Lezione P6. Il delitto di maltrattamenti e figure delittuose affini

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Lezione P6 Il delitto di maltrattamenti e figure delittuose affini Sommario: 1. Il reato di maltrattamenti di cui all art. 572 c.p. - 1.1. L interesse tutelato. - 1.2. La materialità del reato di maltrattamenti. - 2. Il rapporto con i reati che possono comporre o aggravare il reato di maltrattamenti. - 3. I Rapporti con reati diversi da quelli che possono comporre o aggravare il reato di maltrattamenti. - 3.1. Il rapporto con il reato di abuso di mezzi di correzione. - 3.2. Il rapporto con il reato di atti persecutori. - 3.3. I rapporti con altri reati. 1. Il reato di maltrattamenti di cui all art. 572 c.p. Il reato ci maltrattamenti di cui all art. 572 c.p. ha natura di reato abituale c.d. proprio, che consiste nella ripetizione di condotte che possono essere non punibili, ed a forma libera, potendosi perfezionare mediante la realizzazione di diversi comportamenti. Il reato è integrato (solo) quando si accerti l esistenza di una condotta abituale che realizzi una serie di episodi lesivi dell integrità fisica o morale, della libertà o del decoro delle persone della famiglia ovvero di soggetti sottoposti all altrui autorità, nei confronti dei quali viene posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica, in modo tale da rendere abitualmente dolorose e mortificanti le relazioni tra il soggetto attivo e la vittima. Nel concetto di maltrattamenti possono, dunque, rientrare sia le aggressioni fisiche in senso stretto (percosse o lesioni) sia in genere quegli atti di disprezzo, vilipendio e sopruso, tali da incidere in modo significativo sul patrimonio morale del soggetto passivo che a causa della reiterazione di simili condotte nel corso del rapporto familiare subisce un apprezzabile sofferenza morale o fisica. Di contro sporadici litigi o episodi di violenza o prevaricazione morale, del tutto occasionali, non costituiscono un abituale azione vessatoria rilevante per il reato in esame, richiedendosi che il maltrattamento raggiunga un minimo di gravità e di costanza nell arco di un tempo stimato. La valutazione di questo minimo è necessariamente relativa e dipende dall insieme di fattori che caratterizzano il singolo rapporto familiare, dettati soprattutto dalla durata del maltrattamento e dai suoi effetti fisici e mentali. Il reato sussiste ogniqualvolta l atteggiamento attenti alla libertà e dignità umana creando deliberatamente sentimenti di paura, d angoscia e d inferiorità nella vittima. Pertanto, al fine di delimitare i 275

(Cass. 11.5.2004 e Cass. 5.4.1974). Per quanto riguarda invece le lesioni comuni volontarie non c è dubbio che concorrano con il delitto di maltrattamenti, agendo il soggetto non solo con l intenzione di maltrattare, ma anche di ledere la vittima. Del resto, non esiste una norma analoga alle percosse, ossia l art. 581, co. 2, c.p. che preveda l assorbimento delle più gravi lesioni comuni. 3. I Rapporti con reati diversi da quelli che possono comporre o aggravare il reato di maltrattamenti Studiati i rapporti con i reati che possono comporre o aggravare il reato di maltrattamenti, secondo quella che è la formulazione dell art. 572 c.p., si rende opportuno un esame del rapporto tra il reato di maltrattamenti ed i reati che esulano dalla sua struttura. 3.1. Il rapporto con il reato di abuso di mezzi di correzione Il reato di abuso di mezzi di correzione (art. 571 c.p.) ed il reato di maltrattamenti in famiglia, per come formulati, presentano numerosi punti di contatto, tant è che non è sempre agevole stabilire se alcune condotte prevaricatrici debbano essere ricondotte nell una ovvero nell altra ipotesi delittuosa. Del resto, è lo stesso legislatore che avverte l esigenza di tenerle distinte prevedendo all art. 572 c.p. una clausola di riserva specifica ( fuori dei casi indicati nell articolo precedente ). In un primo momento, parte della dottrina e della giurisprudenza intendeva tale clausola nel senso che i maltrattamenti inflitti con il fine