COMUNE DI CESENATICO VIA MARINO MORETTI N PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

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COMUNE DI CESENATICO VIA MARINO MORETTI N. 5-47042 - PROVINCIA DI FORLI'-CESENA TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE SULL I.M.U. ANNO 2013 L IMU ha per presupposto il possesso di immobili (inclusi i terreni e le aree edificabili), comprese l abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7 nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna categoria. Deve pagare l imposta chi è titolare di diritti reali di proprietà ovvero usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su beni immobili, anche se non residente nel territorio dello Stato. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria o siti su aree demaniali in concessione chi deve pagare l imposta è, rispettivamente, il locatario e il concessionario. Ai soli fini IMU il coniuge assegnatario dell ex casa coniugale viene considerato titolare di diritto di abitazione, quindi soggetto passivo IMU. CHI NON DEVE PAGARE LA PRIMA RATA IMU 2013: Per il 2013 è stata abolita la prima rata IMU per i seguenti immobili: a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; b) L unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, assegnata all ex coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; c) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP); d) I terreni agricoli e i fabbricati rurali. CHI NON DEVE PAGARE LA SECONDA RATA IMU: Non è dovuta la seconda rata IMU per i seguenti immobili: a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; b) L unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, assegnata all ex coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti Autonomi per le case popolari (IACP); d) I terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; e) I fabbricati rurali strumentali all attività di impresa agricola di cui all art. 2135 del C.C. f) Fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce ), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (l imposta resta dovuta fino al 30 giugno 2013) g) Non è richiesta la condizione di dimora abituale e residenza anagrafica ai fini IMU, per un unico immobile sul territorio Nazionale, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare (purchè non rientrante in A/1, A/8 e A/9), posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze Armate, Forze di Polizia ad ordinamento militare, Forze di Polizia ad ordinamento civile, personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (disposizione vigente dal 1 luglio 2013).

L esenzione della seconda rata IMU 2013 non si applica ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali rispettivamente diversi da quelli elencati tassativamente ai punti d) e f). Qualora un immobile ricada nell esenzione della seconda rata IMU di cui ai punti f) e g) dovrà essere comunque eseguito il versamento del conguaglio dell acconto IMU 2013 (sempre entro il termine del 16 dicembre) nel caso in cui l aliquota deliberata per il 2013 sia diversa da quella utilizzata per l acconto. Ai fini dell applicazione dei benefici di cui ai punti f) e g) il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, entro il prossimo 30 giugno 2014 apposita dichiarazione utilizzando il modello ministeriale previsto per la presentazione delle dichiarazioni IMU con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. QUANDO E QUANTO PAGARE: L imposta deve essere pagata in due rate, di cui una in acconto entro il 17 giugno 2013 e l altra a saldo entro il 16 dicembre 2013. La rata di acconto deve essere pari al 50% dell imposta dovuta per tutto l anno calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni 2012. La seconda rata dovrà essere versata a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno con conguaglio sulla prima applicando le aliquote deliberate dal Comune per l anno in corso. Nel caso di unità immobiliare esente per la sola rata di acconto dovrà essere eseguito il versamento del saldo 2013 rapportato a 6 mensilità applicando le aliquote e detrazioni deliberate dall Ente per il 2013. Entro il 24 gennaio 2014, per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali, dovrà essere eseguito il versamento pari al 40% della differenza tra l ammontare dell IMU risultante dall applicazione dell aliquota deliberata dall Ente (pari al 10,00 per mille per il 2013) e quello risultante dall applicazione dell aliquota di base prevista dalla normativa vigente statale (pari al 7,6 per mille). Il pagamento deve essere arrotondato all Euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo. I versamenti dovranno tenere conto delle variazioni che intervengono nel corso del 2013. Ai contribuenti persone fisiche residenti all estero non è più consentito versare in unica soluzione entro il termine di saldo; dovranno pertanto rispettare le scadenze e le modalità ordinarie di pagamento.

VALORE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI: Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori: TIPO DI IMMOBILE CATEGORIA CATASTALE MOLTIPLICATORE Fabbricati adibiti a Civile A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 160 abitazione A/7 A/8 Box auto, garage, C/2 C/6 C/7 160 Laboratori artigianali, palestre C/3 C/4 C/5 140 Colonie, scuole, caserme, B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 140 ospedali pubblici B/6 B/7 B/8 Banche ed Assicurazioni D/5 80 Uffici A/10 80 Capannoni industriali, Alberghi, Teatri, fabbricati commerciali, Stabilimenti balneari, fabbricati strumentali all agricoltura D/1 D/2 D/3 D/4 D/6 D/7 D/8 D/9 D/10 65 Negozi C/1 55 Per i terreni agricoli, compresi quelli incolti, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare dei reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. Per le aree edificabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di riferimento. Fabbricati in costruzione o in corso di sostanziale ristrutturazione: il valore è dato da quello dell'area edificabile, fino alla data di ultimazione dei lavori o dalla data di utilizzo del fabbricato se antecedente. In ogni caso il fabbricato si intende ultimato a decorrere dalla data di accatastamento con conseguente attribuzione di rendita. Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati: limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni, spetta una riduzione della base imponibile del 50%, previa dichiarazione di inagibilità/inabitabilità rilasciata dall'ufficio tecnico comunale su perizia a carico del contribuente, oppure dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, che sarà controllata d'ufficio; ai fini della riduzione d'imposta. La dichiarazione sostitutiva ha effetto dalla data di presentazione all'ufficio. Per fabbricato inagibile/inabitabile si intende una situazione di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Fabbricati di interesse storico-artistico di cui al D.Lgs. 42/2004: spetta una riduzione della base imponibile del 50%

