I poteri cautelari a favore del contribuente. Nicola Fortunato

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I poteri cautelari a favore del contribuente Nicola Fortunato Sintesi del contesto normativo e giurisprudenziale L analisi della problematica in questione non può che prendere le mosse da due note pronunce della Corte Costituzionale, la n: 217 del 2010 e la n. 109 del 2012, che (forse più delle precedenti che si sono occupate sempre della problematica) meritano di essere commentate perché se, da un lato rappresentano senza dubbio «un importante passo in avanti verso la pienezza della tutela cautelare nel processo tributario» 1, dall'altro lato non sono pienamente convincenti sotto il profilo del percorso giuridico adottato per giungere ad un'interpretazione (del dato normativo attualmente vigente) «costituzionalmente orientata» nel senso dell' essenzialità della tutela cautelare in ogni grado di giudizio. A ciò si aggiunga che la soluzione interpretativa ivi indicata, per quanto non pienamente condivisa dalla dottrina, ha iniziato ad essere favorevolmente recepita anche dai Giudici d'appello, come nel caso, ad esempio, della Commissione Tributaria Regionale di Torino, sez. XXVIll, che con l'ordinanza del 27 settembre 2010, n. 4, seguendo le indicazioni interpretative della Corte costituzionale, ha concesso la sospensione dell esecuzione della sentenza di 2 grado in pendenza del giudizio di cassazione. Sempre nella stessa direzione interpretativa si segnalano, tra le altre, anche importanti recenti pronunce della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia e del Lazio che, seguendo le ultime indicazioni della Corte costituzionale, hanno disposto la sospensione della sentenza d'appello in pendenza del giudizio di cassazione, ammettendo l'applicazione nel processo tributario della disposizione di cui all'art. 373 c.p.c.. Peraltro la stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 2845/2012, rel. Botta, ha ritenuto di condividere la soluzione interpretativa indicata dalla Corte costituzionale al fine di consentire il riconoscimento della tutela cautelare per tutta la durata del processo tributario. Appare peraltro evidente che l'interesse per la questione in esame è divenuta sempre più attuale anche e soprattutto a seguito della recente disciplina dell' attività di accertamento e di 1 F. Randazzo, Poteri di sospensione del giudice di secondo grado in pendenza del ricorso in cassazione: un importante passo ili avanti verso la pienezza della tutela cautelare, in GT Riv. Giur.. Trib, 2010, 848. 1

riscossione, introdotta dall'art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. nella L 30 luglio 2010, n. 122), che, con riferimento alle imposte dirette e all'iva, porta ad un «accorpamento» degli atti esattivi in quelli impositivi, in quanto dotati di per sé di efficacia esecutiva, legittimando quindi l immediata attuazione dell' esecuzione esattoriale senza dover attendere, come accadeva in passato, la notifica della cartella di pagamento. In ragione di ciò, è stato condivisibilmente osservato da autorevole dottrina come appaia oramai «ineludibile la necessità del riconoscimento della tutela cautelare, senza limiti di grado, essendo la stessa ormai accentrata sull atto impositivo, che è anche esattivo, così da dover essere sempre disposta dal giudice di mento, nel suo diacronico svolgimento, anche dopo il primo grado, e da non poter essere strumentalmente realizzata, quanto meno nella stessa latitudine in cui era precedentemente possibile, attraverso altri procedimenti aventi ad oggetto atti esecutivi ormai pretermessi» 2. In passato, in presenza di esigenze cautelari di tal genere, si è spesso cercato di «aggirare» il problema del mancato riconoscimento normativo della tutela cautelare oltre il l grado di giudizio mediante l'attivazione di procedimenti cautelari all'interno di giudizi istaurati presso le Commissioni Tributarie Provinciali (strumentalmente) investite della decisione sulla legittimità degli atti (esattivi) con cui veniva attuata la riscossione (a titolo provvisorio) della pretesa impositiva già espressa nell atto la cui disamina aveva raggiunto il secondo grado~ (ad esempio, mediante l'impugnazione delle cartelle di pagamento, dei fermi amministrativi, dei provvedimenti di iscrizioni di ipoteca, ecc... ); ma è evidente come il più delle volte si trattava di giudizi «paralleli» strumentalmente instaurati solo per tentare di soddisfare le predette esigenze cautelari. Ebbene, con l «accorpamento» degli atti esattivi in quelli impositivi, il ricorso a questo escamotage è divenuto più difficile, e pertanto è più che mai necessario il superamento dell'attuale dato normativo in tema di tutela cautelare. In tal senso è stato condivisibilmente affermato da autorevole dottrina 3 che, a seguito della concentrazione del titolo impositivo e del titolo esecutivo in un solo atto di natura sostanziale, il c.d. atto «impoesattivo», in cui rifluisce anche il provvedimento di irrogazione di sanzioni «non ha più letteralmente senso una disciplina differenziata tra il primo e il secondo grado, dell'atto impoesattivo e del provvedimento sanzionatorio, quanto alla tutela cautelare, la cui 2 C. Glendi, Verso la costituzionalizzazione della tutela cautelare oltre il primo grado; nonché in Corr. trib., 2010, 2401. 3 C. Glendi, Notifica degli atti «impoesattivi» e tutela cautelare ad essi correlata, in La concentrazione della riscossione nell' accertamento, Atti preparatori al Convegno tenuto si a Sanremo nei giorni 3-4 giugno 2011. 2

