COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

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COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. n 416 Salerno, lì 9 Maggio 2013 A tutti gli iscritti all Albo e nell Elenco Speciale LORO SEDI OGGETTO: Circolare n 73/2013. Libera Professione. Giunta Regionale della Campania Assessorato Regionale all Agricoltura. La gestione dei reflui zootecnici per il rispetto della direttiva dei nitrati e della condizionalità. Decreto Giunta Regionale n. 771/2012. Colleghi, con la presente facendo espresso riferimento alla Circolare di questo Collegio n. 64 del 24 Aprile 2013, comunico che in data odierna è sono pervenute delle slide a cura del Dott. Giovanni SILENZIO dello STAPA CePICA di Salerno, le quali contengono in modo molto chiaro la gestione dei reflui zootecnici per il rispetto della direttiva dei nitrati e della condizionalità, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti. Lo stesso Dott. Giovanni SILENZIO ha fatto sapere che si ritiene a completa diposizione della nostra categoria per ogni eventuale chiarimento in merito e nel contempo si è offerto di tenere, presso la nostra sede, incontri di divulgazione approfondimento ai Colleghi interessati. Coloro i quali hanno intenzione di partecipare all incontro divulgativo, sono pregati di comunicare la propria disponibilità a questo Collegio a mezzo dell e-mail collegio.salerno@pec.peritiagrari.it. Una volta raggiunto il numero necessario, sarà cura di questo Collegio far conoscere agli interessati, la data e l ora in cui si terrà l incontro. L occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti. F.to IL PRESIDENTE Per. Agr. Antonio LANDI Allego: - Slide per la gestione dei reflui zootecnici per il rispetto della direttiva dei nitrati e della condizionalità. PRESIDENZA E SEGRETERIA Via Luigi Guercio, 197-84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 389-5865899

La gestione dei reflui zootecnici per il rispetto della direttiva nitrati e della condizionalità D.G.R. 771/2012 Dott. Giovanni Silenzio Regione Campania Assessorato Agricoltura STAPA CePICA di Salerno

CONDIZIONALITÀ Criteri di Gestione Obbligatoria Tutela dell Ambiente (5 atti) Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali (11 atti) Igiene e benessere degli animali (3 atti) Atto A1 Direttiva 79/409/CEE Atto A2 Direttiva 80/68/CEE Atto A3 Direttiva 86/278/CEE Atto A4 Direttiva 91/676/CEE Atto A5 Direttiva 92/43/CEE

Il quadro normativo febbraio/2003 ZONE VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA D.G.R. n. 700/03 febbraio/2004 PROGRAMMA D AZIONE D DELLA CAMPANIA D.G.R. n. 182/04 aprile/2006 PROCEDURA INFRAZIONE E DM 7 Aprile 2006 febbraio/2007 RIMODULAZIONE PROGRAMMA D AZIONE AZIONE D.G.R. n. 209/07 dicembre/2012 DISCIPLINA TECNICA REGIONALE UTILIZZAZIONE AGRONOMICA EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO D.G.R. n. 771/12

Circa 158.000 ettari del territorio regionale sono stati designati come zone vulnerabili.

DISTRIBUZIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI IN CAMPANIA AGGREGAZIONI PROVINCIALI

La D.G.R. 771 del 21.12.2012 (BURC n. 80 del 31.12.2012) DISCIPLINA TECNICA REGIONALE PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO DI CUI ALL ART. ART. 112 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006, DELLE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE DI CUI ALL ART. ART. 101, COMMA 7, LETTERE A), B), C) DEL D.LGS N. 152/2006 E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI,, IN ATTUAZIONE DELL ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 22.11.10, n. 14 TUTELA DELLE REGIONALE 22.11.10, n. 14 TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO PROVOCATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA.

