Amministrazione federale delle contribuzioni



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Transcript:

Amministrazione federale delle contribuzioni Istruzioni sulle Convenzioni concernenti la collaborazione in ambito fiscale con altri Stati e sulla Legge federale sull imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) (Riscossione dell imposta alla fonte con effetto liberatorio e comunicazione volontaria) BOZZA del 30 settembre 2012 Il presente testo viene pubblicato sotto forma di bozza fino all entrata in vigore delle Convenzioni sull imposta alla fonte stipulate con la Germania, il Regno Unito e l Austria per soddisfare l esigenza di informazione dell opinione pubblica e degli a- genti pagatori. Il testo e il contenuto sono suscettibili di modifica. AFC 2012 1/216

Sommario Abbreviazioni... 9 1 Introduzione... 12 1.1 Oggetto... 12 1.2 Campo di applicazione oggettivo... 12 1.3 Campo di applicazione territoriale... 13 1.4 Campo di applicazione temporale... 13 1.5 Consultazioni... 13 1.6 Autorità competente... 13 2 Agente pagatore svizzero... 14 2.1 Qualifica di agente pagatore svizzero... 14 2.2 Eccezioni... 15 2.3 Iscrizione e cancellazione... 15 2.4 Contabilità... 15 2.5 Compiti... 16 2.6 Catena di agenti pagatori... 16 2.7 Obbligo di informazione e collaborazione... 16 3 Persona interessata... 17 3.1 Condizioni da soddisfare... 17 3.1.1 Territorio sovrano della Germania... 17 3.1.2 Territorio sovrano del Regno Unito... 17 3.1.3 Territorio sovrano dell Austria... 18 3.2 Beneficio effettivo... 18 3.2.1 Accertamento e documentazione del beneficio effettivo... 18 3.3 La parte contraente dell agente pagatore è una persona fisica... 18 3.3.1 Principio... 18 3.4 La parte contraente è una società di sede ai sensi delle Convenzioni... 19 3.4.1 La parte contraente è una società di capitali che, ai sensi delle Convenzioni, deve essere qualificata come società di sede... 19 3.4.1.1 Principio... 19 3.4.1.2 Società di capitali: esempi... 19 3.4.2 La parte contraente è il trustee di un trust o di una fondazione (di famiglia)... 20 3.4.2.1 Trust/fondazione (di famiglia): revocabile e discrezionale/non discrezionale... 21 3.4.2.2 Trust/fondazione (di famiglia): non revocabile e non discrezionale... 21 3.4.2.3 Trust/fondazione (di famiglia): non revocabile e non discrezionale... 21 3.4.3 La parte contraente è una «underlying company» di un trust o di una fondazione (di famiglia)... 21 3.4.4 Eccezione... 21 3.5 Casi particolari... 22 3.5.1 Usufrutto... 22 3.5.2 Cessione di valori patrimoniali a titolo di garanzia... 22 3.5.3 Rapporti fiduciari... 22 3.5.4 Operazioni di cassa... 23 4 Identità e residenza (domicilio) della persona interessata... 24 4.1 Principio... 24 AFC 2012 2/216

4.2 Casi particolari... 24 4.3 Certificato di residenza... 25 4.4 Relazione collettiva, relazione congiunta, pluralità di aventi diritto economico26 4.5 Disposizioni transitorie... 27 4.5.1 Principio... 27 4.5.2 Conteggio corrente dell imposta alla fonte con effetto liberatorio... 27 4.5.2.1 Sequenze delle transazioni... 27 4.5.2.2 Riporti delle perdite... 28 4.5.2.3 Possibili cambiamenti: ingresso di un avente diritto economico in una relazione.. 28 4.5.2.4 Possibili cambiamenti: uscita di un avente diritto economico da una relazione... 28 4.5.3 Successioni... 28 4.6 Successioni... 28 5 Valori patrimoniali... 29 5.1 Principio... 29 5.2 Non valori patrimoniali ai sensi delle Convenzioni... 29 5.3 Eventi da considerare in merito a valori... 29 5.3.1 Principio... 29 5.3.2 Eccezioni... 29 5.4 Valori patrimoniali senza notizie... 30 6 Operazioni di assicurazione... 31 6.1 Valori patrimoniali... 31 6.2 Persona interessata... 31 6.2.1 Disposizioni relative alla Convenzione con la Germania... 31 6.2.2 Disposizioni relative alla Convenzione con l Austria... 31 6.2.3 Disposizioni relative alla Convenzione con il Regno Unito... 32 6.3 Redditi derivanti da operazioni di assicurazione... 32 7 Fornitura di dati... 33 7.1.1 Fornitori di dati... 33 7.1.2 Informazioni trasmesse... 33 8 Riscossione dell imposta alla fonte su redditi da capitale Germania. 34 8.1 Aliquote d'imposta... 34 8.1.1 Imposta alla fonte con effetto liberatorio... 34 8.1.2 Supplemento di solidarietà... 34 8.1.3 Imposta di culto... 34 8.1.4 Modifiche delle aliquote d'imposta... 34 8.2 Effetto liberatorio... 34 8.3 Principi della tassazione... 35 8.3.1 Data di entrata di riferimento... 35 8.3.2 Moneta di riferimento e arrotondamento... 35 8.3.3 Base di calcolo... 35 8.3.4 Regolamentazione in materia di tutela dei diritti acquisiti... 35 8.3.5 Sequenze FIFO... 37 8.3.6 Calcolo forfetario degli utili (base di calcolo sostitutiva)... 37 8.3.7 Trasferimento su un conto o deposito di terzi... 37 8.3.8 Compensazione delle perdite... 37 8.3.9 Computo di imposte alla fonte... 38 8.3.10 Pagamenti a titolo di risarcimento dei danni... 39 8.4 Tabella delle concordanze... 39 8.4.1 Funzione e adeguamento... 39 AFC 2012 3/216