di correggere trovassero dimora nell art. 571 c.p., ritenendo che spartiacque tra le due fattispecie fosse solo l elemento soggettivo e cioè l animus corrigendi. Dunque, se la condotta reiterata di maltrattamenti era supportata da uno scopo correttivo o disciplinare, coloro che aderivano a questo indirizzo, ritenevano sussistere il meno grave reato di abuso dei mezzi di correzione. Negli ultimi anni è definitivamente prevalso l orientamento per cui la diversità tra i due reati risiede principalmente sul piano oggettivo, nel senso che si deve aver riguardo in primis alle modalità della condotta ed, in particolare, alle qualità del preteso mezzo correttivo o disciplinare impiegato e solo in un secondo momento all elemento soggettivo. Pertanto, se il mezzo correttivo o disciplinare impiegato non è lecito, si è sempre in presenza di un atto di maltrattamenti, se invece il mezzo correttivo o disciplinare impiegato è lecito, solo in questo caso occorrerà distinguere avendo riguardo all elemento psicologico: se l abuso del mezzo lecito è sorretto dall animus corrigendi ricorrerà il reato di cui all art. 571 c.p., mentre se l abuso del mezzo lecito è accompagnato dal do- 281

LEZIONI E SENTENZE DI DIRITTO PENALE PARTE SPECIALE lo (unitario) di maltrattare, anche eventualmente in aggiunta all animus corrigendi, ricorrerà il reato di cui all art. 572 c.p. (cfr., tra le altre, Cass. 13.9.2007, n. 34674; Cass., Sez. VI, 12.9.2007, n. 34460; Cass., Sez. VI, 22.9.2005, n. 39927, per cui ai fini della distinzione tra il delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.) e quello di abuso di mezzi di correzione (art. 571 c.p.) non rileva la finalità avuta di mira dal reo, sicché non importa se questi abbia agito per scopi ritenuti educativi; quel che rileva è unicamente la natura oggettiva della condotta, sicché non è configurabile il meno grave reato di abuso di mezzi di correzione quando i mezzi adoperati siano oggettivamente non compatibili con l attività educativa, come nel caso di percosse e maltrattamenti fisici e psicologici). Alla luce della giurisprudenza prevalsa negli ultimi anni in tema di differenza tra abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti, ciò che, allora, assume rilievo è il carattere abusivo o meno del mezzo correttivo utilizzato. Al riguardo, ormai da tempo la Suprema Corte ritiene che sono mezzi di correzione solo quelli che per loro natura sono a ciò destinati (rimproveri, punizioni o privazioni) e che non implicano il ricorso alla violenza fisica (come pugni, schiaffi, percorse con la verga o con la cintola ecc.; cfr. Cass. 8.10.2002; Cass. 29.5.1972). Ovviamente qualora la condotta violenta tenda volontariamente a provocare lesioni non ricorrerà l aggravante di cui al secondo comma dell art. 572 c.p. ma vi sarà un concorso tra il reato di maltrattamenti e quello di lesioni (tra le altre, Cass. 21.2.2003; Cass. 11.5.2004, con riferimento alle lesioni lievi o lievissime che come quelle gravi o gravissime, le sole richiamate nel secondo comma, concorrono con i maltrattamenti se conseguenze volute, mentre restano assorbite nel reato di maltrattamenti se non volute, a differenza di quelle gravi o gravissime volute che, come detto, costituiscono un aggravante speciale dei maltrattamenti; in questo senso è anche la dottrina prevalente). Tale orientamento è in linea con i principi sanciti dalla Carta costituzionale in tema di famiglia, con il diritto di famiglia riformato, che pone al centro come individui da tutelare autonomamente i singoli componenti della famiglia stessa, e con i dettami della Convenzione di New York del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo. 3.2. Il rapporto con il reato di atti persecutori È a tutti noto che l art. 7 co. 1 d.lgs. n. 11/2009 ha introdotto nel codice penale l art. 612-bis (rubricato Atti persecutori ) che prevede un delitto volto a punire quel fenomeno che va sotto il nome di stalking. Con tale terminologia (derivante dall inglese to stalk che letteralmente significa fare la posta ) si suole alludere a condotte di interferenza continua nell altrui vita privata. Si tratta di comportamenti spesso posti in essere nell ambito di contesti lato sensu sentimentali. Più in particolare, lo stalker (così si definisce il soggetto attivo del nuovo reato) 282

