ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI G.C. N. 10 DEL 28/01/2015 Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Maria Teresa Vella CONVENZIONE PER IL DISTACCO DI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PRESSO L UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS L anno duemilaquindici, il giorno del mese di, presso la sede del Comune di nella Via/Piazza, TRA Il/La, che interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto dell Unione dei Comuni del Sarrabus, via n., C.F., in virtù del decreto del Presidente n. del e in esecuzione della deliberazione della G.C. n. del, di seguito denominato anche ente utilizzatore E Il/La, Responsabile del Servizio, che interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto del Comune di,, C.F., in virtù del decreto del Sindaco n. del e in esecuzione della deliberazione della G.C. n. del, di seguito denominato anche ente di provenienza; PREMESSO Che con deliberazione del C.C. n. del si è stabilito di trasferire all Unione dei Comuni del Sarrabus il servizio relativo allo sportello unico per le attività produttive ( SUAP), ai fini della gestione in forma associata; Che con convenzione stipulata in data Aprile 2014 i comuni aderenti all Unione dei Comuni del Sarrabus hanno trasferito all Unione medesima il servizio relativo al SUAP da svolgere in forma associata; Che con deliberazione della G.C. n. del è stato individuato il personale comunale da distaccare presso l Unione dei Comuni del Sarrabus, per le finalità ivi indicate, e contestualmente approvato lo schema della presente convenzione; Che occorre provvedere alla stipula della presente convenzione per l utilizzo, mediante l istituto del distacco, dei/del dipendenti/e del Comune di presso l Unione dei Comuni del Sarrabus;
Che l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa; Che in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Che l art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che: a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1); b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi; Tutto ciò premesso SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 Oggetto e finalità della convenzione 1. Il Comune di, mette a disposizione dell Unione dei Comuni del Sarrabus mediante l attivazione dell istituto del distacco, le seguenti unità lavorative aventi profilo professionale e categoria di inquadramento e tipologia di rapporto di lavoro a fianco dello stesso indicato e per le finalità ivi riportate: Cognome e Nome Profilo professionale Categoria giuridica Rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato pieno/parziale) Funzioni e servizi di destinazione 2. Il Comune di si riserva, dando preavviso scritto all Unione del Sarrabus pari ad almeno 15 giorni, di sostituire il personale assegnato con altri dipendenti. ART. 2 Decorrenza del distacco
1. Il distacco decorrerà dal giorno e ha la durata pari a quella della convenzione di trasferimento della funzione o del servizio. Qualora i/il dipendente/i sia assegnato ai servizi generali e tecnici il distacco avrà durata fino al. ART. 3 Dipendenza organica 1. La dipendenza organica dei/del lavoratori/e assegnato in distacco e quindi la titolarità del rapporto di lavoro rasta in capo al Comune di ART. 4 Dipendenza funzionale 1. La dipendenza organizzativo-funzionale, quella gerarchica e disciplinare dei/del lavoratori/e e il vincolo di prestazione del servizio (rapporto di servizio) è trasferito in capo all Unione dei Comuni del Sarrabus alla quale spettano: a) la gestione degli aspetti attinenti l attribuzione del trattamento economico accessorio; b) la gestione dell orario di lavoro; c) la gestione delle assenze a qualsiasi titolo (ferie, permessi, festività del Santo patrono, malattia e maternità, congedi parentali ecc.); d) il procedimento disciplinare; e) le relazioni e i diritti sindacali; 2. Per la gestione del rapporto di lavoro dei/del dipendenti/e distaccato si fa riferimento agli articoli 13 e 14 del CCNL stipulato in data 22/01/2004 e comunque alle norme vigenti nel tempo. 3. Per i lavoratori soggetti a distacco parziale i quali si trovano ad operare contemporaneamente sia presso il Comune di sia presso l Unione, sono definite, salvo diversi accordi tra i responsabili di servizio di assegnazione, le seguenti modalità di utilizzo: Sig. : nei giorni di presso l Unione Sig. : nei giorni di presso l Unione Sig. : nei giorni di presso l Unione 4. Nel caso in cui i/il dipendenti/e venga utilizzato a tempo parziale la gestione delle assenze avviene con modalità tali da incidere in modo equilibrato nell ambito dei periodi di servizio dedicati a ciascuno degli enti, acquisendo il parere favorevole del Comune titolare del rapporto di lavoro. 5. L unione dei comuni può individuare le posizioni organizzative e conferire i relativi incarichi secondo la disciplina degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999; la spesa per la
