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RAEE DIRETTIVA 2002/96/CE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE D.ssa Daniela Capaccioli Responsabile Servizio Centrale Ambiente ANIE

SOMMARIO LAVORI DI RECEPIMENTO SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE IL PRODUTTORE IL SISTEMA DI GESTIONE E IL FINANZIAMENTO MARCATURA E INFORMAZIONI IMMISSIONE SUL MERCATO SCADENZE ED ENTRATA IN VIGORE STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE ROHS SISTEMI COLLETTIVI

LAVORI DI RECEPIMENTO Proposta di Decreto Legislativo versione finale 12 gennaio 2005 Approvato dal Consiglio dei Ministri in prima lettura il 13 Maggio 2005. Esaminato per parere dalle Commissioni Ambiente (Favorevole), Politiche Comunitarie, Bilancio (Favorevole) di Camera e Senato e dalla Conferenza Stato-Regioni (Contrario salvo emendamenti), come provvedimento n 488. Approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 luglio 2005

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

SCOPO Prevenire la produzione di RAEE Organizzare sistemi di raccolta nazionali Favorire reimpiego, riciclaggio e altre forme di recupero fissando degli obiettivi nazionali Migliorare le prestazioni ambientali degli operatori del fine vita

CAMPO DI APPLICAZIONE La Direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche Progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua Comprese nell allegato IA Destinate ai consumatori o a uso professionale

ALLEGATO IA : CATEGORIE Grandi elettrodomestici Piccoli elettrodomestici Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni Apparecchiature di consumo Apparecchiature di illuminazione Distributori automatici Strumenti elettrici ed elettronici Giocattoli e Apparecchiature per lo sport e il tempo libero Dispositivi medicali Strumenti di monitoraggio e di controllo

CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell allegato 1 A, purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato 1 B individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A. (Proposta di Decreto di recepimento Art 2, 1)

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui all'allegato IA e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua (Proposta Decreto Legislativo: Art. 3, a)

ESCLUSIONI Le apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli stati membri Le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinati agli usi militari Gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni I grandi elettrodomestici fissi (Dlgs Italiano) I prodotti sanitari impiantati e infettati

IL PRODUTTORE

IL PRODUTTORE Direttiva 2002/96/CE fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato «produttore», se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i); importa o esporta apparecchiature elettriche ed elettroniche in uno Stato membro nell'ambito di un'attività professionale. Proposta decreto legislativo fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1; importa o immette per primo nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;

IL PRODUTTORE Proposta decreto legislativo:. 4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14.

IL PRODUTTORE? A: Costruttore B: Distributore/Filiale C-S: Utente finale S B A C Ai sensi della direttiva RAEE: A: E produttore in Francia, per tutti i prodotti venduti in Francia a C, ma non per i prodotti esportati in Spagna. B: E produttore in Spagna per i prodotti, acquistati da A e venduti a S.

IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE Inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo

RIFIUTI PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI RAEE originati dai nuclei domestici o di origine commerciale, industriale, istituzionale o di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici

RIFIUTI STORICI E RIFIUTI NUOVI (Art 8) Rifiuto Storico, rifiuto derivante da un prodotto immesso sul mercato prima dell entrata in vigore (13 Agosto 2005) Rifiuto Nuovo, rifiuto derivante da un prodotto immesso sul mercato dopo l entrata in vigore (13 Agosto 2005)

RACCOLTA SEPARATA RAEE PROVENIENTI DA NUCLEI DOMESTICI La pubblica amministrazione deve istituire sistemi che consentano ai detentori finali (consumatori) e ai distributori di rendere gratuitamente tali rifiuti RAEE NON PROVENIENTI DA NUCLEI DOMESTICI I produttori, eventualmente tramite terzi, dovranno assicurare la raccolta di tali rifiuti

TRATTAMENTO E RECUPERO I produttori dovranno istituire sistemi di recupero e trattamento dei RAEE, conformi alla normativa comunitaria, ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. Tali sistemi potranno essere individuali o collettivi e dovranno raggiungere entro il 2008 precisi obiettivi

TIPOLOGIE DI RIFIUTO AI FINI DEL FINANZIAMENTO NUOVO STORICO NUOVO PROVENIENTE DA NUCLEI DOMESTICI STORICO PROVENIENTE DA NUCLEI DOMESTICI DOMESTICO NUOVO NON PROVENIENTE DA NUCLEI DOMESTICI STORICO NON PROVENIENTE DA NUCLEI DOMESTICI NON DOMESTICO

FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI NUOVI PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI Dalla data di entrata in vigore il produttore: Sarà responsabile del finanziamento delle operazioni di gestione dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, depositati ai centri di raccolta Potrà scegliere se adempiere a tale obbligo individualmente, o partecipando a un sistema collettivo. Dovrà fornire adeguata garanzia, all atto dell immissione sul mercato di un prodotto, che la gestione dei RAEE sarà finanziata

FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI STORICI PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI Il finanziamento dei costi della gestione di tali rifiuti è fornito da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi. Visibilità del costo di smaltimento sul punto di vendita concessa per 8 anni (10 per i grandi apparecchi bianchi).

FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DA UTENZE DIVERSE DAI NUCLEI DOMESTICI Per i rifiuti nuovi i produttori dovranno provvedere al finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento, come per i rifiuti nuovi da utenze domestiche. Per i rifiuti storici il finanziamento dei costi di gestione graverà sui detentori. Nel caso di acquisto contestuale di una nuova apparecchiatura equivalente, i detentori potranno consegnare il rifiuto al produttore. E lasciata la libertà di concludere accordi tra produttori e detentori che stabiliscano altre modalità di finanziamento

GARANZIE FINANZIARIE Modalità da definire con apposito decreto ministeriale La garanzia di avere assolto tutti gli obblighi legali di finanziamento dovrebbe essere condizione necessaria per mantenere l iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori Ancora da definire l organismo garante della congruità della garanzia prestata per adempimento individuale o collettivo e l organismo beneficiario della stessa

OBBLIGHI DI MARCATURA E DI INFORMAZIONE

MARCATURA DEI PRODOTTI Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente Decreto, poste sul mercato a partire dal 13 agosto 2005, riportano, a cura e sotto la responsabilità del produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo riportato all allegato 4. Detto simbolo indica, in modo inequivocabile, che l apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Con Decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità per l identificazione del produttore.

SIMBOLO ALLEGATO IV La direttiva e il decreto di recepimento riportano il cassonetto barrato, senza specifiche sulle dimensioni e senza barra nera. La norma CENELEC EN50419, sviluppata su mandato della Commissione riporta il simbolo a fianco. La norma non è ancora stata pubblicata sulla GUCE a causa di alcuni rilievi della Commissione: IL CENELEC dovrebbe apportare qualche modifica a breve, che tuttavia non inciderà sul simbolo grafico. Le leggi di recepimento non fanno riferimento alla norma, percui la norma rimane uno strumento volontario, non cogente, che dà presunzione di conformità ai requisiti di marcatura. Questo significa che potrebbero essere usati anche simboli leggermente diversi. Resta al produttore dimostrare che sono comunque assolti i requisiti.

IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE Al momento non esiste un sistema riconosciuto a livello europeo per l identificazione del produttore. Senza un sistema europeo per l identificazione del produttore il finanziamento del nuovo manca di un requisito essenziale per funzionare L articolo 20.4 introduce un periodo transitorio fino al 2007 in cui il finanziamento del nuovo è assolto tramite le modalità di finanziamento dello storico. Attualmente il periodo transitorio è valido solo per i RAEE domestici. Il CENELEC ha avviato un progetto per uno studio di fattibilità per l utilizzo di smart chip RFID.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce, all interno delle istruzioni per l uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti: l obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata; i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l apparecchiatura all atto dell acquisto di una nuova; gli effetti potenziali sull ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse; il significato del simbolo riportato nell allegato 4; le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti.

IMMISSIONE SUL MERCATO

IMMISSIONE SUL MERCATO Il concetto di immissione sul mercato non viene definito dalla direttiva. Tuttavia è molto importante perché molte disposizioni Si riferiscono alla immissione sul mercato Fornitura di garanzie Obblighi di marcatura e fornitura informazioni Conformità alla Direttiva RoHS Definizione di produttore

GUIDA BLU DELLA COMMISSIONE EUROPEA Immissione sul mercato: l atto iniziale che consente di mettere per la prima volta a disposizione un prodotto sul mercato comunitario per consentirne la distribuzione o l uso nella Comunità. Esso può essere reso disponibile a titolo oneroso o gratuito.

GUIDA BLU DELLA COMMISSIONE EUROPEA Un prodotto è immesso sul mercato comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito o utilizzato sul mercato comunitario. Il prodotto viene trasferito dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato nella Comunità, all'importatore stabilito nella Comunità o alla persona responsabile di distribuire il prodotto nel mercato comunitario. Il passaggio può anche avvenire direttamente dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato all'interno della Comunità, al consumatore o utilizzatore finale. Il prodotto si ritiene trasferito sia in caso di consegna fisica che di passaggio di proprietà; tale trasferimento può avvenire a titolo oneroso o gratuito e può basarsi su qualsiasi tipo di strumento giuridico: a titolo di esempio, si parla di trasferimento in caso di vendita, prestito, locazione, leasing e donazione.