8.4.2 Eventi derivanti da azioni... 39 8.4.3 Eventi derivanti da obbligazioni... 45 8.4.4 Eventi derivanti da operazioni a termine... 48 8.4.5 Eventi derivanti da prodotti strutturati... 50 8.4.6 Eventi derivanti da fondi... 53 8.4.6.1 Distribuzioni di fondi di investimento tedeschi... 53 8.4.6.2 Distribuzioni di fondi di investimento non tedeschi... 55 8.4.6.3 Elaborazione di fine anno per fondi di investimento non tedeschi... 56 8.4.6.4 Acquisto e alienazione di quote di fondi... 57 8.4.6.5 Ulteriori aspetti dei fondi di investimento... 59 8.5 Transazioni in metalli preziosi e materie prime... 59 8.6 Imposizione nella procedura di tassazione... 60 9 Riscossione dell imposta alla fonte su redditi e utili Regno Unito... 61 9.1 Imposta alla fonte... 61 9.1.1 Aliquote d'imposta... 61 9.1.2 Effetto liberatorio... 61 9.1.3 Modifica delle aliquote d'imposta... 61 9.2 Principi della tassazione... 61 9.2.1 Data di riferimento... 61 9.2.2 Moneta di riferimento... 62 9.2.3 Base di calcolo... 62 9.2.4 Costi di acquisizione e sequenza per la tassazione degli utili da alienazione... 62 9.2.5 Compensazione e riporto delle perdite... 63 9.2.6 Computo di imposte alla fonte... 64 9.2.7 Utili di cambio... 64 9.2.8 Accordi fiduciari... 64 9.2.9 Pagamenti a titolo di risarcimento dei danni... 64 9.3 Tabella delle concordanze... 64 9.3.1 Disposizioni generali... 64 9.3.2 Eventi derivanti da azioni... 65 9.3.3 Eventi derivanti da obbligazioni... 70 9.3.4 Eventi derivanti da opzioni... 72 9.3.5 Eventi derivanti da prodotti strutturati... 74 9.3.6 Eventi derivanti da fondi di investimento autorizzati nel Regno Unito e altri fondi britannici... 76 9.3.6.1 Distribuzioni di fondi di investimento autorizzati... 77 9.3.6.2 Altri eventi... 78 9.3.7 Eventi derivanti da fondi non britannici... 78 9.3.7.1 Distribuzioni di fondi con reporting... 79 9.3.7.2 Distribuzioni di fondi senza reporting... 79 9.3.7.3 Redditi non distribuiti di fondi con reporting... 79 9.3.7.4 Redditi non distribuiti di fondi senza reporting... 80 9.3.7.5 Alienazione e restituzione di quote di fondi con reporting... 80 9.3.7.6 Alienazione e restituzione di quote di fondi senza reporting... 81 9.3.7.7 Altri eventi... 81 9.3.8 Glossario... 81 9.4 Persone fisiche non domiciliate nel Regno Unito (non-uk domiciled individual)... 86 9.4.1 Certificato dello status di non-uk domiciled individual (persona fisica non domiciliata nel Regno Unito)... 86 9.4.2 Fase 1... 87 9.4.2.1 Dichiarazione d intenti... 87 AFC 2012 4/216

9.4.2.2 Omissione della dichiarazione d intenti... 87 9.4.3 Fase 2... 90 9.4.3.1 Certificato dello status di non-uk domiciled individual (persona fisica non domiciliata nel Regno Unito)... 90 9.4.3.2 Caso specifico... 93 9.5 Imposizione nella procedura di tassazione... 93 10 Pagamento liberatorio Regno Unito... 94 10.1 Aspetti generali... 94 10.2 Pagamento liberatorio... 94 10.2.1 Aliquota fiscale e base di calcolo... 94 10.2.2 Modifiche delle aliquote fiscali... 94 10.2.3 Effetto liberatorio... 94 10.2.4 Base di calcolo... 94 10.3 Aspetti tecnici relativi allo svolgimento... 95 10.3.1 Trasmissione attraverso l agente pagatore all AFC... 95 10.3.2 Periodo di conteggio... 95 10.3.3 Moneta e arrotondamento... 95 10.3.4 Certificato... 95 11 Riscossione dell imposta alla fonte su redditi da capitale Austria... 96 11.1 Aliquote d'imposta... 96 11.1.1 Effetto liberatorio... 96 11.1.2 Modifiche delle aliquote d'imposta... 96 11.2 Principi della tassazione... 96 11.2.1 Data di entrata di riferimento... 96 11.2.2 Moneta di riferimento e arrotondamento... 96 11.2.3 Base di calcolo... 97 11.2.4 Regolamentazione in materia di tutela dei diritti acquisiti... 97 11.2.5 Determinazione dei prezzi di acquisto... 97 11.2.6 Calcolo forfetario degli utili (base di calcolo sostitutiva)... 98 11.2.7 Trasferimento su un conto o deposito di terzi... 98 11.2.8 Compensazione delle perdite... 98 11.2.9 Computo di imposte alla fonte... 99 11.2.10 Pagamenti a titolo di risarcimento dei danni... 99 11.3 Tabella delle concordanze... 99 11.3.1 Disposizioni generali... 99 11.3.2 Eventi derivanti da azioni... 99 11.3.3 Eventi derivanti da obbligazioni... 104 11.3.4 Eventi derivanti da operazioni a termine... 107 11.3.5 Eventi derivanti da prodotti strutturati... 109 11.3.6 Eventi derivanti da fondi... 112 11.3.6.1 Distribuzioni e redditi equivalenti a distribuzioni di fondi di investimento austriaci112 11.3.6.2 Distribuzioni di fondi di investimento non austriaci... 113 11.3.6.3 Elaborazione di fine anno per fondi di investimento non austriaci... 114 11.3.6.4 Acquisto e alienazione di quote di fondi... 115 11.3.6.5 Ulteriori aspetti dei fondi di investimento... 116 11.4 Transazioni in metalli preziosi e materie prime... 116 11.4.1 Investimenti diretti in metalli preziosi e materie prime... 116 11.4.2 Conti metalli preziosi... 116 11.4.3 Certificati su metalli preziosi... 116 11.5 Imposizione nella procedura di tassazione... 117 AFC 2012 5/216