vis expansiva ormai dev'essere anzi estesa a tutto il sistema delle impugnazioni, quale strumento essenziale di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale anche oltre il 1 grado, a prescindere dai tortuosi itinerari sinora faticosamente praticati dalla Corte costituzionale al riguardo». Per quanto attiene il quadro normativo di riferimento, si ricorda che l'art. 47, 1 e 7 comma, d.lgs. n. 546 del 1992 attribuisce alle Commissioni Tributarie Provinciali il potere di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, ma fino alla data di pubblicazione della sentenza di 1 grado. Manca, invece, una norma che attribuisca espressamente un analogo potere al giudice tributario anche nei successivi gradi di giudizio; soltanto l'art. 19, 2 comma, d.lgs. n. 472 del 1997, estende l'applicabilità nel giudizio di appello del procedimento incidentale per la sospensione cautelare di cui al citato art. 47, d.lgs. n. 546 del 1992, ma limitatamente alla riscossione delle sanzioni 4. Quest ultima disposizione, quale la previsione normativa che attribuisce il potere di sospensione cautelare della riscossione dell'atto impugnato alle sole Commissioni Tributane Provinciali e non anche alle Commissioni Tributarie Regionali, rappresenta la diretta attuazione, da parte del legislatore delegato del «principio di delega» stabilito dal legislatore delegante nell'art. 30, l ' comma, letto h), 1. n. 413 del 1991 e consistente nella previsione di un procedimento incidentale ai fini della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato disposta mediante provvedimento motivato, con efficacia temporale limitata a non oltre la decisione di primo grado e con l'obbligo di fissazione della udienza entro novanta giorni. Anche per tale ragione la disposizione di cui all'art. 61, d.lgs. n. 546 del 1992, che, nel disciplinare il procedimento di appello, rinvia, in quanto compatibili, alle norme dettate per il procedimento di primo grado, viene di regola interpretata - salvo alcune posizioni dottrinarie e giurisprudenziali di segno opposto - nel senso che.tra le «norme richiamate» non sarebbero ricomprese anche quelle di cui al capo II del titolo II del medesimo decreto tra cui, appunto, l'art. 47; ciò nonostante che il rinvio operato dal citato art. 61 sia un rinvio «generale» a tutte le norme dettate per il procedimento di primo grado, in quanto compatibili. 4 Sul punto v. anche S. Muleo, La tutela cautelare, in Il processo tributario. Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, F. Tesauro (diretta da), 1998, 882 883. 3

