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SCHEMA DI CONVENZIONE L anno duemilaquindici, addì del mese di... alle ore.. Avanti a me.., sono comparsi i signori: Parti contraenti: - Comune di Predaia: Il signor, nella sua qualità di p.t. del Comune di Predaia (TN), nato a, (Prov. ), il... ed ivi domiciliato per la carica presso la sede municipale in via n. ; - Ditta lottizzante: - Covi Costruzioni S.r.l. rappresentata dal signor Matteo Covi nato a Cles il 13/10/1976 e residente in Via al Plaz, 18/c 38012 Predaia, fraz. Segno, Provincia di Trento di seguito per brevità anche cumulativamente la ditta lottizzante. sede legale in Via Del Plan del Sant, 40 38012 Predaia, fraz. Mollaro Provincia di Trento I comparenti, della cui identità personale sono personalmente certo, rinunciano, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni. Premesso - che il Piano regolatore generale del Comune di Taio individua nel C.C. di Segno, un area residenziale denominata "area di espansione ai sensi dell art. 9.2 delle norme di attuazione delle stesso piano; - che è in corso la procedura di variante al Piano regolatore generale, adottata in prima istanza con deliberazione n. 26 del 31 ottobre 2014 dal Comune di Taio, che per quanto riguarda l area di cui trattasi, conferma la destinazione urbanistica di area residenziale di espansione di tipo C1, ai sensi dell art. 9.2 delle norme di attuazione, ma apporta alcune modifiche cartografiche (riguardo alla strada contraddistinta dalla P.F. 1129) e di destinazione urbanistica (come una porzione della p.f. 815 nel PRG attuale destinata ad area agricola di pregio e prevista in variante parzialmente come verde privato e di salvaguardia art.15.11 e parzialmente come espansione della area residenziale di espansione art 9.2). Vige pertanto uno stato di salvaguardia ai sensi dell art. 35 della legge urbanistica; - che l'utilizzo edificatorio dell area predetta non è subordinato all'esistenza di un piano di lottizzazione obbligatorio, ma che tuttavia, per l importanza e le particolarità dell intervento di cui alla presente convenzione, il lottizzante intende realizzare le opere sottoponendole volontariamente ad un piano di lottizzazione ai sensi dell art. 49 e art. 50, della L.P. 15/2015 e dell art. 9, comma 2 del DPP 13 luglio 2010. n. 18-50/Leg (Regolamento di attuazione della legge urbanistica); - che l intervento è oggetto di un progetto di ricerca in collaborazione con l Università di Trento, denominato Progetto CASA (acronimo di Comfort per Abitare Sostenibile nelle Alpi) che prevede una sperimentazione scientifica che necessita di scelte progettuali e processi sperimentali di progetto che ben si coniugano con lo strumento del piano di lottizzazione volontario. 1

- che le parti intervenute intendono dar vita ad una convenzione di lottizzazione ai sensi dell art. 51 della l.p.15/2015; Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, gli intervenuti signori stipulano: Articolo 1 - Immobili interessati dal piano di lottizzazione 1. Il piano di lottizzazione cui accede la presente convenzione interessa le seguenti realità: per intero: p. fond. 817/1 mq 1450 p. fond. 816/1 mq 666 p. fond. 816/2 mq 680 p. fond. 815/1 mq 1408 Tutte le sopraelencate particelle sono situate nel Comune Catastale di Segno ed interessano una superficie complessiva di mq 4204. 2. Relativamente agli immobili sopra descritti, la ditta lottizzante presenta al Comune la più ampia e illimitata garanzia per la disponibilità degli stessi e si impegna a dare esecuzione al piano di lottizzazione di cui alla premessa, secondo gli elaborati di progetto che vengono allegati alla presente convenzione, della quale fanno parte integrante, assumendo in modo esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti da questo articolo e dai seguenti, per se stessi ed aventi causa a qualsiasi titolo. Articolo 2 - Trasferimento degli obblighi 1. Negli atti di trasferimento, anche parziale a terzi, degli immobili indicati nel precedente articolo 1, nonché in tutti i contratti di vendita di unità o porzioni immobiliari comprese nel perimetro del piano di lottizzazione, la ditta lottizzante provvederà a porre a carico degli eventuali futuri aventi causa l osservanza e l adempimento degli impegni e obblighi previsti nella presente convenzione, mediante specifica clausola da inserire nei