Provincia di Olbia Tempio Attività di formazione inerenti le energie rinnovabili e l efficienza energetica. Mariagrazia Mazza mazza@ecuba.



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Scaglioni di potenza (kw) 1<P 3 3<P 6 6<P 20 20<P <P P> /kw /kw /kw /kw /kw /kw - 2,2 2 1,8 1,4 1,2. Tabella 1

Certificati Bianchi Titoli di Efficienza Energetica

Parzialmente integrati Integrati A 1 kw < P < 3 kw 0,40 0,44 0,49 B 3 kw < P < 20 kw 0,38 0,42 0,46 C P > 20 kw 0,36 0,40 0,44

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Provincia di Olbia Tempio Attività di formazione inerenti le energie rinnovabili e l efficienza energetica Mariagrazia Mazza mazza@ecuba.it www.ecuba.it

GSE - Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. È una società per azioni nata a seguito della trasformazione di GRTN S.p.A. E stata costituita ai sensi dell art. 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e dell articolo 1, lettere a), b), e c) e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004; unico azionista è il Ministero dell Economia e delle Finanze. Il GSE è capogruppo delle due società controllate AU (Acquirente Unico) e GME (Gestore dei Mercati Energetici). Il GSE si occupa della gestione, promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia e gestisce il mercato dei Certificati Verdi.

TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A. E la società per azioni alla quale è stato trasferito un ramo d azienda del GRTN (ora GSE S.P.A.). In particolare TERNA è la società responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell energia elettrica sulla rete ad alta ed altissima tensione su tutto il territorio nazionale. GME - Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. E la società per azioni costituita dal GRTN (ora GSE S.P.A.). Al GME è affidata la gestione del mercato elettrico, al fine di promuovere la concorrenza tra produttori assicurando la disponibilità di un adeguato livello di riserva di potenza.

AEEG - Autorità per l Energia Elettrica e il Gas. AEEG è un autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n.481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell energia elettrica e del gas. L Autorità prende le proprie decisioni in base alla legge istitutiva ed ai propri procedimenti e regolamenti. I poteri di regolazione riguardano la determinazione delle tariffe, i livelli di qualità dei servizi, le condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti, servizi nei quali il mercato non sarebbe in grado di garantire l interesse di utenti e consumatori a causa di vincoli tecnici, legali o altre restrizioni che limitano il normale funzionamento dei meccanismi concorrenziali.

* Fonte GSE

In conto esercizio: Certificati Verdi (CV) Tariffe onnicomprensive Certificati Bianchi (TEE) Certificati Grigi (Quote di Emissioni) Conto Energia A fondo perduto Agevolazioni fiscali Priorità dispacciamento Ecc. di

E un sistema di incentivi e penali che usa come strumenti: I Certificati Verdi e le Tariffe Onnicomprensive che incentivano solamente la produzione di energia da IAFR e da impianti a cogenerazione a gas naturale abbinati a TLR I TEE incentivano il risparmio energetico (energia elettrica e gas) negli usi finali Le Quote ETS incentivano la riduzione delle emissioni di CO2 7

I Certificati Verdi e Tariffe Onnicomprensive à è 8

I Certificati Verdi -il calcolo Per gli impianti aventi diritto, il GSE rilascia un numero di CV pari all energia netta (in MWh) riconosciuta all intervento effettuato moltiplicato per le costanti, differenziate per fonte, della Tabella 2 della Legge Finanziaria 2008 così come modificata dalla L. n. 99/ 2009. 9

I Certificati Verdi - il sistema è è Tale quota è pari al 2% dell energia elettrica prodotta o importata da fonte non rinnovabile nell anno precedente, eccedente i 100 GWh/anno à ò 10

I Certificati Verdi - i prezzi Le contrattazioni tra soggetti privati per lo scambio di CV, mediante accordi bilaterali o sulla borsa, avvengono in genere attraverso offerte che applicano un ribasso percentuale rispetto al prezzo di riferimento dei CV emesso dal GSE. La legge Finanziaria 2008 ha modificato il vecchio sistema di determinazione del prezzo di riferimento dei CV, che, a partire dal 2008, non è più direttamente dipendente dal valore dell energia CIP6, ma è pari alla differenza tra un valore fisso (stabilito in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh) ed il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica, definito dall'autorità per l'energia elettrica e il gas ogni anno a decorrere dal 2008. Per l'anno 2011. Tale prezzo è pari a, al netto di IVA. Nell ipotesi in cui il produttore decida di non vendere i propri certificati ma di richiederne, alla scadenza, il ritiro da parte di GSE, tali certificati verranno ritirati ad un prezzo pari al valor medio di vendita dei CV nell anno precedente. 11

