Proprietà intellettuale e tutela della forma

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Transcript:

Proprietà intellettuale e tutela della forma Firenze,

La tutela della forma Diritto d autore / industrial design Disegno e modello Disegno e modello non registrato (Reg. EU 6/2000) Marchio Concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. : imitazione servile Concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 c.c.: agganciamento Concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.

Diritto d autore a) Prima del 2001: Tutela autoriale basata sul principio della scindibilità (concettuale/fisica) Cumulo tra tutela autoriale e come modello ornamentale: non consentito Tutela autoriale negata per prodotti di industrial design tridimensionali Esempio: La Chaise Longue di Le Corbusier prodotta da Cassina (Corte di Cassazione, 7 dicembre 1994):

Diritto d autore a) Dopo il 2001: Art. 2 n. 4 l.d.a.: abrogato il riferimento all arte applicata all industria ed il requisito della scindibilità Introduzione delle opere del disegno industriale ( industrial design ): art. 2 n. 10 l.d.a. Art. 2 n. 10: disciplina unitaria di tutti i prodotti artigianali o industriali, bidimensionali o tridimensionali o c è spazio per l art. 2 n. 4?

Diritto d autore Industrial Design? Opere che fondono funzionalità ed estetica (oltre a ciò) Destinate ad essere prodotte industrialmente in serie Opere, anche prive di funzionalità in senso stretto, destinate ad essere prodotte industrialmente in serie

Diritto d autore a) Dopo il 2001: Durata dei diritti: Fino al 2007: 25 anni dopo la morte dell autore Dopo il 2007: 70 anni dopo la morte dell autore Requisiti per la protezione dell industrial design: - carattere creativo = impronta personale - valore artistico

Diritto d autore Che cosa si intende per valore artistico e come valutare se un prodotto di industrial design ne sia dotato? Alto valore estetico (riconoscimento postumo) Scindibilità di nuovo! Nessun valore artistico in oggetti progettati per l uso quotidiano o prodotti in serie?

Diritto d autore Norma transitoria (art. 239 c.p.i.) La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda

Diritto d autore

a) Rilievi storici Rapporti tra tutela marchio/ e tutela come modello ornamentale: Se una forma era tutelabile come modello ornamentale, non poteva godere della tutela come marchio e, generalmente, sotto il profilo della per imitazione servile (art. 2598 n. 1 c.c.) Interesse affinché una forma ornamentale, cessata la tutelabilità come modello ornamentale, tornasse ad essere liberamente appropriabile Una forma era tutelabile come modello ornamentale solo quando superava la soglia dello speciale ornamento

Speciale ornamento = Secondo parte della dottrina e larga parte della giurisprudenza: un non meglio identificato gradiente estetico ampi margini per la valutazione soggettiva

Scenario giurisprudenziale: - per godere della tutela come modello ornamentale, le forme dovevano disporre di un elevato livello estetico - le forme con un seppur minimo valore estetico finivano per non essere tutelate come marchio o attraverso la per imitazione servile anche se possedevano carattere distintivo = molte forme non godevano di alcuna protezione

Per ovviare a questa situazione /1 Posizione della dottrina più accreditata: resta ferma la separazione tra la tutela marchio/ e quella del modello ornamentale ma si interpreta lo speciale ornamento come la capacità della forma di costituire il fattore d acquisto (o quantomeno un fattore rilevante d acquisto ) La soglia dello speciale ornamento è raggiunta quando la forma determina o influenza decisamente la scelta d acquisto del consumatore

Per ovviare a questa situazione /2 La teoria delle varianti innocue della Corte di Cassazione Le forme tutelabili come modello ornamentale non possono essere tutelate come marchi. Quando però è possibile differenziare queste forme con varianti a loro volta distintive che non ledano la funzionalità estetica della forma originale e al contempo non causino un rischio di confusione circa la loro origine l imitazione della forma originale senza l adozione di queste varianti costituisce atto di confusoria