relativi atti di trasferimento che li richiami integralmente. In particolare i contratti immobiliari posti in essere dalla ditta lottizzante dovranno riportare integralmente le condizioni di cui all art. 10- Benefici previsti dalle norme in materia di edilizia convenzionata e all art. 11 - Condizioni per l agibilità della presente convenzione. Articolo 3 - Elenco degli elaborati del piano di lottizzazione 1. Il piano di lottizzazione è stato redatto nel rispetto delle norme di attuazione del PRG vigente ed è costituito dai seguenti elaborati di progetto che, si allegano al presente atto, quali parti integranti e sostanziali e che si considerano conosciuti ed accettati dalle parti contraenti ai quali fanno, per ogni e qualsiasi effetto, espresso riferimento: - relazioni tecnico-illustrative del progetto di lottizzazione; Rel. r.1: Relazione tecnica 1, Sintesi Rel. r.2: Relazione tecnica 2, Analisi del contesto, caratteri del paesaggio e principio insediativo dell'intervento Rel. r.3: Relazione tecnica 3, Progetto di ricerca "C.A.S.A", campo di ricerca, ambito scientifico e di sperimentazione - dati tecnici ed urbanistici di piano e di progetto; - elaborati costituenti il piano di lottizzazione: Tav. 1.a: Estratto di PRG vigente Tav. 1.b: Estratto di PRG in via di adozione Tav. 2.a: Estratto di PRG in via di adozione Tav. 2.b: Estratto di PRG in via di adozione 2

Tav. 3: Inquadramento, stato di fatto Tav. 4: Rilievo topografico Tav. 5: Rilievo: sezioni del suolo Tav. 6: Planimetria con spazi a parcheggio, rete viaria Tav. 7: Planivolumetria generale e volumi Tav. 8: Planimetria generale, distanze Tav. 9: Planimetria generale interrato, distanze Tav. 10: Planimetria generale, spazio verde e arredo Tav. 11: Planimetria generale, reti Tav. 12: Sezioni, confronto tra stato di fatto e progetto, sezioni A-A' e B-B' Tav. 13: Sezioni, confronto tra stato di fatto e progetto, sezioni C-C' e D-D' Tav. 14: Volumi ed elementi compositivi generali Tav. 15: Elementi compositivi dell'impianto generale: composizione delle facciate Tav. 16: Tipologie architettoniche Tav. 17: Tipologie architettoniche Tav. 18: Colori e materiali Articolo 4 - Descrizione sintetica dell intervento Sono riportati i principali dati di progetto ed eventuali modalità di attuazione. 1. Il piano di lottizzazione è stato redatto nel rispetto delle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente e del piano regolatore adottato. L'edificazione all'interno del perimetro di lottizzazione si svilupperà in quattro palazzine, secondo le indicazioni riportate negli elaborati di progetto di cui all articolo precedente. Ciascuna palazzina, le parti condominiali e le autorimesse interrate potranno essere oggetto di autonoma richiesta di titolo abitativo. Articolo 5 - Varianti non sostanziali 1. Come accennato in premessa, l attività di ricerca prevista dal progetto di ricerca Progetto CASA (acronimo di Comfort per Abitare Sostenibile nelle Alpi) richiede possibilità di modifiche al progetto in modo da tenere conto delle migliorie indicate da sperimentazioni scientifiche e dall attività di ricerca stessa. 2. Eventuali variazioni non sostanziali al progetto delle opere di urbanizzazione comprovate da difficoltà esecutive legate alla situazione dei luoghi purchè non alterino l impianto complessivo potranno essere autorizzate previo parere favorevole dei competenti uffici comunali senza che ciò costituisca variante alla presente convenzione ai sensi dell art. 12 Regolamento attuativo (DPP 18-50/Leg. del 2010). 2. Ferme restando le norme di attuazione del piano di lottizzazione che consentono, in fase progettuale, specifici margini planialtimetrici e tipologici entro i quali sviluppare i progetti, non costituiscono variante alla lottizzazione, previo parere favorevole dei competenti uffici comunali, modeste variazioni agli stessi margini che comunque non alterino l impianto e la tipologia complessiva. 3. Analogamente non costituiranno variante le eventuali modifiche all edificazione conformi al PRG vigente strettamente conseguenti alle variazioni di cui sopra. Per quanto non contenuto e previsto nel presente atto, in sede di attuazione si farà riferimento alla normativa vigente in materia edilizia ed urbanistica ed al PRG. Articolo 6 - Spazi per parcheggio 1. La caratteristica della lottizzazione è quella di essere un area che privilegia la pedonalizzazione. Gli spazi di parcheggio necessari saranno ricavati in gran parte nel piano interrato in misura non inferiore a quanto previsto dalle vigenti norme in materia. 2. Fermo restando le disposizioni del comma 1 il lottizzante si impegna a realizzare all ingresso principale della lottizzazione un numero di posti macchina non inferiore a 6. 3

