CIRCOLARE DELL INPS IN MERITO ALLO SGRAVIO DEI CONTRIBUTI PER GLI APPRENDISTI

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MESSAGGIO INPS IN MERITO ALLE INDICAZIONI PER I DATORI DI LAVORO DOMESTICO L'INPS, con il Messaggio n. 17898 del 5 novembre 2012, ha reso noto che a breve saranno recapitati, a chi ha effettuato la domanda di regolarizzazione (sanatoria extra cee ), i bollettini per il pagamento dei contributi precalcolati (in relazione al periodo 9 maggio 31 dicembre 2012). Il pagamento dei suddetti MAV può essere effettuato unicamente presso gli sportelli bancari o postali. A tal riguardo l INPS ricorda, inoltre, che: all atto della convocazione presso lo Sportello Unico il datore di lavoro dovrà esibire le ricevute dei Mav relativi al pagamento dei contributi dall inizio del rapporto di lavoro fino all ultimo trimestre scaduto nonché la parte superiore del documento di pagamento che riporta nella causale i dati che hanno determinato l importo; la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico conclude il procedimento di emersione assolvendo anche all obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione. CIRCOLARE DELL INPS IN MERITO ALLO SGRAVIO DEI CONTRIBUTI PER GLI APPRENDISTI Con la Circolare n. 128 del 2 novembre 2012, L inps conferma che lo sgravio totale si applica solo alle aziende che occupano fino a nove dipendenti per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, mentre resta l'aliquota del 10% per quelli successivi e fino alla scadenza del periodo di apprendistato. Relativamente agli apprendisti iscritti alle liste di mobilità fino a 29 anni, nel contratto di lavoro è anche prevista una clausola con cui le parti rinunciano alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione. In sintesi, la circolare conferma che lo sgravio totale si applica solo alle aziende che occupano fino a nove dipendenti per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, mentre resta l'aliquota del 10% per quelli successivi e fino alla scadenza del periodo di apprendistato. Relativamente agli apprendisti iscritti alle liste di mobilità fino a 29 anni, nel contratto di lavoro è anche prevista una clausola con cui le parti rinunciano alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione.

NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO: modalità operative per la comunicazione della prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato Con la nota del 31 ottobre 2012, n. 15322, il Ministero del lavoro ha fornito le indicazioni operative in merito alle modalità di comunicazione sulla c.d. "prosecuzione di fatto" del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato, in seguito alla pubblicazione facendo seguito al Decreto ministeriale 10 ottobre 2012. La prosecuzione va comunicata dal datore di lavoro mediante la compilazione del quadro "Proroga" del modello UniLav: inserendo nel campo Data fine proroga la data del nuovo termine del rapporto lavorativo, per il periodo intercorrente tra il 25 novembre 2012 ed il 10 gennaio 2013; utilizzando i campi Data fine proroga/prosecuzione di fatto e Prosecuzione di fatto per inserire la data del nuovo termine, a partire dal 10 gennaio 2013 (ore 19), giorno in cui entreranno in vigore i modelli unificati aggiornati PARERE DEL MINISTERO DEL LAVORO IN MERITO ALL INTERRUZIONE DI 60 o 90 GIORNI TRA DUE CONTRATTI A TERMINE IN SOSTITUZIONE PER MATERNITA Con un parer del 4 ottobre 2012 il Ministero del Lavoro, ha chiarito che tra due contratti a termine stipulati con lo stesso soggetto in sostituzione di due dipendenti assenti per maternità, non devono essere rispettati i termini minimi previsti dall articolo 5, comma 3 del D.Lgs n. 368/2001, così come modificato dalla Legge n. 92/2012, cioè 60 giorni nel caso di primo contratto inferiore a 6 mesi ovvero 90 giorni se superiore tale durata. Il Ministero del lavoro precisa che, dovendosi interrompere il rapporto con il sostituto al rientro effettivo del sostituito, il datore di lavoro può riassumere il medesimo lavoratore in sostituzione di un altro dipendente assente per maternità senza dover rispettare i termini di successione di cui all art. 5, comma 3 del D.Lgs n. 368/2001. NOTA OPERATIVA DELL INPS IN MERITO ALLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO PER L ANNO 2011 - RECUPERO ENTRO IL 16 GENNAIO 2013 L INPS, con il Messaggio n. 17017 del 19 ottobre 2012,, ha fornito le indicazioni relative alle modalità operative che i datori di lavoro sono tenuti ad osservare ai fini della fruizione del beneficio contributivo per l incentivazione della contrattazione di secondo livello riferito agli importi corrisposti nell anno 2011. In particolare, l Istituto previdenziale ha ricordato che, relativamente all entità dello sgravio, gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell agevolazione conguagliabile, per cui, ove le aziende, per motivazioni connesse all impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante, in base all aliquota vigente nel mese di corresponsione del premio. Fermo restando che la fruizione del beneficio è subordinata al possesso della regolarità contributiva e del rispetto della parte economica dei accordi e contratti collettivi, l Inps ha precisato che le operazioni di conguaglio potranno essere effettuate entro il 16 gennaio 2013.