Criteri generali di utilizzazione (art. 3) L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli stessi effluenti. L'utilizzazione agronomica e' consentita purche' siano garantiti: a) la tutela dei corpi idrici; b) la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture; c) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

Divieti di utilizzazione dei letami (artt. 4-25-26) L'utilizzo dei letami e' vietato almeno nelle seguenti situazioni: a) sulle superfici non interessate dall attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico o privato e per le aree soggette a ripristino ambientale; b) nei boschi, ad eccezione degli effluenti rilasciati dagli animali allo stato brado; c) entro 5/10 (ZV) m di distanza dalle sponde dei corsi d acqua; d) entro 5/25 (ZV) metri di distanza dall inizio dell arenile per le acque marino costiere e per quelle lacustri; e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di acqua; f) sui terreni interessati alla distribuzione dei fanghi di depurazione effettuata ai sensi del D.Lvo 99/92 e alla distribuzione dei reflui oleari effettuata ai sensi della DGR n. 398 del 28.03.2006; g) in tutti i casi previsti da specifiche normative di settore. Per le ZV art. 26 dal 1 dicembre alla fine del mese di febbraio

Divieti di utilizzazione dei liquami (artt. 5-27) Oltre casi previsti all'art. 4, lettere a), b), e), f), g), è vietato: a) sui terreni con pendenza media superiore al 10 %; b) entro 10-15 (ZV)metri dalle sponde dei corsi d acqua; c) entro 10-30 (ZV) metri di distanza dall arenile per le acque marino costiere e lacustri; d) entro 10 metri dalle strade ed entro 100 metri dagli immobili adibiti a civile abitazione, a meno che i liquami, al fine di evitare le emissioni sgradevoli, non vengano interrati contestualmente allo spandimento; e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; f) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto a meno che il sistema di irrigazione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

Divieti di utilizzazione dei liquami (artt. 5-27) g) dopo l impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, o campi da gioco, utilizzate per la ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico; h) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento. 2. È vietato l utilizzo dei liquami dal 1 1 Dic. (dal 1 1 Nov. in ZV con colture diverse da prati, cereali autunno-vernini vernini,, colture ortive, arboree con inerbimento permanente) fino alla fine del mese di febbraio dell anno successivo, salvo deroga specifica. 3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) del presente articolo non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici superficiali. 4. Sono fatti salvi divieti previsti da norme di tutela paesaggistica ed ambientale, igienico sanitarie, dalla regolamentazione urbanistica ed edilizia e da specifici provvedimenti emessi dai Comuni.

Stoccaggio dei letami (Art. 7-Art. 28) 1. Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, fatto salvo quanto previsto per le superfici delle lettiere permanenti. 3. Fatti salvi specifici provvedimenti di natura igienico sanitaria, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto nell allevamento in 90 giorni, calcolato in base alla consistenza media dell allevamento e ai quantitativi di letami prodotti. 5. Ai fini della valutazione della capacità di stoccaggio sono considerate utili le superfici della lettiera permanente: nel calcolo del volume stoccato si fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie. 8. Per i nuovi allevamenti, per gli ampliamenti di quelli esistenti e per i nuovi contenitori per lo stoccaggio non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

Stoccaggio dei liquami (art. 8 e art. 28) La capacità di stoccaggio, calcolata in base della consistenza dell allevamento, al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, e ai liquami prodotti, non deve essere inferiore al volume di liquami prodotti in: a) 90 giorni per le aziende con allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini ed ovicaprini e superfici coltivate con prati di media e lunga durata e/o con cereali autunno vernini; b) 120 o 150 (ZV) giorni per le aziende con allevamenti e/o ordinamento colturale diversi da quelli di cui al punto precedente.

Tabella 1 (Allegato I) Tabella 1 Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione. letame o materiale Quantità di p.v. liquame palabile paglia Categoria animale e tipologia di stabulazione medio (m3/t p.v. / (kg/capo) anno) (t/t p.v. / a (m3/t p.v. / (kg/t p.v. ) a) /giorno) BOVINI VACCHE E BUFALINI DA LATTE IN PRODUZIONE Stabulazione fissa con paglia 600 9,0 26 34,8 5,0 Stabulazione fissa senza paglia 33 Stabulazione libera su lettiera permanente 14,6 22 45,0 1,0

Stoccaggio dei liquami (art. 8) Alla produzione complessiva del liquame da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, che confluiscono direttamente nei contenitori scoperti. È fatto divieto di convogliare nei contenitori per lo stoccaggio le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 centimetri. La costruzione di nuovi contenitori per lo stoccaggio, per le aziende che producono un quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto/anno deve prevedere il frazionamento del volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo.

