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D.Leg. 4 febbraio 1993, n. 64. Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti. (G.U.R.I. 18-03-1993, n. 64, S.O.). Art. 1. Campo d'applicazione 1. Il presente decreto disciplina i solventi di estrazione impiegati o destinati ad essere impiegati nella preparazione di prodotti alimentari o dei loro ingredienti. 2. Il presente decreto non si applica ai solventi di estrazione impiegati per la produzione di additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi alimentari, vitamine e altri additivi nutritivi figurino nell'allegato I, parti II e III. 3. L'uso di additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi nutritivi non deve comportare nei prodotti alimentari residui di solventi di estrazione in quantità pericolose per la salute umana. Art. 2. Definizioni 1. Per solvente si intende qualsiasi sostanza idonea a dissolvere un prodotto alimentare o un qualsiasi componente di un prodotto alimentare, ivi compresi gli agenti contaminanti presenti nel prodotto alimentare. 2. Per solvente di estrazione si intende un solvente impiegato nel corso di un procedimento di estrazione durante la fase di lavorazione delle materie prime o dei prodotti alimentari, dei componenti o degli ingredienti dei prodotti alimentari medesimi il quale, anche se è rimosso, può comportare la presenza, non intenzionale ma inevitabile tecnicamente, di residui o di derivati nel prodotto alimentare o nell'ingrediente. Art. 3. Solventi di estrazione 1. Possono essere impiegati, quali solventi di estrazione nella fabbricazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, le sostanze indicate all'allegato I, alle condizioni precisate nell'allegato stesso. 2. Possono essere impiegati, altresì, quali solventi di estrazione nella fabbricazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti, l'acqua, con eventuale aggiunta di sostanze che ne modificano l'acidità o l'alcalinità, e le altre sostanze alimentari che posseggono proprietà solventi. 1. I solventi di estrazione non devono contenere: Art. 4. Requisiti generali di purezza a) elementi o sostanze in quantità tossicologicamente pericolose per la salute umana; b) piombo ed arsenico in quantità superiore ad. Art. 5.

Etichettatura 1. I solventi di estrazione devono riportare sull'imballaggio, sul recipiente o in etichetta, le seguenti indicazioni: a) la denominazione di vendita indicata conformemente all'allegato I; b) una menzione chiara che indichi l'idoneità della sostanza ad essere impiegata per l'estrazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti; c) una menzione che consenta di identificare il lotto; d) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore del prodotto stabilito all'interno delle Comunità europee; e) la quantità espressa in unità di volume; f) le condizioni particolari di conservazione o di impiego, qualora necessarie. 2. Le indicazioni di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi al lotto, che devono accompagnare o precedere la spedizione. 3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di metrologia e in materia di classificazione, di condizionamento e di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. 4. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; dette indicazioni possono essere fornite in più lingue. 5. Le indicazioni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Art. 6. Solventi destinati ad altri Paesi 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai solventi destinati agli altri Paesi nonché a quelli utilizzati nella produzione di alimenti destinati ad altri Paesi. 2. L'utilizzazione dei solventi di cui al comma 1 è subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorità sanitaria competente per territorio. 3. É altresì subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorità sanitaria competente per territorio la produzione di alimenti, mediante l'impiego di solventi di estrazione di cui al comma 1, destinati agli altri Paesi. Art. 7. Decretazione 1. Con decreto del Ministro della sanità è data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunità europee per le parti in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto. 2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, determina, nei limiti delle disposizioni comunitarie, i criteri specifici di purezza dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1. Art. 8.

