DIRITTO DEL LAVORO NOZIONE Il diritto del lavoro è il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano oltre che l interesse economico, anche la libertà, dignità, e personalità del lavoratore. Il diritto del lavoro è costituito da: - Norme di diritto privato che disciplinano il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro dalla sua costituzione alla sua estinzione - Norme di diritto pubblico (c.d. legislazione sociale) che impongono obblighi legali a carico delle parti - Norme di diritto sindacale che regolano la costituzione, la struttura e l attività delle associazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. - Oggetto scientifico della materia diritto del lavoro è la disciplina della relazione giuridica tra datore di lavoro e lavoratore che trova la sua fonte in un contratto.
Quello di lavoro è un contratto come tutti gli altri ma con una peculiarità costituita dal fatto che, se da un punto di vista giuridico le parti sono su un piano di parità, da un punto di vista economico il prestatore di lavoro si trova in un posizione di inferiorità: è il c.d. contraente debole. Le norme di diritto del lavoro infatti tendono a tutelare il lavoratore in quanto contraente debole assicurando, nei rapporti contrattuali con il datore di lavoro il rispetto e la promozione non solo delle condizioni economiche e quindi degli interessi patrimoniali, ma anche della libertà e personalità del lavoratore. Vengono così, in un certo senso, attenuati gli effetti della subordinazione. Il diritto del lavoro viene ad assumere una funzione di garanzia con la conseguente presenza di norme inderogabili ed imperative (inderogabili sia dall autonomia delle parti che collettiva).
LE PARTIZIONI DEL DIRITTO DEL LAVORO La dottrina maggioritaria suole ripartire il diritto del lavoro in: - Diritto del lavoro in senso stretto (o diritto privato del lavoro) comprendente la materia oggetto del contratto e del rapporto di lavoro - Diritto sindacale comprendente la materia delle associazioni professionali, i rapporti sindacali, la contrattazione collettiva e l autotutela sindacale (sciopero, serrata,) - Legislazione sociale (o diritto pubblico del lavoro) comprendente le norme che regolano i rapporti tra lo stato e i datori e prestatori di lavoro (c.d. disciplina amministrativa del lavoro e le norme in materia di previdenza e assistenza sociale). L autonomia negoziale (art. 1322 c.c.) nel contratto individuale di lavoro è limitata
FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO Fonti statuali Costituzione Principi generali artt. 1, 3, 4 Rapporti economici (titolo 3 parte prima) artt 35 36 37 40 41 Legge ordinaria e atti aventi forza e valore di legge Libro V del codice civile Legge 300 del 1970 (STATUTO DEI LAVORATORI) Legge 903 del 1977 (parità tra uomo e donna) Legge 146 del 1990 (sciopero nei servizi pubblici essenziali) D.Lvo 626 del 1994 ( tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ) D.L.vo 151 del 2001 (tutela delle lavoratrici madri) D.Lvo 165 del 2001 (t.u. del pubblico impiego) Legge 30 del 2003 e D. L.vo 276 del 2003 (c.d. legge Biagi)
Fonti contrattuali e sindacali Contratto individuale di lavoro Contrattazione collettiva
CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Art. 2094 del Codice Civile. è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare all impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell imprenditore. Il Codice Civile individua quindi nella collaborazione e nella subordinazione i caratteri costitutivi del rapporto di lavoro. Differenza tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. Nel rapporto di lavoro autonomo una persona (normalmente un professionista o un artigiano si obbliga a compiere, verso corrispettivo un opera o un servizio, con lavoro proprio e senza subordinazione, nei confronti di un committente (art. 2222 del cod.civ.) Questo tipo di rapporto di regola non forma oggetto del diritto del lavoro ma viene trattato nell ambito del diritto commerciale. La distinzione tra i due tipi di lavoro (subordinato e autonomo) anche se nella realtà non sempre è agevole è fondamentale ai fini sia pratici che sistematici. Comunque gli elementi distintivi tra i due tipi di rapporto si rinvengono: 1. nella posizione perché il lavoratore non subordinato è in una posizione di autonomia nella gestione dell attività 2. nell oggetto della prestazione che nel lavoro autonomo è costituito dal risultato finale mentre nel lavoro subordinato è costituito dalle stesse energie lavorative esplicate secondo le direttive del datore di lavoro