12 Rapporto con altre imposte... 118 12.1 Principi... 118 12.1.1 Casi speciali Germania... 118 12.1.2 Casi speciali Regno Unito... 118 12.1.3 Casi speciali Austria... 119 12.2 Conteggio dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio... 119 12.3 Imposta preventiva... 119 12.3.1 Principio... 119 12.3.2 Casi particolari... 123 12.4 Imposte alla fonte estere... 124 12.4.1 Lo Stato di residenza equivale allo Stato della fonte... 124 12.4.2 CDI tra Stato di residenza e Stato della fonte... 125 12.4.3 Metodi di richiesta di rimborso... 127 12.4.4 Assenza di CDI tra lo Stato di residenza e lo Stato della fonte... 128 12.5 Accordo sulla fiscalità del risparmio... 130 12.5.1 Principio... 130 12.5.2 Aspetti tecnici dell'interazione tra la ritenuta d'imposta ai sensi dell'accordo sulla fiscalità del risparmio e l'imposta alla fonte con effetto liberatorio Fasi di elaborazione... 131 12.5.3 Procedura di riduzione dell'onere fiscale con la ritenuta d'imposta in relazione alle persone rilevanti in Germania e Austria... 133 13 Aspetti tecnici relativi alla riscossione delle imposte alla fonte su redditi da capitale... 134 13.1 Moduli... 134 13.1.1 Periodo di conteggio... 134 13.1.2 Moneta e arrotondamento... 134 13.2 Termini... 134 13.2.1 Scadenza delle imposte... 134 13.3 Riscossione di un importo eccessivo o insufficiente... 134 13.4 Certificati... 135 13.4.1 Certificati annuali o in caso di scioglimento della relazione bancaria... 135 13.4.2 Certificati di perdita... 135 13.5 Cambio di agente pagatore... 136 13.6 Relazioni collettive e congiunte... 137 14 Comunicazione dei redditi da capitale... 138 14.1 Procedura di comunicazione... 138 14.1.1 Autorizzazione... 138 14.1.2 Cambiamento dalla riscossione fiscale alla procedura di comunicazione... 138 14.1.3 Trasferimento sul territorio dello Stato partner o fuori dallo stesso... 139 14.2 Modulo di comunicazione... 139 14.2.1 Contenuto della comunicazione per l'austria... 139 14.2.2 Contenuto della comunicazione per la Germania... 139 14.2.3 Contenuto della comunicazione per il Regno Unito... 140 14.2.4 Redditi da capitale... 140 14.2.5 Periodo di conteggio... 140 14.2.6 Moneta... 140 14.3 Relazioni collettive e congiunte... 141 14.4 Rimborso dell'imposta preventiva... 141 AFC 2012 6/216

14.5 Termini... 142 14.5.1 Germania... 142 14.5.2 Regno Unito... 142 14.5.3 Austria... 142 14.5.4 Revoca di una comunicazione... 142 14.6 Comunicazione errata... 143 14.7 Certificato... 143 15 Casi di successione... 144 15.1 Germania... 144 15.1.1 Blocco dei valori patrimoniali... 144 15.1.2 Imposte... 145 15.1.2.1 Riscossione dell imposta... 145 15.1.2.2 Base di calcolo... 146 15.1.2.3 Trasmissione attraverso l agente pagatore all AFC... 146 15.1.2.4 Certificato... 147 15.1.2.5 Effetto liberatorio... 147 15.1.2.6 Riscossione erronea... 147 15.1.3 Comunicazione... 147 15.1.3.1 Comunicazione volontaria... 147 15.1.3.2 Comunicazione a seguito di carenza di mezzi liquidi... 148 15.1.3.3 Contenuto della comunicazione... 148 15.1.3.4 Trasmissione attraverso l agente pagatore all AFC... 148 15.1.3.5 Certificato... 148 15.1.3.6 Rettifica di una comunicazione... 148 15.2 Regno Unito... 149 15.2.1 Concetto di persona autorizzata... 149 15.2.2 Blocco dei valori patrimoniali... 149 15.2.3 Imposte... 151 15.2.3.1 Riscossione dell imposta... 151 15.2.3.2 Base di calcolo... 151 15.2.3.3 Trasmissione attraverso l agente pagatore all AFC... 152 15.2.3.4 Certificato... 152 15.2.3.5 Effetto liberatorio... 152 15.2.3.6 Riscossione erronea... 153 15.2.4 Comunicazione... 153 15.2.4.1 Comunicazione volontaria... 153 15.2.4.2 Comunicazione a seguito di carenza di mezzi liquidi... 153 15.2.4.3 Contenuto della comunicazione... 153 15.2.4.4 Trasmissione attraverso l agente pagatore all AFC... 154 15.2.4.5 Certificato... 154 15.2.4.6 Rettifica di una comunicazione... 154 16 Controlli... 155 16.1 Aspetti generali... 155 16.2 Diritti e obblighi dell'afc e degli agenti pagatori... 155 16.3 Ambiti controllati dall'afc... 156 16.4 Periodicità... 156 16.5 Reportistica... 156 17 Procedura legale... 157 17.1 Procedura tra l'afc e un agente pagatore... 157 17.2 Procedura tra un agente pagatore e la persona interessata o un altro agente pagatore... 157 AFC 2012 7/216