GLI INTERPELLI AL MINISTERO : (il testo integrale è a disposizione) RISPOSTA AD UN INTERPELLO IN MERITO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (interpello n 32/2012) In risposta ad un quesito di asso lavoro il ministero ha risposto precisando al fine della corretta interpretazione del disposto normativo ex art. 5, comma 4 bis, D.Lgs. n. 368/2001, inerente al computo del periodo massimo di occupazione del lavoratore in caso di successione di più contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti. Infatti nella risposta si legge che, una volta esaurito il suddetto periodo di 36 mesi, il datore di lavoro può ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore, fermi restando i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva RISPOSTA IN MERITO AD UN INTERPELLO IN MERITO ALL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DURATA E E PREVISIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI (interpello n 34/2012) In risposta al quesito posto dall Ordine Nazionale dei Consulenti del lavoro il Ministero del Lavoro,, ha chiarito che la durata della formazione all interno dell apprendistato professionalizzante non può essere ridotta per motivi diversi dall età dell apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire. Nello specifico, è stato il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro a chiedere al Ministero se siano legittime le clausole di contrattazione collettiva che vanno a prevederla riduzione dell impegno formativo nel caso di verifica del piano formativo individuale. DEVONO ESSERE PAGATI GLI STRAORDINARI AL DIPENDENTE CHE HA COMPILATO DA SE IL FOGLIO PRESENZA SE I COLLEGHI CONFERMANO I TURNI

Con la sentenza della Corte di Cassazione, n. 18643 del 30 ottobre 2012, nell ambito di una causa su un licenziamento, cassando il ricorso dell azienda che riteneva privo di valore probatorio il foglio presenze compilato dal lavoratore, ha così deciso sulle ore aggiuntive lavorate dal dipendente e mai retribuite dall azienda, che sono state confermate da altri lavoratori chiamati a testimoniare sul caso. Infatti laddove il giudice rilevi che il lavoratore ha svolto turni costantemente maggiori rispetto all orario contrattualmente stabilito e questi rilevino dal foglio presenze e siano confermati dai testimoni chiamati in causa, il datore di lavoro è costretto a corrispondere al lavoratore gli arretrati retributivi spettanti per tali straordinari, non rilevando il fatto che il foglio presenze sia stato compilato dal medesimo lavoratore. QUALORA SI PRESTI UN ATTIVITA LAVORATIVA OLTRE IL SESOTO GIORNO SI HA DIRITTO ALLO STESSO COMPENSO DEL LAVORO DOMENICALE La sentenza della Corte di Cassazione, sezione civile-lavoro n. 18284 del 25 ottobre 2012 in merito ad una controversia promossa un dipendente della Banca Nazionale del Lavoro con mansioni di custodeguardiano, che aveva svolto prestazioni di vigilanza diurna e notturna mediante turni di lavoro che si protraevano anche oltre il sesto giorno di lavoro consecutivo Nello specifico la Suprema Corte, ha chiarito che, qualora il CCNL non preveda la maggiorazione della paga oraria, provvede il giudice in via equitativa alla liquidazione del compenso al lavoratore per il disagio della prestazione svolta di domenica. sottolineando che il compenso richiesto dal lavoratore per l attività prestata oltre il settimo giorno, che comporta disagi alla vita personale e familiare, ha natura retributiva e, quindi, è esclusa la corresponsione di alcun indennizzo QUALORA FRA DUE TIPOLOGIE DI RAPPORTO C E UN NESSO D INTERDIPENDENZA IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO PREVALE SU QUELLO AUTONOMO Con la sentenza della corte di cassazione, sezione civile, n 18286 del 25 ottobre 2012 è stato stauito che qualora un soggetto svolga, per lo stesso datore di lavoro, sia un attività di lavoro subordinato che una di lavoro autonomo e le stesse non siano agevolmente distinguibili anzi, tendano a sovrapporsi e ad essere l una strettamente collegata all altra, il rapporto di lavoro subordinato prevale sulla posizione autonoma e, di fatto, configurano un unico rapporto di lavoro subordinato. La sentenza esamina il caso di un lavoratore che, contemporaneamente, svolgeva l attività di dirigente responsabile di un Caf (in qualità di lavoratore subordinato) e di responsabile fiscale (in qualità di consulente esterno). Il Caf aveva inoltre provveduto al licenziamento del dirigente, senza dimostrare la soppressione del posto dello stesso: la Suprema Corte dichiara anche l illegittimità del recesso

In questo momento storico.. Pensiamo al servizio di baby sitter di quartiere In questo momento le lavoratrici madri, oltre ad avere l incombenza del lavoro (che magari in alcuni casi è davvero precario ) alcune hanno il problema di dove lasciare i propri bambini in quanto nessuno può attendere a loro. Nelle città del Nord Italia si sta diffondendo un servizio, nato nell Europa settentrionale, che negli ultimi anni si è diffuso soprattutto nell Italia del Nord. Più precisamente il fenomeno ha preso piede nelle grandi città per far fronte alla mancanza di posti negli asili nido tradizionali, e consiste in un modello di scuola in miniatura, in un appartamento domestico, con al massimo 5 o 6 bambini tra i tre mesi e i tre anni. Per l apertura di un asilo domestico è necessario, un progetto educativo specifico, che si basa su un piccolo gruppo, sulla casa, sul tipo di accoglienza e di trattamento. Questo tipo di servizio è caratterizzato da una flessibilità di orari molto utile per le mamme che lavorano. I costi variano dai tre ai sei euro all ora, e non esistono quote di iscrizione. Si pagano solo le ore di effettiva presenza. Queste baby sitter favoriscono il rientro delle mamme al lavoro e rappresentano un occasione di conciliazione dei tempi di vita e d impegno lavoristico