A ciò va aggiunto che l'art: 49, D.lgs. n. 546 del 1992, nel disciplinare le impugnazioni delle sentenze tenutarie, esclude espressamente l'applicabilità al processo tributario dell'art. 337 c.p.c., così escludendo l'applicabilità anche delle disposizioni menzionate da tale norma, tra cui l'art. 273 c.p.c. (v. attribuzione al giudice d'appello del potere di sospendere, m tutto o in parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata quando sussistono gravi e fondati motivi e l'art. 373 c.p.c. (attribuzione al Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, di sospenderne l'esecuzione se da quest ultima possa derivare un danno grave ed irreparabile). Peraltro, sarebbero proprio le peculiarità del processo tributario a rendere di difficile applicazione i rimedi cautelari di cui agli artt. 283. e 373 c.p.c., perché - così come chiarito anche dalla stessa Corte costituzionale con la precedente ordinanza n. 119 del 2007 - nel processo tributario, a differenza del processo civile, «oggetto del provvedimento di sospensione non può mai essere la sentenza che ha respinto l impugnazione, bensì il provvedimento impositivo la cui impugnazione è stata rigettata in primo grado. In altri termini, secondo questa impostazione alla sentenza del giudice tributario non potrebbe riconoscersi efficacia di titolo esecutivo, né quando accoglie il ricorso del contribuente né quando lo rigetta, in quanto il titolo che legittima l'attività di riscossione, è sempre e solo Il provvedimento impositivo impugnato; conseguentemente l'oggetto della sospensione cautelare non può che essere ricondotto all'esecuzione dell'atto impugnato. A tal proposito è stato correttamente osservato in dottrina che le disposizioni di cui ai cit. artt. 283 e 373 c.p.c., «che riguardano propriamente la sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze, risultano palesemente ultronee ed inidonee ad un loro inserimento nel processo di cui trattasi e nel sistema della riscossione che vi è correlato, proprio ed essenzialmente perché non attengono alla sospensione dell'esecuzione, bensì all'efficacia di sentenze che costituiscono anche titoli esecutivi». In questo quadro normativo di riferimento, devono allora essere inserite le indicazioni interpretative contenute nella citata sentenza n. 217 del 2010 della Corte costituzionale, successivamente ribadite nella già ricordata sentenza della stessa Corte n. 109 del 2012. A tal proposito non può non ribadirsi l'importanza della pronuncia del 2010 perché - come affermato da autorevole dottrina la Corte costituzionale nel «rimproverare» al Giudice remittente l'inadeguato approfondimento dei dati legislativi vigenti, che a suo avviso 4

inibivano la tutela cautelare oltre il primo grado del giudizio tributario, ai fini di un'interpretazione degli stessi in senso conforme ai principi costituzionali, mostra, sia pure indirettamente, una diversamente avvertita rivitalizzazione, quanto meno tendenziale di questi stessi principi costituzionali, nel rinnovato senso, evidentemente, di un loro apprezzamento quanto all' essenzialità della tutela cautelare anche dopo il primo grado di giudizio» 5. Ciò detto, la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 217 del 2010 ha dichiarato inammissibile la questione di (il)legittimità costituzionale dell'art. 49, d.lgs. n. 546 del 1992, sollevata dal Giudice remittente con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 111 e 113 Cost., nonché, quale norma interposta, all' art. 10 Cost., in riferimento all'art. 6, primo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata in Italia con 1. 4 agosto 1955, n. 848 (d'ora in avanti per semplicità C.E.D.U.). Ebbene, uno dei motivi per i quali è stata dichiarata l'inammissibilità della predetta questione è rappresentato dal fatto che, ad avviso della Corte costituzionale, il Giudice remittente non avrebbe esperito alcun tentativo di interpretare in modo «costituzionalmente orientato» la disposizione censurata (art. 49, d.lgs. n. 546 del 1992) «nel senso che essa consenta l'applicazione al processo tributario della sospensione cautelare prevista dall'art. 373 c.p.c., con conseguente insussistenza del prospettato contrasto con gli evocati parametri costituzionali». Più precisamente, il Giudice remittente ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 49, d.lgs. n. 546 del 1992, perché a suo avviso tale norma, escludendo espressamente l'art. 337 c.p.c. dal rinvio ivi operato alla disciplina generale delle impugnazioni del processo civile, impedirebbe l'applicazione nel processo tributario del rimedio cautelare previsto dall' art. 373 c.p.c. (richiamato dal citato art. 337 c.p.c.) relativo alla sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello in pendenza del giudizio di cassazione. Ebbene, la Corte costituzionale mostra di non condividere il percorso interpretativo seguito dal Giudice remittente, ritenendo invece che sia possibile un'interpretazione «alternativa» che consentirebbe di poter sostenere che il «primo comma dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 non costituisce ostacolo normativo ad applicare al processo tributario l'inibitoria cautelare di cui all'art. 373 c.p.c. astrattamente compatibile con il processo tributario», rendendo così irrilevante la questione di illegittimità sollevata con sua conseguente inammissibilità. 5 C. Glendi, Verso la costituzionalizzazione della tutela cautelare oltre il primo grado; cit., 2404. 5