17.3 Prescrizione... 157 17.4 Disposizioni penali... 158 18 Garanzia del rispetto delle Convenzioni... 159 18.1 Contenuto della richiesta di informazioni... 159 18.2 Obblighi della banca o dell'agente pagatore registrato... 159 18.3 Informazione delle persone legittimate a ricorrere... 160 18.4 Iter procedurale... 160 AFC 2012 8/216

Abbreviazioni cpv. capoverso AO Ordinamento tributario tedesco (deutsche Abgabenordnung) art. articolo BMF Ministero federale delle Finanze della Repubblica federale di Germania (Bundesministerium der Finanzen der Bundesrepublik Deutschland) BMF Ministero federale delle Finanze della Repubblica d'austria (Bundesministerium für Finanzen Österreich) lett. lettera/lettere e/o e/oppure ca. circa CFM Corporate Finance Manual CGM Capital Gains Manual CH Svizzera CHF franco svizzero (divisa) CTA10 Corporation Tax Act 2010 CTM Company Taxation Manual CDI Convenzione per evitare la doppia imposizione LIFD Legge federale sull imposta federale diretta (RS 642.11) destg Legge concernente l imposta sul reddito tedesca (deutsches Einkommen steuergesetz) DPB DFF AFC ecc. UE EUR seg./segg. mod. GBP LRD HMRC incl. Divisione principale Imposta federale diretta, Imposta preventiva, Tasse di bollo dell Amministrazione federale delle contribuzioni Dipartimento federale delle finanze Amministrazione federale delle contribuzioni eccetera Unione europea euro (divisa) seguente/seguenti modulo o formulario sterlina britannica (divisa) Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (RS 955.0) Agenzia britannica delle entrate (Her Majesty s Revenue and Customs) incluso AFC 2012 9/216

InvG Legge concernente l imposta sugli investimenti tedesca (deutsches Investmentsteuergesetz) in comb. disp. in combinato disposto LIFI Legge federale sull imposizione alla fonte in ambito internazionale (RS xxx.xx) ITA07 Income Tax Act 2007 ITTOIA05 Income Tax (Trading and Other Income) Act 2005 KESt Imposta sul reddito di capitale (Kapitalertragsteuer) LICol Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi) (SR 951.31) KapErhStG Legge tedesca concernente le misure fiscali in caso di aumento del capitale nominale per mezzo di fondi societari (deutsches Gesetz über steuerrechtliche Massnahmen bei Erhöhung des Nennkapitals aus Gesellschaftsmitteln) lett. lettera/lettere mln milione/milioni n./nn. numero/numeri OFM Offshore Fund Manual OICVM Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (cfr. Direttiva 85/611/CEE) OWiG Legge concernente l inosservanza di prescrizioni d ordine tedesca (deutsches Gesetz über Ordnungswidrigkeiten) öestg Legge austriaca concernente l imposta sul reddito (österreichisches Einkommensteuergesetz) n. marg. numero a margine pag./pagg. SAIM ASB SFA SICAF SICAV c.d./cc.dd. SolzG RS pagina/pagine Savings and Investment Income Manual Associazione svizzera dei banchieri Swiss Funds Association Società di investimento a capitale fisso Società di investimento a capitale variabile cosiddetto/cosiddetti Legge concernente il supplemento di solidarietà tedesco (deutsches Solidaritätszuschlaggesetz) Raccolta sistematica del diritto federale TCGA92 Taxation of Chargeable Gains Act 1992 TIOPA 2010 Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 et al. tra l altro, e altri/e cfr. confronta AFC 2012 10/216

Ord. Ordinanza CDB Convenzione relativa all obbligo di diligenza delle banche tra l Associazione svizzera dei banchieri da una parte e le sottoscritte banche dall altra LIP Legge federale sull imposta preventiva (SR 642.21) PA Legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) FRUE Istruzioni concernenti la fiscalità del risparmio dell UE (ritenuta d imposta e dichiarazione volontaria) (Wegleitung zur EU-Zinsbesteuerung (Steuerrückbehalt und freiwillige Meldung)) ad es. ad esempio AFisR Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (Accordo sulla fiscalità del risparmio, RS 0.641.926.81) LFR Legge federale relativa all Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (RS 641.91) AFC 2012 11/216

