Bilancio 2011: adempimenti e principali novità Trasformazione delle imposte differite attive in crediti d imposta Ancona Sede Confindustria, giovedì 15 marzo 2012 Relatore: Dott. Marco Ciavattini
Art. 2, co 55, D.L. n. 225 del 29/12/2010 «In funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi, sono trasformate in crediti d'imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d'esercizio.»
Risoluzione Ministeriale 94/E del 22 settembre 2011 «Ai sensi del comma 55, nell ipotesi in cui sia evidenziata in bilancio una perdita d esercizio, sono convertite in credito d imposta le attività per imposte anticipate, iscritte nel bilancio stesso, derivanti da: a) svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; b) valore dell avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d imposta ai fini delle imposte sui redditi.»
AMBITO SOGGETTIVO Risoluzione Ministeriale 94/E del 22 settembre 2011 «Ne deriva che il credito d imposta in esame, con riferimento al punto sub b) [attività per imposte anticipate he derivano da avviamento e altre attività immateriali], può essere utilizzato da tutti i contribuenti interessati, quindi anche da soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari.»
CONDIZIONI Il Decreto Legge 225/2010 stabilisce che le imposte anticipate possono essere trasformate in a condizione che: Le imposte anticipate siano riferibili al valore dell avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d imposta ai fine Ires; Nel bilancio individuale della società sia stata rilevata una perdita di esercizio
DETERMINAZIONE DEL CREDITO D IMPOSTA (art. 2, comma 56 DL 225/2010) L importo massimo di imposte anticipate che può essere trasformato in credito d imposta è costituito da: Perdita di esercizio (evidenziata nel bilancio) X Attività per imposte anticipate (relative ad avviamento ed altre attività immateriali) ------------------------------------------------------------------------ Capitale Sociale e Riserve (PN al lordo della perdita)
DECORRENZA (art. 2, comma 56 DL 225/2010) La trasformazione delle imposte anticipate in credito d imposta decorre dalla data di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell assemblea dei soci. Esempio: Se il bilancio in cui avviene la trasformazione è il 2011 ed è stato approvato il 29 aprile 2012, da quest ultima data avviene il possibile utilizzo
UTILIZZO DEL CREDITO D IMPOSTA (art. 2, comma 57 DL 225/2010) Il credito d imposta può essere ceduto o utilizzato in compensazione con il codice tributo 6834, senza limiti di importo Il credito d imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi nel quadro RU, sez. XIX, rigo 98, codice 80 Non concorre alla formazione del reddito d impresa né della base imponibile IRAP
CONSEGUENZE DELLA TRASFORMAZIONE «Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta» Quindi: non sono più ammesse le variazioni in diminuzione che corrispondono all ammontare delle imposte anticipate trasformate
ESEMPIO La Società A ha acquistato un azienda nel 2010 pagando 1.000.000 di avviamento. Civilisticamente l avviamento viene ammortizzato in 10 esercizi, mentre fiscalmente viene dedotto in 1/18. Al termine dell esercizio 2010 tale avviamento avrà un valore civile di 900.000, ed un valore fiscale di 944.444, avendo effettuato variazioni in aumento di 44.444. Conseguentemente la Società A ha iscritto imposte anticipate per 13.955 [cioè 44.444 x (27,5% + 3,90%)]
ESEMPIO Al termine dell esercizio 2011 tale avviamento avrà un valore civile di 800.000, ed un valore fiscale di 888.888, avendo effettuato anche nell esercizio 2011 variazioni in aumento di 44.444. Conseguentemente la Società A ha iscritto in bilancio imposte anticipate complessive per 27.911 [cioè 88.888 x (27,5% + 3,90%)]
ESEMPIO Il bilancio di esercizio 2011 chiude in perdita di euro 200.000. La Società ha al 31/12/2011 un Capitale sociale di 100.000 e Riserve per 400.000. La Società decide di avvalersi della possibilità di trasformare le imposte anticipate (pari ad 27.911) in credito d imposta per un importo massimo così determinato: 200.000 x 27.911 / 500.000 = 11.164
ESEMPIO Dopo l approvazione del bilancio 2011 (ipotizzata 29 aprile 2012) la Società potrà compensare il credito d imposta di 11.164 Negli anni successivi non potrà più essere dedotta fiscalmente una quota di ammortamento fiscale dell avviamento pari a 35.554 (corrispondente all importo di 11.164 trasformato in credito d imposta) [35.554 x 31,4% = 11.164]
Art. 9, D.L. n. 201 del 06/12/2011 (c.d. Manovra Monti) La Manovra Monti ha introdotto il nuovo comma 56-bis al DL 225/2010 che estende la trasformazione in delle imposta anticipate da perdite fiscali per la quota di queste dovuta alla deduzione dei componenti negativi di reddito relativi alle attività patrimoniali interessate dalla normativa (avviamento, marchi, ecc).
CONDIZIONI Iscrizione delle imposte anticipate su perdite fiscali Perdite fiscali generate anche per mezzo della deduzione di componenti negativi di reddito derivanti da avviamento o altre attività immateriali DECORRENZA La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita.
CONSEGUENZE DELLA TRASFORMAZIONE A seguito della trasformazione, non è più possibile riportare nei successivi esercizi la perdita fiscale corrispondente alle imposte differite attive trasformate in.
ESEMPIO La Società B ha acquisito nel 2001 un marchio per un valore di 1.000.000. Al 31/12/2010 ai fini civilistici il marchio risulta già completamente ammortizzato (ammortamento effettuato in 10 anni). Ai fini fiscali ha ancora un residuo da ammortizzare (e quindi da dedurre) di 444.444 (ammortamento fiscale in 18 anni). Sul disallineamento civile/fiscale di euro 444.444 ha iscritto in bilancio le imposte anticipate per euro 139.555.
ESEMPIO Nel 2011 la Società determina il suo reddito imponibile in -60.000 (perdita fiscale) ed ha iscritto su quest ultima le imposte anticipate per 16.500. Tale perdita fiscale è determinata anche per mezzo della variazione in diminuzione dovuta all ammortamento fiscale del marchio per 55.555 (effetto reversal).
ESEMPIO La Società può trasformare in credito d imposta le imposte anticipate sulla perdita fiscale causata dalla deduzione dell ammortamento fiscale del marchio per un importo di 15.278 55.555 x 27,5% = 15.278 Conseguentemente, la perdita fiscale dell esercizio, pari ad 60.000, potrà essere riportata negli esercizi successivi solo per 4.445 (cioè 60.000 55.555)