è un soggetto (che può essere, ad esempio, un partner particolarmente geloso o che è stato lasciato ovvero uno spasimante non corrisposto) che, per i più disparati motivi, perseguita la propria vittima tenendo comportamenti che si sostanziano in appostamenti, pedinamenti, telefonate ed invii di messaggi, ma che non di rado trasmodano in violente aggressioni all altrui incolumità fisica. Le condotte tipiche di stalking, quindi, integrano ipotesi delittuose già previste dalla legge come reato, basti pensare alla minaccia ed alla molestia (artt. 612 e 660 c.p.) ovvero, nei casi più gravi, alle lesioni personali ed all omicidio (artt. 582 e 575 c.p.) ed ancora al reato di maltrattamenti di cui si discute col quale il delitto di nuovo conio condivide il carattere dell abitualità necessaria (l ampiezza di tale abitualità è ancora incerta: se infatti per Cass. 26.3.2010, n. 11945, il reato di stalking si caratterizza per il dolo generico e per la reiterazione nel tempo delle illecite condotte, che si succedono per un ampio arco di tempo, con cadenza anche quotidiana, tanto da giustificare l accertamento del perdurante stato patologico da esse causato nella vittima, mentre per Cass. 5.7.2010, n. 25527, e Cass. 7.2.2010, n. 6417, nel reato di stalking due condotte sono sufficienti a concretare quella reiterazione cui la norma subordina la configurazione della materialità del fatto). Circa i rapporti con tali reati, il problema sembrerebbe risolto a monte dalla clausola di riserva espressa contenuta nell inciso iniziale dell art. 612-bis c.p., a mente del quale si applica la disciplina sullo stalking salvo che il fatto costituisca più grave reato. In realtà, per risolvere tale problema interpretativo appare indispensabile operare un distinguo: - nel caso in cui l ulteriore ipotesi integrata costituisca un reato meno grave bisognerà verificare se lo stesso risulti o meno assorbito facendo, all uopo, applicazione dei criteri elaborati da dottrina e giurisprudenza per risolvere i casi di concorso tra norme; - viceversa, nell ipotesi di più grave reato concorrente sarà quest ultimo a prevalere, giusta la clausola di riserva testé indicata. Circa i reati meno gravi, tre sono quelli che normalmente porranno problemi di concorso reale o apparente: quello di minaccia (art. 612 c.p.), quello di molestia (art. 660 c.p.) e quello di violenza privata (art. 610 c.p.). Non c è dubbio che qualora la condotta di stalking sarà integrata esclusivamente o cumulativamente da minacce il reato di cui all art. 612 c.p. resterà assorbito in quello di cui all art. 612 bis c.p. secondo lo schema del reato complesso (art. 84 c.p.). Invero, per com è strutturato il reato di stalking la minaccia ne è un elemento costitutivo espresso. Anche la condotta di molestia (espressa dal verbo molesta ) è propria dello stalking, il che induce a ritenere assorbito il reato di molestia in quello di atti persecutori che si atteggia come reato complesso. Tale soluzione è suffragata dall orientamento seguito dalla migliore dottrina e giurisprudenza in tema di bene giuridico tutelato dal reato di molestia, 283

LEZIONI E SENTENZE DI DIRITTO PENALE PARTE SPECIALE ossia la tranquillità personale, cioè la dimensione individuale del rispetto della propria vita privata e familiare (diversamente, ritenendo tutelata in via esclusiva o concorrente la dimensione collettiva della pubblica tranquillità, essendo la norma inserita nella sezione delle contravvenzioni concernenti l ordine pubblico e la tranquillità pubblica, la soluzione proposta non reggerebbe poiché con l assorbimento resterebbe non sanzionata l offesa a quest ultimo bene giuridico; In dottrina si è sostenuto che tra i due reati sussiste una relazione di specialità reciproca che consente di ricorrere al criterio di sussidiarietà per affermare l assorbimento