1 Introduzione 1.1 Oggetto 1. Le presenti Istruzioni si propongono di fornire agli agenti pagatori svizzeri una panoramica degli obblighi che ad essi derivano a) dalle Convenzioni concernenti la collaborazione con altri Stati in ambito fiscale stipulate dalla Confederazione svizzera con vari Stati; b) dalla Legge federale sull imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI; RS xxx.xx), che disciplina l attuazione delle Convenzioni. 2. Le Convenzioni mirano a garantire l effettiva imposizione dei redditi da capitale derivanti da valori patrimoniali contabilizzati presso un agente pagatore svizzero dei quali una persona interessata è beneficiaria ai sensi delle Convenzioni. In sintesi, le Convenzioni contengono le seguenti disposizioni: a) i valori patrimoniali contabilizzati presso un agente pagatore svizzero dei quali una persona interessata è beneficiaria effettiva vengono regolarizzati sotto il profilo fiscale; b) sui redditi da capitale (redditi e utili da alienazione) di cui è beneficiaria una persona interessata, derivanti da valori patrimoniali e generati dopo l entrata in vigore delle Convenzioni, viene riscossa un imposta alla fonte con effetto liberatorio, oppure detti redditi da capitale vengono notificati. 3. Oggetto delle presenti Istruzioni sono, in particolare, la riscossione di un imposta alla fonte con effetto liberatorio e la comunicazione volontaria. 4. Un secondo documento di Istruzioni tratta la regolarizzazione di valori patrimoniali tramite l imposizione a posteriori (recupero di imposta) o la dichiarazione. 5. Entrambi i documenti di Istruzioni sono soggetti a eventuali adeguamenti ad opera dell AFC. 6. In caso di definizioni diverse di termini contenuti nei due documenti di Istruzioni, le definizioni valgono solo per le rispettive Istruzioni in cui compaiono. 1.2 Campo di applicazione oggettivo 7. Le presenti Istruzioni trattano la riscossione, da parte di un agente pagatore svizzero, di un imposta alla fonte con effetto liberatorio sui redditi e sugli utili da alienazione derivanti da valori patrimoniali dovuta da persone residenti negli Stati partner. 8. Gli argomenti trattati sono: a) la riscossione dell imposta liberatoria sui redditi da capitale (redditi e utili da alienazione); b) la comunicazione dei redditi da capitale; c) la riscossione dell imposta liberatoria su valori patrimoniali in caso di successione; AFC 2012 12/216

d) la comunicazione delle successioni; e) l addebito di un pagamento liberatorio sui redditi derivanti da pagamenti di interessi sui quali è stata applicata la ritenuta d imposta secondo l AFisR. 9. Le Convenzioni non si applicano ai redditi o agli utili sui quali, ai sensi dell Accordo sulla fiscalità del risparmio (AFisR), è stata applicata la ritenuta d imposta o in merito ai quali è intervenuta una comunicazione volontaria. Il rinvio all AFisR s intende effettuato alla versione dell Accordo di volta in volta vigente. 1.3 Campo di applicazione territoriale 10. Le presenti Istruzioni si applicano alla riscossione dell imposta liberatoria sui redditi da capitale ovvero all esecuzione di una comunicazione volontaria tramite agenti pagatori svizzeri. 1.4 Campo di applicazione temporale 11. Le Convenzioni con la Repubblica federale di Germania, il Regno Unito di Gran Bretagna e d Irlanda del Nord e la Repubblica d Austria entrano in vigore il 1 gennaio 2013 e sono valide a tempo indeterminato. 1.5 Consultazioni 12. Qualora in singoli casi insorgano difficoltà, in merito all interpretazione o esecuzione delle Convenzioni, tra le autorità competenti, queste si consultano e cercano di raggiungere una soluzione condivisa. Se ciò risulta impossibile, la questione viene demandata al comitato congiunto. 1.6 Autorità competente 13. Per la Svizzera, l autorità competente è l Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Eigerstrasse 65, 3003 Berna. AFC 2012 13/216

2 Agente pagatore svizzero 2.1 Qualifica di agente pagatore svizzero 14. Ai sensi delle Convenzioni, sono considerati agenti pagatori svizzeri: le banche a norma della Legge federale dell 8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio («banche»); i commercianti di valori mobiliari a norma della Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari («commercianti di valori mobiliari»); persone fisiche e giuridiche, società di persone e stabili organizzazioni di società estere che nel quadro della loro attività accettano, detengono, investono o trasferiscono regolarmente valori patrimoniali di terzi oppure, ai sensi delle Convenzioni, contabilizzano redditi da capitale ovvero si limitano a effettuare o garantire pagamenti; altri agenti pagatori sono in particolare società che, nel quadro della loro attività, detengono regolarmente valori patrimoniali su conti/depositi, a proprio nome e per conto di più persone interessate («altri agenti pagatori»). 15. Il campo di applicazione delle Convenzioni comprende esclusivamente gli agenti pagatori svizzeri e non dispiega alcun effetto sugli agenti pagatori esteri né sulle succursali di agenti pagatori svizzeri (banche o assicurazioni) regolamentate all estero. 16. Esempi: Un fiduciario e/o un avvocato apre un deposito presso una banca a nome e per conto di una cliente. In questo caso, nei confronti della cliente è la banca, e non il fiduciario e/o l avvocato, a essere considerata agente pagatore per i valori patrimoniali detenuti presso di essa. Un fiduciario e/o un avvocato apre un conto presso una banca svizzera a proprio nome ma per conto di un cliente. Il cliente è il beneficiario effettivo. Il fiduciario e/o l avvocato è considerato, nei confronti del cliente, come «Economic Operator» di ultima istanza e, quindi, l agente pagatore per il conto. Il fiduciario e/o l avvocato si fa riconoscere come agente pagatore nei confronti della banca. La banca funge da agente pagatore precedente e deve documentare il fiduciario e/o l avvocato come agente pagatore. 17. Il trustee è considerato agente pagatore per le distribuzioni derivanti da strutture di trust che, ai sensi della Convenzione, sono direttamente le beneficiarie effettive. Nel caso invece di strutture di trust per le quali il beneficiario effettivo, ai sensi della Convenzione, è il settlor (disponente) o il beneficiario, il trustee non è considerato agente pagatore. Nemmeno le persone fisiche o le società che svolgono compiti amministrativi per un trust senza rivestire formalmente la funzione di trustee sono considerate agenti pagatori. 18. Nel caso di programmi di partecipazione dei collaboratori, il datore di lavoro è considerato il beneficiario effettivo per strumenti custoditi in un deposito presso un agente pagatore svizzero, fino al momento dell imposizione degli strumenti di partecipazione come reddito da lavoro dipendente nello Stato partner in quanto Stato di residenza della persona interessata. A partire dal momento dell imposizione degli strumenti come reddito da lavoro dipendente, il collaboratore diventa il beneficiario effettivo. Il datore di lavoro nazionale non è considerato agente pagatore svizzero per gli strumenti di partecipazione dei collaboratori detenuti presso un altro agente pagatore svizzero, anche se quest ultimo detiene gli strumenti su un deposito omnicomprensivo (omnibus account) del datore di lavoro nazionale, poiché questi è titolare del deposito nella sua funzione di datore di lavoro e non nell ambito della sua attività economica. In questo caso, l agente pagatore può basarsi sulle informazioni fornite dal datore di AFC 2012 14/216