retribuzione di posizione e di risultato attribuite al personale incaricato di una posizione organizzativa dell unione è a carico del bilancio dell Unione ed è correlata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alla durata della prestazione lavorativa; il relativo valore si cumula con quello eventualmente percepito ad analogo titolo presso l ente di provenienza, ugualmente rideterminato in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; l importo complessivo a titolo di retribuzione di posizione, su base annua per tredici mensilità, può variare da un minimo di 5.164,56 ad un massimo di 16.000; la complessiva retribuzione di risultato, connessa ai predetti incarichi, può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della complessiva retribuzione di posizione attribuita. Per il finanziamento delle eventuali posizioni organizzative dell unione trova applicazione la disciplina dell art. 11 del CCNL del 31.3.1999. ART. 5 Sede di servizio 1. La sede di servizio è quella del Comune titolare del rapporto di lavoro, salvo specifiche diverse esigenze ed in tal caso sarà assegnata dal Responsabile di Servizio in coerenza e osservanza delle convenzioni stipulate per il trasferimento delle funzioni e servizi. L Unione è responsabile della rilevazione della presenza in servizio mediante sistemi elettronici di rilevazione. ART. 6 Trattamento economico stabile 1. Le competenze stipendiali fisse e continuative, compreso il trattamento economico accessorio avente carattere continuativo ( indennità di comparto, progressioni economiche) verranno corrisposte direttamente dal comune titolare del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità e previa acquisizione degli elementi di conoscenza da parte dell Unione. 2. Il Comune di e l Unione del Comune del Sarrabus concordano che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale distaccato a prestare servizio presso l Unione stessa, nell interesse dell Ente titolare del rapporto di lavoro, resta a carico dell Ente medesimo; sono fatti salvi gli accordi tra i due enti per compensare reciprocamente le spese per tutto il personale distaccato per lo svolgimento di funzioni e servizi e che verranno definiti con separati atti. ART. 7 Progressioni orizzontali e progressioni di carriera
1. Ai dipendenti viene garantito il diritto alla partecipazione alle selezioni finalizzate: a) all attribuzione della progressione economica orizzontale secondo i criteri e le procedure stabilite dal Comune di b) alla partecipazione ai concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni c) A tal fine verranno concordate con apposito atto le modalità per acquisire dall Unione le informazione e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina. 2. Al fine di garantire al lavoratore la tempestiva conoscenza dell indizione delle selezioni finalizzate all attribuzione della progressione economica orizzontale e alle progressioni di carriera, il Comune di si impegna a comunicare all Unione dei Comuni del Sarrabus, entro cinque giorni dal provvedimento di indizione delle selezioni in parola, ogni elemento utile per la partecipazione dei dipendenti alle selezioni attivate. 3. L Unione dei Comuni del Sarrabus, provvederà a valutare la performance individuale e organizzativa dei dipendenti, previa assegnazione degli obiettivi di performance individuati nei relativi piani e atti di programmazione, secondo quanto previsto ( modalità e termini) dal sistema di valutazione delle performance approvato dal comune titolare del rapporto di lavoro del dipendente distaccato. 