Dosi di applicazione (art. 12) Nelle zone non vulnerabili da nitrati la quantita' di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 340 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale; tale quantita', da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali, e' calcolata sulla base dei valori dell Allegato 1 del DRD n. 272/2010. Corrispondente ad esempio a: 1.000 q.li/ha Liquame (0,34 % di azoto)

Dosi di applicazione (art. 30) Nelle zone vulnerabili da nitrati la quantita' di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale; tale quantita', da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali, e' calcolata sulla base dei valori dell Allegato 1 del DRD n. 272/2010 ed e' comprensiva degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo. Corrispondente ad esempio a: 500 q.li/ha Liquame (0,34 % di azoto)

Allegato 1 Tabella 2 - Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame Categoria animale e tipologia di stabulazione Azoto al campo (al netto delle perdite) nel nel Totale liquame letame (a) kg/capo/ann kg/t kg/t kg/t o p.v./anno p.v./anno p.v./anno Vacche in produzione (latte) (peso vivo: 600 kg/capo) (c) 83 138 fissa o libera senza lettiera 138 libera su lettiera permanente 62 76 fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata 39 99 libera a cuccette con paglia (groppa a groppa) 85 53 libera a cuccette con paglia (testa a testa) 53 85 Rimonta vacche da latte (peso vivo: 300 kg/capo) (d) 36,0 120

Allegato 1 Tabella 2 - Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame Categoria animale e tipologia di stabulazione Azoto al campo (al netto delle perdite) nel nel Totale liquame letame (a) kg/capo/ann kg/t kg/t kg/t o p.v./anno p.v./anno p.v./anno Vacche in produzione (latte) (peso vivo: 600 kg/capo) (c) 83 138 fissa o libera senza lettiera 138 libera su lettiera permanente Bufalini (53) 62 76 fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata 39 99 libera a cuccette con paglia (groppa a groppa) 85 53 libera a cuccette con paglia (testa a testa) 53 85 Rimonta vacche da latte (peso vivo: 300 kg/capo) (d) 36,0 120 Bufalini (31)

D.G.R. 583 del 2 agosto 2010

Disciplina della comunicazione (art. 20-32) La comunicazione e' disciplinata dalle regioni nel rispetto di quanto segue: a) i contenuti sono conformi almeno a quanto riportato nell'allegato tecnico e del DRD n. 272 del 26.04.2010 del SeSIRCA; b) la comunicazione deve pervenire alle autorita' competenti (Comune) almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attivita'; c) i tempi di validita' della comunicazione sono non superiori ai 5 anni successivi alla data di presentazione, fermo restando l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantita' e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, nonche' i terreni destinati all'applicazione.

Disciplina della comunicazione Aree NON Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola Azoto al Numero capi PUA Comunicazione campo Kg Vacche in produz. > 6.000 > 72 Allevamenti con consitenza > 500 UBA o in caso do A.I.A. Completa 3000-6000 36-72 NO Semplificata < 3000 < 36 NO NO

Disciplina della comunicazione Aree Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola Azoto al Numero capi PUA Comunicazione campo Kg Vacche in produz. Piano di Utilizzazione Agronomica > 6.000 > 72 SI Completa 3000-6000 36-72 SI semplificato Completa 1000-3000 12-36 NO Semplificata < 1.000 < 12 NO NO

DRD n. 272 del 26.04.2010 Modello di comunicazione per l utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

Comunicazione: elementi 1. Identificazione dell'azienda, del titolare, ubicazione dell'azienda medesima; 2. per le attività relative alla produzione di effluenti zootecnici: a) consistenza dell'allevamento, specie, categoria e indirizzo produttivo degli animali allevati, calcolando il peso vivo riferendosi alla Tabella 1 dell'allegato I al presente decreto; b) quantità e caratteristiche degli effluenti prodotti; c) volume degli effluenti da computare, per lo stoccaggio, utilizzando come base di riferimento la Tabella 1 dell'allegato I al presente decreto, e tenendo conto degli apporti meteorici di cui al comma 1 dell'articolo 8; d) tipo di alimentazione e consumi idrici; e) tipo di stabulazione e sistema di rimozione delle deiezioni adottato;

Comunicazione completa: elementi 3. per le attività relative allo stoccaggio di effluenti zootecnici: a) ubicazione, numero, capacità e caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti zootecnici, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici; b) volume degli effluenti assoggettati, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento; c) valori dell'azoto al campo nel liquame e nel letame nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio.