lavoro al momento dell imposizione del reddito da lavoro dipendente, in merito ai costi di acquisizione rilevanti per l imposizione degli utili da capitale e in merito alla residenza dei collaboratori sulla scorta della documentazione del datore di lavoro nazionale o della cassa pensioni. Se presso l agente pagatore sono detenuti conti singoli per i collaboratori, è l agente pagatore a effettuare l identificazione dei collaboratori. 2.2 Eccezioni 19. Le persone giuridiche che corrispondono dividendi sotto forma di somme di denaro o valori reali, interessi, rimborsi di capitale o emissione di nuovi diritti di partecipazione direttamente ai propri partecipanti o creditori non sono per ciò stesso considerate agenti pagatori, se il totale dei dividendi e degli interessi corrisposti per singolo evento non supera l importo di un milione di franchi svizzeri. Lo stesso vale per prestazioni in denaro. 20. Esempio: in sede di assemblea generale della società XY viene deliberata una distribuzione di CHF 1,5 milioni. Tra gli azionisti figura una persona fisica residente in uno degli Stati partner, detentrice di una partecipazione azionaria del 20%. La società XY assume la funzione di agente pagatore e deve provvedere alla riscossione dell imposta oppure alla comunicazione. 21. Non sono considerate agenti pagatori le società di assicurazione per le distribuzioni derivanti da rapporti assicurativi, ad esempio da assicurazioni del ramo vita. Nel caso di polizze di assicurazione vita per le quali una persona interessata è beneficiaria effettiva ai sensi della Convenzione, la banca che gestisce il deposito è considerata agente pagatore. 2.3 Iscrizione e cancellazione 22. Il soggetto in possesso della qualifica di agente pagatore è tenuto a iscriversi di propria iniziativa presso l Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale Imposta federale diretta, Imposta preventiva, Tasse di bollo, Divisione Riscossione, Eigerstrasse 65, 3003 Berna. L apposito modulo di iscrizione viene messo a disposizione sulla homepage dell AFC. 23. All atto dell iscrizione devono essere indicati la denominazione (ragione sociale) e la sede o il domicilio dell agente pagatore. Se si tratta di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica con sede statutaria all estero, oppure di un impresa individuale domiciliata all estero, devono essere indicati la denominazione (ragione sociale), l ubicazione della sede principale e l indirizzo della direzione in Svizzera. In ogni caso sono da indicare il tipo di attività e la data di inizio dell attività. 24. L obbligo di iscrizione per l agente pagatore scatta al più tardi alla fine del trimestre nel quale ha contabilizzato, corrisposto o incassato redditi da capitale a favore di una persona interessata. 25. L AFC comunica all agente pagatore il suo numero di registrazione. 26. L agente pagatore svizzero che cessi l attività o perda i requisiti per tale qualifica deve darne immediata comunicazione all AFC. 2.4 Contabilità 27. L agente pagatore svizzero deve predisporre e tenere i suoi libri contabili in modo tale che possano esserne rilevati e provati, in modo affidabile e senza particolare sforzo, gli elementi AFC 2012 15/216

di fatto determinanti relativi all obbligo fiscale e al calcolo dell imposta. 28. L elaborazione elettronica dei dati deve garantire il trattamento completo e corretto dei fatti gestionali e delle cifre rilevanti, dal conteggio specifico del conto fino all importo totale del pagamento effettuato nel quadro dell imposizione alla fonte o della comunicazione volontaria. I dati elettronici archiviati devono poter essere messi a disposizione dell AFC in qualsiasi momento in forma cartacea, affinché questa li possa visionare. 2.5 Compiti 29. All agente pagatore svizzero spettano, in particolare, i seguenti compiti: identificazione e documentazione della persona interessata; verifica della disponibilità di fondi per un pagamento ai sensi delle Convenzioni; riscossione e versamento dell imposta alla fonte con effetto liberatorio ai sensi delle Convenzioni; redazione e consegna di comunicazioni; rilascio di certificati alle persone interessate o ai partner contraenti dell agente pagatore svizzero; trasmissione di dati ad altri agenti pagatori, se previsto dalle Convenzioni (ad es. in caso di cambiamento dell agente pagatore). 2.6 Catena di agenti pagatori 30. Se il pagamento di redditi da capitale avviene tramite più agenti pagatori, incaricati dal debitore o dalla persona interessata di effettuare il pagamento o di incassarlo, l ultimo agente pagatore della catena, che trasmette i pagamenti direttamente alla persona interessata o li incassa a favore della stessa, deve assumere gli obblighi previsti dalle Convenzioni nei confronti della persona interessata. 31. Se la parte contraente dell agente pagatore è a sua volta un agente pagatore nazionale o estero, l agente pagatore svizzero non è tenuto ad assolvere gli impegni di agente pagatore previsti dalle Convenzioni. 32. In singoli casi, un agente pagatore può delegare all agente pagatore precedente con l espresso consenso di quest ultimo la sua funzione di agente pagatore (norma della delega). In tale circostanza, il compito di accertamento riguardo alla persona interessata spetta all agente pagatore precedente. Nonostante la delega, la responsabilità resta all agente pagatore successivo. 2.7 Obbligo di informazione e collaborazione 33. Gli agenti pagatori svizzeri sono tenuti a mettere a disposizione dell AFC tutte le informazioni di cui essa necessita per l attuazione e l impiego corretto delle Convenzioni e delle leggi e- manate in relazione alle stesse e per dare seguito alle richieste delle autorità competenti di uno Stato partner. AFC 2012 16/216