Articolo 7 - Benefici previsti dalle norme in materia di edilizia sostenibile 1. Il comune prende atto che gli interventi sugli edifici finalizzati ad ottenere prestazioni energetiche superiori a quella obbligatoria sono effettuati nel rispetto degli indici edilizi massimi previsti dallo strumento urbanistico vigente e pertanto si conviene di applicare una riduzione del contributo di costruzione come previsto dalla legislazione vigente in materia di edilizia sostenibile ai sensi dell art. 86, comma 3, lettera c) della l.p. 1/2008 e della deliberazione attuativa della Giunta provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010 e ss. mm.. A tal fine si specifica che l esatta volumetria sarà calcolata in via definitiva in fase di rilascio dei singoli titoli abitativi. Articolo 8 - Opere funzionali agli edifici. Allacciamento ai pubblici servizi 1. Le opere funzionali all'edificio da realizzare, le opere di distribuzione veicolare e pedonale interne all area e di collegamento con la viabilità pubblica, la rete di distribuzione idrica, la rete fognaria, la rete elettrica, la rete di smaltimento delle acque bianche, gli spazi per la sosta, le piazzole per i contenitori dei rifiuti solidi urbani, le aree a verde privato, così come rappresentati in via preventiva nelle tavole del piano di lottizzazione, sono a totale carico della ditta lottizzante e dovranno essere eseguite secondo le modalità e le prescrizioni tecniche dei rispettivi enti erogatori dei servizi ovvero degli uffici competenti. 2. In caso di approvazione del nuovo PRG con disponibilità di potenziamento dell attuale viabilità di accesso alle aree interessate, il piano di lottizzazione sarà oggetto di variante e prenderà in considerazione la nuova viabilità. Fin da subito il soggetto lottizzante si rende disponibile a cedere al Comune di Predaia una fascia di terreno al fine dell allargamento della strada contraddistinta dalla P.F. 1129. Nel contesto della realizzazione delle opere previste da questo piano di lottizzazione si impegna ad eseguire le opere edili necessarie all allargamento della strada e alla realizzazione del marciapiede previo il riconoscimento della riduzione del contributo di concessione come previsto dall art. 49 della L.P 15/2015. I dettagli di tali accordi sono rimandati alla variante del piano di lottizzazione e alla nuova convenzione. Articolo 9 - Provvedimenti abilitativi 1. Nella richiesta di qualsivoglia provvedimento abilitativo del presente piano di lottizzazione, deve sempre essere citata la presente convenzione. 2. E prevista la possibilità di richiedere e staccare i provvedimenti abilitativi per i singoli comparti di intervento in modo indipendente per il garage interrato, per l edificio A, per l edificio B, e per l edifici C come individuati dalla Tavola n. 10: Planimetria generale, spazio verde e arredo. 3. Ai sensi del disposto dell articolo 49 della L.P 15/2015, le opere di urbanizzazione di cui all art. 8 devono essere eseguite contestualmente all edificio oggetto del piano di lottizzazione. Pertanto la ditta lottizzante si impegna a realizzare i lavori di cui al precedente articolo 8 prima del rilascio del certificato di agibilità relativo all edificio da realizzarsi sull ambito di lottizzazione. Articolo 10 - Benefici previsti dalle norme in materia di edilizia convenzionata 1. Il comune prende atto che la ditta lottizzante con la presente convenzione si impegna a cedere gli alloggi a soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 87, comma 4, lettera a), della L.P.15/2015 2. La cessione o la locazione degli alloggi sarà preceduta dall assunzione da parte dell acquirente dell obbligo a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. 3. In caso di disdetta dei contratti di locazione, la ditta lottizzante assume l'obbligo di sostituire, entro un termine di un anno dalla cessazione della locazione, i precedenti locatari con altri soggetti in possesso dei requisiti indicati nel comma 1; 4. Atteso quanto sopra si conviene di applicare una riduzione del contributo di costruzione come previsto dalla legislazione vigente in materia di edilizia convenzionata ai sensi dell art. 91, comma 4

