Incontro di studio Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie Cosa cambia dal 1 gennaio 2010 Il nuovo quadro giuridico delineatosi, ai fini IVA, con il recepimento delle direttive comunitarie 2008/8CE, 2008/9CE e 2008/117CE Roma, 23 ottobre 2009 Agenzia delle Dogane Paolo Puglisi Direttore della Direzione Legislazione Tributaria Ministero dell Economia e delle Finanze 23 ottobre 2009
Le linee guida della riforma direttive 2008/8CE, 2008/9CE e 2008/117CE Modifica del principio di territorialità di alcuni servizi Ampliamento dei casi di reverse-charge obbligatorio Portale elettronico per le procedure di rimborso dell IVA assolta in un altro Stato membro Nuovi obblighi Intrastat per la fornitura all estero di servizi 23 ottobre 2009
Due regole generali riguardanti il principio di territorialità dei servizi 1. Per i servizi business to business ( B-TO-B ), il luogo di imposizione è quello dell acquirente del servizio, purché identificato ai fini IVA 2. Per i servizi business to consumer ( B-TO-C ), il luogo di imposizione è quello del prestatore del servizio 23 ottobre 2009 3
Due regole generali riguardanti il principio di territorialità dei servizi 1. Per i servizi business to business ( B-TO-B ), il luogo di imposizione è quello dell acquirente del servizio, purché identificato ai fini IVA 2. Per i servizi business to consumer ( B-TO-C ), il luogo di imposizione è quello del prestatore del servizio Queste due regole non sempre consentono di raggiungere l obiettivo della tassazione nel luogo di consumo dei servizi, ciò che ha comportato la necessità di prevedere tutta una serie di eccezioni per particolari tipologie di operazioni 23 ottobre 2009 4
Agli effetti della territorialità, con particolare riferimento al B- TO-B: 1. le persone fisiche esercenti impresa, arte o professione si considerano soggetti passivi ove agiscano in quanto tali; sono esclusi dalle regole del B-TO-B gli acquisti fatti dall imprenditore per i suoi bisogni privati 2. gli enti che svolgono sia attività commerciali che attività non commerciali sono considerati soggetti passivi per il complesso delle attività; 3. gli enti non soggetti passivi, identificati ai fini IVA, sono considerati soggetti passivi. 23 ottobre 2009 5
Nelle relazioni B-TO-B il luogo di imposizione è il luogo di stabilimento del committente, e cioè: 1. il luogo dove il committente ha la sede della sua attività economica 2. il luogo ove è situata la stabile organizzazione nei confronti della quale è reso il servizio 23 ottobre 2009 6
Nelle relazioni B-TO-B il luogo di imposizione è il luogo di stabilimento del committente, e cioè: 1. il luogo dove il committente ha la sede della sua attività economica 2. il luogo ove è situata la stabile organizzazione nei confronti della quale è reso il servizio Per le prestazioni B-to-B sarebbe stato possibile dare rilievo al luogo di effettivo utilizzo del servizio, ciò che tuttavia non è stato attuato nel decreto legislativo 23 ottobre 2009 7
La regola basata sul luogo di stabilimento del committente soggetto passivo: È una regola generale che ha sostituito il criterio del luogo di stabilimento del prestatore Ha sostituito i regimi specifici riguardanti: Le prestazioni immateriali I lavori su beni mobili materiali Le prestazioni di beni Le prestazioni di intermediari 23 ottobre 2009 8
Nelle relazioni B-TO-C il luogo di imposizione è il luogo di stabilimento del prestatore, e cioè: 1. il luogo dove il prestatore ha la sede della sua attività economica 2. il luogo ove è situata la stabile organizzazione che rende il servizio 23 ottobre 2009 9
Nelle relazioni B-TO-C il luogo di imposizione è il luogo di stabilimento del prestatore, e cioè: 1. il luogo dove il prestatore ha la sede della sua attività economica 2. il luogo ove è situata la stabile organizzazione che rende il servizio Nessun cambiamento rispetto all attuale regime generale, salva la facoltà di dare rilievo al luogo di effettivo utilizzo del servizio, ciò che è stato realizzato, per sole prestazioni B-TO-C di telecomunicazione, di teleradiodiffusione, nonché di noleggio locazione e simili di mezzi di trasporto 23 ottobre 2009 10
Criterio del luogo di utilizzo: la prestazione di servizi (che in base alla regola di territorialità sarebbe rilevante ai fini IVA) è esclusa dal campo di applicazione dell IVA se è utilizzata fuori del territorio della Comunità; la prestazione di servizi (che in base alla regola di territorialità sarebbe irrilevante ai fini IVA) è inclusa nel campo di applicazione dell IVA se è utilizzata nel territorio dello Stato; 23 ottobre 2009 11
Prestazioni di locazione, noleggi e simili di mezzi di trasporto: Distinzione fra breve e lungo termine: Breve termine = possesso o utilizzo del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a 30 gg (90 gg per i natanti) 23 ottobre 2009 12
Prestazioni di locazione, noleggi e simili di mezzi di trasporto. Noleggi a BREVE termine (la regola è unica e vale sia B-to-B sia B-to-C) 1. il luogo dove il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione 2. applicazione anche della regola dell effettivo utilizzo: a. per i mezzi di trasporto messi a disposizione in Italia prestazioni escluse se utilizzate fuori della Comunità; b. per i mezzi di trasporto messi a disposizione fuori della Comunità prestazioni incluse se utilizzate in Italia 23 ottobre 2009 13