Burberry Check sentenza della Corte di Cassazione del 29 maggio 1999: Il Burberry Check è ornamentale, pertanto la relativa registrazione come marchio non è valida ma, essendo chiaramente distintivo, la sua imitazione pedissequa costituisce atto di confusoria

b) Situazione attuale (post 2001) Il cumulo della tutela come disegno e modello con quella come marchio/ è ora tendenzialmente ammissibile nuovo requisito della tutela come disegno e modello è il carattere individuale impressione generale suscitata nell utilizzatore informato diversa da quella di qualsiasi altro disegno e modello anteriore (art. 33 c.p.i.) nessuna connotazione estetica soglia posta in basso

Se una forma ha solo carattere individuale : solo disegno e modello/disegno e modello comunitario non registrato Se una forma ha anche carattere distintivo (probabilmente acquisito attraverso l uso) ma non attribuisce valore sostanziale al prodotto: disegno e modello, marchio e confusoria Se una forma attribuisce valore sostanziale al prodotto disegno e modello: sì; marchio: no; confusoria: probabilmente sì ( varianti innocue )

In Italia: - valore sostanziale = simile alla precedente interpretazione dello speciale ornamento secondo la prevalente dottrina In Europa: - Sorprendentemente scarsa attenzione - Enfasi sulla distintività attraverso la percezione del pubblico - Differenze con la giurisprudenza statunitense

Applicazione pratica: Elementi tridimensionali che non costituscono l intero prodotto: Relativamente semplici da proteggere come marchi e attraverso la confusoria ammesso che fungano da indicatore di provenienza

Applicazione pratica: Forma dell intero prodotto:

Concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 c.c.: dall appropriazione di pregi all agganciamento Originariamente: spacciare come propri caratteristiche positive e peculiari del prodotto o dell attività di un concorrente Successivamente: trarre indebito vantaggio della reputazione di un concorrente o di un suo prodotto Oggi: imitare forme note di un prodotto concorrente anche quando non sussite un rischio di confusione La tutela contro il parassitismo prevale sulla necessità che le forme cadano nel pubblico dominio

Hermès Sellier et al. v. Sirena S.r.l. vs.

Cartier International B.V. et al. v. Pryngeps Gallery S.p.A. vs.

Tribunale di Milano, 17 luglio 2006 (caso Hermès) e 8 settembre 2006 (caso Cartier) L identità dell aspetto esteriore dei prodotti della convenuta a quello delle attrici dimostra senza dubbio l intento di parte convenuta di sfruttare la notorietà ed il successo dell attività delle concorrenti mediante l integrale riproduzione di tutti gli aspetti caratterizzanti e distintivi di tali prodotti, al fine di trarre indebito vantaggio dal positivo accreditamento da esse conquistato sul mercato al fine di riversare anche sul prodotto di fascia di prezzo più bassa l effetto della rinomanza del prodotto concorrente

Disegno e modello comunitario non registrato Sempre più utilizzato ma ancora con alcune incertezze: Cosa costituisca divulgazione Onere della prova del carattere individuale Onere della prova dell intenzionalità della copia

Concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. /1 Qualsivoglia atto non conforme ai principi della correttezza professionale volto a danneggiare un concorrente, tra cui: (tradizionalmente) riproduzioni a pantografo o a stampo (più recentemente) riproduzione intenzionale di forme o disegni identici (non tutelabili in altri modi) avvantaggiandosi degli investimenti in ricerca e sviluppo di un concorrente

Concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. /2 Tribunale di Milano, 10 luglio 2006 (caso Leggiuno): Tale comportamento che consiste in una imitazione non confusoria, ma pedissequa e di ampio raggio, dei prodotti altrui consente di appropriarsi parassitariamente degli investimenti che altri abbiano fatto per l immissione sul mercato di beni dotati di originalità e coerenza stilistica

Da non dimenticare: Tutela penale