In specie, secondo quest'interpretazione «alternativa» indicata dalla Corte costituzionale, l'art. 337 c.p.c. (inapplicabile al processo tributario in forza del disposto di cui all'art. 49, d.lgs. n. 546 del 1992) contiene una regola (l'esecuzione della sentenza non è sospesa per l'effetto dell'impugnazione di essa) ed unaeccezione a tale regola poiché fa salve, tra le altre, le disposizioni degli artt. 283 e 373 c.p.c.; allo stesso modo quest'ultima norma (l'art. 373 c.p.c.) contiene anch'essa al primo comma una regola (il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza) ed un eccezione a tale regola (tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa... ). Secondo la Corte costituzionale «l'inapplicabilità al processo tributario - in forza della disposizione censurata - della regola, sostanzialmente identica, contenuta nell'art. 337 c.p.c. e nel primo periodo del primo comma dell'art. 373 dello stesso codice, non comporta necessariamente l'inapplicabilità al processo tributario anche delle sopraindicate "eccezioni" ma regola e, quindi, non esclude di per sé la sospendibilità ope iudicis dell'esecuzione della sentenza d'appello impugnata per cassazione». In base a tale interpretazione «alternativa» si giungerebbe al riconoscimento della tutela cautelare anche in pendenza del giudizio di cassazione, mediante la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata. Ecco quindi emergere il profilo di criticità della soluzione interpretativa indicata dalla Corte costituzionale, ponendosi in contrasto con quanto dalla stessa affermato nella precedente pronuncia del 2007, n. 119, secondo cui come ricordato - «oggetto del provvedimento di sospensione non potrebbe mai essere la sentenza che ha respinto l'impugnazione, bensì semmai il provvedimento impositivo la cui impugnazione è stata rigettata in primo grado». Tuttavia, deve prendersi atto del fatto che tale soluzione interpretativa (per quanto criticabile - come si dirà a breve - nel percorso argomentativo seguito per giungere al riconoscimento della tutela cautelare anche oltre il primo grado di giudizio), oramai, sia stata definitivamente (non solo condivisa dalla Corte di Cassazione nella sentenza qui in commento, ma anche e soprattutto) contestata dalla stessa Corte costituzionale. Quest'ultima, infatti, nella sentenza n. 109 del 2012, depositata il 26 aprile 2012, dichiarando infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 49, d.l.gs. n. 546 del. 1992 sollevata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, ha eliminato ogni dubbio (evidenziati dal Giudice remittente) in merito 6

all effettiva «praticabilità» della soluzione interpretativa costituzionalmente orientata del dato normativo in oggetto (poco sopra ricordata), inizialmente solo «suggerita» dalla Corte con la n. 217 del 2010. Peraltro, in quest'ultima sentenza la Corte costituzionale lascia chiaramente intendere che la tutela cautelare nel processo tributario debba trovare applicazione tanto in pendenza del giudizio di cassazione, in forza del disposto di cui all art. 373 c.p.c., quanto in pendenza del giudizio di appello, in forza.del disposto di cui all'art. 283, c.p.c., essendo entrambe le diposizioni applicabili in tale processo. Infatti, osserva la Corte Costituzionale nella sentenza n. 109 del 2012, che pure lo stesso organo giurisdizionale remittente ha riconosciuto, con sentenza n. 9 del 20 giugno 2011, che la lettura dell'art. 49, 1 comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 data dalla Consulta, ha fornito una condivisibile possibilità. di «rimeditazione interpretativa» dell intera disciplina relativa alla sospensione cautelare dell'esecuzione delle sentenze tributarie sia di primo che di secondo grado. 7