Prestazioni di locazione, noleggi e simili di mezzi di trasporto. Noleggi a LUNGO termine (si applica la regola generale B-to-B o B-to-C, combinata con la regola del luogo di utilizzo) 1. B-to-B: luogo di stabilimento del committente + luogo di utilizzo: a. Rilevano in Italia le prestazioni rese a soggetti passivi italiani, escluse quelle utilizzate fuori della Comunità; b. Non sono rilevanti le prestazioni rese a soggetti passivi extracomunitari, tranne quelle utilizzate in Italia (che invece sono incluse nel campo dell IVA) 23 ottobre 2009 14
Prestazioni di locazione, noleggi e simili di mezzi di trasporto. Noleggi a LUNGO termine (si applica la regola generale B-to-B o B-to-C, combinata con la regola del luogo di utilizzo) 1. B-to-C: luogo di stabilimento del prestatore + luogo di utilizzo: a. Rilevano in Italia le prestazioni rese da soggetti italiani, escluse quelle utilizzate fuori della Comunità; b. Non sono rilevanti le prestazioni rese da soggetti extracomunitari, tranne quelle utilizzate in Italia (che invece sono incluse nel campo dell IVA) 23 ottobre 2009 15
Prestazioni immateriali 1. Prestazioni rese a soggetti passivi B-to-B Luogo di stabilimento del committente (regola generale) senza applicazione del criterio del luogo di utilizzo 2. Prestazioni rese a privati B-to-C Luogo di stabilimento del prestatore se il committente è italiano o comunitario (regola generale) Esclusione da IVA se il committente è extracomunitario 23 ottobre 2009 16
Prestazioni immateriali Applicazione del criterio dell utilizzo solo per le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione B-to-C Pertanto: a. Luogo di stabilimento del prestatore se il committente è italiano o comunitario e sempre che le prestazioni siano utilizzate nella Comunità; b. L esclusione da IVA opera se il committente è extracomunitario, a meno che non siano prestazioni utilizzate in Italia 23 ottobre 2009 17
Direttiva 2008/9CE Nuova procedura per il rimborso dell IVA assolta in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento Novità 1. previsione di una procedura elettronica per effettuare le comunicazioni fra richiedente il rimborso e Stato membro di rimborso; 2. il richiedente trasmette la richiesta per via elettronica tramite un portale elettronico istituito da ciascuna Amministrazione fiscale; 3. non sono più trasmessi documenti cartacei; anche la trasmissione delle fatture, effettuate a seguito di richiesta dello Stato membro di rimborso, è fatta per via elettronica; 4. i termini per il rimborso sono stringenti, in quanto sono prefissati in quattro mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, ovvero, in casi particolari, in sei o in otto mesi dalla medesima; 23 ottobre 2009 18
Direttiva 2008/9CE Nuova procedura per il rimborso dell IVA assolta in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento Novità (segue) 5. i termini sono più lunghi qualora l Amministrazione dello Stato membro di rimborso, al fine di procedere alla liquidazione del rimborso, abbia bisogno di informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nella richiesta; esso le richiederà al soggetto passivo istante ovvero allo Stato membro di stabilimento ovvero a terzi; in questi casi lo Stato membro di rimborso eseguirà il medesimo (ovvero comunicherà il rigetto della domanda) entro due mesi dalla ricezione delle informazioni aggiuntive; 6. i termini si allungano ancora qualora lo Stato membro di rimborso richieda ulteriori informazioni aggiuntive; in questo esso dovrà comunque chiudere la pratica entro otto mesi. 23 ottobre 2009 19
Direttiva 2008/117CE Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie Novità 1. L elenco delle cessioni intracomunitarie di beni riguarderà anche le prestazioni di servizi rese in ambito intracomunitario; 2. analogamente l elenco degli acquisti intracomunitari di beni concernerà anche le prestazioni di servizi ricevute; 3. la periodicità degli elenchi è, tendenzialmente, mensile; 4. è ammessa la presentazione trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nel trimestre in corso e nei quattro trimestri precedenti;nel caso in cui il plafond sia superato durante il trimestre la presentazione degli elenchi deve essere effettuata da subito con cadenza mensile. 23 ottobre 2009 20
Due disposizioni che non sono contemplate nel decreto legislativo che necessita quindi di una modifica 1. le prestazioni di servizi rese in ambito intracomunitario devono essere assoggettate ad IVA sulla base del criterio dell effettuazione (il TUIR parla di ultimazione) e non sulla base del criterio del pagamento, che continuerà ad applicarsi alle prestazioni di servizi rese in ambito interno. 2. Le prestazioni di servizi che hanno tempi di realizzazione ultrannuali, in mancanza di acconti o pagamenti, devono essere assoggettati ad IVA, per la parte già effettuata, al temine di ciascun anno solare; questa disposizione è stata inserita nel decreto legislativo ma per la sola ipotesi di prestazione intracomunitaria, laddove la direttiva fa riferimento anche alle prestazioni rese da soggetti extraue. 23 ottobre 2009 21