I Certificati Verdi - i prezzi è 12

Tariffe Onnicomprensive è potenza nominale media annua è à ù à 13

Tariffe Onnicomprensive 14

I Titoli di Efficienza Energetica (TEE) I TEE sono titoli emessi dal GME a fronte di risparmi energetici verificati e certificati dall Autorità per l Energia Elettrica e il Gas. Si tratta di un sistema assolutamente innovativo per promuovere interventi di miglioramento dell efficienza energetica negli usi finali (Decreti Ministeriali 2001-2004).. L AEEG autorizza l emissione di TEE nella misura di un Certificato per ogni Tep risparmiato per ogni anno di durata dell intervento. Annualmente l Autorità per l Energia Elettrica e il Gas stabilisce l obiettivo di risparmio energetico che ogni distributore di energia elettrica e di gas naturale deve conseguire attraverso la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici nell utenza finale. 15

I Titoli di Efficienza Energetica (TEE) sono soggetti obbligati tutti i distributori di energia elettrica e di gas la cui utenza finale è superiore alle 100.000 unità; possono essere soggetti volontari distributori con utenza finale minore di quella prescritta o anche le società di servizi (ESCO), produttori, impiantisti, ecc. L'osservanza dei limiti di risparmio energetico viene premiato dall'autorità e da altre fonti governative di finanziamento con un contributo economico, il cui valore viene stabilito annualmente dalla stessa Autorità. Inoltre è possibile guadagnare vendendo i titoli in eccesso grazie al raggiungimento di un risparmio superiore a quello annualmente prestabilito. Di contro, coloro i quali non riescono a ottemperare agli obblighi minimi assunti vengono conseguentemente sanzionati e dovranno acquistare sul mercato ulteriori titoli necessari al raggiungimento dell'obiettivo minimo prefissato. 16

I Titoli di Efficienza Energetica (TEE) Gli interventi possono essere realizzati dai distributori direttamente o tramite società controllate, e da società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCO) autorizzate dall Autorità. La durata degli interventi è stabilita convenzionalmente dai decreti ministeriali ed è pari a cinque anni per la maggior parte degli stessi ed a otto anni per interventi che riguardano l involucro edilizio e l applicazione di tecniche di architettura bioclimatica. La compravendita dei certificati bianchi può avvenire tramite contratti bilaterali o in un mercato apposito istituito dal Gestore del mercato elettrico. I Certificati Bianchi sono di quattro tipi: 1. interventi per il risparmio di energia elettrica 2. interventi per il risparmio di gas naturale 3. interventi per il risparmio di altri combustibili 4. Interventi per il risparmio del carburante per autotrazione 17

Schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria N. Titolo 15* 16* 17* 18* 19* 20* 21bi s 22bi s Installazione di pompe di calore elettriche ad aria esterna in luogo di caldaie in edifici residenziali di nuova costruzione o ristrutturati Installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza (inverter) in motori elettrici operanti su sistemi di pompaggio con potenza superiore o uguale a 22 kw Installazione di regolatori di flusso luminoso per lampade a vapori di mercurio e lampade a vapori di sodio ad alta pressione negli impianti adibiti ad illuminazione esterna Sostituzione di lampade a vapori di mercurio con lampade a vapori di sodio ad alta pressione negli impianti di Pubblica Illuminazione Installazione di condizionatori ad aria esterna ad alta efficienza con potenza frigorifera inferiore a 12 kwf Isolamento termico delle pareti e delle coperture per il raffrescamento estivo in ambito domestico e terziario Applicazione nel settore civile di piccoli sistemi di cogenerazione per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria Applicazione nel settore civile di sistemi di teleriscaldamento per la climatizzazione ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria 23 Sostituzione di lampade semaforiche a incandescenza con lampade semaforiche a LED 24 Sostituzione di lampade votive a incandescenza con lampade votive a LED 25a I Titoli di Efficienza Energetica (TEE) Installazione di dispositivi di spegnimento automatico di apparecchiature in modalità stand-by in ambito domestico 18

