EE.LL - LA RICOSTRUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO E LE ECONOMIE DI GESTIONE EX ART. 5 DPR 333/1990



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BERGAMO EE.LL - LA RICOSTRUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO E LE ECONOMIE DI GESTIONE EX ART. 5 DPR 333/1990 Con la definitiva entrata in vigore dell art. 4 del D.L. 16/2014, dal titolo Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi, diversi enti locali stanno provvedendo a sottoporre a verifica la costituzione dei fondi delle annualità pregresse. Del resto tali enti: hanno l obbligo di verificare, fermi i termini di prescrizione legale ai fini del recupero, se i propri fondi incentivanti siano stati costituiti correttamente, nel rispetto dei limiti finanziari derivanti da norme di legge o contrattuali. E salvare oltre che Roma Capitale, anche i suoi contratti integrativi decentrati corre il rischio di costare caro a molti altri comuni. Infatti, non sempre tale verifica risulta semplice e lineare, in alcuni si traduce in situazioni assai problematiche e sfavorevoli per i dipendenti, già abbastanza penalizzati dal mancato rinnovo dei contratti collettivi e, fino a tutto il 2014, dal blocco del trattamento economico individuale e del salario accessorio. 1) La disciplina dell articolo 31 del CCNL del 6.7.1995 Uno degli aspetti che di recente pare aver sollevato dei dubbi riguarda l inserimento nella costituzione del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio di cui all art. 31 del CCNL del 6.7.1995 (primo contratto collettivo di diritto comune del comparto regioni - autonomie locali) del 50% delle economie di gestione derivanti dall applicazione dell art. 5 del DPR 333/1990. A tal proposito è necessario ricordare che al citato art. 31 del CCNL del 6.7.1995, con il contratto integrativo del 13 maggio 1996, sono stati aggiunti i commi 6 e 7. In particolare il comma 6 dispone che: "Nel caso in cui il fondo per il finanziamento del trattamento accessorio calcolato ai sensi del comma 1, risulti inferiore al fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 previsto per l'anno 1995, esso viene rideterminato sommando

al fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi del citato art. 5, previsto per l'anno 1995, al netto delle economie di gestione, un importo corrispondente al 6% del fondo calcolato in base al comma 1, nonché le economie di gestione eventualmente conseguite nell'anno 1995 ai sensi dell' art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990. La disciplina del comma 6 prevede, dunque, che per l anno 1996, nel caso in cui il fondo dello stesso anno risulti inferiore a quello calcolato per l anno 1995 secondo la disciplina contenuta nel DPR 333/1990, si deve provvedere a rideterminalo aggiungendo al fondo calcolato in applicazione della nuova disciplina contrattuale di cui all art. 31, del CCNL del 6.7.1995: 1) un importo corrispondente al 6% del fondo calcolato ai sensi del comma 1 del citato art. 31 del CCNL del 6.7.1995: 2) le economie di gestione conseguite nell anno 1995 in applicazione dell art. 5, comma 3 del DPR 333/1990. E escluso, dunque, che le economie di gestione di cui all art. 5, comma 3, del DPR 333 del 1990 debbano essere in qualche modo rideterminate per l anno 1996 se l fondo di quell anno risulta inferiore a quello del 1995; si prevede, invece, che sia riportato nel computo del fondo dell art. 31 del CCNL del 6 luglio 1995 il 50% delle economie di gestione del 1995 calcolate in applicazione della disciplina contenuta nel DPR 333/1990. E, inoltre, essenziale considerare che le economie di gestione del DPR 333/1990 non hanno nulla a che vedere con quelle contemplate nel successivo articolo 32 del CCNL del 6 luglio 1995. Quest ultimo introduce nuove e diverse economie di gestione che, invece, devono essere calcolate ed inserite nel fondo solo ove ricorrano determinate condizioni che devono essere attestate dai servizi di controllo interno o dai nuclei di valutazione. 2) Le economie di gestione previste dall articolo 5 del DPR 333/1990 In merito alle modalità di calcolo delle economie di gestione previste dall art. 31 del DPR 333/1990 pare necessario sottolineare che in provincia di Bergamo molte amministrazioni hanno provveduto al calcolo di tali economie utilizzando il modello proposto dall allora FILSEL CISL e basato sull individuazione di costi standard in relazione alle attività prodotte dell ente. Si ricorda, peraltro, gli enti locali che hanno utilizzato questo metodo di calcolo hanno comunque provveduto, con deliberazione della giunta comunale, ad approvarlo prima di verificare l esistenza di eventuali economie di gestione. Precisato che il metodo di calcolo delle economie di gestione adottato non è certo il frutto di un elaborazione di questa organizzazione sindacale, si sottolinea che il più volte citato art. 5, comma 3, del DPR 333/1990 dispone che: Il fondo di cui al comma 2 è integrato, in

presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dagli enti, da una quota del 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto dell'art. 23, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 8, comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n.910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche informatiche. Quindi, in presenza di effetti finanziari positivi, dovuti all intensificazione dell attività svolta dalla Amministrazione, le economie di gestione previste dalla sopra riportata disposizione devono essere calcolate con criteri oggettivi; criteri che, peraltro, non sono mai stati declinati da alcuna disposizione di diritto positivo. E il caso di ricordare in merito a citati criteri, ma anche rispetto a quelli corrispondenti contenuti nel precedente DPR 268/1987, che le interpretazioni sulla loro oggettività sono state le più disparate, tanto da indurre alle seguenti conclusioni: come già per la vigente norma (il riferimento è al DPR 268/1987), resta difficile stabilire cosa si intenda per economie di gestione individuate con criteri oggettivi.opportuno appare, a tali fini, un atto preliminare che disciplini in via generale modalità e criteri di individuazione dell economie di gestione..(1) E esattamente ciò che è avvenuto in buona parte dei comuni della provincia di Bergamo. Occorre ricordare, peraltro, che l art. 30 del DPR 347/1983 prevedendo l individuazione di standard di produttività, in seguito mai definiti con puntuali disposizioni, ha dato luogo ad una serie di iniziative, tra cui il progetto F.E.P.A., avviato nel corso degli anni ottanta, con lo scopo da mettere a confronto, sulla base di detti standard, enti locali diversi in relazione alle loro dimensioni ed alle attività svolte. E proprio da tale esperienza che prende le mosse il modello proposto dalla FILSEL-CISL; modello rispetto al quale non si ritiene di dover effettuare valutazioni (a più di vent anni di distanza pare francamente fuori tempo massimo ), ma che aveva lo scopo di offrire, bene o male, una risposta ad un aspetto di lapalissiana evidenza: le semplici serie storiche riferite elusivamente al singolo comune correvano (e corrono) il rischio di penalizzare proprio gli enti più efficienti per i quali realizzare economie di gestione un anno dopo l altro diveniva (e diviene) certamente più difficile con il passar del tempo. (1) Antonino Saja Quaderni di Prime Note. Edizioni delle Autonomie, 1991

Questo aspetto, peraltro, pare essere ben presente anche ai tempi nostri, ove si ponga attenzione al contenuto del D.Lgs 150/2009, (decreto Brunetta) laddove, all art. 5 dispone che gli obiettivi sulla base dei quali effettuare la misurazione della performance individuale devono essere: commisurati a valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe. 3) La ricostruzione del fondo per il salario accessorio Approvata la metodologia di calcolo delle economie di gestione, determinato per l anno 1995 l importo relativo al 50% delle economie di gestione in applicazione dell art. 5, comma 3, del DPR 333/1990, tale importo costituisce a decorrere dall anno successivo parte integrante e definitiva del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio di cui all art. 31 del CCNL del 6 luglio 1995, nel caso in cui lo stesso fondo calcolato sulla base del comma 1 risulti inferiore a quello previsto per l anno 1995. Insomma, l ultimo anno di applicazione del fondo per il trattamento economico accessorio secondo la normativa di natura amministrativa (artt. 5 e 6 del DPR 333/1990) è rappresentato dal 1995, mentre nel 1996 entra in vigore la disciplina contrattuale. Il comma 6 dell art. 31 del CCNL del 6.7.1995 costituisce una clausola di salvaguardia, tale da imporre alle amministrazioni, in questo importante momento di passaggio da una disciplina all altra di non ridurre il fondo per il salario accessorio. Inoltre, tenuto conto che il computo delle economie di gestione calcolate con criteri oggettivi come previsto dall art. 5, comma 3, del DPR 333/1990, non è stato il frutto di una metodologia definita a livello generale, quanto piuttosto il risultato di modalità e criteri che ogni singola amministrazione ha definito con propri specifici atti, pare necessario rilevare che fino all applicazione del primo contratto collettivo decentrato integrativo di diritto comune (1996), costituzione e ripartizione del fondo per il miglioramento dei servizi, pur rappresentando senz altro il risultato di un attività negoziale condotta in particolare a livello nazionale, acquisivano forma e sostanza di un atto amministrativo. L attività negoziale, quindi, doveva obbligatoriamente trasformarsi in atto unilaterale di natura amministrativa perché i suoi contenuti potessero risultare efficaci. In sostanza per essere applicati tali accordi dovevano essere recepiti con un DPR a livello nazionale e, perlopiù, con deliberazioni di Giunta a livello locale; insomma dovevano dismettere la loro veste contrattuale per assumere quella dell atto amministrativo, con le caratteristiche proprie degli atti amministrativi in materia di definitività e tutela dell affidamento dei terzi.

Situazione ben diversa da quella odierna in cui l organo esecutivo degli enti autorizza la parte pubblica alla stipula definitiva del CCDI (contratto collettivo decentrato integrativo), ma non assume con proprio atto i contenuti della trattativa. Infine, occorre ribadire che la stessa clausola contrattuale prevista dal comma 6 dell art. 31 del CCNL del 6.7.1995, come già sottolineato, non prevede affatto il ricalcolo delle economie di gestione dell anno 1995 secondo la disciplina precedente, quanto piuttosto la loro semplice trasposizione nel fondo del 1996 e ciò a differenza di quanto disposto al comma 1 dello stesso articolo. Ora rivedere l attuale costituzione del fondo per il salario accessorio, ricalcolando fondi che hanno natura giuridica diversa, in contrasto con la previsione della stessa disciplina contrattuale ed a più di vent anni di distanza pare francamente eccessivo e non solo dal punto di vista dell opportunità politico-amministrativa, quanto piuttosto sotto il profilo dell applicazione della legge (art. 4 del D.L. 16 del 2014). Bergamo, 15 giugno 2015 Per la FP-CGIL di Bergamo F.to Gian Marco Brumana