3 Persona interessata 3.1 Condizioni da soddisfare 34. Una persona è considerata persona interessata ai sensi delle Convenzioni quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: deve trattarsi di una persona fisica; nel momento in cui pervengono sul conto o deposito i redditi da capitale ai sensi delle Convenzioni, la persona deve risultare residente nel rispettivo Stato partner; il conto/deposito sul quale sono contabilizzati i valori patrimoniali deve essere detenuto presso un agente pagatore svizzero nel momento in cui sul conto/deposito pervengono i redditi da capitale ai sensi delle Convenzioni; nel momento in cui pervengono sul conto o deposito i redditi da capitale ai sensi delle Convenzioni, la persona deve risultare la beneficiaria effettiva dei valori patrimoniali in questione. 3.1.1 Territorio sovrano della Germania 35. La Repubblica federale di Germania è costituita dal territorio sovrano della Repubblica federale di Germania (incl. Büsingen). 3.1.2 Territorio sovrano del Regno Unito 36. Il Regno Unito di Gran Bretagna e d Irlanda del Nord comprende la Gran Bretagna e l Irlanda del Nord. La Convenzione si applica a Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord. 37. Sono esclusi dalla Convenzione, per mancanza di sovranità tributaria, i 14 Territori britannici d Oltremare che, pur essendo sotto la sovranità del Regno Unito, non ne fanno parte: Anguilla; Bermudas; Territorio antartico britannico; Isole Vergini britanniche; Territorio britannico nell oceano Indiano; Isole Falkland; Gibilterra; Isole Cayman; Montserrat; Isole Pitcairn; Sant Elena (Ascensione e Tristan de Cunha); Area delle Basi Sovrane di Akrotiri e Dhekelia; Georgia del Sud e Isole Sandwich australi; Isole Turks e Caicos. 38. Sono parimenti escluse dal campo di applicazione della Convenzione le tre Dipendenze della Corona Britannica che sottostanno direttamente alla stessa ma non fanno parte del Regno Unito né costituiscono un Territorio britannico d Oltremare: Guernsey; Isola di Man; AFC 2012 17/216

Jersey. 3.1.3 Territorio sovrano dell Austria 39. La Repubblica d Austria è costituita dal territorio sovrano della Repubblica d Austria. 3.2 Beneficio effettivo 3.2.1 Accertamento e documentazione del beneficio effettivo 40. L agente pagatore deve accertare, sulla base degli obblighi di diligenza svizzeri vigenti in materia di identificazione della parte contraente e di accertamento dell avente diritto economico nel quadro dell apertura di una relazione d affari (cfr. le pertinenti disposizioni della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario, LRD) e delle circostanze a lui note, qual è la persona avente diritto economico dei valori patrimoniali contabilizzati in un conto/deposito e che quindi, ai sensi delle Convenzioni, è la beneficiaria effettiva. Ai fini delle Convenzioni, questa procedura non deve essere ripetuta. Gli istituti bancari e i commercianti di valori mobiliari si basano sulle circostanze a loro note e sui dati in materia di identificazione della parte contraente e di accertamento dell avente diritto economico che hanno ottenuto, conformemente alla Convenzione relativa all obbligo di diligenza delle banche (versione vigente della CDB, in particolare i formulari A e/o T oppure R per gli altri agenti pagatori), nel quadro dell apertura di una relazione d affari. Se la persona identificata dall agente pagatore come partner contraente (titolare del conto e deposito) conformemente agli obblighi di diligenza vigenti in Svizzera non coincide con la persona identificata come avente diritto economico, quest ultima è da considerare la beneficiaria effettiva ai sensi delle Convenzioni. Nell ambito dell accertamento del beneficiario effettivo, l agente pagatore non è tenuto a visionare altri documenti quali ad esempio atti di negozio fiduciario (trust deeds), lettere di intenti (letter of wishes), statuti e regolamenti di fondazioni o a richiederne copia. Per i fondi di investimento con meno di 20 investitori, in linea di principio la banca ha l obbligo di richiedere un formulario A recante i nominativi degli investitori e di trattare il fondo, ai fini delle Convenzioni, come una società di sede. Nel caso in cui gli investitori abbiano contemporaneamente contabilizzato le quote di partecipazione nei propri depositi, ciò comporterebbe una doppia imposizione. I conti/depositi di tali fondi di investimento vanno pertanto esclusi dalle Convenzioni nella misura in cui la direzione del fondo è in grado di dimostrare e/o l agente pagatore è in grado di verificare che sono state emesse quote di partecipazione valutabili e contabilizzabili nei depositi titoli degli investitori. 3.3 La parte contraente dell agente pagatore è una persona fisica 3.3.1 Principio 41. Una persona fisica è considerata la persona interessata e la beneficiaria effettiva dei valori patrimoniali contabilizzati nel conto/deposito se percepisce redditi ai sensi delle Convenzioni o se le vengono accreditati proventi ai sensi delle Convenzioni, a meno che non dimostri di non aver percepito i redditi per se stessa e che i redditi non sono stati accreditati a suo favore (si applica per analogia l art. 4 dell AFisR). AFC 2012 18/216