I Titoli di Efficienza Energetica (TEE) 19

I Titoli di Efficienza Energetica (TEE) 20

Emission Trading Sistem La direttiva 2003/87/CE ha istituito un sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni di gas Emission Trading System (ETS) al fine di ridurre le emissioni di CO2 secondo criteri di efficacia dei costi ed efficienza economica. E un sistema di tipo Cap & Trade che prevede la fissazione di un massimo (cap) alle emissioni realizzate dagli impianti industriali che producono gas ad effetto serra; tale limite è fissato attraverso l allocazione di un determinato numero di quote di emissioni a ciascun impianto. Le quote attribuiscono il diritto ad immettere 1 t/anno di CO2 in atmosfera. Ogni anno, i gestori degli impianti regolati dalla direttiva ETS sono tenuti a restituire un numero di quote corrispondenti alle emissioni reali prodotte. L eventuale surplus di quote (differenza tra quelle assegnate e le emissioni effettivamente immesse in atmosfera) potrà essere accantonato o venduto sul mercato, mentre il deficit potrà essere coperto attraverso l acquisto delle quote. Le quote di emissione possono essere scambiate attraverso contrattazioni Bilaterali (OTC) oppure attraverso Piattaforme di Scambio Organizzate (GME) 21

L autorizzazione degli gli impianti a FER 22

L autorizzazione degli gli impianti a FER NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.L.vo 387/03, Decreto Ministero Sviluppo Economico 10 settembre 2010, L.241/90 e ss.mm.ii., D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii., D.Lgs 115/09, Legge 10/91, Legge 394/91, D.Lgs 42/04, Decreto 19/02/07, Legge 99/09, decreto 10 settembre 2010 del MSE Linee guida per l autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, Dlgs 28/2011, Deliberazione Regione Sardegna 10/3 del 12.3.2010 23

L autorizzazione degli gli impianti a FER Sola Comunicazione (ex punti 11.9 e 11.10 delle linee guida) 1. impianti solari fotovoltaici: aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi qualora la superficie dell mpianto non sia superiore a quella del tetto stesso e che non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs 42/04; 2. impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche: realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto ( 200 kw) e realizzati al di fuori da aree a pregio ambientale 3. alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assesto cogenerativo con capacità di generazione massima inferiore a 50 kwe (microgenerazione); 4. impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d uso aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto ( 200 kw); 5. impianti eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro installati sui tetti degli edifici esistenti e che non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs 42/04; 6. impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati in edifici esistenti che non alterino i volumi e le superfici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto ( 200 kw); 24

L autorizzazione degli gli impianti a FER Procedura Abilitativa Semplificata PAS - in vigore impianti eolici di potenza complessiva inferiore a 60 kw; impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kw; impianti alimentati a biomassa di potenza nominale inferiore a 200 kw; impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas inferiori a 250 kw; Può essere estesa dalle Regioni a impianti fino a 1 MWe 25

L autorizzazione degli gli impianti a FER Procedura Abilitativa Semplificata PAS (ex art. 6 Dlgs 28/2011) Invio al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienicosanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. 26

L autorizzazione degli gli impianti a FER Solare Termico (ex art. 6 Dlgs 28/2011) Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono considerati attivita' ad edilizia libera e sono realizzati, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, se: a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio,

L autorizzazione degli gli impianti a FER Autorizzazione Unica (ex art. 12 Dlgs 387/2003) Tutti gli impianti gli impianti non ricadenti nella sola comunicazione o nella PAS Autorizzazione Impianti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) (D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. - Decreto 19/02/07, Legge 99/09) Eolici > 1 MWp (500 kw se in aree protette) Fotovoltaici > 1 MWp non integrati ((500 kw se in aree protette) Idroelettrici > 100 kwp (50 kw se in aree protette) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW. (25 MW se in aree protette) Sottoposti a VIA (D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. - Decreto 19/02/07, Legge 99/09) Impianti di cui sopra in aree protette. impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW. (25 MW se in aree protette). Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Le novità introdotte dal Dlgs 28/2011 art. 10 Fotovoltaico in aree agricole: per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree agricole, l accesso agli incentivi è consentito a condizione che: a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri; b) non sia destinato all installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente. i limiti previsti non si applicano ai terreni abbandonati da almeno 5 anni. 29

Le novità introdotte dal Dlgs 28/2011 Allegato 3 al dlgs 28/2011 30