Comunicazione completa: elementi 4. per le attività relative allo spandimento degli effluenti zootecnici: a) Superficie Agricola Utilizzata aziendale, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti zootecnici e attestazione del relativo titolo d'uso; b) estensione dei terreni, al netto delle superfici aziendali non destinate ad uso produttivo; c) individuazione e superficie degli apprezzamenti omogenei per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche; d) ordinamento colturale praticato al momento della comunicazione; e) distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli apprezzamenti destinati all'applicazione degli effluenti; f) tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità.

Registro di utilizzazione (art. 22-32) 1. Il titolare della comunicazione detiene il Registro delle utilizzazioni degli effluenti sul quale sono annotati i movimenti dai contenitori di stoccaggio ai siti dello spandimento. Deve altresì detenere e compilare il Registro delle utilizzazioni il soggetto che effettua l utilizzazione agronomica a cui il titolare della comunicazione ha trasferito giuridicamente gli effluenti. 2. Il Registro delle utilizzazioni è composto da fogli numerati, datato e vidimato dagli uffici regionali competenti, o dalle Organizzazioni Professionali agricole, o dagli Ordini, o dai Collegi professionali, o dai Comuni.

Registro di utilizzazione (artt. 22-32) 4. Sul Registro devono essere annotate in maniera completa, entro e non oltre 15 giorni da ciascuna uscita, le seguenti informazioni: a) la data in cui avviene lo spandimento; b) la quantità di effluente e/o di acque reflue e/o di materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici, distinta in materiale palabile e non palabile, espressa in metri cubi o tonnellate; c) l indicazione di foglio e particella dell appezzamento ad uso agricolo su cui è effettuato lo spandimento; d) le modalità di trasporto e distribuzione. Il Registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per cinque anni.

Trasporto (artt. 23-32) La documentazione di accompagnamento contiene almeno le seguenti informazioni: a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa; b) la natura e la quantità degli effluenti e/o delle acque reflue trasportate; c) l'identificazione del mezzo di trasporto; d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa; e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante dell'azienda da cui origina il materiale trasportato ai sensi dell'art. 20

Controlli e monitoraggio dei comuni (art. 33) 1. Ai sensi dell art. 5 della L.R. n. 14/2010, i controlli e la sorveglianza di quanto disposto dalla presente disciplina tecnica sono effettuati dai Comuni che hanno ricevuto la comunicazione. 2. Il titolare e/o legale rappresentante dell azienda agricola o delle aziende agroalimentari, il titolare del sito di spandimento e il titolare del contenitore di stoccaggio, è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l accesso alle strutture ed ai siti interessati all utilizzazione agronomica ed oggetto della comunicazione. 3. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Comune trasmette alla Regione (Assessorati Agricoltura e Ambiente), una scheda di monitoraggio che riporti le informazioni relative alle comunicazioni pervenute: quantità di effluenti; superficie impegnata per lo spandimento (fogli e particelle), caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio, ecc.

Sanzioni (art. 35) 1. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative di cui al DL.vo 152/2006, l inosservanza delle norme stabilite dalla presente disciplina tecnica è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie, da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 10.000,00 euro nei seguenti casi per chiunque: a) contravvenga alle disposizioni sullo stoccaggio degli effluenti di cui agli artt. 7 e 9 e all art. 28; b) non consenta, in qualità di titolare della comunicazione e/o di titolare dei terreni oggetto di spandimento, l accesso ai soggetti incaricati al controllo di cui all art. 33; c) effettui lo spandimento degli effluenti contravvenendo alle dosi di applicazione di cui all art. 12 e all art. 30, comma 2.

Sanzioni (art. 35) E soggetto altresì ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 5.000,00 euro chiunque: a) sia sprovvisto o operi l infedele registrazione del Piano di Utilizzazione Agronomica e del Registro di utilizzazione agronomica di cui agli artt. 21, 22 e 32 della presente disciplina; b) operi l infedele registrazione del Documento di trasporto di cui agli articoli 23 e 32 della presente disciplina. 3. Le sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della DGR n. 245 del 31.05.2011, sono applicate dal Ciclo Integrato delle Acque dell Assessorato all Ambiente della Regione Campania, cui sono trasmessi tutti i verbali relativi alle segnalazioni di infrazioni previste dal DL.vo 152/2006 e smi.

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