SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE



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Transcript:

L IMU Che cos è L'IMU - Imposta Municipale propria - è un'imposta di natura patrimoniale il cui presupposto consiste nel possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato e a qualsiasi uso destinati, e sostituisce sia l'ici che l'irpef sulla rendita catastale. Il Decreto Legge 2 Marzo 2012 n.16 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE ha apportato rilevanti modifiche alla normativa sull IMU intervenendo in modo particolare sull art.13 del D.L.201/2011 conv.in L.214/2011 c.d. SALVAITALIA Con il Decreto Monti Salvaitalia l applicazione dell IMU è stata anticipata al 1 gennaio 2012 in via sperimentale per tre anni; l'imposta era stata introdotta con il D. Lgs. 23/2011 sul Federalismo fiscale, che ne prevedeva l applicazione a partire dal 2014. Sostanziale differenza fra l'imu e la abrogata normativa sull'ici è che oggetto del tributo sono anche: a) le abitazioni principali e le loro pertinenze: l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di all unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. b) i fabbricati rurali: Vengono assoggettati all'imu i fabbricati rurali il cui reddito era sempre stato ricompreso nella tariffa di reddito dominicale: ne consegue che dall'anno 2012 aumenta la base imponibile dell'imposta municipale. Come funziona Il pagamento dell IMU è legato al POSSESSO DI DIRITTO dell immobile. L'articolo 9 del decreto legislativo 23/2011 stabilisce che oltre al proprietario dell'immobile, sono obbligati al pagamento anche il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione. Non è soggetto all imposta il nudo proprietario dell'immobile. Obbligati al pagamento sono anche il superficiario, l'enfiteuta, il locatario finanziario e il concessionario di aree demaniali.

Non sono obbligati al pagamento dell'imposta il locatario, l'affittuario e il comodatario, in quanto non sono titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile, ma lo utilizzano sulla base di uno specifico contratto. Obbligato al pagamento dell IMU è IL CONIUGE ASSEGNATARIO dell ex casa coniugale, che viene considerata come abitazione principale; infatti il diritto del coniuge assegnatario è equiparato al diritto di abitazione. Il sistema di calcolo dell'imu ricalca quello dell'imposta precedente, ma vengono introdotti nuovi moltiplicatori quali coefficienti di calcolo. La base imponibile dell imposta è il valore degli immobili. Per i fabbricati abitativi tale valore si determina rivalutando la rendita catastale del 5% e applicando i nuovi moltiplicatori: 160 per le abitazioni del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7; 140 per i fabbricati di gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5; 80 per gli immobili di gruppo catastale A/10 (uffici e studi privati); 60 per i fabbricati di gruppo D; 55 per i negozi e botteghe accatastati C/1. Per i terreni agricoli, il valore si determina rivalutando del 25% il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell anno di imposizione, e applicando un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110. Sulla base imponibile correttamente calcolata si applicano le aliquote. L'aliquota ordinaria dell'imu è pari allo 0,76%. Ogni Comune avrà la possibilità di variare l'aliquota ordinaria, sia in aumento che in diminuzione, fino ad un massimo dello 0,3% (l'aliquota ordinaria potrà variare quindi da Comune a Comune, da 0,46% a 1,06%). I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di: immobili non produttivi di reddito fondiario, cioè immobili relativi all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni ; immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; immobili locati. Per l abitazione principale e le relative pertinenze l'aliquota è ridotta allo 0,4%. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 del D.L. 557/93, l'aliquota è ridotta allo 0,2%. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. CASI PARTICOLARI abitazioni concesse in comodato gratuito Sono considerate seconde case anche se concesse in comodato a parenti e figli; si paga l IMU cui si applica l aliquota dello 0,76%.