4. Le parti, dando atto che la progressione orizzontale e quella di carriera hanno conseguenze sul trattamento economico fondamentale del dipendente e considerato che il distacco viene attivato nel prevalente interesse del Comune di, stabiliscono che relativi oneri saranno a carico del medesimo ente. ART. 8 Lavoro straordinario e salario accessorio 1. Il lavoro straordinario e il salario accessorio, relativamente al personale distaccato viene gestito e retribuito direttamente dall Unione dei Comuni nel limite delle risorse economiche decentrate destinate annualmente alla costituzione dei rispettivi fondi, costituiti per le prestazioni di lavoro straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo la disciplina, rispettivamente, degli artt. 14 e 15 del CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali dell 1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni e degli artt. 31 e 32 del CCNL 22.01.2004. e trasferite dal Comune all Unione, previa determinazione dei criteri di determinazione delle risorse da trasferire, nel rispetto della disciplina prevista dall art. 13 del CCNL del 22.01,2004. Art. 9
Partecipazione del lavoratore alle elezioni delle RSU 1. I dipendenti distaccati, considerato il mantenimento del rapporto organico con il Comune di, eserciteranno il diritto di partecipare alle elezioni delle RSU, secondo la disciplina vigente. Art. 10 Istituti contrattuali che implicano assunzione di scelte discrezionali 1. Le parti danno atto che al di fuori di sopraccitati istituti contrattuali, la cui gestione può essere attribuita all interno della convenzione in maniera netta ad uno dei due Enti stipulanti, ci sono altri casi in cui si ritiene preferibile inserire una clausola che tuteli congiuntamente gli interessi di entrambi gli Enti interessati. 2. Nella gestione di tutti gli istituti contrattuali seguenti che implicano una valutazione discrezionale da parte dell Ente, le parti convengono che si debbano attivare idonee procedure di concertazione o, in alternativa, dovrà essere prevista la richiesta del preventivo nulla osta all altro Ente. Art. 11 Permessi 150 ore per studio 1. Le valutazioni circa il riconoscimento dei permessi retribuiti delle 150 ore per studio, nel rispetto del contingente del 3% del personale non Dirigente in servizio, spetta al Comune di in virtù della permanenza della dipendenza organica che fa si che i dipendenti distaccati presso l Unione dei Comuni debba essere conteggiato nel contingente del Comune di ove continua ad occupare un posto in dotazione organica. 2. La successiva gestione dei permessi e la loro effettiva utilizzazione viene invece demandata All Unione dei Comuni. Art. 12 Valutazione su assenza di incompatibilità e grado di impegno nella richiesta di autorizzazione preventiva ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 per l esercizio di un attività extra-istituzionale 1. L atto di autorizzazione preventiva dovrà essere adottato dal Comune di previo Nulla Osta rilasciato dall Unione dei Comuni. Art. 13 Congedo per formazione 1. I congedi per la formazione dovranno essere concessi dall Unione dei Comuni Art. 14 Concessione di aspettativa
1. La concessione dell aspettativa, nel rispetto delle norme contrattuali è disposta del Comune di.., previa acquisizione di apposito nulla osta da parte dell Unione dei Comuni. Art. 15 Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia a quanto previsto dalle norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni Autonomie Locali e nelle norme di legge e di regolamento, in quanto applicabili. 2. Qualora l unione non disponga dei regolamenti applicabili per la gestione del rapporto di lavoro, si avvarrà dei regolamenti vigenti nell ente titolare del rapporto di lavoro. Art. 16 Risoluzione della convenzione 1. La presente convenzione potrà essere risolta a richiesta anche di una sola delle parti, previa adozione di apposita deliberazione dell organo esecutivo e trasmessa all altro ente almeno 90 giorni prima della decorrenza del recesso stesso, fatto salvo l accordo fra gli enti.. 2. In tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, non potrà essere operativo prima che venga concordemente definito ogni aspetto organizzativo e finanziario a garanzia del regolare svolgimento delle funzioni e dei servizi trasferiti all Unione dei Comuni. 3. Inoltre la Convenzione sarà risolta nei seguenti casi: a) per cessazione del rapporto di lavoro del dipendente distaccato presso l Ente titolare del rapporto di lavoro; b) per scadenza naturale della presente convenzione; 4. Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere preventivamente approvata dalla Giunta Comunale e dal consiglio di amministrazione dell Unione. Letto, approvato e sottoscritto Per il Comune di Il Segretario Comunale Per l Unione dei Comuni del Sarrabus Il Segretario dell Unione