3. nell organizzazione di impresa (studio professionale, officina artigiana,.) che difetta nel lavoro subordinato 4. nell incidenza del rischio che nel caso di lavoro autonomo ricade completamente sul lavoratore mentre ne è del tutto esonerato il lavoratore subordinato 5. nel corrispettivo che nel lavoro autonomo è di norma stabilito per il risultato finale a prescindere dal tempo impiegato 6. CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEL LAVORO SUBORDINATO (SECONDO L ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE) Il codice civile individua nella subordinazione la caratteristica che differenzia il lavoro subordinato dalle altre forme di collaborazione. Poiché in concreto è difficile cogliere questa caratteristica all interno del rapporto la giurisprudenza ha individuato una serie di indici rivelatori della natura subordinata del rapporto di lavoro: - osservanza di un orario di lavoro - assenza del rischio - la natura della prestazione - la continuità della prestazione - la predeterminazione della retribuzione - inserimento del lavoratore nell organizzazione produttiva del datore di lavoro.
IL PUBBLICO IMPIEGO Le norme della costituzione, oltre a quelle già indicate, che si occupano dei dipendenti pubblici sono gli artt. 28, 54, 97 e 98 Il D.L.vo 165 del 2001 estende ai lavoratori pubblici: - l applicabilità dello statuto dei lavoratori ( legge 300 del 1970) - il principio della instaurazione del rapporto di lavoro mediante la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro - Le disposizione processuali proprie dei dipendenti da aziende private IL CONCORSO PUBBLICO L art. 97 della Costituzione stabilisce, al 3 ed ultimo comma, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
OBBLIGAZIONI DEL LAVORATORE Diligenza (art. 2104 c.c.). Il lavoratore è tenuto al corretto e puntuale espletamento delle sue attività Obbedienza. La dottrina ha chiarito che non si tratta di un obbligo a sé stante ma costituisce il modo di essere della subordinazione Fedeltà che si esplica soprattutto nel dovere di non concorrenza (nel pubblico impiego nel dovere di esclusività)
IL PROCESSO DEL LAVORO Il d.lvo 29 del 1993 (abrogato in quanto trasfuso nel t.u. approvato con D.L.vo 165 del 2001), come modificato dal d.lvo 80 del 1998, ha modificato la giurisdizione in materia di pubblico impiego stabilendo in capo al giudice ordinario (sez. lavoro del tribunale) la competenza a decidere delle controversie in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Resta tuttavia di competenza del giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) la decisione delle controversie relative alla fase concorsuale. LA RESPONSABILITA La responsabilità è la capacità di un soggetto di rendere conto della propria condotta o della propria attività ad altro soggetto nei confronti del quale si è esplicata la condotta o l attività. Per i dipendenti pubblici la matrice costituzionale della responsabilità è costituita dall art. 28 della Carta Costituzionale che stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Come si evince da questo articolo della Costituzione la responsabilità può configurarsi come: - responsabilità penale che discende dall aver tenuto da parte del soggetto una condotta prevista come reato dalla legge penale.
Il reato può essere: Doloso (o secondo l intenzione) quando l evento è preveduto o voluto dal soggetto Colposo ( o contro l intenzione) quando c è stata da parte del soggetto negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme, regolamenti, ordini o discipline - Responsabilità civile che può essere contrattuale o extra contrattuale (detta anche aquiliana) e che ha come conseguenza l obbligo del soggetto a risarcire il danno ( a corrispondere cioè al danneggiato una somma di denaro) - Responsabilità amministrativa disciplinare che nel caso del rapporto di lavoro comporta l irrogazione di una sanzione disciplinare (che può determinare, nei casi più gravi, il licenziamento del dipendente) a seguito della instaurazione di un procedimento disciplinare che, nel caso del pubblico impiego, è istruito da parte di un apposito Ufficio Disciplinare.