della molestia nel reato di atti persecutori). L evento del costringimento all alterazione delle abitudini di vita, tipico del reato di atti persecutori, lo caratterizza come un ipotesi speciale di violenza privata, in cui la specialità è data dall oggetto del costringi mento (l alterazione delle abitudini di vita), rispetto a quanto previsto dall art. 610 c.p. (in cui si costringe a fare o omettere genericamente qualche cosa ). Pertanto, in base al principio di specialità (art. 15 c.p.) opererà esclusivamente in reato di stalking, stante anche la sostanziale omogeneità dei beni giuridici protetti dalle due norme incriminatrici. Venendo ai reati più gravi, rispetto ai quali opera, come visto, la clausola di riserva, è doverosa una precisazione: non tutti sono d accordo nell ammettere un assorbimento tout court del reato di cui all art. 612 bis c.p. in quello più grave (per Trib. Crema, sent. 18 dicembre 2009, n. 766, la clausola di sussidiarietà salvo che il fatto non costituisca più grave reato contenuta nella norma di cui all art. 612 bis c.p., in quanto relativamente indeterminata, non può trovare un indiscriminata e aprioristica applicazione. In particolare, la clausola non opera, dovendosi affermare il concorso tra la fattispecie di reato più grave teoricamente destinata ad assorbire il delitto di stalking e il delitto di nuovo conio di cui all art. 612 bis c.p., tutte le volte in cui il reato più grave s identifichi, in concreto, solo con una frazione delle condotte poste in essere dallo stalker e sussumibili nella fattispecie degli atti persecutori, perché in questi casi la fattispecie più grave non è in grado di assorbire effettivamente il disvalore di quest ultima. Così, va affermato il concorso tra il delitto di sequestro di persona e quello di cui all art. 612 bis c.p., quando la condotta con cui lo stalker ha privato la persona offesa della libertà personale rappresenti solo una frazione di una serie di condotte materiali eterogenee a carattere persecutorio perpetrate in un considerevole lasso di tempo dall agente, quali ripetute telefonate molestatrici, minacce, aggressioni fisiche: in queste ipotesi, visto che la maggior parte delle condotte materiali in cui si sono concretizzati gli atti dello stalker non rientrano nel fuoco della previsione di cui all art. 605 c.p., applicare solo questa norma incriminatrice significherebbe sostanzialmente lasciare impunite tali condotte ). In dottrina, infatti, si legge che sarebbe opportuno porre attenzione al bene giuridico tutelato, con la conseguenza che vi sarebbe assorbimento solo nel caso in cui lo stesso risulti omogeneo dovendosi, viceversa, op- 284

tare per un concorso reale laddove le due norme siano poste a presidio di beni diversi. In altri termini, si ritiene che la clausola di riserva potrà paralizzare l operatività dell art. 612 bis c.p. solo quando il reato più grave richiamato dalla clausola risulti in grado di assorbire effettivamente il disvalore dell evento di quello di atti persecutori, e ciò potrà avvenire solo quando l offesa accertata riguardi il medesimo bene giuridico o, quantomeno, beni giuridici omogenei. Tra i reati più gravi contigui allo stalking v è senza dubbio quello di maltrattamenti di cui all art. 572 c.p. che non c è dubbio assorbirà il primo qualora la condotta reiterata tenuta dal soggetto attivo (entrambi, infatti, sono reati abituali) sfoci in veri e propri maltrattamenti (ossia quelle vessazioni, persecuzioni o ancora percosse, lesioni lievi o lievissime, minacce ovvero ingiurie), attesa l omogeneità dei beni giuridici tutelati (la libertà morale e di autodeterminazione il reato di atti persecutori, l integrità psicofisica del soggetto passivo il reato di maltrattamenti; così, Trib. Bari, sez. riesame, ord. 6.4.2009, n. 347, per cui Quello che connota il reato in oggetto, distinguendolo dai maltrattamenti, è infatti, come già detto, la circostanza che le condotte del denunciato, sono reiterate e ingenerano un fondato timore da parte della vittima di un male più grave, pur senza arrivare ad integrare