erariale ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell articolo 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (Pagamento del tributo in pendenza del processo), in quanto lo sgravio era stato operato in via provvisoria, a seguito della pronuncia della CTP favorevole al contribuente. Osservazioni della Suprema Corte Ebbene, per i supremi giudici, il ricorso dell ente impositore è fondato. La cessazione della materia del contendere, infatti, presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione 2
sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano tale conclusione al giudice (cfr. Cass. n. 909 del 2006 e n. 27598 del 2013). Inoltre, lo sgravio della cartella di pagamento disposto in provvisoria ottemperanza della sentenza di primo grado favorevole al contribuente - comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione - non produce, di per se solo, alcun effetto sull avviso di liquidazione, nel caso in cui tale atto prodromico non sia stato annullato in autotutela. (cfr. Cass. n. 24064 del 2012 e n. 27598 del 2013, già cit.). La sentenza impugnata è stata pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio per nuovo giudizio. I PRINCIPI La Commissione Tributaria Regionale non può dichiarare la cessazione della materia del contendere se lo sgravio della cartella è stato operato solo in via provvisoria, in esecuzione della sentenza di primo grado, favorevole al contribuente. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice. Lo sgravio provvisorio della cartella di pagamento non produce alcun effetto sull avviso di liquidazione, salvo che tale atto prodromico non sia stato annullato in autotutela. Ne deriva Il comportamento dell Ufficio finanziario, consistente nello sgravio del ruolo attraverso l eliminazione delle somme ritenute indebite dal provvedimento giurisdizionale ancora provvisorio, non determina il venir meno dell interesse al contenzioso, in quanto non significa prestare acquiescenza alla pronuncia eseguita, ma solo uniformarsi alle statuizioni contenute nelle pronunce delle Commissioni. Diverso è il caso in cui sussistano atti precisi e univoci di acquiescenza da parte dell Ufficio tributario. 3
Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere La cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del processo a seguito di una vicenda che può essere di natura processuale o sostanziale. Nel processo tributario l istituto in questione trova la sua disciplina nell articolo 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Art. 46 D.Lgs. n. 546/92 Il giudizio si ESTINGUE, in tutto o in parte: nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla Legge (ad esempio, art. 48 D.Lgs. 546/92, art. 16 L. 289/2002 e art. 39 co. 12 D.L. 98/2011); in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. Casi di estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere adempimento spontaneo del contribuente; annullamento dell atto impositivo; conciliazione giudiziale; autotutela sostitutiva; condoni liti fiscali minori; altri ipotesi previste dalla Legge. La cessazione della materia del contendere è DICHIARATA, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge: con Decreto del Presidente (contro il quale è possibile proporre reclamo ex art. 28 D.Lgs. n. 546/92); con sentenza della commissione (impugnabile mediante appello o ricorso per cassazione). Regolamento delle spese Le spese del giudizio estinto per cessazione della materia del contendere RESTANO A CARICO della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge. 4
I rimedi contro l estinzione L articolo 46 contempla espressamente la possibilità di proporre reclamo contro il provvedimento presidenziale che ha sancito la cessazione della materia del contendere, mentre nulla dice riguardo all impugnabilità del provvedimento assunto dal collegio. La Cassazione, circa lo strumento di tutela processuale esperibile nei confronti del provvedimento collegiale, posto che l articolo 46 non ne ammette la reclamabilità, ha affermato che è inequivocabilmente consentita l'impugnazione dello stesso secondo le regole ordinarie. Il provvedimento che dichiara la cessazione della materia del contendere (decreto, ordinanza o Sentenza) ha, infatti, carattere decisorio sia in considerazione dell'organo che lo ha adottato sia del suo contenuto, il quale risulta per l'appunto ricognitivo di una sopravvenuta situazione giuridicamente rilevante (cfr. Cass., sez. V civ., n. 6551/2008). La Sentenza dichiarativa dell'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere comporta la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato. Detta pronuncia, tuttavia, non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale, se non per la parte nei cui confronti si accerta il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (così Cass. Sentenze nn. 13854/2004 e 21529/2007). Richiesta di una sola parte Secondo la Suprema Corte, ai fini della dichiarazione della cessazione della materia del contendere, è fondamentale la sussistenza dell accordo delle parti in merito al cambiamento della situazione di fatto che ha portato all introduzione della lite tributaria. Quando invece la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato DA UNA SOLA PARTE e l'altra NON ADERISCA a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, bensì in una valutazione dell'interesse ad agire (si veda Cass., sez. VI-T civ., n. 24738/2013). - Riproduzione riservata - 5