abitazioni concesse in locazione Si paga l IMU cui si applica l aliquota pari allo 0,76% sia per i contratti liberi che per i contratti a canone concordato. abitazioni sfitte a disposizione Sono considerate seconde case e si paga l IMU cui si applica l aliquota pari allo 0,76%; abitazioni di anziani e disabili ricoverati Sono considerate seconde case e si paga l IMU cui si applica l aliquota dello 0,76%;il Comune può assimilarle all Abitazione principale purché non siano affittate, ed in questo caso l aliquota è pari allo 0,4%. abitazioni di cittadini residenti all estero iscritti all aire Sono considerate seconde case e si paga l IMU cui si applica l aliquota dello 0,76%;il Comune può assimilarle all Abitazione principale purché non siano affittate, ed in questo caso l aliquota è pari allo 0,4%. case popolari e di coop.edilizie indivise Su tali immobili adibiti ad abitazione principale si paga l IMU con l aliquota dello 0,76% ma si applica la detrazione di 200 aree edificabili Si paga l IMU cui si applica l aliquota pari allo 0,76%; BASE IMPONIBILE E ridotta del 50% la base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono queste condizioni); per i fabbricati di interesse storico o artistico; TERRENI AGRICOLI L aliquota IMU è pari a 0,76%. E 135 il moltiplicatore per il calcolo della base imponibile e tale coefficiente può essere ridotto a 110 quando tali terreni siano posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Inoltre, i terreni agricoli posseduti e condotti da tali soggetti scontano l Imu solo sulla parte di valore eccedente 6 mila euro, con le seguenti riduzioni: del 70% da 6mila euro e fino a 15.500 euro del 50% da 15.500 euro e fino a 25.500 euro del 25% da 25.500 euro e fino a 32.000 euro. Sull'immobile adibito ad abitazione principale, fatto il calcolo dell'imposta lorda, è possibile detrarre 200 euro annui complessivi. I Comuni possono disporre l aumento dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. E' prevista anche un ulteriore detrazione, pari a 50 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimori abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ma l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

I conti effettivi potranno farsi solo a fine anno. Infatti: I Comuni potranno approvare o modificare il regolamento e le aliquote IMU entro il 30 settembre 2012; Il Governo con Decreto del Presidente del Consiglio da emanarsi entro il 10 dicembre 2012-viste le risultanze del gettito della prima rata dell impostaprovvederà a modificare le aliquote, le variazioni e le detrazioni per assicurare l ammontare del gettito complessivo previsto per l anno 2012 che è pari a 21,4 Miliardi di Euro ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: E prevista la possibilità di pagare l imposta in TRE RATE con scadenze al 16 Giugno, 16 Settembre,16 dicembre. Per le prime due rate (un terzo ciascuna dell imposta calcolata con aliquota di base e detrazione) il pagamento deve essere effettuato con F24,mentre la rata di dicembre (a conguaglio ) potrà essere pagata con bollettino postale a partire dal giorno 1 del mese. Si può pagare anche in DUE RATE (16 Giugno E 16 Dicembre). ALTRI IMMOBILI Il pagamento deve essere effettuato in DUE RATE a scadere il 16 giugno (50% dell imposta calcolata con aliquota di base e detrazione) e il 16 dicembre a conguaglio ALTRE TIPOLOGIE Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, che dovranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro fine novembre, l Imu va pagata in UNICA RATA al 16 dicembre. Ai Comuni andrà il totale del gettito derivante dall applicazione dell IMU sull abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, ed il 50 per cento di tutto il rimanente gettito; l altra metà dovrà essere versata dai Comuni all Erario. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. DICHIARAZIONE IMU Va presentata entro 90 giorni dalla data in cui ha inizio il possesso dell immobile o in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell imposta; E previsto l utilizzo di un MODELLO approvato con Decreto Ministeriale che non è stato ancora adottato. Per gli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto nel 2012 la Dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

A chi rivolgersi In caso di mancato riconoscimento dei vostri diritti, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di Adiconsum, (alla voce Dove siamo ), per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.