i reati di lesioni o maltrattamenti. Tuttavia, già sul piano concettuale appare non agevole distinguere le due figure di reato che si sostanziano entrambe in una reiterazione di atti che determinano una persecuzione ed umiliazione della vittima. Ne consegue che non poche difficoltà si incontreranno nel distinguere le due figure delittuose sul piano della parassi applicativa, in relazione alle fattispecie concretamente realizzatesi, fermo restando la maggiore gravità dei maltrattamenti (che rappresentano una evoluzione degli atti persecutori) e della necessità della sussistenza di un rapporto di autorità tra reo e vittima, non necessariamente richiesto nello stalking. 3.3. I rapporti con altri reati In ragione della diversità del bene giuridico tutelato, concorre con quello di maltrattamenti il reato di sequestro di persona. Tra i due reati non è configurabile un rapporto di specialità, giacché sono diretti a tutelare beni diversi e poi, l uno, è integrato dalla condotta abituale costituita da programmatici e continui maltrattamenti psicofisici ai danni di congiunti e, l altro, da quella di privare taluno della libertà personale in un unica soluzione (Cass., Sez. I, 2 maggio 2006, n. 18447). Si è visto che il reato di cui all art. 572 c.p. è a forma libera e quindi può essere integrato anche da condotte sessualmente orientate, e consapevolmente perturbatrici dell equilibrio e dell evoluzione psichica di un soggetto minore. Il reato infatti è stato ravvisato nella condotta dell imputato che aveva tenuto ripetutamente nei confronti della figlia minore 285

Schema di svolgimento P6 TRACCIA P6 I rapporti tra i reati di impiego di minori nell accattonaggio, di maltrattamenti in famiglia e riduzione in schiavitù. SCHEMA DI SVOLGIMENTO Descrivere il reato di impiego di minori nell accattonaggio di cui all art. 600-octies c.p., dando conto della recente novella legislativa che lo ha trasformato in delitto, rispetto a quanto prevedeva l abrogato art. 671 c.p., aggravando la sanzione e aumentando il novero dei soggetti punibili. Si deve, ritenere che tale reato, anche per meglio distinguerlo da quelli esaminati successivamente, ha carattere di reato eventualmente abituale, sicché una sola condotta di impiego è già reato, ma più condotte di impiego integrano non più reati ma un solo reato. Tuttavia, la stessa condotta di impiego di minori nell accattonaggio, se sistematica, può integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all art. 572 c.p. In tale ipotesi esporre la tesi per cui il reato di impiego di minori nell accattonaggio assorbe quello di maltrattamenti, visto che il primo è un reato abituale speciale rispetto al secondo (tesi che potrebbe essere avvalorata dall attuale collocazione sistematica della norma sul primo reato ad opera della novella legislativa e dall aggravamento della relativa pena). Fare riferimento anche alla tesi per cui se la condotta di impiego di minori ha carattere continuativo ed arrechi sofferenze fisiche o psichiche al minore, si ravvisa solo il delitto di cui all art. 572 c.p. per una sorta di progressione criminosa. Se l impiego di minori nell accattonaggio si accompagna a modalità tali o a condotte tali da ridurre fortemente lo spazio di libertà del minore stesso, oltre che offenderne la dignità, ricorrerà il reato di riduzione in schiavitù di cui all art. 600 c.p. che prevede come condotta tipica anche l avvalimento di minori nella mendicità. Fermo restando che il reato di impiego di minori nell accattonaggio in tale ipotesi resta assorbita nel reato di riduzione in schiavitù (in base al principio di specialità per aggiunta), lo stesso si può dire del reato di maltrattamenti se si accoglie la tesi che fa applicazione del principio di consunzione o assorbimento e intende il reato di riduzione in schiavitù come un reato progressivo. Riferire comunque della tesi che non applica tale principio e, escludendo un rapporto di specialità tra riduzione in schiavitù e maltrattamenti per diversità di struttura e di bene tutelato, ritiene che i due reati concorrono. 319