42. Ai sensi delle Convenzioni, una persona fisica non è considerata la beneficiaria effettiva di redditi conseguiti e quindi non è ritenuta la persona interessata se: opera in qualità di agente pagatore ai sensi della definizione di cui al capitolo 2, oppure commercia in titoli per conto di una persona giuridica, un fondo d investimento o un altro analogo o equivalente organismo d investimento collettivo, oppure opera per conto di un altra persona fisica che è la beneficiaria effettiva, e comunica e documenta l identità e lo Stato di domicilio dell agente pagatore. 3.4 La parte contraente è una società di sede ai sensi delle Convenzioni 43. Occorre distinguere fra società di sede giuridicamente costituite come società di capitali (in particolare, società per azioni) e trust o fondazioni (di famiglia). 44. Ai sensi delle Convenzioni, in linea generale sono considerate società di sede tutte le persone giuridiche, le società, le Anstalt, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e tutte le aggregazioni analoghe, nazionali o estere, che non esercitano attività commerciale, di produzione o altre attività industriali gestite secondo criteri commerciali. 3.4.1 La parte contraente è una società di capitali che, ai sensi delle Convenzioni, deve essere qualificata come società di sede 3.4.1.1 Principio 45. Una società di capitali che ai sensi delle Convenzioni deve essere qualificata come società di sede («società di capitali») si intende trasparente ai fini delle Convenzioni. 46. Se più persone sono da considerare beneficiarie effettive dei valori patrimoniali contabilizzati nel conto o deposito di una società di capitali, l agente pagatore applica per analogia le disposizioni riguardanti la relazione collettiva/congiunta (cfr. n. marg. xx e segg.). 3.4.1.2 Società di capitali: esempi 47. Il seguente elenco contiene alcune importanti società di capitali che, ai sensi delle Convenzioni, sono considerate trasparenti. L elenco non è esaustivo. Isole Vergini americane: International Business Company Antigua e Barbuda: International Business Company Aruba: Società che gode dello status di società offshore Bahamas: International Business Company Belize: International Business Company Isole Vergini britanniche: Società Brunei: International Business Company, International Limited Partnership Isole Cook: International Company, International Partnership Gibuti: Società Dominica: International Business Company Polinesia francese: Société (società), Société de personnes (società di persone), Société en participation (joint venture) Guam: Company, ditta individuale, partnership Guernsey: Zero Tax Company Isole Cayman: Società Labuan (Malaysia): Offshore Company, Malaysian Offshore Bank, Offshore Limited Partnership AFC 2012 19/216

Libano: Società Liechtenstein: Anstalt, Stiftungen Maldive: Società, società di persone Marianne Settentrionali: Foreign Sales Corporation, Offshore Banking Corporation Mauritius: Global Business Company cat. 1 e 2 Micronesia: Società, società di persone Nauru: Nominee company, company, partnership, ditta individuale, patrimonio estero, altri tipi di impresa concordati con il governo Nuova Caledonia: Société (società), Société civile (società civile), Société de Personnes (società di persone), Joint Venture Niue: International Business Company Panama: società Palau: Company, Partnership, ditta individuale, rappresentanza, Credit Union (cooperativa finanziaria), Cooperative Portorico: International Banking Entity St. Kitts e Nevis: Società Samoa: International Company, Offshore Bank, Offshore Insurance Company, International Partnership, Limited Partnership Seychelles: International Business Company Isole Salomone: Company, Partnership Isole Turks e Caicos: Società, Limited Partnership Vanuatu: Società, International Company Stati Uniti d America: società LLC esente da imposte (domiciliata in Delaware, Wyoming ecc.) 3.4.2 La parte contraente è il trustee di un trust o di una fondazione (di famiglia) 48. I valori patrimoniali di trust e fondazioni non rientrano nel campo di applicazione delle Convenzioni se non sussiste alcun avente diritto economico accertato definitivamente dei valori patrimoniali stessi. 49. Il trust è una relazione fiduciaria creata tra il costituente («settlor») e il fiduciario («trustee»). Il settlor istituisce il trust trasferendo al trustee i diritti di proprietà sui valori patrimoniali. Il trustee (o eventualmente più trustee in veste di cosiddetti «co-trustee») riceve e detiene i valori patrimoniali in via fiduciaria («on trust») per conto dei beneficiari («beneficiaries»), dei quali possono far parte anche il settlor e il trustee. I diritti e gli obblighi delle parti coinvolte sono stabiliti in un documento speciale («Trust Instrument», «Trust Deed» o «Declaration of Trust»). 50. La fondazione è un istituzione straniera dotata di personalità giuridica, considerata trasparente ai fini fiscali nello Stato di residenza, che persegue costantemente lo scopo stabilito dal fondatore utilizzando il patrimonio a ciò destinato. Il fondatore istituisce un consiglio di fondazione che può completarsi per chiamata. Il fondatore trasferisce i diritti di proprietà sui valori patrimoniali alla fondazione. I diritti e gli obblighi delle parti coinvolte sono stabiliti in un documento speciale (statuto della fondazione e regolamenti della fondazione). 51. Conformemente agli obblighi di diligenza vigenti in Svizzera, gli agenti pagatori sono tenuti, all apertura di una relazione d affari per un trust e/o per una fondazione (di famiglia), ad accertare e documentare opportunamente la natura del trust e/o della fondazione (di famiglia) (revocabile/non revocabile, discrezionale/non discrezionale). 52. Se più persone sono da considerare beneficiarie effettive dei valori patrimoniali di un trust o di una fondazione (di famiglia), l agente pagatore applica per analogia le disposizioni riguardanti la relazione collettiva/congiunta (cfr. n. marg. xx e segg.). AFC 2012 20/216