CHI IMMETTE SUL MERCATO? A: Costruttore B: Distributore/Filiale C-S: Utente finale S B A C A: Immette le apparecchiature sul mercato europeo B: rivende ad S apparecchiature già immesse sul mercato europeo

CHI APPONE LA MARCATURA? A: Costruttore B: Distributore/Filiale C-S: Utente finale S B A C A: Immette sul mercato europeo ed appone il cassonetto barrato. Per i prodotti venduti in Francia deve anche riportare una indicazione che consenta di identificarlo B: Appone a sua volta una indicazione che consenta di identificarlo

SCADENZE ED ENTRATA IN VIGORE

SCADENZE Feb 2003 Ago 2004 Ago 2005 Gen 2006 Lug 2006 Feb 2011 Feb 2013 Entrata in vigore Trasposizione Rifiuti Storici Finanziamento collettivo Indicazione separata dei costi Finanziamento rifiuti nuovi Obiettivi di recupero Proibizione di sostanze pericolose Rifiuti storici approccio collettivo 10 anni (grandi apparecchi) 8 anni (piccoli apparecchi) Rifiuti nuovi Obiettivi di recupero Proibizione di sostanze

STRUTTURA DEL SISTEMA NAZIONALE DI GESTIONE DEI RAEE

REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI Da istituire con apposito decreto ministeriale, sarà gestito dal Ministero dell Ambiente Ogni produttore deve registrarsi presso le Camere di Commercio entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale Il Registro rilascerà un codice di registrazione che dovrebbe essere presente sui documenti commerciali

COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO Da istituire con apposito decreto ministeriale Il ruolo è istituzionale e la partecipazione è riservata alle rappresentanze dei Ministeri Ambiente, Attività Produttive, Salute, Innovazione e Tecnologie e alla Conferenza Unificata Ai fini di un corretto funzionamento il Comitato di Vigilanza e Controllo dovrà svolgere le seguenti funzioni: Assicurare il rispetto delle norme Assicurare coerenza, congruità e sostenibilità degli obiettivi di raccolta, riciclo e sostenibilità degli obiettivi da parte dei soggetti obbligati Attuare il monitoraggio del sistema e verificare la correttezza dei flussi economici ed informativi Attivare sanzioni interne/dirette ai soggetti obbligati inadempienti o mendaci Verificare le garanzie

COMITATO DI INDIRIZZO Nel Comitato di Indirizzo dovrà essere garantita la presenza di membri designati dalle organizzazioni dei soggetti obbligati, oltre alla partecipazione di alcuni membri del Comitato di Vigilanza e Controllo Il Comitato sarà di supporto nell espletamento dei compiti attribuiti al Comitato di Vigilanza e Controllo ed al Centro Operativo di Coordinamento

CENTRO OPERATIVO DI COORDINAMENTO Dovrà essere costituito e individuato un centro operativo di coordinamento per l ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi Finanziato e gestito dai produttori Il coordinamento è necessario perché diversi sistemi possono lavorare in parallelo (nella stessa filiera o in filiere diverse)

STRUTTURA DEL SISTEMA

ROHS DIRETTIVA 2002/95/CE Restrizioni d uso per alcune sostanze pericolose nelle AEE

RECEPIMENTO La direttiva RoHS viene recepita all articolo 5 e all allegato 5 dello stesso decreto legislativo che recepisce la direttiva RAEE.

CAMPO DI APPLICAZIONE La Direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE) nonché alle lampade ad incandescenza

SCOPO Armonizzare la legislazioni degli stati membri sulle restrizioni dell uso di alcune sostanze pericolose nelle AEE PIOMBO MERCURIO CADMIO CROMO ESAVALENTE PBB e PBDE

ESENZIONI La presente direttiva non si applica a pezzi di ricambio per le riparazioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche né al reimpiego delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1 Luglio 2006.

PUNTI SALIENTI Entrata in vigore del bando fissata al 1 luglio 2006 L allegato contiene una lista di esenzioni dal bando delle sostanze per specifiche applicazioni Possibilità di modificare la direttiva in base al progresso tecnologico e scientifico

LAVORI ANCORA IN CORSO Il TAC esaminerà ulteriori proposte di esenzione e definirà deadline per quelle già previste Sono in fase di approvazione a livello Europeo Proposta di Decisione del Consiglio: fissazione dei valori massimi di concentrazione entro i quali è tollerata la presenza delle sostanze bandite. 2 Proposte di Decisione della Commissione che introducono una serie di nuove esenzioni, risultato di una fase di consultazione con le parti interessate.

I SISTEMI COLLETTIVI

GRANDI BIANCHI ECODOM Costituito il 25/11/2005 Direttore Generale - Dott. Giorgio Arienti Per informazioni: Consorzio ECODOM 02 45408368 Info@ecodom.it

PICCOLI ELETTRODOMESTICI In fase di costituzione Per informazioni: Segreteria Associazione Apparecchi Domestici e Professionali Tel 02 3264.2049

CONDIZIONAMENTO In fase di costituzione Per informazioni: Segreteria Associazione Apparecchi Domestici e Professionali Tel 02 3264.2049

ICT-CE In fase di costituzione Per informazioni: Segreteria Associazione Informatica, Telecomunicazioni ed elettronica di Consumo. Tel 02 3264.250

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ECOLIGHT Costituito il 23/03/2004 Per informazioni: Segreteria ECOLIGHT Tel. 02 3264.816; Fax. 02 3264.320 ecolight@ecolightitaly.it www.ecolightitaly.it

SORGENTI LUMINOSE ECOLAMP Costituito il 29/11/2004 Per informazioni: Segreteria ECOLIGHT

EUROPEAN RECYCLING PLATFORM Raggruppamento di imprese, fondato da Sony, HP, Brown-Gillette, Electrolux Per informazioni www.erp-recycling.org