Norme di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462. Art. 9. Sanzioni 1. I contravventori alle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 3; 3, comma 1; 4 e 7, comma 2; sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. 2. I contravventori alle disposizioni dell'art. 5 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni. 3. I contravventori alle disposizioni dell'art. 6, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni. Art. 10. Norme transitorie 1. I prodotti alimentari fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformemente alle precedenti disposizioni, possono essere commercializzati per un periodo di 24 mesi. ( Si riportano gli allegati come modificati dal D.M. 8 luglio 1994, n. 557 e dal D.M. 14 marzo 1996, n. 243). ALLEGATO I SOLVENTI DI ESTRAZIONE IMPIEGATI NEL TRATTAMENTO DI MATERIE PRIME. PRODOTTI ALIMENTARI O COMPONENTI O DI PRODOTTI ALIMENTARI O I LORO INGREDIENTI Parte I - SOLVENTI DA UTILIZZARE RISPETTANDO LE CORRETTE PRASSI DI FABBRICAZIONE PER TUTTI GLI USI (*) N O M E Propano Butano Acetato di butile Acetato di etile Etanolo

Anidride carbonica Acetone (1) Protossido d'azoto (*) Si ritiene che l'impiego di un solvente di estrazione avviene nel rispetto delle corrette prassi di fabbricazione quando il suo uso comporta soltanto la presenza di residui o di derivati e in quantità tecnicamente inevitabile e tale da non presentare rischi per la salute umana. (1) L'impiego di acetone nella raffinazione dell'olio di sansa di oliva è vietato 1. 1 Nota inserita dal D.M. 8 luglio 1994, n. 557. Parte II - SOLVENTI DI ESTRAZIONE E LORO CONDIZIONE DI IMPIEGO NOME Condizioni di impiego (descrizione sommaria del l'estrazione) Limiti massimi di residuo nel prodotto alimentare o nel suo ingrediente Esano (*) Produzione o frazionamento di grassi e oli e produzione di burro di cacao 5 mg/kg nel grasso o olio o nel burro di cacao Preparazione di prodotti proteici e di farine sgrassate 10 mg/kg nei prodotti alimentari contenenti il prodotto proteico e le farine sgrassate Preparazione di germi di cereali sgrassati 5 mg/kg nei germi di cereali sgrassati Acetato di metile Prodotti di soia sgrassati Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e 30 mg/kg nel prodotto di soia venduto al consumatore finale 20 mg/kg nel caffè o nel tè

amare del caffè e del tè Etilmetilchetone (1) (2) Diclorometano Metanolo 3 propan-2-olo 3 Produzione di zucchero da melasse Frazionamento di grassi e oli. Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare del caffè e del tè Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare del caffè e del tè nello zucchero 5 mg/kg nel grasso o olio 20 mg/kg nel caffè o nel tè 2 mg/kg nel caffè torrefatto 2 5 mg/kg nel tè 10mg/kg 10 mg/kg (*) Esano: prodotto commerciale consistente essenzialmente di idrocarburi aciclici saturi, contenenti 6 atomi di carbonio, che distilla fra 64 e 70. 1. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato 3. 2. La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare 50 mg/kg 3. 2 Sostituito dal D.M. 8 luglio 1994, n. 557. 3 Voce aggiunta dal D.M. 8 luglio 1994, n. 557. 4 Nota aggiunta dal D.M. 8 luglio 1994, n. 557. Parte III - SOLVENTI DI ESTRAZIONE E CONDIZIONI D'UTILIZZAZIONE. NOME Etere dietile Quantita' massime di residui nel prodotto alimentare dovuti al l'impiego di solventi d'estrazione nella preparazione degli aromatizzanti a base di aromi naturali 2 mg/kg Iso-butano 1 Esano (1)

Cicloesano 2 1mg/kg Acetato di metile Butan-1-olo Butan-2-olo Etilmetilchetone (1) Diclorometano 0,2 mg/kg 3 1-Metil-propan-1-olo Propan-1-olo 4 (1) L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato. 5 1 Voce soppressa dal D.M. 8 luglio 1994, n. 557. 2 Voce soppressa dal D.M. 8 luglio 1994, n. 557 e reinserita dal D.M. 14 marzo 1996, n. 243. 3 Tenore modificato dal D.M. 8 luglio 1994, n. 557. 4 Voce aggiunta dal D.M. 8 luglio 1994, n. 557. 5 Nota aggiunta dal D.M. 8 luglio 1994, n. 557.