1, della l.p. 15/2015. Articolo 11 - Contributo di concessione 1. I richiedenti i provvedimenti abilitativi di cui al precedente articolo 9, sono assoggettati al pagamento del contributo di concessione di cui agli articoli 87 e seguenti della L.P. 15/2015, così come disciplinato dal regolamento comunale per la determinazione del contributo di concessione edilizia. 2. Il contributo di concessione sarà ridotto ai sensi dell art 7 - Benefici previsti dalle norme in materia di edilizia sostenibile della presente convezione. 3. Il contributo di concessione sarà ridotto ai sensi dell art 10 - Benefici previsti dalle norme in materia di edilizia convenzionata della presente convezione. Articolo 12 - Condizioni per l agibilità 1. Condizione necessaria al rilascio delle certificazioni di agibilità è il completamento delle opere funzionali e complementari agli edifici di cui all articolo 8 - Opere funzionali agli edifici. Allacciamento ai pubblici servizi. Si richiama inoltre il rispetto dell art. 103-bis - Ultimazione dei lavori e certificato di agibilità della legge urbanistica. Articolo 13 - Benefici per la comunità della Predaia 1. La Covi Costruzioni si impegna a condividere con il Comune della Predaia e tutta la comunità i risultati del progetto di ricerca, affinché le conoscenze acquisite durante le indagini scientifiche svolte nell ambito del progetto possano essere impiegate dal comune e dai suoi cittadini per realizzare opere pubbliche e private con standard di comfort e qualità dell aria interna all avanguardia. 2. Il Comune di Predaia per quanto possibile si farà veicolo per la trasmissione di questi risultati collaborando alla realizzazione di eventi divulgativi. Articolo 14 - Durata della presente convenzione 1. Fermi restando i tempi e gli impegni previsti dagli articoli precedenti, la presente convenzione ha validità fino a quando non siano stati costruiti e dichiarati agibili tutti gli edifici previsti nel piano di lottizzazione, e comunque non oltre 10 anni dalla data di approvazione del medesimo. 2. A seguito dell eventuale scadenza della lottizzazione in oggetti si applicano le disposizioni di cui all art. 13 - Effetti del piano attuativo scaduto del Regolamento di attuazione della legge urbanistica. 3. L eventuale entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche riguardanti la lottizzazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 55 - Limiti alle variazioni di piano della l.p. n. 15/2015. 4. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi convenzionati è prevista la presentazione di un atto di fidejussione dell importo pari al corrispettivo degli oneri scontati della durata di anni 10. 5. L importo della fidejussione sarà ridotto proporzionalmente alla cessione delle singole unità immobiliari secondo quanto previsto all art. 10 Articolo 15 - Regime fiscale 1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della ditta lottizzante con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione. Le istanze tavolari per le annotazioni e intavolazioni derivanti dalla presente convenzione vengono proposte dalla parte più diligente, ma a spese della ditta lottizzante. Articolo 16 - Foro competente 5

1. Tutte le controversie che insorgessero al presente atto sono attribuite alla competenza del Foro di Trento Articolo 17 - Capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 1. Il signor. a norma dell articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e reso edotto da me Ufficiale rogante sulla responsabilità anche penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che la società dallo stesso rappresentata in questa sede non è soggetta a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione medesima. Articolo 18 - Approvazione specifica clausola 1. Le parti dichiarano inoltre di aver ben compreso e di accettare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le disposizioni contenute negli articoli del presente contratto di seguito richiamati: art. 2 (Trasferimento obblighi), art. 12 (Condizioni per l agibilità) e art. 16 (Foro competente). 2. Il presente atto è stato pubblicato mediante lettura da me datane ai signori comparenti 6