Nuovo accordo Stato Regioni sulla Formazione dei Dirigenti, dei Preposti, dei Lavoratori e dei Datori di lavoro/rspp

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Nuovo accordo Stato Regioni sulla Formazione dei Dirigenti, dei Preposti, dei Lavoratori e dei Datori di lavoro/rspp Il 21 dicembre 2011, la Conferenza Stato Regioni ha approvato gli accordi per la formazione di: Dirigenti Preposti Lavoratori ai sensi dell'art. 37, commi 1, 2, 3, 6 e 7 del D.Lgs. 81/2008 Datori di Lavoro/RSPP ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/2008 Gli accordi sono già stati approvati dalla Conferenza Stato Regioni ed entreranno immediatamente in vigore subito dopo la pubblicazione sulla G.U. (prevista per inizio di gennaio 2012). In sintesi, l accordo definisce modalità e durata della formazione MINIMA per i lavoratori, i dirigenti, i preposti, ed i datori di lavoro RSPP. FORMAZIONE LAVORATORI Premessa : 1. La formazione dei lavoratori ai sensi del presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgsl 81/08 o di altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari. In altre parole, stiamo parlando di una formazione BASE OBBLIGATORIA per TUTTI i lavoratori. 2. Possibile la formazione e learning ma: 2a solo se conforme all allegato I del presente accordo: in sostanza viene autorizzata solamente una formazione che possa essere pero interattiva fra docente e discente, non solo la mera fruizione di materiale didattico via internet Rev. 4 gen 2012 1

2b Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (!!!) ore di collegamento. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dal sistema di tracciamento della piattaforma e learning. 2c Deve essere effettuata in orario lavorativo 3. Vengono definiti i requisiti dei docenti, che devono essere in possesso di documentata esperienza professionale, almeno triennale. 4. Numero massimo di discenti per corso : 35 persone 5. Obbligo di frequenza di almeno il 90 % delle ore, con registri di controllo delle presenze L art.37 c.2 del D.Lgsl.81/2008 faceva specifico riferimento alla definizione della durata, contenuti minimi e modalità di formazione dei lavoratori, mediante un accordo Stato Regioni, di cui stiamo documentando ora. L accordo definisce chiaramente CONTENUTI, METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO, ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE, e ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO. Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza. FORMAZIONE IN CASO DI SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO : è possibile concordare che la formazione di base (4 ore) possa essere a carico del somministratore, mentre quella specifica a carico del utilizzatore, a meno di accordi diversi fra somministratore ed utilizzatore. Tale accordo prevede la suddivisione di tutte le aziende in 3 grossi gruppi : 1. RISCHIO BASSO Gruppo B9 4 ore di formazione per TUTTI i lavoratori PIU 4 ore SPECIFICHE PER I RISCHI DEL SETTORE: TOTALE 8 ORE 2. RISCHIO MEDIO Gruppo B1,B2,B6 e B8 4 ore di formazione per TUTTI i lavoratori PIU 8 ore SPECIFICHE PER I RISCHI DEL SETTORE: TOTALE 12 ORE 3. RISCHIO ALTO Gruppo B3. B4, B5 e B7 4 ore di formazione per TUTTI i lavoratori PIU 12 ore SPECIFICHE PER I RISCHI DEL SETTORE: TOTALE 16 ORE Rev. 4 gen 2012 2

Riportiamo di seguito la tabella che divide i macrosettori ATECO : MACROSETT MODULO ATTIVITA DI RIFERIMENTO ORE ATECO 1 B1 Agricoltura 2 B2 Pesca 3 B3 Estrazioni minerali, altre industrie estrattive, Costruzioni 4 B4 Industrie Alimentari, Tessili, Abbigliamento, Conciarie, Cuoio, Legno Carta, editoria, stampa, Minerali non metalliferi, Produzione e Lavorazione metalli. Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici. Fabbricazione macchine, apparati elettrici, elettronici, autoveicoli. Mobili. Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua. Smaltimento rifiuti 5 B5 Raffinerie Trattamento combustibili nucleari. Industria Chimica, Fibre Gomma, Plastica 6 B6 Commercio ingrosso e dettaglio Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.) Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni 7 B7 Sanità Servizi sociali 8 B8 Pubblica Amm.ne Istruzione 9 B9 Alberghi, Ristoranti Assicurazioni Immobiliari, Informatica,Ass.ni ricreative, culturali, sportive Servizi domestici Organizzi. Extraterrit. AGGIORNAMENTO : previsto aggiornamento quinquennale MINIMO di 6 ore per tutte le classi di rischio, per lavoratori, dirigenti e preposti. La formazione deve essere completata, per lavoratori, dirigenti e preposti, prima dell assunzione. Ove cio non fosse possibile, entro 60 giorni dall assunzione. FORMAZIONE PREPOSTI I preposti, essendo lavoratori, sono soggetti alla stessa formazione dei lavoratori, come sopra indicato, piu ulteriori 8 ore di formazione specifica sul ruolo. Rev. 4 gen 2012 3

FORMAZIONE DIRIGENTI Previste 16 ore di formazione divise in 4 moduli specifici, indipendenti dalla tipologia di azienda. FORMAZIONE RSPP Datore di Lavoro Prevista formazione differente per le 3 classi di rischio. AGGIORNAMENTO : previsto aggiornamento quinquennale MINIMO di 6 ore per rischio basso, 10 ore per rischio medio, 14 ore per rischio alto. Esonerati dalla formazione i DL RSPP che possono dimostrare di aver frequentato corso secondo i contenuti del DM 16 /1/97. Tali DL RSPP sono comunque tenuti all aggiornamento. La formazione deve essere completata, per il Datore di Lavoro che vuole svolgere la funzione di RSPP, entro 90 giorni dall inizio attività. 1. RISCHIO BASSO Gruppo B9 16 ore 2. RISCHIO MEDIO Gruppo B1,B2,B6 e B8 32 ore 3. RISCHIO ALTO Gruppo B3. B4, B5 e B7 48 ore Rev. 4 gen 2012 4

Articolo 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda. (Arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro dirigente) 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l accordo di cui al comma 2. 4. La formazione e, ove previsto, l addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell inizio dell utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all evoluzione dei rischi o all insorgenza di nuovi rischi. 7. I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1. 200 a 5.200 euro il datore di lavoro dirigente) 7 bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori; 8. I soggetti di cui all articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 9. I lavoratori incaricati dell attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza devono ricevere un adeguata e specifica formazione e un Rev. 4 gen 2012 5

aggiornamento periodico; in attesa dell emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro dirigente) 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro dirigente) 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l attività del datore di lavoro, durante l orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. 14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. Rev. 4 gen 2012 6