ALIQUOTE DA USARE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO IMU E MODALITA DI PAGAMENTO Il saldo IMU 2013 deve essere eseguito applicando le aliquote e le detrazioni approvate dall Ente per il 2013 con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 01/07/2013. E soppressa la quota riservata allo Stato, ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per i quali la riserva dello Stato è pari al 7,6 per mille sia in sede di acconto che in sede di saldo. Le aliquote ed i codici tributo da usare a saldo sono quindi esclusivamente i seguenti: TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DELIBERATA ANNO 2013 IMU Quota COMUNE CODICE F24 COMUNE IMU Quota STATO a) Abitazione principale e relative pertinenze b) Terreni agricoli posseduti e condotti da IAP e coltivatori diretti CODICE F24 STATO (dovrà comunque essere versato entro il 16/01/2014 il 40% della differenza tra l imposta calcolata al 10,00 per mille e quella dovuta al 7,6 per mille, rapportata al secondo semestre 2013 utilizzando il codice 3914) 10,00 per mille 10,00 3914 NO ACCONTO c) Terreni agricoli diversi da quelli di cui al punto b) d) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9 comma 3-bis D.L. 557/93 e) Fabbricati diversi dall abitazione, eccetto 10,00 per mille 10,00 3918 immobili di categoria D f) Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 10,00 per mille 2,4 3930 7,6 3925 catastale D g) Aree fabbricabili 10,00 per mille 10,00 3916 h) Abitazioni tenute a disposizione, anche se locate 10,60 per mille 10,60 3918 stagionalmente i) Immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 non pertinenziali di abitazione principale ovvero pertinenze di abitazione principale in misura superiore a quella prevista dalla legge j) Abitazioni concesse in locazione o comodato a chi vi risiede anagraficamente e dimora abitualmente k) Abitazioni possedute da contribuenti residenti all estero l) Abitazioni possedute da anziani e disabili che abbiano preso la residenza in Case di cura e di riposo, non locate m) Abitazioni locate con contratti concertati 10,60 per mille 10,60 3918 7,6 per mille 7,6 3918 10,60 per mille 10,60 3918 7,6 per mille 7,6 3918 4,0 per mille 4,0 3918

I contribuenti che intendono usufruire dell aliquota agevolata del 4,0 per mille o del 7,6 per mille, devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata di saldo, apposita autocertificazione su modelli messi a disposizione del Servizio Tributi, a pena di decadenza dai benefici, con conseguente recupero dell imposta non versata. Le autocertificazioni presentate nel 2012 hanno effetto anche per gli anni successivi a quello di presentazione sempreché non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta. MODALITA DI PAGAMENTO Il pagamento del saldo deve effettuarsi: 1. con modello F24, disponibile in versione cartacea presso banche, Poste e agenti per la riscossione e scaricabile anche dal sito dell Agenzia delle Entrate o del Comune di Cesenatico; Il versamento con modello F24 può essere eseguito presso qualsiasi sportello postale o bancario ed è gratuito; i soggetti titolari di Partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche. I codici tributo da utilizzare per entrambe le modalità di versamento sono riportati nello schema di cui sopra. 2. con versamento su conto corrente postale n. 1008857615, intestato a PAGAMENTO IMU, valido indistintamente per tutti i Comuni del territorio nazionale. Tali bollettini sono disponibili gratuitamente presso gli uffici postali. Con questa modalità di pagamento il versamento dell IMU deve essere effettuata distintamente per ogni Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Il codice Comune di Cesenatico è: C574. I contribuenti residenti all estero possono eseguire il versamento mediante bonifico direttamente in favore del Comune di Cesenatico (codice BIC CECRIT2C), utilizzando i l codice IBAN IT 63 D 06120 24002 T 200 200 22 000 (codice tributo 3918). LA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE IMU: I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 Giugno dell anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta. Si rammenta che ai fini dell applicazione dei benefici di cui ai punti f) e g) del paragrafo CHI NON DEVE PAGARE LA SECONDA RATA IMU il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, entro il prossimo 30 giugno 2014 apposita dichiarazione utilizzando il modello ministeriale previsto per la presentazione delle dichiarazioni IMU con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. REGOLAMENTO COMUNALE I.M.U. Con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 03/04/2012 è stato approvato il Regolamento Comunale sull I.M.U. Per ogni ulteriore informazione gli uffici del Servizio Tributi sono aperti al pubblico nei seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 10 alle 13.30; martedì dalle 15 alle 17; venerdì dalle 8 alle 13.30. E possibile accedere al sito Internet del Comune di Cesenatico (www.comune.cesenatico.fc.it), per consultare e scaricare materiale informativo e modulistica. E inoltre disponibile nella sezione del sito dedicata ai Tributi un Motore di calcolo IMU che permette di verificare il dovuto a titolo di imposta per il saldo e la stampa del modello di pagamento F24 per eseguire il versamento del dovuto. Numeri telefonici: 0547/79292 79242 79224-79290.